Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO Sezione Prima Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5581\2014 promossa da:
(cf e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
con l'a C.F._2
ATTORI Contro
, Controparte_1 contumace.
CONVENUTO Udienza di p.c.: 7 maggio 2024. CONCLUSIONI: La parte ha concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni. Fatto e motivi della decisione Gli attori e esponevano, in atto di citazione, di Parte_1 Parte_2 essere pro es ici siti in agro di Lamezia Terme (già Sambiase) in catasto al foglio 91 particelle 38, 39 a, 39 b, 40 a, 40 b (ora 75 AA e AB) e al foglio 82 particella 246, in forza di successione testamentaria del compianto Parte_2 registrata a Catanzaro il 14/2/1991 al n. 13 vol. 393 (doc. n. 2, n. 2 bis, n. 2 ter, n.
[...]
3). Detta proprietà derivava dal fatto che le particelle erano state acquistate dal loro avo
[...] fu e successivamente per effetto di testamento di Parte_1 Pt_2 Parte_2 ato il 14.11.1990 dal Notaio rep.
[...] Pt_1 Persona_1
19.028. Aggiungevano che detti terreni, erano sempre stati posseduti ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente, dapprima da deceduto nel 1964, Parte_1 successivamente da deceduto nel 1990, ed attualmente dagli attori. Parte_2
Tuttavia all'atto della formazione del vigente catasto particellare essi erano stati erroneamente intestati al . Controparte_2
In particolare, gli attori, fornendo in allegato amplia e documentata consulenza tecnica redatta dal Dott. allegavano che si era potuto accertare che l'errata Persona_2 intestazione al era stata determinata da un errore commesso nel Controparte_2 lontano 1935 dagli impiegati dell'UTE di Catanzaro in quanto, all'atto della voltura del Decreto di esproprio del Prefetto di Catanzaro del 28/1/1935 prot. n. 3680 (doc. n. 9) regolarmente pubblicato e trascritto (doc. n. 10) che disponeva l'esproprio di una estensione di soli mq. 6.859, "per la costruzione della strada fra il cimitero di Sambiase e la strada fra la stazione di S. Eufemia Marina e S. Eufemia Biforcazione, ora " CP_3
in favore della in nome e per conto dello
[...] Controparte_4 CP_2 nistrazione de Integrale)", inspiegabil per evidente errore materiale, veniva volturato in favore dello Stato anziché la modesta estensione espropriata di mq.6.856,69 tutto l'intero fondo, esteso più di 15 ettari. Tale errore veniva peraltro ammesso implicitamente come tale dalla Direzione Regionale del Demanio nella propria comunicazione del 7/11/2012 prot. n. 2012/17819 (doc.n. 11) nella quale si legge testualmente "Pertanto la voltura delle aree sopra descritte in testa al Demanio Pubblico dello Stato per le opere di Bonifica ha avuto certamente origine a seguito della registrazione, trascrizione e pubblicazione del Decreto di che trattasi".
Gizzeria con contratto in deroga stipulato con l'assistenza dei rispettivi marzo 1985, registrato a Lamezia Terme il 19 marzo 1985 al n. 235 serie III e, dopo la morte del concedente, avvenuta il 20 agosto 1990 è proseguito fra il figlio ed erede Dr. Parte_1
attuale attore, e il Sig. , con i successivi contratti in deroga
[...] CP_5 regolarmente registrati, ed è tuttora in corso, alle stesse condizioni del contratto iniziale (doc. ti dal n. 13 al n. 20), contratti che forniscono prova certa della natura e durata del possesso ai fini dell'usucapione. Gli attori producevano in giudizio, a riprova della fondatezza di quanto esposto, la Consulenza Tecnica di Parte redatta dall'Agronomo Dr. in allegato con il n. Persona_2
29, che confermava e dimostrava, con i suoi più di 70 allegati (di cui n. 17 mappe, n. 6 fotografie, n. 26 documenti e n. 22 articoli del Catasto Provvisorio), sia l'effettiva proprietà dei beni per cui è causa, sia e comunque il possesso dei suddetti beni dall'acquisto fino all'attualità, ai fini del diritto alla loro usucapione. Ai fini della identificazione e l'estensione degli immobili per cui è causa la planimetria allegata al testamento (doc. 2 e 2 bis) era stata trasferita, in quanto difficilmente leggibile, nell'elaborato tecnico redatto dal Dr. (vedi all. 2 e 8 consulenza in Persona_3 Per_2 atti). Da ultimo gli attori riferivano che il terreno contrassegnato in catasto alla particella 84 del foglio 91 limitrofo alla particella n. 40 per cui è causa, era stato recentemente oggetto di un giudizio analogo al presente, definito con la sentenza n. 1840/2010 del 26/4-23/8/2010, passata in giudicato, che aveva dichiarato la proprietà degli attori per intervenuta usucapione. Alla luce di dette considerazioni, il Sigg.ri chiedevano che il Tribunale di Parte_1
Catanzaro accogliesse le seguenti conclusio e dichiarare che l'intestazione catastale delle particelle n. 38, 39 a, 39 b, 40 - 40 b (ora 75 AA e AB) del foglio 91 e n. 246 del foglio 82 al è errata e deve Controparte_2 essere corretta l frazionamento di seguito richiesto, con quella dei reali proprietari ed usufruttuario, gli attuali attori Dr. nato a [...] (già Sambiase) il 23/02/1927 C.F. Parte_1 [...]
nato a [...] il [...] C.F. C.F._3 Parte_2 [...]
, sia perché l'errore di intestazione catastale è provato inequivocabilmente C.F._4 entazione allegata come da indice e da quella contenuta nella C.T.P. prodotta, sia in forza dell'intervenuta usucapione, trattandosi di terreni posseduti dagli istanti ininterrottamente, pacificamente e pubblicamente per un periodo ben superiore a quello prescritto per l'acquisto per usucapione, come provato documentalmente dai contratti di affitto allegati, e come sarà confermato dalla prova testimoniale di seguito richiesta;
2) autorizzare l' l' , e la Controparte_1 Controparte_6
Conservatoria dei Registri I d rezioni e le relative volture per la rettifica dell'attuale errata intestazione catastale, previa trascrizione dell'emananda sentenza;
3) disporre altresì, ovvero autorizzare gli attori ad eseguire mediante tecnico di fiducia il frazionamento delle particelle n. 39 a, 39 b, 40 a, 40 b (ora 75 AA e 75 AB), del foglio 91 per cui è causa secondo le planimetrie allegate al testamento del compianto recanti i n.ri 2 bis e 2 ter, e n. 24 . Parte_2
Instauratosi il giudizio, le amministrazioni pubbliche convenute rimanevano contumaci e ciò confermava implicitamente la non contestazione della fondatezza delle domande attoree che non venivano in alcun modo contestate. Con la memoria183 c.p.c. I termine, la parte attrice ribadiva che la causa era già documentalmente istruita in modo tale da ritenersi provata sia l'avvenuta usucapione dei fondi de quibus sia l'errore di voltura del decreto di esproprio. Nel corso dell'istruttoria veniva espletata prova per testimoni, nel corso della quale, all'udienza del 17 febbraio 2017 il teste confermava tra le altre che i fondi Testimone_1 per cui era causa, e dei quali veniva mostrata planimetria al teste, erano posseduti dagli attori e dai loro dante causa da oltre 40 anni. Il teste aggiungeva altresì di essere a conoscenza che i fondi erano affittati almeno dal 1984 e che il possesso e il fitto si erano svolti in modo indisturbato ed esclusivo senza alcuna rivendicazione da parte di amministrazioni pubbliche o terzi. Stesse conferme giungevano dal proprietario confinante
Persona_4 izio, l'originario difensore Avvocato Angela Scaltriti decideva per motivi di età di cancellarsi dall'Albo degli Avvocati, e come nuovo difensore veniva nominato l'avvocato G. Carbone. Successivamente veniva disposta CTU volta ad accertare l'identificazione dei terreni per cui era causa e la loro corrispondenza con gli atti pubblici. La parte attrice precisava quindi le conclusioni dove insisteva nelle eccezioni formulate nei confronti dell'espletata CTU, insistendo nell'acquisizione dei documenti depositati in sede di osservazioni di consulenza di parte ed in ogni caso insistendo nelle conclusioni di cui in atto di citazione di accertamento della proprietà delle suddette particelle anche a titolo di usucapione delle medesime. Trattenuta la causa in decisione e decorsi i termini assegnati ex art. 190 c.p.c., la causa viene per la decisione. La domanda è fondata e pertanto deve essere accolta, relativamente all'accertata avvenuta usucapione dei beni oggetto del contendere. Dalle prove testimoniali e dalla disposta CTU svolta in comparazione con la CTP, risulta quanto segue:
- gli immobili oggetto della domanda di usucapione corrisponde ai dati catastali indicati dagli attori;
- Il contenuto dei titoli originari di proprietà esibiti e depositati e costituiti da Atto di acquisto del 18/10/1899 per notar doc.
2 - Atto di acquisto del 03/03/1900 per Per_5 notar doc.
3 - Atto di acquisto del 04/03/1900 per notar doc.
4 - Atto di Per_6 Per_5 dona /04/1926 per notar , tutti documenti in la valutazione Per_7 dei quali naturalmente si deve tenere conto che, all'epoca di riferimento degli stessi atti, era in vigore il catasto napoleonico (descrittivo) e non geometrico particellare.
- La concessione in affitto a terzi e da parte dei sin dal 1985, dell'intero fondo Parte_1 de quo, compresa l'azienda agricola con tutte le attrezzature, come da documenti allegati (doc. ti dal n. 13 al n. 20), che fornisce prova certa del possesso esclusivo ultra ventennale degli attori e mai contestato dalla pubblica amministrazione.
-La prova per testimoni, nel corso della quale, all'udienza del 17 febbraio 2017 il teste confermava tra le altre che i fondi per cui era causa, e dei quali veniva Testimone_1 mostrata planimetria al teste, erano posseduti dagli attori e dai loro dante causa da oltre 40 anni (circostanze confermate dal secondo teste . Persona_4
- L'affermazione del CTU secondo il quale esiston zione dei confini nei tre atti pubblici citati, circostanze che farebbero ipotizzare la corrispondenza tra i terreni acquistati da “senior” tra il 1899 e il 1900 con i terreni attualmente Parte_1 intestati al Demanio dello Stato catastalmente identificabili.
- La Consulenza di parte del Dott. in atti e munita di tutti gli allegati fondanti le Per_2 conclusioni del consulente, la qual za alcuna esplicita smentita da parte del CTU, accerta che la proprietà di fu era costituita da un iniziale corpo Parte_1 Pt_2 di terreno denominato inclusivo dei fondi , , Per_8 Per_9 Per_10 Per_11 Per_12 ereditato dal padre prensivo delle partic i n Pt_2
e sempre riferite al foglio n°91 di Sambiase, nonché di altro corpo di terreno, confinante con il precedente, seppure distinto per essere separato dal muro posto a fronte del
[...]
(vedi Mappe Allegate N.9 e N10 e Fotografie dalla N°1 alla N° 4 alla consulenza Per_13 ed ulteriori conclusioni della consulenza di parte). Per_2
-La sentenza n. 46/2003 della sez. stralcio del Tribunale di Catanzaro (all. 22 fasc. attoreo) che in relazione alla particella di cui al Foglio 91 part. 40, attigua ai fondi per cui è causa, ha riconosciuto l'errata intestazione della stessa a seguito degli espropri avvenuti negli anni trenta dalla Società di Opere Bonifica, dichiarando che la stessa era stata abusivamente occupata e illegittimamente sottratta agli eredi e riconoscendo in capo a Parte_1 quest'ultimi la proprietà e il diritto al risarcimento danni.
-La sentenza della Corte di Appello n. 772/2016 anch'essa in atti, la quale nel confermare la suindicata sentenza del Tribunale n. 46/2003 ha affermato che in relazione alla part. 40 foglio 91, era possibile l'identificazione dei terreni pervenuti ai in virtù degli Parte_1 stessi titoli di cui alla presente causa (vedi pagg. 14 e 15 sentenza) ed attraverso la consultazione e sovrapposizione di mappe catastali e planimetrie, confermando appieno la sentenza di I grado che aveva accertato, ricordiamo, l'errata intestazione dei fondi ad opera dell'Amministrazione Pubblica ed in danni dei medesimi. Parte_1
-Un ulteriore sentenza che ha ritenuto che il terreno contrassegnato in catasto alla particella 84 del foglio 91 limitrofo alla particella n. 40 per cui è causa (sentenza n. 1840/2010 del 26/4-23/8/2010), passata in giudicato (doc. n. 25), che aveva dichiarato la proprietà degli attori, vicini dei per intervenuta usucapione. Parte_1
-Il comportamento dell'Amministrazione Pubblica che mai ha contestato le diffide inoltrate dagli attori e che neppure si è costituita in giudizio
- L'esistenza di una corposa documentazione soprattutto allegata alla consulenza di parte del Dott. che conferma gli assunti del consulente stesso e quindi degli attori. Per_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accerta l'avvenuto acquisto da parte di e dei fondi Parte_1 Parte_2 rustici siti in agro di Lamezia Terme (gi o lle 38, 39 a, 39 b, 40 a, 40 b (ora 75 AA e AB) e al foglio 82 particella 246, per intervenuta usucapione, ordinando al Conservatore dei R.R.I.I. di trascrivere la presente sentenza;
2) condanna gli enti convenuti al pagamento della complessiva somma di € 10860,00, da dividersi in parti uguali tra di loro, oltre gli oneri di legge;
3) pone definitivamente a carico degli enti convenuti le spese di ctu già liquidate con separato provvedimento. Catanzaro li 18 marzo 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Rosanna Scillone