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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 17/06/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1330/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Massimo Farro e Rodolfo Punzo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Patrizia Regaldo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 15/06/2019, , nell'impugnare Parte_1
provvedimento dell' datato 23/05/2018, nonché successiva CP_1
comunicazione del 30/10/2028,adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “Accertare e dichiarare che alcun indebito previdenziale sussiste, a carico della ricorrente, per i ratei percepiti dal 01.02.2018 al 30.06.2018”; 2) “per l'effetto accogliere il ricorso e, revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo ed infondato il provvedimento dell' di accertamento e richiesta dell'indebito CP_1
del 30 ottobre 2018 notificato alla ricorrente”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato
[...]
inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 L' sostiene che la normativa in relazione all'indebito previdenziale CP_1
non è applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestazione assistenziale. La risoluzione in diritto del punto è preliminare all'esame del merito del caso di specie.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, così come la
Corte Costituzionale, hanno da tempo rilevato questa asimmetria normativa, imponendo una interpretazione normativa differente a quella rilevata da parte resistente. Il Supremo Collegio con sentenza n° 5606 del 23/02/2023 ha statuito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.”
Tale sentenza si aggiunge, pertanto, a quelle efficacemente richiamate dal ricorrente (264/2004 e 448/200). A tale quadro si aggiunge però l'ordinanza n° 24180/2022 della Corte di Cassazione, pubblicata il 4 agosto 2022, la quale rileva che la somma è ripetibile allorquando l' abbia continuato a pagare CP_1
all'esito di provvedimento di accertamento negativo.
Pag. 2 di 4 Resta, pertanto, da stabilire come questo quadro interpretativo possa essere applicato al caso di specie.
2.2 Nel caso di specie l' non ha mai emesso provvedimento di CP_1
accertamento negativo se non dopo due anni dalla visita medica, il cui esito ha valore tecnico, ma non integra di per sé il valore ed efficacia di provvedimento di revoca del beneficio vero e proprio. Né può dirsi che il soggetto, a conoscenza dell'esito della visita, percepisse dolosamente le somme: nulla ha occultato il ricorrente, al quale non può essere imputato di non aver comunicato all' un dato già a sua conoscenza. Beninteso, CP_1
nessun provvedimento formale di revoca è stato adottato (il quale avrebbe efficacemente determinato la ripetibilità delle somme). La mera comunicazione del verbale non implica atto di revoca, anzi, è atto propedeutico alla revoca: la comunicazione, infatti, segna il termine entro il quale il cittadino può proporre l'eventuale rimedio giudiziario ad una valutazione ritenuta errata. Solo spirati tali termini senza l'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo è possibile la revoca dell'emolumento.
Nel caso di specie, pertanto, le somme non sono state erogate nonostante la revoca del beneficio, ma in quanto il beneficio mai revocato, creando pertanto un affidamento rilevante e tutelabile, a seguito dell'errore compiuto dall' . CP_1
3.1 Le spese seguono la soccombenza e pertanto poste in capo all' e CP_1
liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così
[...] Controparte_2
Pag. 3 di 4 provvede:
1) accoglie il ricorso dichiarando irripetibile la somma di Euro 14.784,71 così come indicato da comunicazione dell del 30/10/2023; CP_1
2) condanna l alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
spese liquidate in Euro 2.200, oltre iva, cassa e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore degli avv.ti per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 17/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 17/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1330/2019 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Ripetizione di indebito ” e vertente
TRA
), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Massimo Farro e Rodolfo Punzo, giusto mandato in atti;
ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Patrizia Regaldo in virtù di procura generale alle liti del 21/07/2015 a rogito Dr. Notaio Persona_1
in Roma, Rep./Racc. ; P.IVA_2
resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato il 15/06/2019, , nell'impugnare Parte_1
provvedimento dell' datato 23/05/2018, nonché successiva CP_1
comunicazione del 30/10/2028,adiva al presente Tribunale, in veste del giudice del lavoro, al fine di sentire: 1) “Accertare e dichiarare che alcun indebito previdenziale sussiste, a carico della ricorrente, per i ratei percepiti dal 01.02.2018 al 30.06.2018”; 2) “per l'effetto accogliere il ricorso e, revocare, e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare illegittimo ed infondato il provvedimento dell' di accertamento e richiesta dell'indebito CP_1
del 30 ottobre 2018 notificato alla ricorrente”; Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva Controparte_2
, il quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato
[...]
inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Richiamando gli atti di causa, dopo varie udienze, all'odierna udienza la causa
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 L' sostiene che la normativa in relazione all'indebito previdenziale CP_1
non è applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestazione assistenziale. La risoluzione in diritto del punto è preliminare all'esame del merito del caso di specie.
Ebbene, sul punto, la giurisprudenza di merito e di legittimità, così come la
Corte Costituzionale, hanno da tempo rilevato questa asimmetria normativa, imponendo una interpretazione normativa differente a quella rilevata da parte resistente. Il Supremo Collegio con sentenza n° 5606 del 23/02/2023 ha statuito che “in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'articolo 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile.”
Tale sentenza si aggiunge, pertanto, a quelle efficacemente richiamate dal ricorrente (264/2004 e 448/200). A tale quadro si aggiunge però l'ordinanza n° 24180/2022 della Corte di Cassazione, pubblicata il 4 agosto 2022, la quale rileva che la somma è ripetibile allorquando l' abbia continuato a pagare CP_1
all'esito di provvedimento di accertamento negativo.
Pag. 2 di 4 Resta, pertanto, da stabilire come questo quadro interpretativo possa essere applicato al caso di specie.
2.2 Nel caso di specie l' non ha mai emesso provvedimento di CP_1
accertamento negativo se non dopo due anni dalla visita medica, il cui esito ha valore tecnico, ma non integra di per sé il valore ed efficacia di provvedimento di revoca del beneficio vero e proprio. Né può dirsi che il soggetto, a conoscenza dell'esito della visita, percepisse dolosamente le somme: nulla ha occultato il ricorrente, al quale non può essere imputato di non aver comunicato all' un dato già a sua conoscenza. Beninteso, CP_1
nessun provvedimento formale di revoca è stato adottato (il quale avrebbe efficacemente determinato la ripetibilità delle somme). La mera comunicazione del verbale non implica atto di revoca, anzi, è atto propedeutico alla revoca: la comunicazione, infatti, segna il termine entro il quale il cittadino può proporre l'eventuale rimedio giudiziario ad una valutazione ritenuta errata. Solo spirati tali termini senza l'introduzione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo è possibile la revoca dell'emolumento.
Nel caso di specie, pertanto, le somme non sono state erogate nonostante la revoca del beneficio, ma in quanto il beneficio mai revocato, creando pertanto un affidamento rilevante e tutelabile, a seguito dell'errore compiuto dall' . CP_1
3.1 Le spese seguono la soccombenza e pertanto poste in capo all' e CP_1
liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti di , così
[...] Controparte_2
Pag. 3 di 4 provvede:
1) accoglie il ricorso dichiarando irripetibile la somma di Euro 14.784,71 così come indicato da comunicazione dell del 30/10/2023; CP_1
2) condanna l alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
spese liquidate in Euro 2.200, oltre iva, cassa e rimborso forfettario del 15%, da distrarsi in favore degli avv.ti per dichiarato anticipo.
Vallo della Lucania, così deciso il 17/06/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4