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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 599/23 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ES, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Dott.ssa Anna Adamo Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 599/2023 R.G. vertente: TRA
in persona del proprio amministratore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sig. , con sede in Taormina (ME), P.zza IX Aprile n. 8 (p. iva Parte_2
, ed elettivamente domiciliata in ES, Viale Cadorna 14 (Piazza S. Barbara), P.IVA_1 udio dell'avv. Paolo Zampaglione (c.f. ), e-mail: CodiceFiscale_1
fax 090.675760 – indicato quale recapito per le notifiche- Email_1
-Reclamante- CONTRO
(Cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, Avv. Domenico Cataldo, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Macario (Cod. fisc. ed elettivamente domiciliato in Roma, Via di San Nicola de' C.F._2
Cesa il domicilio digitale ex art. 16 sexies d.l. 179/2012 al seguente indirizzo Pec , al quale ha chiesto trasmettere tutte le Email_2 comunicazioni e le notificazioni relative al presente, giusta delega in atti e provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato;
c.f. con sede in Taormina Corso Umberto n 73 in persona Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre n 28 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Gitto ( C.F._3
095 2501196) che la rapp Email_3 procura rilasciata in atti-
-Reclamati-
in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
- Reclamato N.C.- Con l'intervento del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Persona_1
(che ha apposto il Visto in data 23.11.2023);
1
Oggetto: reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 19/2023, pubblicata in data 3 luglio 2023, dichiarativa del fallimento della Parte_1
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 31 luglio 2023 la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo avverso la sentenza n. 19/23, emessa in data 26 giugno 2023, pubblicata il 03.07.2023, con la quale il Tribunale di ES ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza della creditrice, società Parte_3
Premetteva in punto di fatto quanto segue:
Con istanza del 15.09.2020, la società con sede in Taormina (ME), Corso Parte_3
Umberto n. 73, depositava istanza di fallimento della società in forza del credito Parte_1 vantato nei confronti della stessa per mancata corresponsione di taluni canoni relativi al contratto di affitto di azienda concluso tra le parti in data 01.02.1994.
Aveva così luogo il procedimento prefallimentare n. 67/2020 R.G.P.F. Trib. Me., nell'ambito del quale la in data 04.02.2021, procedeva ad avanzare istanza di concordato Parte_1 preventivo ex art. 161, c. IV, L. Fall., instaurando così la procedura n. 1/2021 R.C.P. Trib. Me.
La società presentava quindi il piano e la proposta concordataria in data 31.05.2021, fornendo nel tempo i molteplici chiarimenti e la documentazione integrativa a più riprese richiesti dal Tribunale e sollecitati dal Commissario Giudiziale della procedura.
Ciò si era reso necessario in quanto il Commissario Giudiziale, sin dalla relazione datata 12.11.2021, aveva segnalato la necessità di integrazioni da parte della società proponente, rilevando successivamente perplessità circa il rispetto del “calendario delle obbligazioni concordatarie”, non ravvisandosi elementi tali da consentire “ragionevolmente di ritenere che il calendario delle obbligazioni concordatarie possa essere rispettato a meno di improvvisi e radicali miglioramenti dei dati per il prossimo futuro” (cfr. relazione del C.G. datata 15.03.2022).
In esito ai chiarimenti ed alla produzione resi dalla reclamante con note autorizzate del 31.03.2022, la depositava la rimodulazione del piano concordatario datata Parte_1
09.08.2022 e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2022, lo stesso Tribunale di ES ammetteva la alla procedura di concordato in continuità Parte_1 aziendale, fissando l'udienza per il voto dei creditori per la data del 05.04.2023, giusta decreto del 05/07.10.2022.
Successivamente, in esito alle verifiche eseguite dal Consulente contabile della procedura, con relazione del 01.02.2023, il Commissario Giudiziale riscontrava talune criticità nei dati forniti dalla esponente, rappresentate da “discordanze numeriche”, “disallineamenti nella cassa” e, in generale, che “i flussi finanziari disponibili non riuscirebbero a coprire il fabbisogno concordatario come rappresentato dalla società”.
2 In particolare, il Commissario Giudiziale, richiamando la relazione predisposta dal Consulente della procedura, poneva in evidenza il “mancato pagamento del canone di affitto” per l'anno 2022, avente un ruolo decisivo proprio per la sostenibilità economica del concordato.
A fronte di ciò, la società – con le note integrative depositate il 17.02.2023 – forniva i chiarimenti necessari e contestava tutte le conclusioni del Consulente, recepite dal Commissario Giudiziale, rappresentando altresì l'avvenuto deposito dei canoni pregressi, maturati dalla data di ammissione al concordato preventivo.
Nonostante i chiarimenti resi dalla proponente, il Commissario Giudiziale – con la relazione n. 5 datata 16.03.2023 – evidenziava come “non sussistano i presupposti per ritenere fattibile il budget prospettico elaborato dal Management”, ponendo in luce un “incremento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate” e dando, infine, atto della sentenza n. 390/2023, pubblicata il 23.02.2023, con la quale il Tribunale di ES aveva frattanto dichiarato cessato il contratto di affitto di azienda siglato tra la e la Parte_3 Parte_1
In considerazione delle informazioni fornite dal Commissario Giudiziale, il Tribunale fissava l'udienza del 19 aprile 2023 (successivamente rinviata al 17 maggio 2023), per la valutazione dei presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato, concedendo alla proponente un termine per note difensive.
Nel termine assegnato, la proponente provvedeva al deposito di note (rilevando di aver proposto appello avverso la richiamata sentenza del Tribunale di ES n. 390/2023), seguite dal deposito, in data 17 aprile 2023, di un'ulteriore relazione del Commissario Giudiziale (alla quale veniva allegata una relazione integrativa del Consulente contabile), ove veniva confermata la valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura concordataria.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 17 maggio 2023, il Tribunale riservava la decisione e, successivamente, con decreto in data 26 giugno 2023, disponeva la revoca della procedura di concordato preventivo, dichiarando, con separato provvedimento, il fallimento della Parte_1
[...]
Con il proposto reclamo ex art. 18 l.f., notificato in data 29 settembre 2023, la Parte_1 impugnava la statuizione del Tribunale, per i motivi di cui infra, chiedendo: “1) in accoglimento dei motivi sopra esposti, e della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 18 Legge Fallimentare, revocare la sentenza dichiarativa di fallimento n. 19/2023, emessa dal Tribunale di ES in data 26.06.2023, pubblicata in data 03.07.2023 e notificata in pari data, disponendo la prosecuzione del concordato preventivo già ammesso dal Tribunale di ES con decreto del 05/07.10.2022. 2) Disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la fattibilità della Proposta e del Piano concordatario proposto dalla reclamante, nonché l'insussistenza e comunque l'irrilevanza delle criticità dal Consulente nominato nella procedura m. 1/2021 N.C.P. Trib. Me. 3) Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con decreto emesso dal Presidente della prima sezione civile, depositato in cancelleria il 05.09.2023, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 04.12.2023, con termine entro il 04.10.2023 per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alla controparte.
3 CP_ Con comparsa depositata in data 22.11.2023 si costituiva il Fallimento società Parte_1
in persona del curatore, il quale insisteva per l'integrale rigetto del reclamo avversario, con
[...] conseguente conferma della decisione impugnata e condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge.
Con comparsa depositata in data 01.12.2023 si costituiva il creditore istante, Parte_3 il quale preliminarmente eccepiva il difetto di contraddittorio non avendo la reclamante, in violazione dell'art. 18 LF, notificato gli atti a tutte le parti processuali. Chiedeva, quindi, dichiararsi la tardività della notifica in violazione dell'art. 18 LF;
rigettarsi la domanda di parte reclamante;
dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.
Dopo un rinvio preliminare, per consentire il rispetto del principio del contraddittorio, la causa veniva assunta in decisione in data 12.02.2024, in esito all'udienza “virtuale” (svoltasi in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.), con concessione alle parti di termine fino al 23 febbraio per il deposito di note difensive conclusive e fino al 28 febbraio per eventuali note di replica.
Di seguito, la causa veniva rimessa sul ruolo, con ordinanza del 14 giugno 2024, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore.
Espletato tale incombente, in esito all'udienza a trattazione scritta del 16 settembre 2024, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 Va preliminarmente rilevato che risulta regolarmente integrato il contraddittorio, a seguito dell'ordinanza della Corte che ha disposto la notifica anche al creditore intervenuto nel giudizio pre-fallimentare, Controparte_2
Sul punto, è appena il caso di precisare, infatti, che l'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore ed alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cfr. Cassazione civile, sez. 1, Ordinanza n. 5907 del 12.03.2018).
Sempre, in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del proposto gravame, pur avendo la reclamante articolato motivi di impugnazione avverso il solo decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale. Invero, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 -Rv. 635326 – 01-; Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 11216 del 2021; Cass. 1169/2017).
Si è così sostenuto che “l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la 4 dichiarazione di fallimento, censurando, innanzitutto, la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite” (Cfr. Cass. civ., Sez. 1 -, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023 -Rv. 669805 – 01-)
§ 2. Passando al merito, con il proposto reclamo vengono formulati i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Sostenibilità economica della proposta di concordato.
Sostiene la reclamante che le conclusioni rassegnate dal Tribunale secondo le quali “è emerso che il piano in continuità aziendale proposto dalla società non consente di generare un attivo sufficiente da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio. Nonostante il tempo trascorso, infatti, i margini di redditività non sono aumentati a tal punto da garantire il soddisfacimento del ceto creditorio nemmeno nelle pur minimali percentuali proposte dalla società” risentirebbero, al pari delle altre critiche avanzate alla proposta concordataria, delle inadeguate conclusioni cui è giunto il consulente.
Afferma, invero, la società reclamante che lo scetticismo del consulente, con specifico riferimento alla fattibilità economica della proposta, fosse del tutto ingiustificato, posta l'assoluta mancanza di attenzione a tutte le note autorizzate depositate dalla società successivamente al decreto di ammissione, specie a quelle depositate in data 11.04.2023, alle quali integralmente si riporta e che lamenta essere rimaste senza riscontro.
In particolare, sottolinea come in punto di sostenibilità del piano fosse stato rappresentato il particolare contesto nell'ambito del quale vennero redatti il Piano e la Proposta presentati il 31.05.2021, in ogni caso favorevolmente valutati dal Tribunale in data 05/07.10.2022 e la grande cautela utilizzata dai redattori in un momento di estrema incertezza, ancora fortemente caratterizzato dalla pandemia e dalle relative restrizioni sanitarie.
Lamenta, quindi, la reclamante come il contesto economico di riferimento iniziale e la successiva inedita evoluzione dello stesso, legata alla nota crisi delle materie prime e delle supply chain internazionali fossero stati inspiegabilmente tralasciati dal Consulente contabile;
così operando, sarebbero stati ignorare sia i forti rialzi di diversi prodotti che l'improvviso ed esorbitante incremento dei costi aziendali (basti pensare alle utenze per l'energia elettrica), oltre alla intensa spirale inflazionistica causata dal conflitto russo-ucraino, tutti fattori indiscutibilmente destinati ad incidere sui dati inizialmente indicati nel piano e ciò non certo per volontà o negligenza della società proponente.
In un simile scenario, prosegue la società reclamante, specie in considerazione del rinnovato interesse turistico per il comprensorio taorminese – comprovato dai maggiori incassi documentati dalla a partire dall'inizio del 2023, addirittura nettamente superiori a quelli Parte_1 verificati nel corrispondente periodo dell'anno 2019 – l'analisi funzionale cui era chiamato il Consulente della procedura avrebbe dovuto condurre a condividere il Piano del concordato nei termini riformulati dalla esponente.
Anche sotto il profilo finanziario, secondo la reclamante, il consulente avrebbe omesso di valutare i miglioramenti registrati, essendosi limitato a riferire il “sostenimento di maggiori oneri o del pagamento
5 di debiti correnti”, senza tuttavia specificare come tali “maggiori oneri” consistessero, in realtà, nel versamento delle spese di procedura – pari a Euro 25.000,00 – e nel versamento di Euro 69.000,00 relativi ai canoni locativi maturati a far data dal provvedimento di ammissione, pagamenti nonostante i quali il conto corrente della alla data del 31.03.2023, Parte_1 presentava un saldo attivo di oltre 118.000,00 euro.
Censurabile deve ritenersi, altresì, l'affermazione secondo la quale il nuovo piano predisposto dalla società si rivelerebbe del tutto inidoneo, prevedendo unicamente un mero incremento dei ricavi senza alcuna considerazione dei corrispondenti maggiori costi (cfr. relazione integrativa del 16.03.2023).
Tale conclusione sarebbe smentita – a dire della reclamante- già dalla semplice lettura della rimodulazione contenuta nelle note datate 11.04.2023, non riscontrate in alcun modo dall'Ufficio, laddove – nella sezione “Cost of sales”– poteva agevolmente riscontrarsi il già previsto incremento del 40% del costo delle materie prime e l'aumento degli altri costi operativi.
Ancora netta smentita rispetto al ragionamento del consulente, avallato dal Tribunale, deriverebbe, secondo la reclamante, dai dati a consuntivo rilevati a fine giugno 2023, dai quali risulterebbe un forte incremento degli incassi rispetto al 2022 ed un saldo attivo del conto corrente bancario pari a quasi Euro 240.000,00 (ossia sostanzialmente raddoppiato rispetto al 31.03.2023), così trovando conferma la validità dei dati prospettati dalla società proponente.
Pertanto, a suo dire, sarebbe stata sufficiente una attenta lettura del piano illustrato con le memorie del 11.04.2023, tenendo pure debitamente conto dei positivi andamenti del primo semestre 2023 – addirittura superiori al target dei ricavi ante Covid – per rilevare la bontà delle proiezioni in base alle quali, alla fine del primo anno dell'esercizio concordatario (2023), si stimavano disponibilità liquide ammontanti a oltre 120.000,00 euro e ciò al netto dei pagamenti dei costi correnti di gestione, dei pagamenti concordatari e dei versamenti dei pregressi canoni di affitto aziendale.
Precisa la società, inoltre, di avere evidenziato nelle richiamate note (dell'11.4.23) di avere “già versato nelle casse del concordato l'ammontare di euro 68.320,00 per canoni scaduti e, in precedenza, ulteriori 25.000,00 euro per spese di procedura, ai quali doveva aggiungersi la giacenza sul conto corrente societario ammontante, alla data del 31.03.2023, ad euro 118.000,00. Ebbene, il Tribunale ha errato nel limitarsi a valutare esclusivamente la disponibilità di 118.000,00 – come detto cristallizzata al 31.03.2023 – omettendo totalmente di considerare quanto prospettato per la restante parte dell'anno, come noto caratterizzata dalla più intensa e redditizia attività dei mesi estivi e delle successive festività, la quale avrebbe consentito di ottenere i risultati preventivati per il termine dell'anno. Tale conclusione è decisamente confermata dai più recenti dati registrati in quanto, premettendo che la giacenza sul conto corrente al 30 giugno ammontava, come detto, a 240.000,00 euro, è estremamente ragionevole prevedere – sulla base dei dati a consuntivo del 2022, incrementati del 20% in base alla riformulazione del Piano (come illustrato con le note datate 11.04.2023) ed ai positivi andamenti del 2023
– entrate nette complessive pari a oltre 220.000,00 euro sino al 30 settembre prossimo, pur a fronte della nuova struttura dei costi riferita ai mesi di più intensa attività. Conseguentemente, sommando tale ultimo importo alla predetta giacenza riscontrata al 30.06.2023, si ottiene una disponibilità di oltre 450.000,00 euro alla data del 30.09.2023 (!). In virtù di dati oggi ormai praticamente formati, considerando che la società, in base alla rivisitazione del Piano avrebbe dovuto sostenere pagamenti a rientro per circa 130.000,00 euro e corrispondere canoni locativi per 100.000,00, oltre ad altri 51.000,00 sino al termine dell'anno, ciò comporterebbe che nelle casse sociali residuerebbero comunque circa 170.000,00 euro, senza considerare gli ulteriori ricavi attesi sino alla data del 31.12.2023”.
6 Quindi, conclude, “la disponibilità finanziaria generabile nel corrente esercizio risulterebbe addirittura superiore a quanto prospettato nel bilancio previsionale relativo all'anno 2023 indicato nel piano concordatario (pari a circa 118.000,00 euro), il tutto nonostante le poco plausibili e nefaste previsioni del Consulente della procedura”.
A riprova della bontà delle proprie argomentazioni, la reclamante segnala che lo stesso Tribunale aveva evidentemente ravvisato l'utilità della prosecuzione dell'attività per apportare maggiori risorse a favore dei creditori, accordando, con provvedimento del 17.07.2023, l'esercizio provvisorio dell'attività dopo la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento, così dissentendo nettamente dal giudizio del proprio Consulente.
2.2. Sulla fattibilità giuridica della proposta di concordato.
Con tale motivo, la reclamante censura la valenza dirimente attribuita alla sentenza emessa dal Tribunale di ES, in esito al procedimento n. 1508/2014 R.G., con la quale è stato
“dichiarato cessato il contratto di affitto di azienda” alla sua naturale scadenza, condannando la alla consegna dell'azienda in oggetto in favore della società proprietaria (cfr. Parte_1
Sentenza n. 390/2023).
Tale pronuncia, infatti, precisa la reclamante, è stata appellata dalla società, la quale ha ottenuto dalla Corte di Appello con ordinanza emessa in data 12.06.2023 la sospensione dell'esecutività.
Critica, quindi, il percorso argomentativo espresso dal Tribunale con l'ordinanza di revoca, e l'inesattezza del giudizio prognostico in esso formulato secondo il quale “nella prospettiva concordataria, tenuto conto della durata quinquennale del piano (31.12.2027) e dei tempi stimati di definizione del gravame pendente […] potrebbe, a questo punto, realisticamente non essere più garantita al ceto creditorio nemmeno la continuità aziendale”, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la concessa inibitoria avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività commerciale attraverso la continuità aziendale e ciò avrebbe consentito di reperire in favore del ceto creditorio utilità e risorse certamente superiori rispetto all'odierna alternativa liquidatoria.
2.3. Sui riscontri circa i presupposti ex art. 173 L.F.
Pur non censurando l'ormai consolidato principio secondo il quale il sindacato giudiziale sulla fattibilità di un piano concordatario si traduce in un ampio potere del Tribunale circa il controllo sulla “effettiva realizzabilità del piano concordatario”, allo scopo da verificare – per tutta la durata della procedura – se sussistano elementi “originari o sopravvenuti” tali da rivelare una “manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”, con il terzo motivo di gravame la società contesta la “sussistenza di quegli “atti o fatti rilevanti” che hanno indotto il Parte_1
Tribunale alla revoca dell'ammissione in oggetto”.
Premette al riguardo la società reclamante che a seguito dell'istanza di fallimento aveva dato incarico ad un Advisor finanziario di predisporre la situazione patrimoniale aggiornata della società ed il Piano di risanamento da allegare alla proposta di concordato e da sottoporre successivamente alla prevista attestazione da parte di un professionista indipendente dalla società e che dalla data di presentazione del piano e della proposta concordataria e sino al decreto di ammissione alla procedura del 05/07.10.2022, il Commissario Giudiziale non aveva riscontrato alcuna particolare criticità in ordine alla gestione aziendale, limitandosi ad esprimere talune perplessità circa l'adeguatezza dei ricavi risultanti dai resoconti mensili puntualmente inviati dalla società (cfr. relazione del C.G. del 15.03.2022) e richiedendo alla medesima chiarimenti ed
7 integrazioni documentali che sarebbero state tutte sistematicamente fornite dalla società reclamante.
Lamenta quindi la società che solo a distanza di mesi dal decreto di ammissione, con relazione depositata il 23.01.2023, il Commissario aveva recepito in modo letterale le osservazioni ed i rilievi formulati dal nominato Consulente della procedura, dott. A. NT, in ordine alla ingente documentazione versata in atti dalla società proponente e che tale Consulente – lungi dall'esperire gli accertamenti funzionali all'espletamento dell'incarico del Commissario nella fase successiva alla ammissione della proposta e nonostante il minuzioso riaccertamento dei valori contabili che avrebbe consentito di giungere ai dati espressi nel Piano, già operato dal professionista incaricato dalla esponente – ha invece ritenuto di procedere ad una verifica delle partite contabili.
Ne deriva che il Consulente della procedura, già dalla relazione del Commissario giudiziale del 23.01.2023, si è sostanzialmente concentrato non sui dati aziendali quanto su criticità di natura essenzialmente contabile, consistenti in “errori nelle sommatorie dei conti di alcuni mesi (che sommano euro 30.523,90 nel 2021 ed euro 14.584,31 nel 2022)” ed in “disallineamenti nella cassa (che farebbero residuare euro 44.913,00 per l'anno 2021 ed euro 39.977,00 per l'anno 2022)”.
Ciò premesso, lamenta la reclamante, con ciò precisando tale ulteriore motivo di censura all'impugnata sentenza, di avere “puntualmente fornito tutti i chiarimenti del caso già con le note depositate in data 17.02.2023 , peraltro allegando corposa documentazione di riferimento dalla quale risulta chiaramente l'insussistenza delle criticità sollevate dal predetto Consulente”, senza che gli organi della procedura e da ultimo il Tribunale nell'impugnata sentenza (e nel propedeutico decreto di revoca del concordato) abbiano fornito alcun riscontro a tali osservazioni I chiarimenti in questione, aggiunge la società, erano stati poi ribaditi con successive note dell'11.04.2023, anch'esse rimaste priva di concreta valutazione.
Quanto poi alle criticità rilevate dal Consulente, si tratterebbe in realtà secondo la reclamante di
“presunti errori e disallineamenti rinvenuti dal dott. NT unicamente sulla scorta delle sole relazioni mensili depositate dalla società proponente, così tralasciandosi integralmente la dettagliata disamina degli andamenti della cassa – operata attraverso un duplice riscontro documentale – dalla quale è emersa la veridicità dei saldi del conto cassa, escludendosi pertanto ammanchi di sorta in tutto il periodo osservato, ovvero dal 31.05.2021 e sino al provvedimento di revoca” (cfr. pag. 18 reclamo).
Più specificamente contesta il fatto che le “asserite e presunte mere irregolarità contabili- – annotate su poste dell'attivo patrimoniale negli anni 2019 e precedenti –, che non sono indicate nella situazione patrimoniale del 30.04.2021, né ovviamente nei bilanci delle annualità successive” potessero configurare quelle gravi irregolarità delle poste contabili legittimanti un motivo di revoca dell'ammissione al concordato in quanto integranti un'asserita violazione dell'obbligo informativo ai creditori.
Secondo la reclamante, quindi, non sarebbe stata alterata alcuna informazione rilevante per i creditori con omessa rappresentazione dell'attivo patrimoniale (sottostima) e/o sovrastima del passivo, con indicazione di debiti superiori a quelli reali, quanto piuttosto il contrario.
§§§
§. 3. Il reclamo risulta infondato e non merita, pertanto, accoglimento per i motivi di cui si dirà.
8 Stante la loro stretta connessione appare utile la trattazione unitaria delle censure mosse dalla reclamante, specificate nei superiori capitoli.
Occorre, in via preliminare, prendere le mosse dalle regole giuridiche che presidiano la fattispecie sotto giudizio, con ciò prendendo posizione anche sulle censure mosse con il terzo motivo di gravame (v. sopra § 2.3.).
In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (Cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 -Rv. 664678 – 01).
Da tale calzante pronuncia si ricava l'esatto perimetro applicativo della norma in questione che muove dalla ratio ad essa sottesa, data dal combinato disposto degli artt. 161 e 172 L. fall. da cui emerge l'obbligo per il debitore di una effettiva disclosure su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta, proprio in funzione informativa del ceto creditorio (Cfr. Cass. 20870/2021).
In particolare, i cardini ermeneutici sui quali fa leva la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di revoca per atti di frode ex art. 173 l.fall. sono, da un lato, la valenza anche solo potenzialmente decettiva delle informazioni rese dal debitore ai creditori chiamati ad esprimersi, con il voto, sulla sua proposta concordataria, a prescindere dal pregiudizio loro arrecato in concreto;
dall'altro, la non necessità di dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta del debitore (ex plurimis, Cass. 15013/2018).
I giudici di legittimità, in particolare ricordano come nell'interpretare la categoria "aperta" degli atti di frode, si è affermato che essi si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto (Cass. 25165/2016, 15695/2018, 25458/2019, 29243/2021, 6772/2022), alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale, sempre che il conseguente deficit informativo dei creditori sia idoneo ad incidere sulle valutazioni che essi sono chiamati a compiere, a prescindere dal pregiudizio loro eventualmente arrecato in concreto (Cass. 16858/2018, 30537/2018, 25458/2019, 29243/2021) ed indipendentemente dal voto espresso in adunanza pur dopo essere stati resi edotti degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale (Cass. 14552/2014, 15695/2018).
Ciò che, dunque, rileva, ai fini della revoca ai sensi dell'art. 173 L. Fall., precisa la S.C., è che si tratti di fatti "accertati" dal commissario giudiziale – con la precisazione che rientrano in tale categoria non solo quelli "scoperti", perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli, appunto, «non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati» (Cass. 16856/2018) – e che gli stessi siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il giudice verificare, quale garante della
9 regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (Cass. 22663/2021).
In altri termini “si tratta di istituto volto a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali “ravvedimenti postumi” del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass. 22663/2021), che quindi copre non solo l'area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche – si ribadisce ancora una volta – quelle «dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata» (Cass. 15013/2018; conf. Cass. 2773/2017, 16856/2018, 25458/2019, 6772/2022)” (Cfr. cit. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022)
Si spiega così come nella casistica giurisprudenziale siano stati qualificati atti di frode informativa, rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 L. fall., in quanto diretti a rendere la proposta concordataria non compiutamente intelligibile, ad esempio: l'avere la società proponente omesso di fornire una plausibile spiegazione circa il rilevante scostamento di valore delle rimanenze di magazzino riportato nella proposta di concordato rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio (Cass. 15695/2018); il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su una operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo (Cass. 16856/2018); l'omessa indicazione di fideiussioni prestate dal proponente, poi pure escusse (Cass., n. 30537/2018); l'inadeguata illustrazione di una delibera di riduzione del capitale della società proponente (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2773); la taciuta appropriazione indebita di fondi sociali (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25165); la sussistenza di una situazione debitoria ben superiore a quella emergente dalla domanda (Cass., 8 giugno 2018, n. 15013); la vendita di un pacchetto azionario non adeguatamente illustrato (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25164); il «silenzio mantenuto, nella proposta di concordato», su una transazione «pressoché coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria» e «valutata dalla corte territoriale estremamente svantaggiosa per la debitrice» (Cass. n. 14552/2014).
Deve trattarsi, dunque, di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità ovvero pure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal commissario giudiziale.
Questo deficit informativo dev'essere, inoltre, tale da risultare per sé idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi (cfr., citata Cass., sez. 1, sentenza n. 25458 del 10.10.2019; tra le altre, Cass., n. 14552/2014; Cass. n. 16858/2018; Cass., n. 30537/2018).
Nella nozione di “atti di frode”, quale figura non tipizzata e residuale di revoca del concordato posta dal legislatore a fianco di una serie di fatti specificamente individuati, l'uno e gli altri di carattere tra loro sostanzialmente omologo (cfr. l'art. 173 comma 1, primo periodo, legge fall.), la giurisprudenza di legittimità ha rilevato – in relazione al profilo “fraudolento” dell'intendimento di compiere l'atto – che in realtà, questo può anche «consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori», senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione (cfr., tra le altre, Cass., 26 giugno 2018, n.
10 16856): la valenza «decettiva» dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente «falsante». Tale comportamento viene - è stato altresì puntualizzato - ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera «potenzialità decettiva», non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173 «non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori» (Cass., 26 novembre 2018, n. 30537): la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere «falsificante» dell'atto, non richiedendo inoltre il verificarsi di un concreto pregiudizio (non rilevando, cioè, che «l'inganno si sia effettivamente realizzato»: Cass., 26 giugno 2014, n. 14552) – così: Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 25458/2019-.
Si è quindi ancor più specificatamente ed in maniera pertinente al caso di specie ritenuto che tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 L. fall. che siano stati taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato, vi rientrino anche l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode (Così: Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 25458 del 10.10.2019).
A fronte di tali approdi giurisprudenziali, non vi è dubbio che gli elementi di fatto emersi nel corso della procedura, contrariamente all'assunto della reclamante, integrassero pienamente i presupposti della disposta revoca.
Intanto, occorre osservare che le doglianze della reclamante, esposte richiamando il contenuto delle note autorizzate dell'11.04.2023 (inopinatamente ed immotivatamente disattese dal Tribunale, secondo la tesi della stessa società), in realtà non si confrontano affatto con l'apparato argomentativo del decreto del Tribunale con il quale veniva revocata l'ammissione alla procedura concordataria.
In detto decreto (qui impugnato), invero, si dava atto del fatto che sostanzialmente con le predette note dell'11.04.2023, la società aveva proposto (a fronte dei rilievi del consulente contabile della procedura e del commissario giudiziale – cfr. in particolare relazione del 16.03.2023) una ulteriore ed irrituale modifica al piano, in quanto non assistita dalla relazione di attestazione da parte dell'attestatore, tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato, in ossequio al disposto dell'art.161 comma 3 C.C.I.
E ciò basta a ritenere infondata la prima delle doglianze della società, qui in esame.
In ogni caso, il Tribunale, con argomentazioni, qui condivise, in quanto aderenti allo sviluppo degli accadimenti economico-contabili-finanziari emergenti dagli atti della procedura (qui versati nella loro interezza), ha affrontato nel merito le modifiche proposte, valutandole come non risolutive “prima facie”.
E' bene, in particolare, precisare che la società ha ingiustificatamente omesso il pagamento dei canoni pregressi relativi al contratto di affitto d'azienda stipulato con il Parte_3
(creditore istante), adducendo a sostegno di tale inadempimento la pagamento da parte del creditore e l'emissione di regolare fattura, giustificazione del tutto insufficiente, trattandosi di prestazione dovuta in virtù di regolare contratto ad esecuzione
11 continuata che avrebbe imposto alla società, come già evidenziato dal Tribunale nell'impugnato decreto, ad accantonare la somme necessarie per il pagamento dei canoni via via maturati.
Nella relazione redatta in data 01.02.2023, fatta propria nelle note del C.G. in pari data, il consulente della procedura, dr. NT rilevava che “Le risorse disponibili sul c/c al 31/12/2022 non coprono nemmeno il canone di locazione per l'affitto d'azienda stanziato nel piano (€ 204.960 annui, IVA compresa). Si osserva, al riguardo, che nel corso dell'anno 2022 non è stato posto in essere alcun pagamento alla locatrice del ramo d'azienda”.
Evidenziavano, quindi, gli organi della procedura che l'appostazione del canone di locazione (derivante dal contratto di affitto d'azienda tra la proprietà dei locali aziendali Parte_3
e la società per il quale è pendente il contenzioso di cui si dirà) tra le spese
[...] Parte_1 di funzionamento della società, in concordato preventivo, imponeva di considerazione la somma come dovuta e da contabilizzare.
Dall'analisi operata dal consulente della procedura è emerso che “il progetto di bilancio al 31/12/2022, rettificato a seguito dell'imputazione per competenza del canone d'affitto d'azienda esposto nel piano e dell'elisione delle componenti straordinarie (passive e attive), mostra la perdita di € 29.105. Lo scostamento negativo con il budget 2022 è pertanto di € 100.775” (Cfr. pag. 64 della relazione integrativa dr. NT del 16.03.2023).
Evidenziava, ancora il consulente della procedura che “Secondo le prospettazioni del piano, l'esercizio 2022 avrebbe generato parte delle risorse da destinare ai creditori pre-deducibili, privilegiati e chirografari (€ 71.671) nonostante lo stanziamento - ed il conseguente pagamento - del canone di locazione della struttura, a suo tempo pattuito, di € 168.000, oltre I.V.A. Nel progetto di bilancio al 31/12/2022 l'organo amministrativo ha invece stanziato il minor canone di locazione di € 49.859 discostandosi, in maniera significativa, dalle risultanze del piano (€ 118.141) e non indicando i motivi di tale rettifica in diminuzione. Nella quantificazione della perdita al 31/12/2022, oltre alle componenti straordinarie, hanno significativamente inciso i maggiori costi industriali (€ 32.079), operativi (€ 134.094) e finanziari (€ 7.667), solo parzialmente compensati da maggiori ricavi (€ 73.065). I costi di gestione ordinaria sono quindi lievitati di € 173.840”.
In sostanza la reclamante, non ha dato seguito all'impegno principale dalla stessa assunta, rappresentato dall'accantonamento di una spesa di funzionamento essenziale alla continuità aziendale, ossia il canone di affitto dell'azienda nella misura di euro 14.000,00 oltre Iva al mese (euro 168.000 annui) e, solo a seguito della segnalazione degli organi della procedura, ha proposto un pagamento parziale del canone post-ammissione e rimodulato il piano, proponendo il versamento dei canoni arretrati con pagamento rateali.
Infatti, in data 9 febbraio 2023, in seguito alla relazione del commissario giudiziale, la società ha fatto atto di prontezza al pagamento di un importo parziale di euro 68.320 pari ai canoni maturati dall'apertura del concordato 5/7 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 ed ha chiesto di rimodulare il pagamento dei canoni arretrati dal marzo 2021 al settembre 2022 in rate mensili di € 7.055 decorrenti dal 1 Marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2026.
Tale proposta si è quindi tradotta -come detto- nell'irrituale (quindi: inammissibile) modifica al piano cui si è prima accennato.
Essa, infatti, comporta la variazione del budget proposto ai creditori.
12 Andando al contenuto della stessa, come osservato dal consulente della procedura (cfr. pag. 63 della relazione integrativa dr. NT del 16.03.2023) nell'ipotesi di cui si discute il pagamento dilazionato dei canoni di locazione del periodo Marzo 2021 – Settembre 2022 assorbirebbe parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli impegni assunti con piano e proposta. Il margine finanziario del periodo 2022 – 2026 sarebbe, quindi, di € 271.923 mentre nel piano è stato proposto ai creditori il pagamento dilazionato di € 478.443.
Proseguendo ancora nell'esame del merito della (irrituale e perciò inammissibile) proposta di modifica del piano avanzata dalla società con le note dell'11.4.23, come già evidenziato dal Tribunale, le ulteriori modifiche inserite in tale proposta, consistenti nella riduzione di una unità di personale e nell'incremento del prezzo delle consumazioni, senza proporre una ristrutturazione organica e complessiva dell'azienda, mediante l'intervento di soggetti terzi o prestando ulteriori significative garanzie, non appaiono adeguate a superare le criticità evidenziate dal consulente e fatte proprie dagli organi della procedura.
Basti pensare che, sebbene la società abbia previsto in tale piano una cassa finale a chiusura dell'esercizio 2023 di € 248.536, tale risultato non appare ragionevolmente ottenibile.
Infatti, ricalcando il ragionamento già espresso nel decreto di revoca del concordato preventivo, va osservato che “dalla relazione informativa al 31 maggio 2023 depositata dalla società in data 05.06.2023, risulta una cassa di € 169.884,29, dalla quale però vanno detratti i canoni di affitto d'azienda post-ammissione dal mese di febbraio al mese di maggio 2023 (tot. 68.320) e le rate di rientro del canone pre-ammissione per euro 7.055 mensili per tre mesi (tot. 21.165), con un residuo di cassa, al netto del canone, di circa 80 mila euro: il che lascia fondatamente dubitare che, a fine esercizio 2023, si possa realisticamente raggiungere l'obiettivo di circa 248 mila euro prefissato, atteso che circa la metà dell'anno è già trascorso e che il trend storico delle precedenti relazioni, dimostra che nei mesi invernali si abbattono sensibilmente gli incassi”.
Non può sottacersi, inoltre, che a seguito degli approfondimenti contabili eseguiti dal consulente della procedura, dr. NT sono state apportare consistenti rettifiche alle poste dell'attivo e del passivo aziendale. Più in particolare, l'attivo è stato diminuito di € 696.863 mentre il passivo è cresciuto di € 1.582.191. Il che è indicativo dell'inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci degli esercizi precedenti.
La società non è stata in grado di chiarire tali incongruenze, limitandosi a sostenere che si tratterebbe di meri errori contabili, giustificazione tuttavia non supportata da riscontri documentali.
E' stato poi rilevato nella relazione integrativa del dr. NT del 16.03.2023 che a fronte di costi di gestione indicati nel budget (al netto delle imposte) pari a: € 716.026 per l'anno 2023, € 719.415 per l'anno 2024, € 728.348 per l'anno 2025, € 731.355 per l'anno 2026, in contabilità sono stati appostati costi, al 31/12/2022, per € 817.170, con netto esubero rispetto alle previsioni (per un ammontare di quasi € 375.000 nell'arco degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026). Evenienza, questa, che allontana i positivi propositi di formare degli utili da destinare ai creditori sociali.
Tale struttura dei costi, peraltro, è fissa (affitto, personale, tributi locali, costi commerciali, ecc.) e può essere contenuta solo attraverso la rimodulazione del contratto di affitto e la riduzione del personale in organico. Manovre, queste, non contemplate nel piano.
13 Diversamente da quanto opinato dalla reclamante il Tribunale ha pure dato atto dell'incremento dei ricavi ottenuto nell'anno 2022 (post pandemia), sia pure assestatisi su livelli ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia, e pur tuttavia ha evidenziato come i costi di gestione stimati siano rimasti stabili per l'intero periodo e come non vi sia stata una corrispondente crescita delle risorse finanziarie disponibili sul conto corrente e quindi nel complesso ciò non ha migliorato l'andamento finanziario della proponente (cfr. sul punto relazione integrativa dr. NT del 17 aprile 2023).
Pur avendo previsto nella suddetta ultima (inammissibile) proposta una maggiorazione del costo del venduto, che passa da Euro 1,00 (inizialmente previsto) a Euro 1,4, tuttavia i ricavi preventivati, privi di attestazione, non presentano credibili possibilità di realizzazione in mancanza di qualsiasi specifica indagine economica e senza considerare l'aumentato valore del debito verso (riscontrato dal consulente della procedura, dr. NT in €. Controparte_4
540.324,00) riconosciuto dalla stessa società almeno entro l'ammontare di €. 267.427,67 (Cfr. pag. 3 delle note dell'11.04.2023 “Da ultimo in data 16.02.2023, sulla scorta dei dati estratti dal sito web
è stato rilevato l'importo totale di Euro 1.903.550,08; la differenza tra il totale esposto nel piano e il CP_4 debito attuale ammonta a Euro 267.427,67”), il che non consentirebbe di soddisfare gli impegni concordati.
