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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 19/06/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari composta dai magistrati dott. Maria Grixoni Presidente dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 355/2022 RG promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante (CF ) rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
SOLETTA GIORGIO co atti appellante-appellato incidentale contro ( ) CP_1 C.F._1 Controparte_2
, C.F._2 Controparte_3 C.F._3
, ( , Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
( , ( ) C.F._5 Controparte_6 C.F._6
r . CP_7 C.F._7
SI IA CONCETTA come da procura in atti appellati-appellanti incidentali e
( e CP_8 C.F._8 CP_9
( ) C.F._9 appellati contumaci OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 14.3.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, riproposta espressamente ogni istanza (anche di natura istruttoria), eccezione e deduzione spiegata in primo grado e confermate altresì le produzioni e conclusioni si chiede che questa On.le Corte, in riforma della l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., in causa R.G. 939/2020, resa dal Tribunale di Nuoro in data 7 agosto 2022, voglia: a)- contrariis reectis b)-accertare e dichiarare la responsabilità del Sig.
[...]
in ordine alla determinazione del sinistro occorso in Illorai in data 11 CP_8
e 2022 nella misura del 30% e per lo effetto limitare la condanna del medesimo (in solido con e CP_10 Controparte_11
al pagamento n fa
[...] CP_1
17.972,76 in favore di , € 17.972,76 in favore di Controparte_2 [...]
, € 17.972,76 , € 17.972,76 in CP_6 Controparte_5
, € 17.972,76 in favore di , € 18.849,48 in Controparte_4 Parte_2
€ 18.849,48 in fav;
c)-con il CP_7 Controparte_3 favore delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
1 Nell'interesse della parte appellata: voglia la Corte I. Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello principale proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa. II. In riforma del provvedimento gravato:1) Accertare e dichiarare la esclusiva,
o comunque pari o maggiore all'80%, responsabilità di nella CP_8 determinazione del sinistro occorso in Bolotana in dat e per l'effetto condannare , e la CP_8 CP_9 Controparte_11
in s , a
[...] patrimoniale, in favore della signora , della somma di € CP_1
304.007,70, e nei confronti di ciascu elli dell'importo di € 63.743,55, ciò in base alle Tabelle di Roma del 2019, somme eventualmente diminuite in ragione della percentuale di responsabilità accertata in capo al defunto, ritenuta equa dalla Corte, comunque non superiore al 20%, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulle predette somme, svalutate dallo 01.01.2019 al giorno del decesso di (11.12.2018) e rivalutate Persona_1 di anno in anno sino al saldo;
2) Co do Controparte_12
e al pagamento in favore degli eredi
[...] Controparte_11 CP_2
porto di € 10.104,00, come docum causa. 3) Condannare in solido e Controparte_12 [...] al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con CP_11 art 4 comma 2 del Tariffario comprese le spese generali, CPA e IVA come per legge.III. Sempre con vittoria nelle spese di lite dei due gradi di giudizio, con l'aumento ex art 4 comma 2 del D.M. 55/2014, comprese le spese generali, CPA e IVA come per legge. Svolgimento del processo Con ordinanza ex art. 702 bis e ss cpc, emessa in data 8.8.2022, il Tribunale di Nuoro dichiarava la responsabilità, nella misura del 70%, di CP_8 nella determinazione del sinistro occorso l'11.12.2018 e, per l'effetto, lo condannava, in solido con e la CP_9 Controparte_11
al pagamento a favore degli eredi di , deceduto
[...] Persona_1 ella somma di euro 459.934,13, di cui a titolo di danno non patrimoniale in favore della madre ed euro 44.620,48 a titolo di danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei sei fratelli, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento a favore della parte ricorrente dei due terzi delle spese di lite, compensate nel resto. Con ricorso depositato il 3.10.2020 , , CP_1 Controparte_4 CP_5
, , , e
[...] Controparte_3 Controparte_6 CP_7 [...]
u , l CP_2 CP_8 CP_13 [...]
quest'ultima quale impresa designata del Fondo Controparte_11 ione Sardegna, al fine di sentire accertare che il decesso del loro congiunto, , rispettivamente figlio e fratello, Persona_1 era avvenuto per responsabil in conseguenza del CP_8 sinistro stradale occorso allorquando viaggiava in data 11.12.2018 quale trasportato a bordo del veicolo moto Ape tg. X7VRWZ privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto da . CP_9 CP_8
2 In particolare, i ricorrenti deducevano che:
- in data 11.12.2018 alle ore 17,00 circa si era posto alla CP_8 guida del motoveicolo Ape Piaggio tg. X aver caricato sul lato passeggero e sul cassone , aveva Persona_2 Persona_1 percorso la via centrale del paese di Illorai;
- giunto all'altezza del civico 116 della via Umberto aveva posto in essere un'improvvisa accelerata passando dalla velocità di 16,5 Km/H a quella di 28,5 Km/H, perdendo il controllo del mezzo;
- l'Ape si era rovesciata ed il accovacciato sul cassone in stato di CP_2 incoscienza per l'assunzion ci, era stato sbalzato a terra per poi venire schiacciato dal veicolo;
- il era deceduto verso le ore 19.00; CP_2
- era stato sottoposto ad alcoltest risultato positivo, con un CP_8
/l durante la prima prova e di 0,73 g/l durante la seconda prova, con conseguente contestazione dell'illecito di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, ed era risultato positivo anche al test della cannabis;
- inoltre, il era privo di patente in quanto sospesa per guida in stato CP_8 di ebbrez
- il veicolo viaggiava senza revisione, era mal funzionante il freno a manubrio, le gomme del motoveicolo erano lisce;
- il era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 589 bis, CP_8
c.p.c., e, all'esito del procedimento penale, in data 3.10.2019 era stata pronunciata sentenza di patteggiamento con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per aver causato il decesso del CP_2
- la sentenza era divenuta irrevocabile;
- i ricorrenti, in qualità di madre e fratelli della vittima, agivano per il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito per effetto della morte del loro congiunto e del danno per le sofferenze subite dalla vittima nel tempo intercorso tra il compiersi del fatto lesivo e il decesso. Si costituiva la società domandando il rigetto della domanda o in CP_11 subordine l'accertamento di un concorso di colpa della vittima, sul presupposto che il non era stato caricato sul cassone ma vi era salito CP_2 autonomamente, dopo aver chiesto con insistenza un passaggio “per un tratto della via Umberto e sino alle vicinanze della propria abitazione posta poco distante dal locale posto nella via Umberto dove il terzetto e CP_8 Per_2
aveva appena prima trascorso del tempo nel bar a bere della birra”;
CP_2 non era, quindi, “affatto in stato di incoscienza”; il ribaltamento era
CP_2 stato causato dal brusco spostamento del non era dovuto il danno
CP_2 non patrimoniale iure hereditatis, in quanto era deceduto sul colpo;
CP_2 al momento del decesso il non svolgeva attività lavorativa;
nessuno
CP_2 dei ricorrenti coabitava con .
