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Sentenza 7 giugno 2025
Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 07/06/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3130/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. TOFFOLI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 4.6.2025: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi
e chiede che la causa sia rimessa al Collegio per la pronuncia di divorzio, con revoca del contributo al mantenimento della figlia e perdita del cognome del marito da parte della moglie, Per_1
rinunciando alla concessione dei termini istruttori e dei temini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 6.9.2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Limbiate, in data 30.6.1984
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate - anno 1984, n. 66, parte II, serie A) con
, dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di Como n. 82/2019, pubblicata in data CP_1
28.1.2019.
All'udienza presidenziale del 29.3.2023, LETTE le note del 22.3.2023, con cui il difensore di parte ricorrente riferito di aver rinunciato al mandato e ha chiesto di disporre un breve rinvio per consentire all'assistito la nomina di nuovo difensore;
ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;
tenuto conto del carico del ruolo;- il Presidente delegato ha fissato nuova udienza presidenziale per la comparizione dei coniugi il giorno
8.11.2023, successivamente rinviata anche al fine di consentire il perfezionamento della notifica a parte resistente.
All'udienza del 12.2.2025, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e dei decreti di fissazione di udienza, non si è costituita né è comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito la sola parte ricorrente, che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico: non vedo né sento mia moglie da anni, dal 2017. Non so più cosa faccia e dove si trovi. Sento i miei figli saltuariamente ...HE (nata l'[...]) lavora ormai e abita con il compagno a Busto Per_1
Arsizio ma non so la via e non sono mai stato da mia figlia. lavora da 5 o 6 anni e io ho versato il Per_1 mantenimento fino al 2020-2021 ma sono anni che non lo verso più, nel frattempo ho anche smesso di lavorare.
Io quando ho fatto il ricorso, nel 2022, già non versavo più il mantenimento. Io abito in Sicilia e sono pensionato, prendo circa € 560 mensili su 13 mensilità, vivo in una casa di proprietà di mio fratello che me
l'ha concessa in comodato. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status (cfr. verbale udienza). Il Presidente delegato ha quindi confermato i provvedimenti della separazione, per quanto attuali, REVOCANDO l'assegno di mantenimento e il contribuito alle spese straordinarie per la figlia con decorrenza dalla domanda Per_1
(settembre 2022), posto a carico del ricorrente, atteso che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente, ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 4.6.2025.
A tale udienza, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di parte convenuta, ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e rimesso la causa al Collegio per la decisione
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Parte_1 CP_1 Limbiate, in data 30.6.1984 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate – anno 1984,
n. 66, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e Per_2 Persona_3
(nata il [...]). Persona_4
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza del Tribunale di Como n. 82/2019, pubblicata in data
28.1.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo il signor dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi Pt_1 previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Il contributo al mantenimento della figlia
In relazione al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne già revocato in fase Persona_4 presidenziale con decorrenza dalla domanda (settembre 2022), il Tribunale evidenzia che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio maggiorenne richiedente l'assegno o del genitore con lui convivente.
Di conseguenza, nulla deve essere disposto sul punto, avendo il Tribunale già provveduto alla revoca.
Il cognome maritale
L'aggiunta del cognome maritale -che peraltro la moglie ha il diritto ma non il dovere di aggiungere (Cass.
13.7.1961, n. 1692)- è un effetto del matrimonio, circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio (art. 143 bis c.c. e art. 5 legge n. 898/1970). L'eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale
è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela dell'ex coniuge (art. 5, comma 3, legge n. 898/1970). La valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l'autorizzazione all'utilizzo del cognome del marito è rimessa al Giudice del merito giacché «di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell'esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente.» (cfr. Cass.
21706/2015; Cass.3869/2019; Cass. 3435/2020; Cass. 654/2022).
Nulla deve pertanto essere disposto sul punto, atteso che la perdita del cognome maritale consegue automaticamente alla pronuncia divorzile, salva autorizzazione del Giudice, su richiesta dell'ex coniuge.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 30.6.1984 (atto CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate - anno 1984, n. 66, parte II, serie A);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 6.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore dott. Alessandro Petronzi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo in epigrafe indicato, promossa da
(C.F. ), nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. TOFFOLI ELISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Si dà atto che è stata data regolare comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del
Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE rassegnate all'udienza del 4.6.2025: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri scritti introduttivi
e chiede che la causa sia rimessa al Collegio per la pronuncia di divorzio, con revoca del contributo al mantenimento della figlia e perdita del cognome del marito da parte della moglie, Per_1
rinunciando alla concessione dei termini istruttori e dei temini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice Istruttore
Con ricorso depositato in data 6.9.2022, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario, in Limbiate, in data 30.6.1984
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate - anno 1984, n. 66, parte II, serie A) con
, dalla quale si era separato con sentenza del Tribunale di Como n. 82/2019, pubblicata in data CP_1
28.1.2019.
All'udienza presidenziale del 29.3.2023, LETTE le note del 22.3.2023, con cui il difensore di parte ricorrente riferito di aver rinunciato al mandato e ha chiesto di disporre un breve rinvio per consentire all'assistito la nomina di nuovo difensore;
ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;
tenuto conto del carico del ruolo;- il Presidente delegato ha fissato nuova udienza presidenziale per la comparizione dei coniugi il giorno
8.11.2023, successivamente rinviata anche al fine di consentire il perfezionamento della notifica a parte resistente.
All'udienza del 12.2.2025, considerato che parte resistente, seppur destinataria di regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo e dei decreti di fissazione di udienza, non si è costituita né è comparsa, stante l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, il Presidente delegato ha sentito la sola parte ricorrente, che ha meglio descritto la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico: non vedo né sento mia moglie da anni, dal 2017. Non so più cosa faccia e dove si trovi. Sento i miei figli saltuariamente ...HE (nata l'[...]) lavora ormai e abita con il compagno a Busto Per_1
Arsizio ma non so la via e non sono mai stato da mia figlia. lavora da 5 o 6 anni e io ho versato il Per_1 mantenimento fino al 2020-2021 ma sono anni che non lo verso più, nel frattempo ho anche smesso di lavorare.
Io quando ho fatto il ricorso, nel 2022, già non versavo più il mantenimento. Io abito in Sicilia e sono pensionato, prendo circa € 560 mensili su 13 mensilità, vivo in una casa di proprietà di mio fratello che me
l'ha concessa in comodato. Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status (cfr. verbale udienza). Il Presidente delegato ha quindi confermato i provvedimenti della separazione, per quanto attuali, REVOCANDO l'assegno di mantenimento e il contribuito alle spese straordinarie per la figlia con decorrenza dalla domanda Per_1
(settembre 2022), posto a carico del ricorrente, atteso che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente, ha nominato se stesso Giudice istruttore e fissato l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 4.6.2025.
A tale udienza, il difensore di parte ricorrente ha precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ed il Giudice istruttore ha dichiarato la contumacia di parte convenuta, ai sensi dell'art. 171 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e rimesso la causa al Collegio per la decisione
La domanda di divorzio
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
e hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in Parte_1 CP_1 Limbiate, in data 30.6.1984 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate – anno 1984,
n. 66, parte II, serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nato il [...]), (nata il [...]) e Per_2 Persona_3
(nata il [...]). Persona_4
I coniugi si sono in seguito separati con sentenza del Tribunale di Como n. 82/2019, pubblicata in data
28.1.2019.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, avendo il signor dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi Pt_1 previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Il contributo al mantenimento della figlia
In relazione al contributo al mantenimento della figlia maggiorenne già revocato in fase Persona_4 presidenziale con decorrenza dalla domanda (settembre 2022), il Tribunale evidenzia che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del figlio maggiorenne richiedente l'assegno o del genitore con lui convivente.
Di conseguenza, nulla deve essere disposto sul punto, avendo il Tribunale già provveduto alla revoca.
Il cognome maritale
L'aggiunta del cognome maritale -che peraltro la moglie ha il diritto ma non il dovere di aggiungere (Cass.
13.7.1961, n. 1692)- è un effetto del matrimonio, circoscritto temporalmente alla perduranza del rapporto di coniugio (art. 143 bis c.c. e art. 5 legge n. 898/1970). L'eccezionale deroga alla perdita del cognome maritale
è discrezionale e richiede la ricorrenza del presupposto dell'interesse meritevole di tutela dell'ex coniuge (art. 5, comma 3, legge n. 898/1970). La valutazione della ricorrenza delle circostanze eccezionali che consentono l'autorizzazione all'utilizzo del cognome del marito è rimessa al Giudice del merito giacché «di regola non è ammissibile conservare il cognome del marito dopo la pronuncia di divorzio, salvo che il giudice di merito, con provvedimento motivato e nell'esercizio di poteri discrezionali, non disponga diversamente.» (cfr. Cass.
21706/2015; Cass.3869/2019; Cass. 3435/2020; Cass. 654/2022).
Nulla deve pertanto essere disposto sul punto, atteso che la perdita del cognome maritale consegue automaticamente alla pronuncia divorzile, salva autorizzazione del Giudice, su richiesta dell'ex coniuge.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Como, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe indicate, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio, con rito concordatario, in data 30.6.1984 (atto CP_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Limbiate - anno 1984, n. 66, parte II, serie A);
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) SENTENZA provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1).
MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza al passaggio in giudicato del capo 1) all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate, affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in camera di consiglio in Como del 6.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao