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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 535/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7417/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI - Sede Comunale 98060 RI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 358-2017 TASI 2017
proposto da
Ricorrente_2 3923697995 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-914483 TASI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-914186 IMU 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla SOC. Labconsulenze srl, nella qualità di incaricato per la riscossione, ed al Comune di RI in data 28.10.2025, depositato il 06.11.2025, Ricorrente_2 ha impugnato:
1. L'atto di pignoramento ex art 72bis, notificato il 3.9.25 (doc 1);
2-. il preavviso di fermo n. 2025-914483 notificato il 23.9.25 e relativo a tributi Tasi 2017/18/19 e Tari
2016/17/18 del Comune di RI (doc 2);
3-. il preavviso di fermo n. 2025-914186 notificato il 23.9.25 e relativo a tributi Imu 2016 del Comune di
RI (doc 3).
Atti tutti emessi in relazione ai seguenti atti presupposti:
-avviso di accertamento n. 358/17 del 16.3.23, indicato come notificato il 22.3.23 e relativo ad imposta Tasi
2017 del Comune di RI;
-avviso di accertamento n. 371/16 dell'11.10.21, indicato come notificato il 23.11.21 e relativo ad imposta Tari 2016 del Comune di RI;
-avviso di accertamento n. 418/16 del 23.9.21, indicato come notificato il 23.11.21 e relativo ad imposta IMU
2016 del Comune di RI.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2. Carenza di motivazione;
3. Prescrizione.
In data 13.01.2026 si è costituito l'Agente della Riscossione che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per l'avvenuto soddisfacimento delle imposte richieste, con compensazione delle spese di lite.
Il 19.01.2026 il ricorrente ha depositato memorie nelle quali, dato atto dell'assenza di prova di notifica degli avvisi e non sussistendo riscontri in ordine all'avvenuto annullamento dei preavvisi di fermo, ha insistito in ricorso.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ed invero, l'avvenuto soddisfacimento del credito ha fatto venire meno le ragioni del giudizio per ciò che attiene all'atto di pignoramento.
Quanto ai preavvisi di fermo, va osservato che - al di là della (pur dubbia) ammissibilità della proposizione di impugnazione cumulativa con l'atto di pignoramento -, proprio la previa notifica del pignoramento induce a ritenere che il vizio di omessa notifica degli avvisi di accertamento, così come la eccezione di prescrizione dei tributi, rimangono censure ammissibili nello scrutinio della legittimità del pignoramento (atto previamente notificato) ma rimangono precluse nello scrutinio di legittimità dei preavvisi di fermo (atti notificati dopo il pignoramento). I preavvisi di fermo rimangono censurabili solo per vizi propri, nella specie il vizio di motivazione dedotto, che appare nondimeno insussistente. Il ricorso va rigettato per tale parte.
Corretta rimane pertanto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'atto di pignoramento;
Rigetta il ricorso in relazione ai preavvisi di fermo;
Spese compensate.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DO CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7417/2025 depositato il 06/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di RI - Sede Comunale 98060 RI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 358-2017 TASI 2017
proposto da
Ricorrente_2 3923697995 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Labconsulenze Srl - 03033940788
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-914483 TASI 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025-914186 IMU 2016
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato alla SOC. Labconsulenze srl, nella qualità di incaricato per la riscossione, ed al Comune di RI in data 28.10.2025, depositato il 06.11.2025, Ricorrente_2 ha impugnato:
1. L'atto di pignoramento ex art 72bis, notificato il 3.9.25 (doc 1);
2-. il preavviso di fermo n. 2025-914483 notificato il 23.9.25 e relativo a tributi Tasi 2017/18/19 e Tari
2016/17/18 del Comune di RI (doc 2);
3-. il preavviso di fermo n. 2025-914186 notificato il 23.9.25 e relativo a tributi Imu 2016 del Comune di
RI (doc 3).
Atti tutti emessi in relazione ai seguenti atti presupposti:
-avviso di accertamento n. 358/17 del 16.3.23, indicato come notificato il 22.3.23 e relativo ad imposta Tasi
2017 del Comune di RI;
-avviso di accertamento n. 371/16 dell'11.10.21, indicato come notificato il 23.11.21 e relativo ad imposta Tari 2016 del Comune di RI;
-avviso di accertamento n. 418/16 del 23.9.21, indicato come notificato il 23.11.21 e relativo ad imposta IMU
2016 del Comune di RI.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica degli avvisi di accertamento;
2. Carenza di motivazione;
3. Prescrizione.
In data 13.01.2026 si è costituito l'Agente della Riscossione che chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere per l'avvenuto soddisfacimento delle imposte richieste, con compensazione delle spese di lite.
Il 19.01.2026 il ricorrente ha depositato memorie nelle quali, dato atto dell'assenza di prova di notifica degli avvisi e non sussistendo riscontri in ordine all'avvenuto annullamento dei preavvisi di fermo, ha insistito in ricorso.
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ed invero, l'avvenuto soddisfacimento del credito ha fatto venire meno le ragioni del giudizio per ciò che attiene all'atto di pignoramento.
Quanto ai preavvisi di fermo, va osservato che - al di là della (pur dubbia) ammissibilità della proposizione di impugnazione cumulativa con l'atto di pignoramento -, proprio la previa notifica del pignoramento induce a ritenere che il vizio di omessa notifica degli avvisi di accertamento, così come la eccezione di prescrizione dei tributi, rimangono censure ammissibili nello scrutinio della legittimità del pignoramento (atto previamente notificato) ma rimangono precluse nello scrutinio di legittimità dei preavvisi di fermo (atti notificati dopo il pignoramento). I preavvisi di fermo rimangono censurabili solo per vizi propri, nella specie il vizio di motivazione dedotto, che appare nondimeno insussistente. Il ricorso va rigettato per tale parte.
Corretta rimane pertanto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere in relazione all'atto di pignoramento;
Rigetta il ricorso in relazione ai preavvisi di fermo;
Spese compensate.