e rimanevano contumaci. CP_9 CP_8 ru produzioni documentali e prova testi, riteneva che il sinistro de quo fosse imputabile nella misura del 70% a responsabilità
3 del conducente del veicolo, data l'elevata velocità del mezzo e lo stato di ebrezza in cui egli si trovava, in difetto della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054 comma 1 c.c., non potendosi sostenere, ad avviso del giudice nuorese, che, come affermato dalla società convenuta, il sinistro fosse stato provocato da un brusco spostamento del date le risultanze istruttorie. CP_2
Secondo il tribunale, la condotta del trasportato poteva assumere rilevanza solo in relazione al diverso profilo di un concorso colposo ex art. 1227 comma 1 cpc, valutabile nella misura del 30%. In ordine ai danni, escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis subito dalla vittima per le sue sofferenze, dato che il CP_2 era deceduto nell'immediatezza del fatto, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dei redditi procurati dal defunto, disoccupato al momento dei fatti, il tribunale riconosceva in favore degli eredi esclusivamente il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo il sistema a punti proprio delle Tabelle del Tribunale di Roma e tenendo conto di un rapporto di convivenza solo per la madre e non per i fratelli. Sul quantum liquidato in sentenza, il giudice di primo grado riconosceva inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. La ha proposto appello censurando la sentenza Controparte_11 nella parte in cui: i) riconosceva in capo al conducente del veicolo una responsabilità pari al 70% ed in capo al pari al 30% per concorso CP_2 colposo ex art. 1227 1° comma c.c., in violazione degli artt. 1227 c.c., 115 e 116 cpc, avendo erroneamente valutato le risultanze istruttorie sulla effettiva dinamica dei fatti e sulla condotta gravemente colposa del ii) CP_2 liquidava, peraltro in base alle Tabelle di Roma e non di Milano a nel 2022 anche con il sistema a punti, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in forza di riscontri meramente presuntivi e senza alcuna prova in ordine alla sussistenza di un effettivo ed intenso rapporto familiare nonché alla convivenza della madre con la vittima. Si sono costituiti i congiunti appellati resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto e domandando in via incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui: i) riconosceva un concorso di colpa in capo al del CP_2
30%; ii) liquidava erroneamente il quantum in relazione al danno non patrimoniale subito dalla madre, ; iii) indicava erroneamente i CP_1 criteri di rivalutazione delle somme liquidate;
iv) non aumentava l'entità delle spese legali per la presenza di più parti;
v) ometteva qualsiasi pronuncia sul danno emergente relativo alle spese funerarie, legali e peritali. Sono rimasti contumaci e . CP_8 CP_9
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
4 A) Dell'an della responsabilità: primo motivo di appello principale e di appello incidentale. Sia l'appellante principale sia quello incidentale, evidentemente per ragioni opposte, hanno censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale, riconosciuta la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del decesso del riteneva che la condotta colposa di quest'ultimo aveva CP_2 concorso, ex art. 1227 comma 1 c.c., a cagionare il danno nella misura del 30%. In particolare, il giudice di primo grado, tenuto conto degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e di quelli relativi al processo penale oltre che delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, riteneva dimostrato che:
- l'11.12.2018 alle ore 17,16 circa si era posto alla guida CP_8 del ciclomotore Piaggio tg. X7VRWZ di proprietà del “privo di CP_9 copertura assicurativa, con , al suo fian cabina di Persona_2 guida in qualità di trasportato, e , sempre in qualità di Persona_1 trasportato, nel cassone esterno iolazione dell'art. 170 c.d.s.” (i testi, e , dichiaravano che “ Testimone_1 Testimone_2 Per_1 al m si a nella parte dest
[...] cassone esterno accovacciato sulle ginocchia e si manteneva al ferro di protezione della cabina”);
- “nel percorrere la via Umberto Antonio Manca,….ha(aveva) perso il controllo del veicolo, che si è(era) ribaltato un paio di volte e ha(aveva) schiacciato con il suo peso , sbalzato dal ciclomotore, Persona_1 provocandone il decesso”;
- il era sprovvisto di patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, CP_8
(“a causa dell'alito vinoso e degli occhi arrossati e lucidi (v. verbale Carabinieri Stazione Illorai del 18.12.2012), è risultato positivo con un tasso di 0,82 g/l alla prima prova delle 18,55 e 0,77 g/l alla seconda prova delle 19,07” ed i testi, e , dichiaravano Testimone_1 Testimone_2 che prima di salire sul veicolo il e l'altro passeggero erano “usciti CP_8 da un bar insieme al i nte stato di ubriachezza…..i primi Pt_3 due sono saliti sul veicolo davanti al bar;
dopo aver percorso un breve tratto di strada a piedi, è(era) salito sul cassone Persona_1 dell'Ape”);
- all'esito dell'autopsia svolta dal consulente nominato dal PM nel corso del procedimento penale, era stato accertato che la morte del era CP_2 verosimilmente subentrata nel corso di pochi minuti e che la vittima aveva una alcolemia sul sangue risultata pari a 4,6 g/l. Alla luce di tali risultanze, il tribunale sosteneva che il sinistro de quo fosse imputabile nella misura del 70% a responsabilità del conducente del veicolo, il quale, “nel percorrere la via Umberto, ha(aveva) perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell'elevata velocità e dello stato di ebbrezza in cui si trovava”, escludendo che il avesse fornito la prova positiva di aver fatto CP_8 tutto il possibile per evit anno ex art. 2054 comma 1 c.c. e non potendosi sostenere, ad avviso del giudice nuorese, che, come affermato dalla
5 società convenuta, il sinistro fosse stato provocato da un brusco spostamento del date le risultanze della prova testi sopra riportate. CP_2
Sec ribunale, la condotta del trasportato poteva assumere rilevanza solo in relazione al diverso “profilo del concorso colposo nella determinazione del decesso del sig. , posto che la messa in circolazione del veicolo in CP_2 condizioni di insic nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell'art. 170, comma 2, cod. strada)” era ricollegabile non solo all'azione del conducente, ma anche a quella del trasportato, il quale aveva “accettato i rischi della circolazione”, integrandosi così una “ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso”, valutabile nella misura del 30%. Secondo la il Tribunale di Nuoro considerava erroneamente le CP_11 risultanze della prova testimoniale, da cui emergeva che il era CP_2
“autonomamente e volontariamente salito sul cassone della mo zella condotta da soggetto in evidente stato di ebbrezza alcolica (con il quale aveva abbondantemente bevuto sino a poco prima) per poi quindi accovacciarsi sul lato destro della stessa sino al momento, avvenuto qualche decina di secondi dopo, del ribaltamento della stessa”, in violazione dell'art. 170 secondo e terzo comma CdS, posto che il come riferito dai testi, da un lato, era salito CP_2 su di un ciclomotore in cui era vietato il trasporto di altre persone e si era seduto sulla parte destra del veicolo anziché al centro, sbilanciandolo e provocandone il ribaltamento e, dall'altro, aveva accettato un passaggio da un conducente in palese stato di ebrezza alcolica. Pertanto, secondo la società assicuratrice, l'incidenza della sua condotta colposa era superiore al 30% se non esclusiva. Secondo gli appellanti incidentali, invece, - escluso che il ribaltamento del mezzo fosse stato causato da un brusco movimento del il quale, CP_2 come riferito dai testi, era rimasto accovacciato a destra, ovvero da uno sbilanciamento generato dal suo peso non centrale, dato che dagli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede penale, era emerso che all'improvviso il veicolo aveva effettuato una brusca sterzata a sinistra appena raggiunta la velocità massima di circa 28.5 Km/h nel rettilineo in discesa – la maggiore responsabilità, se non esclusiva, era del il quale, recidivo per un CP_8 precedente omicidio colposo stradale, aveva:
- “..fatto salire sul mezzo ben due passeggeri in più rispetto al numero massimo consentito, così violando l'art. 170 comma 2 C.d.S….;
- “…guidato sotto l'effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti, violando gli artt. 186 e 187 C.d.S….;
- “..condotto il mezzo con modalità tali da arrecare pericolo e intralcio alla sicurezza e salvaguardia stradale, violando l'art. 140 C.d.S….;
- “..tenuto una velocità non consona alle caratteristiche, allo stato del veicolo, al carico, condizioni e caratteristiche della strada e del traffico, arrecando pericolo alla sicurezza delle persone e delle cose, così infrangendo l'art 14, comma 1 C.d.S. 141…”
6 - “…posto in circolazione un mezzo in condizioni di inefficienza in relazione ai dispositivi di cui all'art. 79 C.d.S. (pneumatici lisci e freno malfunzionante)..”;
- “…condotto un veicolo privo di revisione (da 20 anni non veniva sottoposto a controllo), infrangendo l'art. 80 C.d.S….;
- “… circolato senza patente in quanto revocata a causa dei precedenti specifici per guida in stato di ebrezza, così contravvenendo l'art 116 C.d.S….”;
- “….guidato il mezzo in assenza di copertura assicurativa, contravvenendo all'art 190 C.d.S….”. Alla luce di tali evidenze, secondo gli appellanti incidentali, la mera accettazione del trasporto da parte del non era idonea ad elidere il CP_8 nesso eziologico tra la condotta gravemente colposa del e l'evento CP_8 infausto. Orbene, entrambi i motivi di censura sono infondati. Tenuto, infatti, conto della dinamica del sinistro ricostruita in sentenza e sopra riportata - in difetto di specifici motivi di censura sul punto e considerate le risultanze documentali (tra cui gli accertamenti di polizia giudiziaria e la c.t.u. espletata nel giudizio penale) nonché le prove testimoniali - la Corte ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui perveniva il tribunale in ordine alla distribuzione della responsabilità tra le parti. Non solo il non dimostrava di avere fatto tutto il possibile per evitare il CP_8 danno ex 4 comma 1 c.c. ma dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza che il sinistro era stato in primis cagionato dalla sua condotta gravemente negligente e consistita, solo per citare le gravissime infrazioni causalmente collegabili con il sinistro in via immediata e diretta, nell'avere:
- trasportato ben due passeggeri su di un mezzo non adibito al trasporto, in violazione dell'art. 170 comma 2 CdS;
- guidato sotto l'effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti, violando gli artt. 186 e 187 CdS e nonostante la specifica recidiva;
- messo in circolazione, peraltro su di una strada in forte discesa e, quindi, in una situazione di fatto ancora più pericolosa, un mezzo in condizioni di inefficienza e non revisionato. E ciò senza considerare tutte le ulteriori infrazioni sopra citate e che non si pongono in immediato rapporto di causa con l'evento (sospensione patente, omessa copertura assicurativa….). In forza di tali dati fattuali, non è verosimile sostenere che l'incidente si sia verificato esclusivamente perché il si era posizionato nella parte CP_2 destra del cassone e non nella parte centrale. Come emerge, infatti, dalla relazione peritale in atti dell'Ing. pagg. 53 e 54, tenuto anche conto che Per_3 il perito aveva potuto visionare un video del sinistro preso da una telecamera posta nella zona, la condizione di pericolo era già sussistente ab orgine in considerazione delle condizioni del mezzo e della strada nonchè della presenza di due trasportati sullo stesso ed il ribaltamento era stato determinato da una sterzata improvvisa di cui si disconosce la ragione effettiva (“In condizioni già
7 di pericolo potenziale, il ciclomotore cominciava a transitare…ad una velocità moderata stimata intorno ai 16,5Km/h. A un certo punto, senza un apparente motivo, all'altezza del civico 122, il video mostra che il ciclomotore compie un'improvvisa e repentina sterzata a sinistra e da quel punto inizia ad accelerare, fino a raggiungere, nell'arco dei successivi 65 metri, una velocità di circa 28,5 km/h. Non possiamo sapere con sicurezza cosa possa avere determinato questa improvvisa accelerazione, ma ci sentiamo di escludere sia eventuali malfunzionamenti del mezzo (in sede di perizia tecnica non abbiamo rilevato particolari anomalie motoristiche o meccaniche), né particolari dissestamenti o buche nell'asfalto, comunque non presenti nel punto preciso in cui il ciclomotore ha iniziato ad accelerare dopo quell'improvvisa sterzata. L'ipotesi più probabile è che tale cambiamento nella condotta di guida sia stato determinato da una “goliardata” o burla messa in atto dal conducente con l'obiettivo, forse, di spaventare scherzosamente il passeggero ospitato nel cassone”). Ora, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la sterzata, tenuto conto che i testi sentiti ed il video citato confermavano che il non si CP_2 era spostato dalla sua posizione iniziale e, quindi, escluso c sa sia stata determinata da un improvviso movimento del povero (su cui, CP_2 peraltro, la parte appellante non insiste neppure più in questo giudizio in cui assume solo la rilevanza della posizione non centrale assunta dal passeggero), è evidente che l'incidente è stato causato, a monte, dalla scelta scellerata del conducente del mezzo, in stato di ubriachezza, di trasportare sullo stesso - non adibito al trasporto, non revisionato e su di una strada in forte pendenza - addirittura due passeggeri, di cui uno sistemato nel cassone esterno, ed entrambi in stato di ebrezza. In una situazione di tale genere, la condotta del passeggero può invece solo eventualmente avere avuto rilievo in via di concorso colposo. Come correttamente evidenziato nella sentenza, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 11095/20) ha, infatti, avuto modo di chiarire che “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito” (cfr più di recente proprio in caso di guida sotto l'effetto di alcool, Cass. n. 1386/23: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non
8 potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”). Pertanto, del tutto correttamente, il giudice di primo grado, in conformità a tali principi, riteneva che la condotta del - il quale aveva CP_2 chiesto/accettato un passaggio su di un veicolo di tale fatta, guidato da soggetto in stato di ebrezza e con il quale aveva bevuto fino a pochi minuti prima - aveva contribuito alla causazione dell'evento infausto nella misura del 30%, tenuto anche conto che, secondo i testi sentiti, il era salito sul CP_2 cassone autonomamente in un secondo momento rispetto agli altri due e dopo Tes_ avere chiesto/accettato un passaggio (vedi dichiarazioni teste : “La motocarrozzella era parcheggiata davanti al circolo, sulla moto in cabina si sono seduti due ragazzi, di cui non conosco il nome, che erano prima insieme al Avranno percorso 100 metri più o meno, e il stava CP_2 CP_2 sc a piedi;
i due gli hanno detto che gli davano un io e il è salito sopra il cassone”; e teste : “Il sig. è salito nel CP_2 Tes_2 CP_2 cassone, ho visto che il chiedeva un passaggio ai due che erano nella CP_2 cabina e loro gliel'hann o visto che il si è accovacciato sulla CP_2 destra, dal lato dell'autista”). Alla luce di tali risultanze, il concorso colposo della vittima risulta correttamente individuato nella misura del 30% rispetto ad una maggiore responsabilità del conducente pari al 70%.
B) Del quantum: secondo motivo di appello principale, riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e tabelle utilizzate. La si è doluta della decisione nella parte in cui il tribunale CP_11 liqu o non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in base alle Tabelle di Roma e non di Milano aggiornate nel 2022 anche con il sistema a punti ed in forza di riscontri meramente presuntivi, senza alcuna prova in ordine alla sussistenza di un effettivo ed intenso rapporto familiare nonché alla convivenza della madre con la vittima. Il motivo è infondato. Premesso che è ormai orientamento costante quello secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione
9 dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr per tutte Cass. n. 26300/21), nel caso di specie, il tribunale nuorese, assunta la causa in decisione il 9.6.2022, liquidava il danno utilizzando il sistema a punti proprio delle Tabelle di Roma, già adottate da qualche anno, anziché di quelle di Milano, aggiornate con tale sistema anche in relazione alla perdita del rapporto parentale solo nel giugno 2022 (in particolare le Tabelle risultano depositate il 29 giugno). La si è doluta della decisione in parte qua semplicemente CP_11 lamentando che in realtà questa Corte utilizza costantemente le Tabelle di Milano e che queste ultime sarebbero “meno gravose”. La generica censura è inidonea a contestare i criteri di liquidazione utilizzati dal tribunale di primo grado, posto che, correttamente richiamato ed utilizzato un "sistema a punti" - nel caso di specie quello delle Tabelle romane, le uniche in uso al momento in cui il tribunale si riservava la decisione il 9.6.2022 - mediante l'indicazione del valore medio del punto e l'elencazione delle specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini del calcolo finale (età, rapporto familiare, convivenza o meno etc.), in difetto di ulteriori contestazioni sulle specifiche valutazioni compiute in merito dal giudice di primo grado, l'utilizzo delle Tabelle di Roma anziché di quelle di Milano, di per sé, è insufficiente a contrastare la correttezza della scelta operativa del tribunale. La ha, inoltre, censurato la decisione anche nella parte in cui il CP_11 tribunale riteneva dimostrato il danno da perdita del rapporto parentale, nonostante la mancanza di specifiche allegazioni e di prova. Orbene, giova evidenziare preliminarmente che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 22397/22) che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” e (cfr Cass. n. 5764/24) che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
10 dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Orbene, nel caso di specie, agivano per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale la madre ed i fratelli della vittima, i quali deducevano che
“….Nel caso de quo alla luce dei fatti in premessa ricostruiti è incontestabile che il patema d'animo e le sofferenze dei prossimi congiunti del defunto siano indissolubilmente ricollegabili al fatto illecito. Dalla citata giurisprudenza deriva la ulteriore statuizione secondo cui la legittimazione ad agire è attribuita ai prossimi congiunti in vista della sussistenza in capo agli stessi di sofferenze e patemi d'animo immediatamente ricollegabili al fatto illecito cagionati dalla perdita e dalle sofferenze della persona cara, che nel caso di specie era anche il membro più giovane della famiglia. Quindi è incontestabile che il fatto illecito comporti la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono alla lesione (sofferenza e violazione dell'integrità familiare) soprattutto nel caso di rapporti parentali di particolare vicinanza come nel caso di specie in cui gli attori, come risulta enunciato nell'epigrafe dell'atto e come viene dimostrato a mezzo documentazione anagrafica, sono infatti madre, fratelli e sorelle del de cuius….. nel caso di specie la perdita del de cuius ha determinato un vuoto incolmabile nella famiglia, soprattutto in considerazione della drammaticità delle circostanze in cui è maturato l'evento e del forte legame esistente tra colui che era il fratello più piccolo e tutti i familiari, specie con l'anziana madre con cui era convivente al momento della morte”. La , costituendosi, non contestava il rapporto di parentela ma solo CP_11 la convivenza di con i congiunti (“Il danno parentale costituisce danno Per_1
c.d. conseguenz on evento, e non vi è quindi alcun automatismo risarcitorio in assenza di prova sul punto. Il “danno non patrimoniale distinto da quello parentale”, categoria di danno peraltro di non facile comprensione, non è dovuto. Inoltre le somme richieste sono da ritenere manifestamente sovrastimate, solo a voler considerare che nessuno dei ricorrenti coabitava con il defunto e, oltretutto, gli stessi risiedono, ad eccezione della madre, in comuni posti assai distanti rispetto a quello di residenza del defunto medesimo”: vedi comparsa di costituzione e risposta). Orbene, i ricorrenti non allegavano di essere tutti conviventi con il fratello deceduto nel sinistro ma solo la madre. Ed il tribunale, infatti, considerava la convivenza unicamente in relazione al rapporto con la madre, adeguatamente dimostrata dalla documentazione in atti ed in specie da:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da cui risulta che Persona_1 conviveva con la madre nella casa di famiglia posta in via ang. Via San Giovanni snc);
- dichiarazioni dei redditi in cui il risulta a carico della madre;
CP_2
- dichiarazione di successione in cui risulta al possesso Persona_1 dell'immobile di via Vittorio Veneto, mobiliare, essendo gli altri tutti terreni;
- schede di lavoro del ed atti di indagine di polizia giudiziaria da CP_2 cui risulta la residenza del in via San Giovanni snc. CP_2
11 Tanto premesso, applicando i principi di diritto sopra riportati, deve ritenersi che, in difetto di allegazione e prova di situazioni di indifferenza o odio tra la vittima e gli stretti congiunti, il danno da perdita del rapporto parentale può ritenersi adeguatamente dimostrato in via presuntiva in relazione a tutti gli appellati, rilevando la mancanza di convivenza con i fratelli unicamente in ordine al quantum risarcibile, tanto che per ciascuno di essi il risultato finale - adottato considerando l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela e la sopravvivenza di altri congiunti - veniva diminuito del 50%, come riconosciuto dallo stesso appellante (“Il Tribunale invece ha solo decurtato del 50% il risarcimento in favore dei fratelli per non essere conviventi con il de cuius riconoscendogli quindi il rilevantissimo importo di € 63.743,55 (per ciascuno) pur in assenza, lo si ripete, non solo di qualsiasi prova, seppure presuntiva, ma neppure di allegazione sul punto!”: atto di appello). La doglianza va, pertanto, disattesa.
C) Del quantum: secondo motivo di appello incidentale relativo al risarcimento riconosciuto in favore della madre. Secondo gli appellanti incidentali il tribunale liquidava erroneamente il quantum in relazione al danno non patrimoniale subito dalla madre,
[...]
, non calcolando l'assenza di altri familiari conviventi e attribuen CP_1 punteggio pari a 28 anziché 31 complessivi, senza i tre punti previsti per tale voce. La censura è fondata. In mancanza di familiari conviventi, come nel caso di specie in cui era Per_1
l'unico figlio convivente con la madre, la Tabella di Roma del 2019, quella utilizzata dal tribunale, prevedeva un ulteriore punteggio di tre punti, in effetti non riconosciuto dal tribunale. Complessivamente, pertanto, l'ammontare del danno spettante alla è pari al 70% di euro 304.007,70 e non di euro CP_1
274.587,60, come ritenuto dal giudice di primo grado, e, quindi, è pari ad euro 212.805,39 e non ad euro 192.211,25, come liquidato in sentenza.
D) Del quantum: terzo motivo di appello incidentale sugli accessori del credito liquidato. Il tribunale, richiamati i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sulle somme liquidate a titolo di danno, svalutate dalla data della sentenza alla data dell'illecito secondo ISTAT, riconosceva anno per anno gli interessi al tasso legale fino alla data della sentenza e poi sulla somma finale fino al saldo. Secondo gli appellanti incidentali tali somme andavano invece devalutate dalla data di pubblicazione delle Tabelle romane, 2019, fino al giorno del sinistro e non dalla data di pubblicazione della sentenza. La censura non merita accoglimento, posto che il tribunale procedeva alla devalutazione dalla data della sentenza sul presupposto che le somme riconosciute erano calcolate su valori attuali e, quindi, già rivalutate a tale
12 epoca. In caso contrario, avrebbe dovuto rivalutare gli importi dal 2019 al 2022.
E) Della liquidazione delle spese di lite: quarto motivo di appello incidentale. Come eccepito dagli appellanti incidentali, il tribunale condannava la controparte alla rifusione delle spese di lite nella misura di 2/3, compensate nel resto, senza dare conto dell'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 dm 55/2014 in caso di difesa di più parti e tenendo verosimilmente conto dello scaglione di valore della causa fino a euro 520.000,00 (circostanza non specificata in sentenza ma inferibile dal quantum complessivo liquidato pari ad euro 14.258,00). Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 10367/24)
“Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti princìpi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”. La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4 comma 2 citato ed in particolare nell'ipotesi di assistenza di una pluralità di parti aventi la stessa posizione (tutti attori), titolari di posizioni simili ma non identiche in ragione della differenza del quantum delle varie domande, seppur identiche per i fratelli. Peraltro, tenuto conto che la difesa di cui si discute si è esaurita prima del 23.10.23, l'aumento non era obbligatorio. Inoltre, sempre in forza dei principi di diritto sopra citati, il valore della causa non andava determinato sommando le varie domande, ex art. 10 secondo
13 comma c.p.c., ma corrispondeva alla condanna di più elevato importo e cioè euro 192.211,00 e, quindi, allo scaglione di valore fino ad euro 260.000,00. Pertanto, considerato che non è stata invece censurata la condanna nei limiti di 2/3 delle spese di lite di primo grado, l'importo di euro 14.258,00 liquidato nell'ordinanza impugnata risulta nettamente superiore rispetto ai 2/3 dello scaglione di valore applicabile (euro 9.402,00) e ampiamente satisfattivo anche della assistenza di una pluralità di parti, di cui tutti i fratelli aventi posizione identica.
F) Del quantum: quinto motivo di appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno emergente. Il tribunale ometteva qualsiasi decisione sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie, pari ad euro 2.600,00, oneri di assistenza tecnica e difesa legale nel giudizio penale definito con un patteggiamento, rispettivamente pari ad euro 2.536,00 ed euro 4.968,00. Orbene, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, sono di certo da riconoscere in favore degli appellanti incidentali le spese funerarie (Cass. n. 11684/14), per euro 2.600,00, come da fattura n. 13/2018, oltre interessi legali dalla data dell'esborso, dicembre 2018, al saldo. Vanno altresì liquidate le spese sostenute dai congiunti per l'opera tecnica dello studio di ingegneria incaricato nell'ambito del giudizio penale, per un totale di euro 2.536,00, come da fatture nn. 4/2019 del 15.1.2019 e 22/2019 del 12.7.2019, oltre interessi legali dalla data intermedia dell'esborso, aprile 2019, al saldo. Non possono invece essere riconosciute le spese legali afferenti al procedimento penale, definito con sentenza di patteggiamento con la quale sono state liquidate anche le spese legali in favore della parte civile (vedi sentenza irrevocabile in atti).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della sostanziale reciproca soccombenza sulla questione principale della controversia relativa all'an e delle ragioni di accoglimento parziale dell'appello incidentale, le spese della presente fase di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di 2/3 e poste a carico della assicurazione appellante nella restante misura, liquidata ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa, fino a euro 260.000,00, e con gli aumenti ex art. 4 comma 2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 8.8.2022 dal Tribunale di Nuoro, che conferma nel resto, condanna , e la CP_8 CP_9 [...]
in solido, al pagamento in favore di Controparte_14 [...] danno non patrimoniale, della somma di CP_1
212.805,39, oltre accessori come da sentenza gravata, ed in favore degli
14 appellati, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 5.136,00, oltre interessi come da parte motiva;
2) rigetta l'appello principale proposto da Controparte_11
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 2/3 e pone a carico dell'appellante principale la restante parte, 1/3, con aumento del 150% per la presenza di più parti, che liquida in euro 4.840,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale. Così deciso in Sassari, 13/6/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
15
SOLETTA GIORGIO co atti appellante-appellato incidentale contro ( ) CP_1 C.F._1 Controparte_2
, C.F._2 Controparte_3 C.F._3
, ( , Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
( , ( ) C.F._5 Controparte_6 C.F._6
r . CP_7 C.F._7
SI IA CONCETTA come da procura in atti appellati-appellanti incidentali e
( e CP_8 C.F._8 CP_9
( ) C.F._9 appellati contumaci OGGETTO: risarcimento danni. All'udienza del 14.3.2025 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte, riproposta espressamente ogni istanza (anche di natura istruttoria), eccezione e deduzione spiegata in primo grado e confermate altresì le produzioni e conclusioni si chiede che questa On.le Corte, in riforma della l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., in causa R.G. 939/2020, resa dal Tribunale di Nuoro in data 7 agosto 2022, voglia: a)- contrariis reectis b)-accertare e dichiarare la responsabilità del Sig.
[...]
in ordine alla determinazione del sinistro occorso in Illorai in data 11 CP_8
e 2022 nella misura del 30% e per lo effetto limitare la condanna del medesimo (in solido con e CP_10 Controparte_11
al pagamento n fa
[...] CP_1
17.972,76 in favore di , € 17.972,76 in favore di Controparte_2 [...]
, € 17.972,76 , € 17.972,76 in CP_6 Controparte_5
, € 17.972,76 in favore di , € 18.849,48 in Controparte_4 Parte_2
€ 18.849,48 in fav;
c)-con il CP_7 Controparte_3 favore delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
1 Nell'interesse della parte appellata: voglia la Corte I. Dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'appello principale proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in parte narrativa. II. In riforma del provvedimento gravato:1) Accertare e dichiarare la esclusiva,
o comunque pari o maggiore all'80%, responsabilità di nella CP_8 determinazione del sinistro occorso in Bolotana in dat e per l'effetto condannare , e la CP_8 CP_9 Controparte_11
in s , a
[...] patrimoniale, in favore della signora , della somma di € CP_1
304.007,70, e nei confronti di ciascu elli dell'importo di € 63.743,55, ciò in base alle Tabelle di Roma del 2019, somme eventualmente diminuite in ragione della percentuale di responsabilità accertata in capo al defunto, ritenuta equa dalla Corte, comunque non superiore al 20%, oltre agli interessi legali da calcolarsi annualmente sulle predette somme, svalutate dallo 01.01.2019 al giorno del decesso di (11.12.2018) e rivalutate Persona_1 di anno in anno sino al saldo;
2) Co do Controparte_12
e al pagamento in favore degli eredi
[...] Controparte_11 CP_2
porto di € 10.104,00, come docum causa. 3) Condannare in solido e Controparte_12 [...] al pagamento delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con CP_11 art 4 comma 2 del Tariffario comprese le spese generali, CPA e IVA come per legge.III. Sempre con vittoria nelle spese di lite dei due gradi di giudizio, con l'aumento ex art 4 comma 2 del D.M. 55/2014, comprese le spese generali, CPA e IVA come per legge. Svolgimento del processo Con ordinanza ex art. 702 bis e ss cpc, emessa in data 8.8.2022, il Tribunale di Nuoro dichiarava la responsabilità, nella misura del 70%, di CP_8 nella determinazione del sinistro occorso l'11.12.2018 e, per l'effetto, lo condannava, in solido con e la CP_9 Controparte_11
al pagamento a favore degli eredi di , deceduto
[...] Persona_1 ella somma di euro 459.934,13, di cui a titolo di danno non patrimoniale in favore della madre ed euro 44.620,48 a titolo di danno non patrimoniale in favore di ciascuno dei sei fratelli, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al pagamento a favore della parte ricorrente dei due terzi delle spese di lite, compensate nel resto. Con ricorso depositato il 3.10.2020 , , CP_1 Controparte_4 CP_5
, , , e
[...] Controparte_3 Controparte_6 CP_7 [...]
u , l CP_2 CP_8 CP_13 [...]
quest'ultima quale impresa designata del Fondo Controparte_11 ione Sardegna, al fine di sentire accertare che il decesso del loro congiunto, , rispettivamente figlio e fratello, Persona_1 era avvenuto per responsabil in conseguenza del CP_8 sinistro stradale occorso allorquando viaggiava in data 11.12.2018 quale trasportato a bordo del veicolo moto Ape tg. X7VRWZ privo di copertura assicurativa, di proprietà di e condotto da . CP_9 CP_8
2 In particolare, i ricorrenti deducevano che:
- in data 11.12.2018 alle ore 17,00 circa si era posto alla CP_8 guida del motoveicolo Ape Piaggio tg. X aver caricato sul lato passeggero e sul cassone , aveva Persona_2 Persona_1 percorso la via centrale del paese di Illorai;
- giunto all'altezza del civico 116 della via Umberto aveva posto in essere un'improvvisa accelerata passando dalla velocità di 16,5 Km/H a quella di 28,5 Km/H, perdendo il controllo del mezzo;
- l'Ape si era rovesciata ed il accovacciato sul cassone in stato di CP_2 incoscienza per l'assunzion ci, era stato sbalzato a terra per poi venire schiacciato dal veicolo;
- il era deceduto verso le ore 19.00; CP_2
- era stato sottoposto ad alcoltest risultato positivo, con un CP_8
/l durante la prima prova e di 0,73 g/l durante la seconda prova, con conseguente contestazione dell'illecito di cui all'art. 186 comma 2 bis CdS, ed era risultato positivo anche al test della cannabis;
- inoltre, il era privo di patente in quanto sospesa per guida in stato CP_8 di ebbrez
- il veicolo viaggiava senza revisione, era mal funzionante il freno a manubrio, le gomme del motoveicolo erano lisce;
- il era stato tratto in arresto per il reato di cui all'art. 589 bis, CP_8
c.p.c., e, all'esito del procedimento penale, in data 3.10.2019 era stata pronunciata sentenza di patteggiamento con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per aver causato il decesso del CP_2
- la sentenza era divenuta irrevocabile;
- i ricorrenti, in qualità di madre e fratelli della vittima, agivano per il risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale subito per effetto della morte del loro congiunto e del danno per le sofferenze subite dalla vittima nel tempo intercorso tra il compiersi del fatto lesivo e il decesso. Si costituiva la società domandando il rigetto della domanda o in CP_11 subordine l'accertamento di un concorso di colpa della vittima, sul presupposto che il non era stato caricato sul cassone ma vi era salito CP_2 autonomamente, dopo aver chiesto con insistenza un passaggio “per un tratto della via Umberto e sino alle vicinanze della propria abitazione posta poco distante dal locale posto nella via Umberto dove il terzetto e CP_8 Per_2
aveva appena prima trascorso del tempo nel bar a bere della birra”;
CP_2 non era, quindi, “affatto in stato di incoscienza”; il ribaltamento era
CP_2 stato causato dal brusco spostamento del non era dovuto il danno
CP_2 non patrimoniale iure hereditatis, in quanto era deceduto sul colpo;
CP_2 al momento del decesso il non svolgeva attività lavorativa;
nessuno
CP_2 dei ricorrenti coabitava con .
e rimanevano contumaci. CP_9 CP_8 ru produzioni documentali e prova testi, riteneva che il sinistro de quo fosse imputabile nella misura del 70% a responsabilità
3 del conducente del veicolo, data l'elevata velocità del mezzo e lo stato di ebrezza in cui egli si trovava, in difetto della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno ex art. 2054 comma 1 c.c., non potendosi sostenere, ad avviso del giudice nuorese, che, come affermato dalla società convenuta, il sinistro fosse stato provocato da un brusco spostamento del date le risultanze istruttorie. CP_2
Secondo il tribunale, la condotta del trasportato poteva assumere rilevanza solo in relazione al diverso profilo di un concorso colposo ex art. 1227 comma 1 cpc, valutabile nella misura del 30%. In ordine ai danni, escluso il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis subito dalla vittima per le sue sofferenze, dato che il CP_2 era deceduto nell'immediatezza del fatto, nonché il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita dei redditi procurati dal defunto, disoccupato al momento dei fatti, il tribunale riconosceva in favore degli eredi esclusivamente il danno non patrimoniale iure proprio da perdita del rapporto parentale, liquidato secondo il sistema a punti proprio delle Tabelle del Tribunale di Roma e tenendo conto di un rapporto di convivenza solo per la madre e non per i fratelli. Sul quantum liquidato in sentenza, il giudice di primo grado riconosceva inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. La ha proposto appello censurando la sentenza Controparte_11 nella parte in cui: i) riconosceva in capo al conducente del veicolo una responsabilità pari al 70% ed in capo al pari al 30% per concorso CP_2 colposo ex art. 1227 1° comma c.c., in violazione degli artt. 1227 c.c., 115 e 116 cpc, avendo erroneamente valutato le risultanze istruttorie sulla effettiva dinamica dei fatti e sulla condotta gravemente colposa del ii) CP_2 liquidava, peraltro in base alle Tabelle di Roma e non di Milano a nel 2022 anche con il sistema a punti, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in forza di riscontri meramente presuntivi e senza alcuna prova in ordine alla sussistenza di un effettivo ed intenso rapporto familiare nonché alla convivenza della madre con la vittima. Si sono costituiti i congiunti appellati resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto e domandando in via incidentale la riforma della sentenza nella parte in cui: i) riconosceva un concorso di colpa in capo al del CP_2
30%; ii) liquidava erroneamente il quantum in relazione al danno non patrimoniale subito dalla madre, ; iii) indicava erroneamente i CP_1 criteri di rivalutazione delle somme liquidate;
iv) non aumentava l'entità delle spese legali per la presenza di più parti;
v) ometteva qualsiasi pronuncia sul danno emergente relativo alle spese funerarie, legali e peritali. Sono rimasti contumaci e . CP_8 CP_9
Sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte. Motivi della decisione
4 A) Dell'an della responsabilità: primo motivo di appello principale e di appello incidentale. Sia l'appellante principale sia quello incidentale, evidentemente per ragioni opposte, hanno censurato la sentenza nella parte in cui il tribunale, riconosciuta la responsabilità del conducente del veicolo nella causazione del decesso del riteneva che la condotta colposa di quest'ultimo aveva CP_2 concorso, ex art. 1227 comma 1 c.c., a cagionare il danno nella misura del 30%. In particolare, il giudice di primo grado, tenuto conto degli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria e di quelli relativi al processo penale oltre che delle dichiarazioni testimoniali rese in giudizio, riteneva dimostrato che:
- l'11.12.2018 alle ore 17,16 circa si era posto alla guida CP_8 del ciclomotore Piaggio tg. X7VRWZ di proprietà del “privo di CP_9 copertura assicurativa, con , al suo fian cabina di Persona_2 guida in qualità di trasportato, e , sempre in qualità di Persona_1 trasportato, nel cassone esterno iolazione dell'art. 170 c.d.s.” (i testi, e , dichiaravano che “ Testimone_1 Testimone_2 Per_1 al m si a nella parte dest
[...] cassone esterno accovacciato sulle ginocchia e si manteneva al ferro di protezione della cabina”);
- “nel percorrere la via Umberto Antonio Manca,….ha(aveva) perso il controllo del veicolo, che si è(era) ribaltato un paio di volte e ha(aveva) schiacciato con il suo peso , sbalzato dal ciclomotore, Persona_1 provocandone il decesso”;
- il era sprovvisto di patente di guida e in stato di ebbrezza alcolica, CP_8
(“a causa dell'alito vinoso e degli occhi arrossati e lucidi (v. verbale Carabinieri Stazione Illorai del 18.12.2012), è risultato positivo con un tasso di 0,82 g/l alla prima prova delle 18,55 e 0,77 g/l alla seconda prova delle 19,07” ed i testi, e , dichiaravano Testimone_1 Testimone_2 che prima di salire sul veicolo il e l'altro passeggero erano “usciti CP_8 da un bar insieme al i nte stato di ubriachezza…..i primi Pt_3 due sono saliti sul veicolo davanti al bar;
dopo aver percorso un breve tratto di strada a piedi, è(era) salito sul cassone Persona_1 dell'Ape”);
- all'esito dell'autopsia svolta dal consulente nominato dal PM nel corso del procedimento penale, era stato accertato che la morte del era CP_2 verosimilmente subentrata nel corso di pochi minuti e che la vittima aveva una alcolemia sul sangue risultata pari a 4,6 g/l. Alla luce di tali risultanze, il tribunale sosteneva che il sinistro de quo fosse imputabile nella misura del 70% a responsabilità del conducente del veicolo, il quale, “nel percorrere la via Umberto, ha(aveva) perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa dell'elevata velocità e dello stato di ebbrezza in cui si trovava”, escludendo che il avesse fornito la prova positiva di aver fatto CP_8 tutto il possibile per evit anno ex art. 2054 comma 1 c.c. e non potendosi sostenere, ad avviso del giudice nuorese, che, come affermato dalla
5 società convenuta, il sinistro fosse stato provocato da un brusco spostamento del date le risultanze della prova testi sopra riportate. CP_2
Sec ribunale, la condotta del trasportato poteva assumere rilevanza solo in relazione al diverso “profilo del concorso colposo nella determinazione del decesso del sig. , posto che la messa in circolazione del veicolo in CP_2 condizioni di insic nella specie, un ciclomotore con a bordo un passeggero, in violazione dell'art. 170, comma 2, cod. strada)” era ricollegabile non solo all'azione del conducente, ma anche a quella del trasportato, il quale aveva “accettato i rischi della circolazione”, integrandosi così una “ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso”, valutabile nella misura del 30%. Secondo la il Tribunale di Nuoro considerava erroneamente le CP_11 risultanze della prova testimoniale, da cui emergeva che il era CP_2
“autonomamente e volontariamente salito sul cassone della mo zella condotta da soggetto in evidente stato di ebbrezza alcolica (con il quale aveva abbondantemente bevuto sino a poco prima) per poi quindi accovacciarsi sul lato destro della stessa sino al momento, avvenuto qualche decina di secondi dopo, del ribaltamento della stessa”, in violazione dell'art. 170 secondo e terzo comma CdS, posto che il come riferito dai testi, da un lato, era salito CP_2 su di un ciclomotore in cui era vietato il trasporto di altre persone e si era seduto sulla parte destra del veicolo anziché al centro, sbilanciandolo e provocandone il ribaltamento e, dall'altro, aveva accettato un passaggio da un conducente in palese stato di ebrezza alcolica. Pertanto, secondo la società assicuratrice, l'incidenza della sua condotta colposa era superiore al 30% se non esclusiva. Secondo gli appellanti incidentali, invece, - escluso che il ribaltamento del mezzo fosse stato causato da un brusco movimento del il quale, CP_2 come riferito dai testi, era rimasto accovacciato a destra, ovvero da uno sbilanciamento generato dal suo peso non centrale, dato che dagli accertamenti svolti dal c.t.u. in sede penale, era emerso che all'improvviso il veicolo aveva effettuato una brusca sterzata a sinistra appena raggiunta la velocità massima di circa 28.5 Km/h nel rettilineo in discesa – la maggiore responsabilità, se non esclusiva, era del il quale, recidivo per un CP_8 precedente omicidio colposo stradale, aveva:
- “..fatto salire sul mezzo ben due passeggeri in più rispetto al numero massimo consentito, così violando l'art. 170 comma 2 C.d.S….;
- “…guidato sotto l'effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti, violando gli artt. 186 e 187 C.d.S….;
- “..condotto il mezzo con modalità tali da arrecare pericolo e intralcio alla sicurezza e salvaguardia stradale, violando l'art. 140 C.d.S….;
- “..tenuto una velocità non consona alle caratteristiche, allo stato del veicolo, al carico, condizioni e caratteristiche della strada e del traffico, arrecando pericolo alla sicurezza delle persone e delle cose, così infrangendo l'art 14, comma 1 C.d.S. 141…”
6 - “…posto in circolazione un mezzo in condizioni di inefficienza in relazione ai dispositivi di cui all'art. 79 C.d.S. (pneumatici lisci e freno malfunzionante)..”;
- “…condotto un veicolo privo di revisione (da 20 anni non veniva sottoposto a controllo), infrangendo l'art. 80 C.d.S….;
- “… circolato senza patente in quanto revocata a causa dei precedenti specifici per guida in stato di ebrezza, così contravvenendo l'art 116 C.d.S….”;
- “….guidato il mezzo in assenza di copertura assicurativa, contravvenendo all'art 190 C.d.S….”. Alla luce di tali evidenze, secondo gli appellanti incidentali, la mera accettazione del trasporto da parte del non era idonea ad elidere il CP_8 nesso eziologico tra la condotta gravemente colposa del e l'evento CP_8 infausto. Orbene, entrambi i motivi di censura sono infondati. Tenuto, infatti, conto della dinamica del sinistro ricostruita in sentenza e sopra riportata - in difetto di specifici motivi di censura sul punto e considerate le risultanze documentali (tra cui gli accertamenti di polizia giudiziaria e la c.t.u. espletata nel giudizio penale) nonché le prove testimoniali - la Corte ritiene del tutto condivisibile la conclusione cui perveniva il tribunale in ordine alla distribuzione della responsabilità tra le parti. Non solo il non dimostrava di avere fatto tutto il possibile per evitare il CP_8 danno ex 4 comma 1 c.c. ma dalle risultanze istruttorie emerge con chiarezza che il sinistro era stato in primis cagionato dalla sua condotta gravemente negligente e consistita, solo per citare le gravissime infrazioni causalmente collegabili con il sinistro in via immediata e diretta, nell'avere:
- trasportato ben due passeggeri su di un mezzo non adibito al trasporto, in violazione dell'art. 170 comma 2 CdS;
- guidato sotto l'effetto di sostanze alcooliche e stupefacenti, violando gli artt. 186 e 187 CdS e nonostante la specifica recidiva;
- messo in circolazione, peraltro su di una strada in forte discesa e, quindi, in una situazione di fatto ancora più pericolosa, un mezzo in condizioni di inefficienza e non revisionato. E ciò senza considerare tutte le ulteriori infrazioni sopra citate e che non si pongono in immediato rapporto di causa con l'evento (sospensione patente, omessa copertura assicurativa….). In forza di tali dati fattuali, non è verosimile sostenere che l'incidente si sia verificato esclusivamente perché il si era posizionato nella parte CP_2 destra del cassone e non nella parte centrale. Come emerge, infatti, dalla relazione peritale in atti dell'Ing. pagg. 53 e 54, tenuto anche conto che Per_3 il perito aveva potuto visionare un video del sinistro preso da una telecamera posta nella zona, la condizione di pericolo era già sussistente ab orgine in considerazione delle condizioni del mezzo e della strada nonchè della presenza di due trasportati sullo stesso ed il ribaltamento era stato determinato da una sterzata improvvisa di cui si disconosce la ragione effettiva (“In condizioni già
7 di pericolo potenziale, il ciclomotore cominciava a transitare…ad una velocità moderata stimata intorno ai 16,5Km/h. A un certo punto, senza un apparente motivo, all'altezza del civico 122, il video mostra che il ciclomotore compie un'improvvisa e repentina sterzata a sinistra e da quel punto inizia ad accelerare, fino a raggiungere, nell'arco dei successivi 65 metri, una velocità di circa 28,5 km/h. Non possiamo sapere con sicurezza cosa possa avere determinato questa improvvisa accelerazione, ma ci sentiamo di escludere sia eventuali malfunzionamenti del mezzo (in sede di perizia tecnica non abbiamo rilevato particolari anomalie motoristiche o meccaniche), né particolari dissestamenti o buche nell'asfalto, comunque non presenti nel punto preciso in cui il ciclomotore ha iniziato ad accelerare dopo quell'improvvisa sterzata. L'ipotesi più probabile è che tale cambiamento nella condotta di guida sia stato determinato da una “goliardata” o burla messa in atto dal conducente con l'obiettivo, forse, di spaventare scherzosamente il passeggero ospitato nel cassone”). Ora, a prescindere dalle ragioni che hanno determinato la sterzata, tenuto conto che i testi sentiti ed il video citato confermavano che il non si CP_2 era spostato dalla sua posizione iniziale e, quindi, escluso c sa sia stata determinata da un improvviso movimento del povero (su cui, CP_2 peraltro, la parte appellante non insiste neppure più in questo giudizio in cui assume solo la rilevanza della posizione non centrale assunta dal passeggero), è evidente che l'incidente è stato causato, a monte, dalla scelta scellerata del conducente del mezzo, in stato di ubriachezza, di trasportare sullo stesso - non adibito al trasporto, non revisionato e su di una strada in forte pendenza - addirittura due passeggeri, di cui uno sistemato nel cassone esterno, ed entrambi in stato di ebrezza. In una situazione di tale genere, la condotta del passeggero può invece solo eventualmente avere avuto rilievo in via di concorso colposo. Come correttamente evidenziato nella sentenza, la giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. n. 11095/20) ha, infatti, avuto modo di chiarire che “Qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza sia ricollegabile all'azione o omissione non solo del conducente - il quale, prima di iniziare o proseguire la marcia, deve controllare che questa avvenga in conformità delle normali regole di prudenza e sicurezza - ma anche del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un'ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell'evento dannoso;
pertanto, in caso di danni al trasportato medesimo, la condotta di quest'ultimo, sebbene non sia idonea, di per sé, ad escludere la responsabilità del conducente, né a costituire valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili, può costituire, tuttavia, un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito” (cfr più di recente proprio in caso di guida sotto l'effetto di alcool, Cass. n. 1386/23: “In tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la consapevolezza della persona trasportata che il conducente sia sotto l'effetto di alcol o di altre sostanze eccitanti, pur non
8 potendo determinare l'assoluta esclusione del suo diritto alla tutela assicurativa, ai sensi dell'art. 13 Direttiva 2009/103/CE, costituendo una esposizione volontaria ad un rischio, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, ponendosi come antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.”). Pertanto, del tutto correttamente, il giudice di primo grado, in conformità a tali principi, riteneva che la condotta del - il quale aveva CP_2 chiesto/accettato un passaggio su di un veicolo di tale fatta, guidato da soggetto in stato di ebrezza e con il quale aveva bevuto fino a pochi minuti prima - aveva contribuito alla causazione dell'evento infausto nella misura del 30%, tenuto anche conto che, secondo i testi sentiti, il era salito sul CP_2 cassone autonomamente in un secondo momento rispetto agli altri due e dopo Tes_ avere chiesto/accettato un passaggio (vedi dichiarazioni teste : “La motocarrozzella era parcheggiata davanti al circolo, sulla moto in cabina si sono seduti due ragazzi, di cui non conosco il nome, che erano prima insieme al Avranno percorso 100 metri più o meno, e il stava CP_2 CP_2 sc a piedi;
i due gli hanno detto che gli davano un io e il è salito sopra il cassone”; e teste : “Il sig. è salito nel CP_2 Tes_2 CP_2 cassone, ho visto che il chiedeva un passaggio ai due che erano nella CP_2 cabina e loro gliel'hann o visto che il si è accovacciato sulla CP_2 destra, dal lato dell'autista”). Alla luce di tali risultanze, il concorso colposo della vittima risulta correttamente individuato nella misura del 30% rispetto ad una maggiore responsabilità del conducente pari al 70%.
B) Del quantum: secondo motivo di appello principale, riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale e tabelle utilizzate. La si è doluta della decisione nella parte in cui il tribunale CP_11 liqu o non patrimoniale da perdita del rapporto parentale in base alle Tabelle di Roma e non di Milano aggiornate nel 2022 anche con il sistema a punti ed in forza di riscontri meramente presuntivi, senza alcuna prova in ordine alla sussistenza di un effettivo ed intenso rapporto familiare nonché alla convivenza della madre con la vittima. Il motivo è infondato. Premesso che è ormai orientamento costante quello secondo cui “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione
9 dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella” (cfr per tutte Cass. n. 26300/21), nel caso di specie, il tribunale nuorese, assunta la causa in decisione il 9.6.2022, liquidava il danno utilizzando il sistema a punti proprio delle Tabelle di Roma, già adottate da qualche anno, anziché di quelle di Milano, aggiornate con tale sistema anche in relazione alla perdita del rapporto parentale solo nel giugno 2022 (in particolare le Tabelle risultano depositate il 29 giugno). La si è doluta della decisione in parte qua semplicemente CP_11 lamentando che in realtà questa Corte utilizza costantemente le Tabelle di Milano e che queste ultime sarebbero “meno gravose”. La generica censura è inidonea a contestare i criteri di liquidazione utilizzati dal tribunale di primo grado, posto che, correttamente richiamato ed utilizzato un "sistema a punti" - nel caso di specie quello delle Tabelle romane, le uniche in uso al momento in cui il tribunale si riservava la decisione il 9.6.2022 - mediante l'indicazione del valore medio del punto e l'elencazione delle specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini del calcolo finale (età, rapporto familiare, convivenza o meno etc.), in difetto di ulteriori contestazioni sulle specifiche valutazioni compiute in merito dal giudice di primo grado, l'utilizzo delle Tabelle di Roma anziché di quelle di Milano, di per sé, è insufficiente a contrastare la correttezza della scelta operativa del tribunale. La ha, inoltre, censurato la decisione anche nella parte in cui il CP_11 tribunale riteneva dimostrato il danno da perdita del rapporto parentale, nonostante la mancanza di specifiche allegazioni e di prova. Orbene, giova evidenziare preliminarmente che la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 22397/22) che “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo” e (cfr Cass. n. 5764/24) che “In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato,
10 dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova)”. Orbene, nel caso di specie, agivano per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale la madre ed i fratelli della vittima, i quali deducevano che
“….Nel caso de quo alla luce dei fatti in premessa ricostruiti è incontestabile che il patema d'animo e le sofferenze dei prossimi congiunti del defunto siano indissolubilmente ricollegabili al fatto illecito. Dalla citata giurisprudenza deriva la ulteriore statuizione secondo cui la legittimazione ad agire è attribuita ai prossimi congiunti in vista della sussistenza in capo agli stessi di sofferenze e patemi d'animo immediatamente ricollegabili al fatto illecito cagionati dalla perdita e dalle sofferenze della persona cara, che nel caso di specie era anche il membro più giovane della famiglia. Quindi è incontestabile che il fatto illecito comporti la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono alla lesione (sofferenza e violazione dell'integrità familiare) soprattutto nel caso di rapporti parentali di particolare vicinanza come nel caso di specie in cui gli attori, come risulta enunciato nell'epigrafe dell'atto e come viene dimostrato a mezzo documentazione anagrafica, sono infatti madre, fratelli e sorelle del de cuius….. nel caso di specie la perdita del de cuius ha determinato un vuoto incolmabile nella famiglia, soprattutto in considerazione della drammaticità delle circostanze in cui è maturato l'evento e del forte legame esistente tra colui che era il fratello più piccolo e tutti i familiari, specie con l'anziana madre con cui era convivente al momento della morte”. La , costituendosi, non contestava il rapporto di parentela ma solo CP_11 la convivenza di con i congiunti (“Il danno parentale costituisce danno Per_1
c.d. conseguenz on evento, e non vi è quindi alcun automatismo risarcitorio in assenza di prova sul punto. Il “danno non patrimoniale distinto da quello parentale”, categoria di danno peraltro di non facile comprensione, non è dovuto. Inoltre le somme richieste sono da ritenere manifestamente sovrastimate, solo a voler considerare che nessuno dei ricorrenti coabitava con il defunto e, oltretutto, gli stessi risiedono, ad eccezione della madre, in comuni posti assai distanti rispetto a quello di residenza del defunto medesimo”: vedi comparsa di costituzione e risposta). Orbene, i ricorrenti non allegavano di essere tutti conviventi con il fratello deceduto nel sinistro ma solo la madre. Ed il tribunale, infatti, considerava la convivenza unicamente in relazione al rapporto con la madre, adeguatamente dimostrata dalla documentazione in atti ed in specie da:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio (da cui risulta che Persona_1 conviveva con la madre nella casa di famiglia posta in via ang. Via San Giovanni snc);
- dichiarazioni dei redditi in cui il risulta a carico della madre;
CP_2
- dichiarazione di successione in cui risulta al possesso Persona_1 dell'immobile di via Vittorio Veneto, mobiliare, essendo gli altri tutti terreni;
- schede di lavoro del ed atti di indagine di polizia giudiziaria da CP_2 cui risulta la residenza del in via San Giovanni snc. CP_2
11 Tanto premesso, applicando i principi di diritto sopra riportati, deve ritenersi che, in difetto di allegazione e prova di situazioni di indifferenza o odio tra la vittima e gli stretti congiunti, il danno da perdita del rapporto parentale può ritenersi adeguatamente dimostrato in via presuntiva in relazione a tutti gli appellati, rilevando la mancanza di convivenza con i fratelli unicamente in ordine al quantum risarcibile, tanto che per ciascuno di essi il risultato finale - adottato considerando l'età della vittima, quella del superstite, il grado di parentela e la sopravvivenza di altri congiunti - veniva diminuito del 50%, come riconosciuto dallo stesso appellante (“Il Tribunale invece ha solo decurtato del 50% il risarcimento in favore dei fratelli per non essere conviventi con il de cuius riconoscendogli quindi il rilevantissimo importo di € 63.743,55 (per ciascuno) pur in assenza, lo si ripete, non solo di qualsiasi prova, seppure presuntiva, ma neppure di allegazione sul punto!”: atto di appello). La doglianza va, pertanto, disattesa.
C) Del quantum: secondo motivo di appello incidentale relativo al risarcimento riconosciuto in favore della madre. Secondo gli appellanti incidentali il tribunale liquidava erroneamente il quantum in relazione al danno non patrimoniale subito dalla madre,
[...]
, non calcolando l'assenza di altri familiari conviventi e attribuen CP_1 punteggio pari a 28 anziché 31 complessivi, senza i tre punti previsti per tale voce. La censura è fondata. In mancanza di familiari conviventi, come nel caso di specie in cui era Per_1
l'unico figlio convivente con la madre, la Tabella di Roma del 2019, quella utilizzata dal tribunale, prevedeva un ulteriore punteggio di tre punti, in effetti non riconosciuto dal tribunale. Complessivamente, pertanto, l'ammontare del danno spettante alla è pari al 70% di euro 304.007,70 e non di euro CP_1
274.587,60, come ritenuto dal giudice di primo grado, e, quindi, è pari ad euro 212.805,39 e non ad euro 192.211,25, come liquidato in sentenza.
D) Del quantum: terzo motivo di appello incidentale sugli accessori del credito liquidato. Il tribunale, richiamati i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, sulle somme liquidate a titolo di danno, svalutate dalla data della sentenza alla data dell'illecito secondo ISTAT, riconosceva anno per anno gli interessi al tasso legale fino alla data della sentenza e poi sulla somma finale fino al saldo. Secondo gli appellanti incidentali tali somme andavano invece devalutate dalla data di pubblicazione delle Tabelle romane, 2019, fino al giorno del sinistro e non dalla data di pubblicazione della sentenza. La censura non merita accoglimento, posto che il tribunale procedeva alla devalutazione dalla data della sentenza sul presupposto che le somme riconosciute erano calcolate su valori attuali e, quindi, già rivalutate a tale
12 epoca. In caso contrario, avrebbe dovuto rivalutare gli importi dal 2019 al 2022.
E) Della liquidazione delle spese di lite: quarto motivo di appello incidentale. Come eccepito dagli appellanti incidentali, il tribunale condannava la controparte alla rifusione delle spese di lite nella misura di 2/3, compensate nel resto, senza dare conto dell'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 dm 55/2014 in caso di difesa di più parti e tenendo verosimilmente conto dello scaglione di valore della causa fino a euro 520.000,00 (circostanza non specificata in sentenza ma inferibile dal quantum complessivo liquidato pari ad euro 14.258,00). Come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte (vedi Cass. n. 10367/24)
“Dall'evoluzione normativa e dalla ricostruzione sistematica sin qui esposta si traggono i seguenti princìpi: a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”. La fattispecie in esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 4 comma 2 citato ed in particolare nell'ipotesi di assistenza di una pluralità di parti aventi la stessa posizione (tutti attori), titolari di posizioni simili ma non identiche in ragione della differenza del quantum delle varie domande, seppur identiche per i fratelli. Peraltro, tenuto conto che la difesa di cui si discute si è esaurita prima del 23.10.23, l'aumento non era obbligatorio. Inoltre, sempre in forza dei principi di diritto sopra citati, il valore della causa non andava determinato sommando le varie domande, ex art. 10 secondo
13 comma c.p.c., ma corrispondeva alla condanna di più elevato importo e cioè euro 192.211,00 e, quindi, allo scaglione di valore fino ad euro 260.000,00. Pertanto, considerato che non è stata invece censurata la condanna nei limiti di 2/3 delle spese di lite di primo grado, l'importo di euro 14.258,00 liquidato nell'ordinanza impugnata risulta nettamente superiore rispetto ai 2/3 dello scaglione di valore applicabile (euro 9.402,00) e ampiamente satisfattivo anche della assistenza di una pluralità di parti, di cui tutti i fratelli aventi posizione identica.
F) Del quantum: quinto motivo di appello incidentale relativo al mancato riconoscimento del danno emergente. Il tribunale ometteva qualsiasi decisione sulla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per spese funerarie, pari ad euro 2.600,00, oneri di assistenza tecnica e difesa legale nel giudizio penale definito con un patteggiamento, rispettivamente pari ad euro 2.536,00 ed euro 4.968,00. Orbene, in parziale accoglimento dell'appello incidentale, sono di certo da riconoscere in favore degli appellanti incidentali le spese funerarie (Cass. n. 11684/14), per euro 2.600,00, come da fattura n. 13/2018, oltre interessi legali dalla data dell'esborso, dicembre 2018, al saldo. Vanno altresì liquidate le spese sostenute dai congiunti per l'opera tecnica dello studio di ingegneria incaricato nell'ambito del giudizio penale, per un totale di euro 2.536,00, come da fatture nn. 4/2019 del 15.1.2019 e 22/2019 del 12.7.2019, oltre interessi legali dalla data intermedia dell'esborso, aprile 2019, al saldo. Non possono invece essere riconosciute le spese legali afferenti al procedimento penale, definito con sentenza di patteggiamento con la quale sono state liquidate anche le spese legali in favore della parte civile (vedi sentenza irrevocabile in atti).
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, della sostanziale reciproca soccombenza sulla questione principale della controversia relativa all'an e delle ragioni di accoglimento parziale dell'appello incidentale, le spese della presente fase di giudizio vanno compensate tra le parti in ragione di 2/3 e poste a carico della assicurazione appellante nella restante misura, liquidata ex dm 147/22 secondo lo scaglione di valore della causa, fino a euro 260.000,00, e con gli aumenti ex art. 4 comma 2.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione: 1) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e parziale riforma dell'ordinanza emessa in data 8.8.2022 dal Tribunale di Nuoro, che conferma nel resto, condanna , e la CP_8 CP_9 [...]
in solido, al pagamento in favore di Controparte_14 [...] danno non patrimoniale, della somma di CP_1
212.805,39, oltre accessori come da sentenza gravata, ed in favore degli
14 appellati, a titolo di danno patrimoniale, della somma di euro 5.136,00, oltre interessi come da parte motiva;
2) rigetta l'appello principale proposto da Controparte_11
3) compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 2/3 e pone a carico dell'appellante principale la restante parte, 1/3, con aumento del 150% per la presenza di più parti, che liquida in euro 4.840,00, oltre 15% spese generali e accessori di legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale. Così deciso in Sassari, 13/6/2025
Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
Il Presidente Dott. Maria Grixoni
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