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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 01/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 590 /2024
Verbale di udienza del 01/04/2025
E' presente:
l'avv. Linzalone per l' Pt_1
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
E' altresì presente l'avv. Ventimiglia la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa e insiste nelle propri richieste.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 590/2024 vertente
TRA
(C.F.: ) nata ad [...] il [...] Parte_2 C.F._1
e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Ventimiglia in virtù di procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post A.t.p. – pensione di inabilità civile – handicap grave.
FATTO E DIRITTO
I - La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 27 maggio 2024 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa al riconoscimento della pensione di inabilità civile (invalidità 100%) nonché lo status di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92.
Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio (conclusioni della parte: “1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Pt_2
al riconoscimento della pensione di invalidità civile ex art. 2 e 13 L.118/71
[...]
nonché il connotato di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92 dalla data della domanda amministrativa, o da quella che sarà ritenuta di giustizia;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro Pt_1
tempore, al pagamento della pensione di invalidità civile, con la decorrenza che sarà ritenuta di giustizia;
3) condannare l' alle spese di lite, del presente giudizio e del Pt_1
precedente giudizio di A.T.P., con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario”).
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere Pt_1
le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento di a.t.p. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 11 luglio 2024 veniva disposta la nomina di altro C.T.U., il quale ha depositato il proprio elaborato il 23 dicembre 2024.
All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso non merita accogliemnto. Nella esaustiva relazione del 23 dicembre 2024, il consulente ha così dedotto: "Sulla base della visita effettuata, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, il ricorrente attualmente presenta un quadro clinico di “esiti di resezione del sigma (4/2020) per adenocarcinoma G2 insorto su adenoma tubulo villoso con displasia di alto grado la neoplasia infiltrante la tonaca muscolare, margini indenni allo stato in follow up senza evidenza di ripresa della malattia, artrite psoriasica e fibromialgia in soggetto obeso con spondilodiscoartrosi. Disturbo d'ansia generalizzato” .
Le suddette patologie sono in parte concorrenti in parte coesistenti.
Ciò detto si svolgono delle considerazioni preliminari.
I gradi di un tumore sono:
• G1: carcinoma ben differenziato, poco aggressivo
• G2: carcinoma moderatamente differenziato • G3: carcinoma scarsamente differenziato, aggressivo
Analizzando i parametri di cui sopra si può affermare che la Sig.ra fosse affetta Pt_2
da carcinoma allo stadio I-II, ovvero con prognosi nella maggioranza dei casi favorevole, trattata chirurgicamente senza necessità di terapia adiuvante. Nel caso in esame a distanza di 4 anni non vi sono evidenze di ripresa della malattia il che consente di affermare che la Sig.ra è affetta da esiti di neoplasia a prognosi favorevole. Pt_2
La neoplasia a prognosi favorevole con rifermento alla tabella di legge di cui al DM del 5.2.1992 al cod. 9322 è da quantificarsi in misura fissa al 11%.
La sig.ra è altresì affetta psoriasica e fibromialgia. Valutando equamente la Pt_2
condizione clinica, al fine di evitare duplicazioni valutative per la stessa menomazione, si segnala che la fibromialgia è un sintomo caratterizzato da dolori diffusi che coinvolgono i muscoli del i tendini con affaticamento è una sintomatologia aspecifica e comune ad altre malattie e spesso si arriva alla diagnosi in seguito all'esclusione di altri disturbi (come sclerosi multipla, artrite reumatoide…). Nel caso in esame è da ritenersi, pertanto, che la fibromialgia non sia altro che un sintomo dell'artrite psoriasica.
Quest'ultima patologia non essendo espressamente prevista dalla Tabella Invalidità
Civile (DM 05/02/1992) viene valutata nella misura del 50% con riferimento al codice 9303 (Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni )
Per limitazione funzionale della spalla in soggetto con protesi inversa si fa riferimento al codice Cod. 7215 che valuta l'anchilosi della spalla nella misura del
25% e sulla scorta dell'obiettività rilevata si valuta proporzionalmente il danno nella misura del 12% (con riferimento alle limitazioni articolari)
L'obesità sulle tabelle del DM 5.2.1992 è prevista al Cod. 7105 ed è da valutarsi al
31%
Infine per disturbo d'ansia per analogia si fa riferimento al cod. 2207 (Nevrosi
d'ansia) e si valuta al 10%
Ciò detto nel quadro clinico generale vi sono patologie coesistenti e concorrenti. “Per le patologie coesistenti si opera calcolo riduzionistico mediante la formula di
Balthazard trova giustificazione nel principio per cui alla determinazione della invalidità civile non può procedersi mediante una mera sommatoria dei gradi di invalidità permanente relativi a ciascuna singola lesione afferente un organo o distretto anatomico diverso, poiché tale operazione comporterebbe il superamento – illogico, rispetto alla valutazione di una “residua” capacita' biologica del soggetto – del grado massimo di invalidità del 100%, essendo richiesta una correzione del risultato della predetta sommatoria mediante l'applicazione di un coefficiente proporzionalmente riduttivo, idoneo ad esprimere una percentualizzazione della invalidità coerente con la complessiva residua capacità lavorativa.
La disapplicazione di tale norma mediante la mera sommatoria dei gradi di invalidità, oltre ad essere illogica, porterebbe a valutazioni arbitrarie, discrezionali, non in grado di garantire uniformità ed omogeneità di giudizio e certezza del diritto”.
Per le infermità concorrenti, in alcuni casi il concorso è direttamente indicato in tabella (danni oculari, uditivi, degli arti, ecc.). Altrimenti, valutate separatamente le singole menomazioni, si procede ad una valutazione complessiva;
quest'ultima non deve mai consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale che tenga conto della globale incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto. A tal fine si applica la seguente formula - IT=(ST + FP):
2 - che individua una percentuale intermedia tra quelle indicate: a) dalla sommatoria delle singole invalidità (ST); b) dal risultato della formula riduzionistica proporzionale (FP). Resta fermo che l'invalidità complessiva non potrà mai essere superiore al valore previsto per la perdita del sistema organo-funzionale interessato. A mente dell'art. 5 D.L. n. 509 del 1988, nella valutazione complessiva della invalidità non sono da considerare le minorazioni ascritte ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse risultino concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in fasce superiori.
Fatta questa dovuta premessa si considerano concorrenti i cod. 9303-7215-7105 e si opera nella valutazione come segue (0.50+0.12) + (0.50+0.12) –(0.50x0.12) / 2 = 59% (0.59+0.31) + (0.59+0.31)–
(0.59X0.31) /2 = 81%
Alle patologie di cui sopra coesistono (Formula riduzionistica)
Coesistenti cod. 9322-2207
(0.81+0.11) – (0.81x0.12): 83%
(0.83+0.10)-(0.83x0.10): 84,7%
Arrotondamento invalidità totale 85%
Infine quanto al giudizio sulla condizione di Handicap, quale conseguenza della disabilità valutate le difficoltà dell'individuo nell'inserimento della società, tenuto conto di minorazioni fisiche e psichiche a mente l'art.3 comma 3 della L. 104/1992
(“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”) si afferma che la ricorrente non possiede i requisiti per il riconoscimento.
Risposta ai quesiti
La Sg.ra presenta un quadro di esiti di resezione del sigma per Parte_2
adenocarcinoma in follow up senza segni di ripresa , artrite psoriasica e fibromialgia in soggetto obeso con spondilodiscoartrosi e obesità. Disturbo d'ansia generalizzato”
Le infermità accertate e le conseguenti menomazioni funzionali comportano un grado di invalidità valutabile in misura pari al 85 % (ottantacinque per cento) ex L.118/71 art. 9 DL 509/88 ;
La ricorrente non possiede i requisiti di cui art.3 comma 3 della L 104/1992
INVIATA LA BOZZA di cui sopra, in data 26.9.2024, l'Avv. Ventimiglia inviava a mezzo pec del 16.10.2024 quanto segue
[...omissis...]
La stessa documentazione veniva depositata negli atti del fascicolo di parte attorea con atto di ammissione al fascicolo del 25.10.2024. Tanto sopra per rivalutare la quantificazione della patologia psichica sulla scorta di
ELEMENTI SUCCESSIVI ALLE OPERAZIONI PERITALI.
Esaminata la certificazione si rileva che la sig.ra è nota al Centro fin dal 2023. Pt_2
in particolare la terapia prescritta e la relativa posologia: prescrizione di RA
(antidepressivo prescrivibile da 10 a 20 gtt) e LI (a base di colina) prescritto nel caso in esame 2 vv/die ma che può essere prescritto anche per 3 vv al giorno.
Dalla certificazione si rileva in particolare la terapia prescritta.
Il RA appartiene al gruppo dei medicinali Inibitori Selettivi della Ricaptazione della Serotonina (SSRI) che aiutano ad aumentare ad aumentare i livelli di serotonina nel cervello RA è utilizzato per trattare la depressione (episodi depressivi maggiori) e l'ansia (come disturbi da attacchi di panico con o senza agorafobia, disturbo d'ansia sociale, disturbo d'ansia generalizzato).
Il RA è prescivibile da 10 a 20 gtt e LI (a base di colina) prescritto nel caso in esame 2 vv/die ma che può essere prescritto anche per 3 vv al giorno.
Non sono documentati episodi più gravi, assimilabili a sintomi psicotici (deliri o, seppur meno, allucinazioni, di solito spiacevoli), pertanto, la patologia psichica è assimilabile ad una sindrome depressiva endoreattiva ex 2206 delle tabelle del DM
5.2.1992 da quantificarsi al 31%.
Rielaborando il calco allo stato, e più precisamente dal 15.10.2024, la ricorrente presenta una invalidità pari a 88% a decorrere dal 15.10.2024
(0.83+0.31)-(0.83x0.31): 88%
Conclusioni
La Sg.ra presenta un quadro di esiti di resezione del sigma per Parte_2
adenocarcinoma in follow up senza segni di ripresa, artrite psoriasica e fibromialgia in soggetto obeso con spondilodiscoartrosi e obesità. Sindrome depressiva”
Le infermità accertate e le conseguenti menomazioni funzionali comportano un grado di invalidità valutabile nella misura dell'88% (ottantotto per cento) ex L.118/71 art. 9
DL 509/88 dalla data del 15.10.2024. Infine quanto al giudizio sulla condizione di Handicap, quale conseguenza della disabilità valutate le difficoltà dell'individuo nell'inserimento della società, tenuto conto di minorazioni fisiche e psichiche a mente l'art.3 comma 3 della L. 104/1992
(“Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”) si afferma che la ricorrente non possiede i requisiti per il riconoscimento.
Inviata la bozza integrata con nuova documentazione nel termine del 20.12.2024 non sono pervenute ulteriori osservazioni dalle parti”.
Le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u. (peraltro pure in linea con le conclusioni della prima c.t.u. di cui alla fase di atp) in ordine all'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione di inabilità (invalidità 100%) e dello status di persona in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici o scientifici e coerenti con le risultanze della documentazione esaminata (anche sopravvenuta) anche a seguito della visita della ricorrente (sulla possibilità di richiamare le conclusioni del consulente da parte del giudice, v. Cass. Civ. Sez. lav. 13 luglio 2023 n. 20090 e Cass. Civ. Sez.
III, 9 gennaio 2024, n. 800).
III - Alla luce delle suesposte emergenze, la domanda deve essere respinta, non sussistendo i presupposti per disporre altra consulenza. In virtù della disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. parte ricorrente ha diritto all'esenzione dalla condanna alle spese (ivi comprese le spese di C.T.U.). Invero, l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamata disposizione (Cass. n. 17644 del 2016, n. 4481 del
08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980; da ultimo ancora Cass.
Civ. Sez. VI, 24 agosto 2021, n. 23376, in De jure). Le spese delle C.T.U., quindi, così come liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico dell' Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di Parte_2
2) dichiara che parte ricorrente non è tenuta a pagare le spese di lite;
pone le spese di
C.T.U. così come liquidate con separati decreti, a carico dell' Pt_1
Matera, lì 1° aprile 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio