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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
1. Dott.ssa Paola Barracchia Presidente relatore
2. Dott. Antonello Vitale Consigliere
3. Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1357/2024, avverso la sentenza n. 1752/2024 del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata il
25.06.2024 tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Sonia Gemma Ruscillo, presso il cui studio domicilia in alla via Nittis, 7 Pt_1
Appellante contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Giorgio De Laurentis, presso il cui lo studio domicilia in al viale Francia, 49 Pt_1
Appellato
pagina 1 di 10 OGGETTO: Danno da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale Controparte_1
erede di , conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, la Persona_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al fine di Parte_1
sentirla condannare alla corresponsione in proprio favore del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis subito a causa del decesso del padre avvenuto il Per_1
19.11.2024 sulla SP 89 – Ascoli - Ortona.
1.1 Nello specifico, l'attore deduceva che in data 19.11.2014, mentre il padre Per_1
percorreva, a bordo della propria autovettura Fiat Multipla, tg. CF947FE, la S.P. 89 -
Ascoli – Ortona, direzione Ortona, giunto in prossimità del cimitero di Ortona, a causa della omessa manutenzione del manto stradale e della presenza di una buca di grosse dimensioni, perdeva il controllo del mezzo, usciva fuori strada ed impattava contro un albero posto nelle vicinanze. A seguito dell'impatto, veniva trasportato d'urgenza in ospedale, dove alle 11:50 veniva constatato e dichiarato il decesso.
1.2 Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 Espletata l'attività istruttoria (acquisizione documentazione e CTU), il G.U. del
Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1752/2024 emessa in data 25.06.2024, così statuiva: “1) dichiara che il decesso di è stato causato dalla Persona_1
responsabilità del suddetto per il 20% e, per la restante parte, della Parte_1
, per le ragioni in premessa indicate;
2) condanna la convenuta al pagamento in
[...]
favore di , per le conseguenze del sinistro di cui è causa, quale danno Controparte_1
pagina 2 di 10 da perdita parentale, della somma, di Euro 174.920,04, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 146.254,21 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 174.920,04, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo, quale danno non patrimoniale dalla stessa in occasione del sinistro per cui è causa, in relazione alla perdita del rapporto parentale;
3) rigetta le altre domande;
4) quantifica le spese legali, sostenute da
[...]
in euro 5.077,00, per compenso professionale, euro 518,00 per borsuali, CP_1
oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge, somme che pone a carico della convenuta per i 2/3, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario e che per il resto compensa tra le parti;
5) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, vanno compensate tra le parti per 1/3 e per il resto vanno poste a carico della , con il conseguente diritto della parte che Parte_1
abbia versato gli importi liquidati al CTU in forza del decreto di liquidazione di ripetere dall'altra quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.”.
1.4 Il Tribunale riconosceva la responsabilità ex art. 2051 c.c. della , Parte_1
in quanto l'attore aveva provato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il decesso del proprio congiunto sulla base dell'esame degli atti redatti dalle forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro e della indagine tecnica svolta dal consulente della
Procura della Repubblica di Foggia, dalla quale era emerso che il sinistro si era verificato a causa della presenza di una buca di grosse dimensioni presente sul manto stradale;
l provinciale aveva pertanto omesso la corretta manutenzione della sede CP_2
stradale, peraltro, priva di segnaletica orizzontale e verticale. Ha, poi, ritenuto che nessuna oggettiva rilevanza potesse attribuirsi alla velocità di marcia tenuta, nella pagina 3 di 10 circostanza, da (80 km/h) in quanto il superamento del limite di velocità (limite CP_1
imposto: 70km/h), su un tratto rettilineo, non poteva aver determinato lo sbandamento dell'auto. Il giudice di prime cure, peraltro, riconosceva che le risultanze dell'indagine penale risultavano confermate dalla CTU tecnica espletata in sede civile. Concludeva, inoltre, sostenendo che il nesso di causalità non poteva dirsi interrotto dal mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del così come accertato dal CTU, ma CP_1
semmai attribuirsi allo stesso una responsabilità nella misura del 20% nel verificarsi del decesso. Liquidava, quindi, in favore dell'attore ed in base alle Tabelle di Milano ed.
2022, il danno parentale iure proprio nella misura di € 160.920,00, oltre rivalutazione ed interessi (€ 201.900,00, importo ridotto del 20% in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità); nulla riconosceva a titolo di danno iure hereditario (danno catastrofale), in quanto, dalle risultanze della perizia medico-legale, era emerso che il era CP_1
deceduto per arresto cardiocircolatorio e, pertanto, non era stato certamente in grado di rendersi conto della fine della sua esistenza nel periodo intercorrente tra il sinistro e l'exitus.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, ha interposto
[...]
gravame innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti narrativa il proposto appello e, per l'effetto, il riforma della sentenza .... accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - in via principale nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui all'espositiva nonché non provata;
in via subordinata, ridurre la condanna del convenuto , in persona del Parte_1
presidente p.t., in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attore ed in misura
pagina 4 di 10 corrispondente all'effettiva entità dei danni in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa...”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19.02.2025, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.2 Questa Corte, con ordinanza depositata il 10.03.2025, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c..
2.3 All'udienza del 24.09.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Con il primo motivo, la difesa della eccepisce la Parte_1
“contraddittorietà delle motivazioni e errata analisi delle prove”, nella parte in cui il giudice di prime cure, inquadrando la fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.p.c., ha ritenuto che il fosse corresponsabile nella causazione del sinistro solo nella misura del CP_3
20% nonostante il CTU avesse concluso dichiarando che se lo stesso avesse indossato le cinture di sicurezza il sinistro non avrebbe avuto esito mortale. 3.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “contraddittorietà delle motivazioni e errata analisi delle prove”, laddove il Tribunale non ha esaminato correttamente né le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato in sede civile, né il rapporto degli agenti intervenuti sui luoghi, né tanto meno la perizia dell'ing. , incaricato dalla Procura di Foggia. Per_2
Secondo la prospettazione difensiva della , le risultanze istruttorie dimostrano Parte_1
che il percorreva quel tratto di strada ad una velocità superiore ai limiti imposti, CP_1
pagina 5 di 10 non indossava le cinture di sicurezza ed è uscito fuori dalla carreggiata per cause che non si sono potute accertare. 3.3 In riferimento al quantum
4. L'appello è parzialmente fondato e i motivi di gravame, data l'intima connessione tra essi, possono essere trattati congiuntamente.
Entrambe le ctu ( quella redatta in sede penale dall'ing. e quella redatta in sede Per_2
civile dall'ing. ) danno atto, con motivazioni convincenti e sulla base delle Per_3
abrasioni presenti sul pianale dell'auto, nonché delle lesioni riportate dal che CP_1
quest'ultimo finì con l'auto nella buca che determinava, per la sua profondità e estensione, l'apertura dell'airbag con il gonfiaggio del cuscino d'aria che, colpendo in pieno volto il conducente gli provocava perdita della visuale stradale ed eventuale stordimento temporaneo ( per tale motivo non vi sono tracce di frenata) , determinando una direzione di marcia dell'autovettura che portava a finire la sua corsa contro l'albero posto al ciglio della strada alla sua sinistra di marcia ad una distanza di circa 77,3 metri dalla buca stradale. Ipotesi, come detto, suffragata dagli esami autoptici eseguiti sul corpo del sig. eseguiti dal medico legale dott.ssa , che hanno escluso CP_1 Per_4
che il conducente avesse avuto malesseri istantanei tali da condizionare la guida dell'autovettura, sostenuti inoltre dalle ferite riportate alla testa, poiché essendosi aperto l'airbag nella buca, all'impatto con l'albero avvenuto dopo 3,8 secondi, l'airbag è giunto ormai sgonfio. (dal rapporto dei Carabinieri – Stazione di Ortanova del 19.09.2014 risulta che la buca fosse lunga 4,8 m, larga 1 m e con una profondità massima di 15 cm)
Il Ctu ing. che fu l'unico che in fase di indagini penali ebbe modo di visionare Per_2
l'auto che successivamente fu dissequestrata e demolita - a pag.47 della perizia - specifica, sulla base delle abrasioni riportate sull'asfalto e delle abrasioni rinvenute sulle staffe metalliche e i relativi dadi di bloccaggio sotto alle parti metalliche del motore che
“si può serenamente ritenere che l'autovettura passava con la CP_4
ruota/ruote di destra all'interno di tale buca e quindi andava a strisciare sull'asfalto
pagina 6 di 10 con le parti metalliche sottostanti il motore”( si veda, ancor più diffusamente, la ctu a pagg.67 e 68)
La buca, dunque, è con tutta evidenza concausa dell'evento (ma di questo si parlerà a breve più diffusamente).
Risulta inoltre provato e successivamente non contestato da entrambe le parti che il
[...]
non indossasse le cinture di sicurezza. Lo afferma la Polizia stradale di “le CP_1 Pt_1
due cinture di sicurezza anteriori risultavano essere tese e bloccate nella proprio sede
...” Lo conferma l'ing. a pag.21 : “...la cintura di sicurezza anteriore lato Per_2
conducente risultava essere tesa e bloccata nella propria sede...mentre il relativo gancio di bloccaggio era integro e regolarmente funzionante ...Da questa informazione si può desumere che il conducente non indossava la cintura di sicurezza al momento dell'incidente ...” . Anche dall'esame della perizia medico-legale -pag.64 - emerge chiaramente il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del la dott.ssa CP_1
Per_
, infatti, rileva che “... le lesioni obiettivate a carico del ....sono compatibili CP_1
con il violento urto del corpo dello stesso contro superfici dure, rigide ed anelastiche, quali possono attenersi alle strutture interne dell'abitacolo di una autovettura, deformate in seguito al violento urto della stessa contro una struttura rigida ed anelastica...”. Detta circostanza, peraltro, emerge pure dall'esame della CTU a firma dell'ing. (“posso affermare che al momento del sinistro il conducente della Per_3
Fiat Multipla non indossava la Cintura di Sicurezza”)
Inoltre l'ing. , nelle sue conclusioni, con congrua motivazione non contestata Per_3
dalle parti neppure in sede di gravame, sostiene sulla base dei risultati dell'autopsia nonché sui danni riportati dalla corona del volante che “... se il dispositivo di protezione individuale passivo, nella fattispecie la “cintura di sicurezza”, fosse stato indossata da parte del conducente della non si sarebbero avute conseguenze fatali per CP_4
la sua vita...” (cfr pagg. 19 e 31).
Da tale affermazione, la fa discendere l'esclusiva responsabilità del Parte_1 CP_1
nel prodursi dell'evento morte chiedendo, anche con il gravame e in via principale, che pagina 7 di 10 sia rigettata la domanda;
in subordine, che sia calcolata diversamente la propria percentuale di responsabilità.
Senonchè, come ritenuto sinteticamente dal giudice di prime cure, il nesso di causalità non può dirsi interrotto dall'omesso uso delle cinture da parte del CP_1
Ritiene infatti la Corte che, seppure la prevalente responsabilità dell'evento morte vada attribuita al il quale non indossava le cinture di sicurezza, tuttavia non può CP_1 andare del tutto esente da responsabilità della considerata l'omessa manutenzione Parte_1 della strada, così descritta dagli Agenti accertatori e dai CTU : ...il piano pavimentato si presentava con numerosi avvallamenti e distacchi del manto stradale e il bordo della carreggiata risultava irregolare (anomalie varie non segnalate)....il campo del sinistro si presentava privo di qualsiasi segnaletica verticale e orizzontale…e a tanto si aggiunga la presenza della buca di grandi dimensioni Sotto altro profilo, nell'eziologia delle conseguenze dannose del sinistro, certamente rilevanza determinante riveste la considerazione dell'omesso utilizzo delle cinture da parte del CP_1
Al riguardo, giova osservare che il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale, innestandosi nell'eziologia del danno (così Cassazione civile, sez. III, 06.05.2016, n. 9241; Cassazione civile, sez. III, 30.12.2010, n. 26568), sebbene in termini di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che rende legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima, senza tuttavia escluderla (in tema, Cassazione civile, sez. III, 30.01.2019, n. 2531). Non può pertanto condividersi l'assunto della , secondo cui poiché l'utilizzo Parte_1 delle cinture avrebbe impedito il decesso, tanto vale ad interrompere il nesso di causalità tra il sinistro dovuto alla omessa manutenzione della strada e la morte del
[...]
in quanto la concorrente (seppur con incidenza minima) condotta colposa della CP_1
si è inserita nella serie causale che ha determinato il sinistro e, quindi, l'evento Parte_1 dannoso. Alla stregua di quanto finora osservato e della concreta incidenza delle condotte colpose tenute dalle parti, ritiene la Corte che la responsabilità del sinistro vada ascritta in ragione dell' 80% al (che ometteva di commisurare la propria velocità allo CP_1 stato dei luoghi, secondo quanto disposto dall'art.141 CdS, trattandosi strada ben visibile e ometteva di indossare le cinture di sicurezza), determinando così in misura pagina 8 di 10 notevolmente preponderante le condizioni e le concrete conseguenze dannose del sinistro, ed in ragione del 20% alla per la omessa manutenzione della strada. Parte_1
Sotto il profilo della quantificazione del danno parentale, il motivo della , ai Parte_1 limiti della inammissibilità, va rigettato. Il Giudice di prime cure ha correttamente adottato le tabelle di Milano del 2022 all'epoca in vigore che per tale tipologia di danno prevedono il cd sistema a punti, dando conto, per ciascuna voce, il punteggio da assegnare giungendo ad un totale di punti 60 e stabilendo il totale da risarcire in € 201.900,00 che ridotti per riconoscimento della corresponsabilità pari al 20% è pari ad
€ 160.920,00 oltre interessi e rivalutazione. La , dal suo canto, si limita ad Parte_1 affermare l'erroneità del punteggio senza indicare quello corretto. Avendo la Corte riconosciuto la responsabilità del nella misura dell'80% CP_1 occorre decurtare, da quanto riconosciuto dal giudice di prime cure ( €201.900,00), tale percentuale e così a titolo di risarcimento del danno parentale la va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma di € 40.380,00. Persona_1
La detta somma, va attualizzata, e poi dovrà essere maggiorata di interessi, da computare sulla somma devalutata al momento del decesso;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo.
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio che vede la responsabilità della nella causazione del sinistro nella misura del 20%, si stima equo condannare Parte_1 la al pagamento, in favore dell'appellato, di 1/4 delle spese e competenze di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle somme attribuite (decisum) in luogo di quelle domandate, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), spese da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio De Laurentis dichiaratosi antistatario, mentre i residui ¾ vanno compensati in ragione dell'accertato concorso di colpa prevalente del danneggiato, nella misura del 80%, e del rigetto della domanda di danno catastrofale. Le spese di CTU espletata in primo grado vanno poste definitivamente in ragione di ¼ a carico della e in ragione di ¾ a carico di Parte_1 CP_1
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
1752/2024 del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di € 40.380,00, oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione, come in parte motiva
2) condanna la , alla rifusione, in favore di di Parte_1 Controparte_1
1/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida, per l'intero:
-per il primo grado in € 7700,00 per compensi professionali e per il secondo grado in
€7000,00 ( con esclusione della fase di trattazione ) per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando tra le predette parti i residui ¾ delle spese;
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado in ragione di ¼ a carico della ed in ragione di ¾ a carico di . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Paola Barracchia
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
1. Dott.ssa Paola Barracchia Presidente relatore
2. Dott. Antonello Vitale Consigliere
3. Dott.ssa Maristella Sardone Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. R.G. 1357/2024, avverso la sentenza n. 1752/2024 del Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, pubblicata il
25.06.2024 tra
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Sonia Gemma Ruscillo, presso il cui studio domicilia in alla via Nittis, 7 Pt_1
Appellante contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso, in Controparte_1 C.F._1
virtù di mandato in atti, dall'avv. Giorgio De Laurentis, presso il cui lo studio domicilia in al viale Francia, 49 Pt_1
Appellato
pagina 1 di 10 OGGETTO: Danno da sinistro stradale
Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da note scritte inviate telematicamente, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , in proprio e quale Controparte_1
erede di , conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Foggia, la Persona_1
, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al fine di Parte_1
sentirla condannare alla corresponsione in proprio favore del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis subito a causa del decesso del padre avvenuto il Per_1
19.11.2024 sulla SP 89 – Ascoli - Ortona.
1.1 Nello specifico, l'attore deduceva che in data 19.11.2014, mentre il padre Per_1
percorreva, a bordo della propria autovettura Fiat Multipla, tg. CF947FE, la S.P. 89 -
Ascoli – Ortona, direzione Ortona, giunto in prossimità del cimitero di Ortona, a causa della omessa manutenzione del manto stradale e della presenza di una buca di grosse dimensioni, perdeva il controllo del mezzo, usciva fuori strada ed impattava contro un albero posto nelle vicinanze. A seguito dell'impatto, veniva trasportato d'urgenza in ospedale, dove alle 11:50 veniva constatato e dichiarato il decesso.
1.2 Si costituiva in giudizio la , in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e competenze di causa.
1.3 Espletata l'attività istruttoria (acquisizione documentazione e CTU), il G.U. del
Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 1752/2024 emessa in data 25.06.2024, così statuiva: “1) dichiara che il decesso di è stato causato dalla Persona_1
responsabilità del suddetto per il 20% e, per la restante parte, della Parte_1
, per le ragioni in premessa indicate;
2) condanna la convenuta al pagamento in
[...]
favore di , per le conseguenze del sinistro di cui è causa, quale danno Controparte_1
pagina 2 di 10 da perdita parentale, della somma, di Euro 174.920,04, oltre interessi compensativi nella misura dell'1,5% annuo dal momento del sinistro, sul predetto importo svalutato a detta epoca e cioè su Euro 146.254,21 e, quindi, su tale somma progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 19 novembre, secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dal sinistro fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di Euro 174.920,04, maggiorata degli interessi compensativi maturati, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo, quale danno non patrimoniale dalla stessa in occasione del sinistro per cui è causa, in relazione alla perdita del rapporto parentale;
3) rigetta le altre domande;
4) quantifica le spese legali, sostenute da
[...]
in euro 5.077,00, per compenso professionale, euro 518,00 per borsuali, CP_1
oltre rimborso forfettario del 15% delle spese generali ed IVA e CAP, se dovuti, come per legge, somme che pone a carico della convenuta per i 2/3, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario e che per il resto compensa tra le parti;
5) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, vanno compensate tra le parti per 1/3 e per il resto vanno poste a carico della , con il conseguente diritto della parte che Parte_1
abbia versato gli importi liquidati al CTU in forza del decreto di liquidazione di ripetere dall'altra quanto versato in eccesso rispetto al dovuto.”.
1.4 Il Tribunale riconosceva la responsabilità ex art. 2051 c.c. della , Parte_1
in quanto l'attore aveva provato il nesso di causalità tra la res in custodia ed il decesso del proprio congiunto sulla base dell'esame degli atti redatti dalle forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro e della indagine tecnica svolta dal consulente della
Procura della Repubblica di Foggia, dalla quale era emerso che il sinistro si era verificato a causa della presenza di una buca di grosse dimensioni presente sul manto stradale;
l provinciale aveva pertanto omesso la corretta manutenzione della sede CP_2
stradale, peraltro, priva di segnaletica orizzontale e verticale. Ha, poi, ritenuto che nessuna oggettiva rilevanza potesse attribuirsi alla velocità di marcia tenuta, nella pagina 3 di 10 circostanza, da (80 km/h) in quanto il superamento del limite di velocità (limite CP_1
imposto: 70km/h), su un tratto rettilineo, non poteva aver determinato lo sbandamento dell'auto. Il giudice di prime cure, peraltro, riconosceva che le risultanze dell'indagine penale risultavano confermate dalla CTU tecnica espletata in sede civile. Concludeva, inoltre, sostenendo che il nesso di causalità non poteva dirsi interrotto dal mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del così come accertato dal CTU, ma CP_1
semmai attribuirsi allo stesso una responsabilità nella misura del 20% nel verificarsi del decesso. Liquidava, quindi, in favore dell'attore ed in base alle Tabelle di Milano ed.
2022, il danno parentale iure proprio nella misura di € 160.920,00, oltre rivalutazione ed interessi (€ 201.900,00, importo ridotto del 20% in virtù del riconosciuto concorso di responsabilità); nulla riconosceva a titolo di danno iure hereditario (danno catastrofale), in quanto, dalle risultanze della perizia medico-legale, era emerso che il era CP_1
deceduto per arresto cardiocircolatorio e, pertanto, non era stato certamente in grado di rendersi conto della fine della sua esistenza nel periodo intercorrente tra il sinistro e l'exitus.
2. Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, ha interposto
[...]
gravame innanzi a questa Corte chiedendo, per i motivi di seguito indicati, accogliersi le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti narrativa il proposto appello e, per l'effetto, il riforma della sentenza .... accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: - in via principale nel merito, rigettare la domanda formulata da parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui all'espositiva nonché non provata;
in via subordinata, ridurre la condanna del convenuto , in persona del Parte_1
presidente p.t., in proporzione al concorso del fatto colposo dell'attore ed in misura
pagina 4 di 10 corrispondente all'effettiva entità dei danni in conseguenza dell'evento dedotto in giudizio, che saranno dimostrati in corso di causa...”, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
19.02.2025, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_1
gravame, con conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di causa.
2.2 Questa Corte, con ordinanza depositata il 10.03.2025, ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata sentenza proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c..
2.3 All'udienza del 24.09.2025, svolta mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3.1 Con il primo motivo, la difesa della eccepisce la Parte_1
“contraddittorietà delle motivazioni e errata analisi delle prove”, nella parte in cui il giudice di prime cure, inquadrando la fattispecie ai sensi dell'art. 2051 c.p.c., ha ritenuto che il fosse corresponsabile nella causazione del sinistro solo nella misura del CP_3
20% nonostante il CTU avesse concluso dichiarando che se lo stesso avesse indossato le cinture di sicurezza il sinistro non avrebbe avuto esito mortale. 3.2 Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la “contraddittorietà delle motivazioni e errata analisi delle prove”, laddove il Tribunale non ha esaminato correttamente né le conclusioni a cui è giunto il CTU nominato in sede civile, né il rapporto degli agenti intervenuti sui luoghi, né tanto meno la perizia dell'ing. , incaricato dalla Procura di Foggia. Per_2
Secondo la prospettazione difensiva della , le risultanze istruttorie dimostrano Parte_1
che il percorreva quel tratto di strada ad una velocità superiore ai limiti imposti, CP_1
pagina 5 di 10 non indossava le cinture di sicurezza ed è uscito fuori dalla carreggiata per cause che non si sono potute accertare. 3.3 In riferimento al quantum
4. L'appello è parzialmente fondato e i motivi di gravame, data l'intima connessione tra essi, possono essere trattati congiuntamente.
Entrambe le ctu ( quella redatta in sede penale dall'ing. e quella redatta in sede Per_2
civile dall'ing. ) danno atto, con motivazioni convincenti e sulla base delle Per_3
abrasioni presenti sul pianale dell'auto, nonché delle lesioni riportate dal che CP_1
quest'ultimo finì con l'auto nella buca che determinava, per la sua profondità e estensione, l'apertura dell'airbag con il gonfiaggio del cuscino d'aria che, colpendo in pieno volto il conducente gli provocava perdita della visuale stradale ed eventuale stordimento temporaneo ( per tale motivo non vi sono tracce di frenata) , determinando una direzione di marcia dell'autovettura che portava a finire la sua corsa contro l'albero posto al ciglio della strada alla sua sinistra di marcia ad una distanza di circa 77,3 metri dalla buca stradale. Ipotesi, come detto, suffragata dagli esami autoptici eseguiti sul corpo del sig. eseguiti dal medico legale dott.ssa , che hanno escluso CP_1 Per_4
che il conducente avesse avuto malesseri istantanei tali da condizionare la guida dell'autovettura, sostenuti inoltre dalle ferite riportate alla testa, poiché essendosi aperto l'airbag nella buca, all'impatto con l'albero avvenuto dopo 3,8 secondi, l'airbag è giunto ormai sgonfio. (dal rapporto dei Carabinieri – Stazione di Ortanova del 19.09.2014 risulta che la buca fosse lunga 4,8 m, larga 1 m e con una profondità massima di 15 cm)
Il Ctu ing. che fu l'unico che in fase di indagini penali ebbe modo di visionare Per_2
l'auto che successivamente fu dissequestrata e demolita - a pag.47 della perizia - specifica, sulla base delle abrasioni riportate sull'asfalto e delle abrasioni rinvenute sulle staffe metalliche e i relativi dadi di bloccaggio sotto alle parti metalliche del motore che
“si può serenamente ritenere che l'autovettura passava con la CP_4
ruota/ruote di destra all'interno di tale buca e quindi andava a strisciare sull'asfalto
pagina 6 di 10 con le parti metalliche sottostanti il motore”( si veda, ancor più diffusamente, la ctu a pagg.67 e 68)
La buca, dunque, è con tutta evidenza concausa dell'evento (ma di questo si parlerà a breve più diffusamente).
Risulta inoltre provato e successivamente non contestato da entrambe le parti che il
[...]
non indossasse le cinture di sicurezza. Lo afferma la Polizia stradale di “le CP_1 Pt_1
due cinture di sicurezza anteriori risultavano essere tese e bloccate nella proprio sede
...” Lo conferma l'ing. a pag.21 : “...la cintura di sicurezza anteriore lato Per_2
conducente risultava essere tesa e bloccata nella propria sede...mentre il relativo gancio di bloccaggio era integro e regolarmente funzionante ...Da questa informazione si può desumere che il conducente non indossava la cintura di sicurezza al momento dell'incidente ...” . Anche dall'esame della perizia medico-legale -pag.64 - emerge chiaramente il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del la dott.ssa CP_1
Per_
, infatti, rileva che “... le lesioni obiettivate a carico del ....sono compatibili CP_1
con il violento urto del corpo dello stesso contro superfici dure, rigide ed anelastiche, quali possono attenersi alle strutture interne dell'abitacolo di una autovettura, deformate in seguito al violento urto della stessa contro una struttura rigida ed anelastica...”. Detta circostanza, peraltro, emerge pure dall'esame della CTU a firma dell'ing. (“posso affermare che al momento del sinistro il conducente della Per_3
Fiat Multipla non indossava la Cintura di Sicurezza”)
Inoltre l'ing. , nelle sue conclusioni, con congrua motivazione non contestata Per_3
dalle parti neppure in sede di gravame, sostiene sulla base dei risultati dell'autopsia nonché sui danni riportati dalla corona del volante che “... se il dispositivo di protezione individuale passivo, nella fattispecie la “cintura di sicurezza”, fosse stato indossata da parte del conducente della non si sarebbero avute conseguenze fatali per CP_4
la sua vita...” (cfr pagg. 19 e 31).
Da tale affermazione, la fa discendere l'esclusiva responsabilità del Parte_1 CP_1
nel prodursi dell'evento morte chiedendo, anche con il gravame e in via principale, che pagina 7 di 10 sia rigettata la domanda;
in subordine, che sia calcolata diversamente la propria percentuale di responsabilità.
Senonchè, come ritenuto sinteticamente dal giudice di prime cure, il nesso di causalità non può dirsi interrotto dall'omesso uso delle cinture da parte del CP_1
Ritiene infatti la Corte che, seppure la prevalente responsabilità dell'evento morte vada attribuita al il quale non indossava le cinture di sicurezza, tuttavia non può CP_1 andare del tutto esente da responsabilità della considerata l'omessa manutenzione Parte_1 della strada, così descritta dagli Agenti accertatori e dai CTU : ...il piano pavimentato si presentava con numerosi avvallamenti e distacchi del manto stradale e il bordo della carreggiata risultava irregolare (anomalie varie non segnalate)....il campo del sinistro si presentava privo di qualsiasi segnaletica verticale e orizzontale…e a tanto si aggiunga la presenza della buca di grandi dimensioni Sotto altro profilo, nell'eziologia delle conseguenze dannose del sinistro, certamente rilevanza determinante riveste la considerazione dell'omesso utilizzo delle cinture da parte del CP_1
Al riguardo, giova osservare che il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell'evento dannoso quando rispetto a quest'ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale, innestandosi nell'eziologia del danno (così Cassazione civile, sez. III, 06.05.2016, n. 9241; Cassazione civile, sez. III, 30.12.2010, n. 26568), sebbene in termini di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento che rende legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore della vittima, senza tuttavia escluderla (in tema, Cassazione civile, sez. III, 30.01.2019, n. 2531). Non può pertanto condividersi l'assunto della , secondo cui poiché l'utilizzo Parte_1 delle cinture avrebbe impedito il decesso, tanto vale ad interrompere il nesso di causalità tra il sinistro dovuto alla omessa manutenzione della strada e la morte del
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in quanto la concorrente (seppur con incidenza minima) condotta colposa della CP_1
si è inserita nella serie causale che ha determinato il sinistro e, quindi, l'evento Parte_1 dannoso. Alla stregua di quanto finora osservato e della concreta incidenza delle condotte colpose tenute dalle parti, ritiene la Corte che la responsabilità del sinistro vada ascritta in ragione dell' 80% al (che ometteva di commisurare la propria velocità allo CP_1 stato dei luoghi, secondo quanto disposto dall'art.141 CdS, trattandosi strada ben visibile e ometteva di indossare le cinture di sicurezza), determinando così in misura pagina 8 di 10 notevolmente preponderante le condizioni e le concrete conseguenze dannose del sinistro, ed in ragione del 20% alla per la omessa manutenzione della strada. Parte_1
Sotto il profilo della quantificazione del danno parentale, il motivo della , ai Parte_1 limiti della inammissibilità, va rigettato. Il Giudice di prime cure ha correttamente adottato le tabelle di Milano del 2022 all'epoca in vigore che per tale tipologia di danno prevedono il cd sistema a punti, dando conto, per ciascuna voce, il punteggio da assegnare giungendo ad un totale di punti 60 e stabilendo il totale da risarcire in € 201.900,00 che ridotti per riconoscimento della corresponsabilità pari al 20% è pari ad
€ 160.920,00 oltre interessi e rivalutazione. La , dal suo canto, si limita ad Parte_1 affermare l'erroneità del punteggio senza indicare quello corretto. Avendo la Corte riconosciuto la responsabilità del nella misura dell'80% CP_1 occorre decurtare, da quanto riconosciuto dal giudice di prime cure ( €201.900,00), tale percentuale e così a titolo di risarcimento del danno parentale la va Parte_1 condannata al pagamento, in favore di della somma di € 40.380,00. Persona_1
La detta somma, va attualizzata, e poi dovrà essere maggiorata di interessi, da computare sulla somma devalutata al momento del decesso;
occorrerà poi procedere alla maggiorazione con interessi sulle somme anno per anno rivalutate sino alla data della sentenza;
da tale data spetteranno i soli interessi sino all'effettivo soddisfo.
4. Considerato l'esito complessivo del giudizio che vede la responsabilità della nella causazione del sinistro nella misura del 20%, si stima equo condannare Parte_1 la al pagamento, in favore dell'appellato, di 1/4 delle spese e competenze di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenendo conto delle somme attribuite (decisum) in luogo di quelle domandate, giusta disposto dell'art. 5 co. 1 D.M. n. 55/2014 (da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), spese da distrarsi in favore dell'Avv. Giorgio De Laurentis dichiaratosi antistatario, mentre i residui ¾ vanno compensati in ragione dell'accertato concorso di colpa prevalente del danneggiato, nella misura del 80%, e del rigetto della domanda di danno catastrofale. Le spese di CTU espletata in primo grado vanno poste definitivamente in ragione di ¼ a carico della e in ragione di ¾ a carico di Parte_1 CP_1
P.Q.M.
pagina 9 di 10 La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Presidente e legale Parte_1
rappresentante pro tempore, nei confronti di avverso la sentenza n. Controparte_1
1752/2024 del Tribunale di Foggia in composizione monocratica, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna la in persona del Presidente p.t., al pagamento, Parte_1 in favore di , della somma di € 40.380,00, oltre interessi legali e Controparte_1 rivalutazione, come in parte motiva
2) condanna la , alla rifusione, in favore di di Parte_1 Controparte_1
1/4 delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida, per l'intero:
-per il primo grado in € 7700,00 per compensi professionali e per il secondo grado in
€7000,00 ( con esclusione della fase di trattazione ) per compensi professionali, oltre, per entrambi i gradi, rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, compensando tra le predette parti i residui ¾ delle spese;
3) pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado in ragione di ¼ a carico della ed in ragione di ¾ a carico di . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 15 ottobre 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Paola Barracchia
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