Sentenza 24 ottobre 1968
Massime • 1
La sospensione dei termini processuali durante il periodo estivo, disposta dalla legge 14 luglio 1965 n. 818 per consentire il godimento delle ferie agli avvocati, non ha luogo indistintamente in ordine a tutti i termini,ma soltanto relativamente a quelli scadenti nel periodo di tempo fra il primo agosto ed il 15 settembre, intendendosi per scadenza la maturazione del termine, cioe il decorso del periodo utile per il compimento degli Atti processuali fino al momento finale di esso (C.d. termine ad quem). Pertanto, quando il termine per proporre l'impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla dichiarata normativa,questa non puo trovare applicazione. ( Conf. 449-68 78-68 2982-67, massima n. 330679).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/10/1968, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 1968 |
Testo completo
La sospensione dei termini processuali durante il periodo estivo, disposta dalla legge 14 luglio 1965 n. 818 per consentire il godimento delle ferie agli avvocati, non ha luogo indistintamente in ordine a tutti i termini,ma soltanto relativamente a quelli scadenti nel periodo di tempo fra il primo agosto ed il 15 settembre, intendendosi per scadenza la maturazione del termine, cioe il decorso del periodo utile per il compimento degli Atti processuali fino al momento finale di esso (C.d. termine ad quem). Pertanto, quando il termine per proporre l'impugnazione scada oltre la data finale prevista dalla dichiarata normativa,questa non puo trovare applicazione. ( Conf. 449-68 78-68 2982-67, massima n. 330679).*