Conclusivamente, per quanto qui rileva, con valenza assorbente su ogni altra argomentazione deve osservarsi come la rimodulazione del piano proposta dalla reclamante con le note depositate nell'ultima fase della procedura prefallimentare (di cui in questa sede lamenta la mancata compiuta valutazione da parte del Tribunale) costituisce la più evidente dimostrazione della inaffidabilità ed inattuabilità del piano concordatario nei termini in cui era stato ammesso dal Tribunale (sulla cui continuità neanche la società reclamante ha insistito), traducendosi -in sintesi- nell'ammissione ad opera della stessa società dell'impossibilità del rispetto delle obbligazioni concordatarie assunte con il piano rimodulato ad agosto 2022 ed ammesso dal Tribunale (della cui revoca qui si controverte).
§
Giova ancora precisare, con ciò prendendo posizione sul secondo motivo di reclamo sopra enucleato (v. sopra § 2.2.), che la fattibilità giuridica della proposta di concordato è stata messa fortemente in crisi dalla sentenza del Tribunale di ES n. 390/2023 del 27.02.2023, che ha condannato la alla restituzione dell'azienda al Parte_1 Parte_3 sopravvenienza esa della Curatela fallimentare avre assorbente su tutte le altre questioni.
Appare, infatti, evidente come la cessazione del contratto di affitto di azienda, sia pure derivante da una sentenza non ancora passata in giudicato (la cui esecutività è stata in via interinale sospesa dalla Corte di Appello, mentre di fatto il compendio aziendale è stato nel frattempo restituito dal Curatore del fallimento alla società proprietaria – cfr. verbale di restituzione azienda del 26.09.2023 in atti), incide notevolmente, se non in maniera decisiva, in termini prospettici sulla possibilità della continuità aziendale, presupposto sul quale si fondava l'ammissione al concordato preventivo.
Deve, pertanto, essere qui condivisa l'argomentazione del Tribunale, secondo cui appare altamente probabile il rischio che non possa essere garantita a tutela del ceto creditorio la continuità aziendale.
14 A seguito di tale evenienza (contenzioso peraltro preventivabile, considerato che la Parte_3 aveva richiesto il rilascio dei locali a seguito di formale disdetta del contratto di affitto alla
[...] scadenza del mese di settembre 2013 e che, tra l'altro, la società anche in data successiva si era astenuta dall'effettuare il pagamento dei canoni, dando la stura per la proposizione di ulteriore istanza di rilascio dei locali per inadempimento e che ha portato la società da Parte_3 ultimo ad avanzare istanza di fallimento), la proposta concordataria finisce con il poggiare su di un presupposto (disponibilità dell'azienda concessa in affitto) privo del carattere della certezza e stabilità, così mettendo a repentaglio in radice la stessa fattibilità del concordato a scapito del ceto creditorio, il quale -peraltro- non era stato reso edotto del contenzioso esistente al momento della proposta del piano concordatario, in ciò sostanziandosi un deficit informativo di per sé degno di rilevanza ai fini sopra indicati e cioè della disposta revoca.
Basti pensare che, mentre nel piano non erano stati indicati contenziosi pendenti, a pag 49 della relazione del 16.04.2023, così il consulente della procedura, dr. NT, ricostruisce l'esito delle verifiche effettuate “La è stata (ed è) parte in alcuni contenziosi aventi ad oggetto l'affitto Parte_1 commerciale del “ . Con ricorso al Tribunale di ES (RGR n. 1135-2013), ex art. 702 bis Parte_3 del 27/01/201 ha chiesto il rilascio dell'azienda concessa con contratto del Parte_3
15/04/1985 e del 01/02/1994 a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. A dire di controparte il recesso sarebbe stato invece esercitato tardivamente ed in maniera non efficace. Il Tribunale di ES, con Ordinanza 702 bis, ha sancito l'inammissibilità del ricorso. Con ricorso al Tribunale di ES (RGR n. 1508-2014), ex art. 447 bis del 06/03/2014, la ha chiesto il rilascio dei locali a seguito della formale Parte_3 disdetta del contratto di affitto alla scadenza del mese di Settembre 2013. La controparte ha contestato la tardività e l'inopponibilità della disdetta del contratto di affitto d'azienda del 01/02/1994 sicché il recesso sarebbe stato esercitato tardivamente ed in maniera non efficace. Peraltro sarebbero stati attuati, a dire di S.T.U.T.L.A., azioni e/o comportamenti idonei a prefigurare la sostanziale revoca dell'atto di recesso e la conclusione di ulteriore contratto di affitto d'azienda. Con Sentenza n. 390/2023 (depositata il 27/02/2023), la è stata Parte_1 condannata dal Tribunale di ES alla restituzione dell'azienda alla Con ricorso al Parte_3
Tribunale di ES (RGR n. 3233-2018), ex art. 447 bis del 11/06/2018, la ha Parte_3 chiesto il rilascio dei locali a seguito dell'inadempimento di cui all'art. 4 ed all'art. 7 del contratto ed ha chiesto la riconsegna dell'azienda. Controparte ha contestato detta richiesta atteso che la risoluzione contrattuale avrebbe potuto essere invocata solo per inadempimenti gravi. La causa è stata rinviata all'udienza del 18/04/2023. Con ricorso al Tribunale di ES (RGR n. 4436-2018), la ha intimato a controparte lo Parte_3 sfratto per morosità. Dalla lettura dell'atto si evince che non s II rata del canone dell'anno 2018 di € 83.382, in scadenza il 5/7/2018. Controparte ha invece contestato la richiesta sostenendo l'inammissibilità dell'intimazione di sfratto e l'adempimento dell'obbligazione. Il Tribunale di ES, con Sentenza n. 1321/2019, ha rigettato le domande proposte dalla invocando la Sentenza della Parte_3
Corte di Cassazione n. 11864/2015 secondo la quale “ove il locatore abbia agito con procedimento di convalida di sfratto (cui corrisponde nella fase di merito successiva una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 ss c.c.), non può, nel prosieguo del giudizio in fase di merito, chiedere la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., della locazione per violazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, trattandosi di domande radicalmente diverse tra loro, con conseguente inammissibile mutatio libelli”.
Se poi si considera che tale dato è stato vagliato dal Tribunale unitamente agli altri denotanti l'inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ben si comprende come la critica mossa dalla reclamante sul punto non possa essere atomisticamente valutata ma vada rapportata, come detto, al complesso degli elementi (già evidenziati nell'analizzare gli altri motivi di gravame) che hanno suggerito, secondo questa Corte, del tutto motivatamente e legittimamente al Giudice di prime cure di revocare l'ammissione al concordato preventivo.
15 Né la decisione del Tribunale di disporre l'esercizio provvisorio, prima di disporre la restituzione del compendio aziendale, muta i termini della questione, avendo tale scelta mere finalità
“liquidatorie”. Infatti, l'esercizio provvisorio, come osservato dalla Curatela fallimentare, risultava funzionale a preservare il valore del patrimonio della fallita, considerato che essa contava in prevalenza sulle giacenze di magazzino e prodotti alimentari di facile deterioramento che solo una immediata immissione nel mercato poteva sottrarre alla dispersione definitiva.
§
Ne deriva che il reclamo non merita accoglimento, dovendo discendere inevitabilmente dalla correttezza del decreto di revoca del concordato preventivo l'emissione della sentenza di fallimento, resa all'esito della presa d'atto di tutti i presupposti legittimanti la stessa (non oggetto qui di specifica censura, se non nei termini sopra indicati) e che devono trovare piena conferma, siccome conformi alle emergenze del compendio prefallimentare in atti.
§.
4. Spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico della parte reclamante in favore di ciascuna delle controparti costituite, e liquidandole Controparte_5 Parte_3 in base alle tariffe vigenti al momento d rimento con riguardo alle cause di valore indeterminabile- complessità media- (cfr. Cass. 16300/2020), nei parametri medi, e così da liquidarsi in complessivi €. 8.470,00 (di cui €. 2.518,00 fase di studio;
€. 1.665,00 fase introduttiva;
€. 4.287,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale con il non costituitasi Controparte_2 in questo grado.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di ES, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato in data 31.07.2023 dalla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 19/23, emessa in data 26.06.2023, pubblicata il 03.07.2023, con la quale il Tribunale di ES ne ha dichiarato il fallimento, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Curatela fallimentare e del delle spese Parte_3
16 processuali relative alla presente fase, che si liquidano -per ciascuna- in complessivi €. 8.470,00 (ripartiti come in parte motiva) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Nulla sulle spese nei confronti del non costituitosi;
Controparte_2
- dà atto che la reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in ES nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
17
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ES, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati: Dott. Augusto Sabatini Presidente Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere relatore Dott.ssa Anna Adamo Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 599/2023 R.G. vertente: TRA
in persona del proprio amministratore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore, sig. , con sede in Taormina (ME), P.zza IX Aprile n. 8 (p. iva Parte_2
, ed elettivamente domiciliata in ES, Viale Cadorna 14 (Piazza S. Barbara), P.IVA_1 udio dell'avv. Paolo Zampaglione (c.f. ), e-mail: CodiceFiscale_1
fax 090.675760 – indicato quale recapito per le notifiche- Email_1
-Reclamante- CONTRO
(Cod. fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Curatore, Avv. Domenico Cataldo, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Macario (Cod. fisc. ed elettivamente domiciliato in Roma, Via di San Nicola de' C.F._2
Cesa il domicilio digitale ex art. 16 sexies d.l. 179/2012 al seguente indirizzo Pec , al quale ha chiesto trasmettere tutte le Email_2 comunicazioni e le notificazioni relative al presente, giusta delega in atti e provvedimento di autorizzazione del Giudice Delegato;
c.f. con sede in Taormina Corso Umberto n 73 in persona Parte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Catania Viale XX Settembre n 28 presso lo studio dell'Avvocato Giuseppe Gitto ( C.F._3
095 2501196) che la rapp Email_3 procura rilasciata in atti-
-Reclamati-
in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_2
- Reclamato N.C.- Con l'intervento del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Persona_1
(che ha apposto il Visto in data 23.11.2023);
1
Oggetto: reclamo ex art. 18 L.F. avverso la sentenza n. 19/2023, pubblicata in data 3 luglio 2023, dichiarativa del fallimento della Parte_1
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 31 luglio 2023 la società in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva reclamo avverso la sentenza n. 19/23, emessa in data 26 giugno 2023, pubblicata il 03.07.2023, con la quale il Tribunale di ES ne aveva dichiarato il fallimento, su istanza della creditrice, società Parte_3
Premetteva in punto di fatto quanto segue:
Con istanza del 15.09.2020, la società con sede in Taormina (ME), Corso Parte_3
Umberto n. 73, depositava istanza di fallimento della società in forza del credito Parte_1 vantato nei confronti della stessa per mancata corresponsione di taluni canoni relativi al contratto di affitto di azienda concluso tra le parti in data 01.02.1994.
Aveva così luogo il procedimento prefallimentare n. 67/2020 R.G.P.F. Trib. Me., nell'ambito del quale la in data 04.02.2021, procedeva ad avanzare istanza di concordato Parte_1 preventivo ex art. 161, c. IV, L. Fall., instaurando così la procedura n. 1/2021 R.C.P. Trib. Me.
La società presentava quindi il piano e la proposta concordataria in data 31.05.2021, fornendo nel tempo i molteplici chiarimenti e la documentazione integrativa a più riprese richiesti dal Tribunale e sollecitati dal Commissario Giudiziale della procedura.
Ciò si era reso necessario in quanto il Commissario Giudiziale, sin dalla relazione datata 12.11.2021, aveva segnalato la necessità di integrazioni da parte della società proponente, rilevando successivamente perplessità circa il rispetto del “calendario delle obbligazioni concordatarie”, non ravvisandosi elementi tali da consentire “ragionevolmente di ritenere che il calendario delle obbligazioni concordatarie possa essere rispettato a meno di improvvisi e radicali miglioramenti dei dati per il prossimo futuro” (cfr. relazione del C.G. datata 15.03.2022).
In esito ai chiarimenti ed alla produzione resi dalla reclamante con note autorizzate del 31.03.2022, la depositava la rimodulazione del piano concordatario datata Parte_1
09.08.2022 e, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.09.2022, lo stesso Tribunale di ES ammetteva la alla procedura di concordato in continuità Parte_1 aziendale, fissando l'udienza per il voto dei creditori per la data del 05.04.2023, giusta decreto del 05/07.10.2022.
Successivamente, in esito alle verifiche eseguite dal Consulente contabile della procedura, con relazione del 01.02.2023, il Commissario Giudiziale riscontrava talune criticità nei dati forniti dalla esponente, rappresentate da “discordanze numeriche”, “disallineamenti nella cassa” e, in generale, che “i flussi finanziari disponibili non riuscirebbero a coprire il fabbisogno concordatario come rappresentato dalla società”.
2 In particolare, il Commissario Giudiziale, richiamando la relazione predisposta dal Consulente della procedura, poneva in evidenza il “mancato pagamento del canone di affitto” per l'anno 2022, avente un ruolo decisivo proprio per la sostenibilità economica del concordato.
A fronte di ciò, la società – con le note integrative depositate il 17.02.2023 – forniva i chiarimenti necessari e contestava tutte le conclusioni del Consulente, recepite dal Commissario Giudiziale, rappresentando altresì l'avvenuto deposito dei canoni pregressi, maturati dalla data di ammissione al concordato preventivo.
Nonostante i chiarimenti resi dalla proponente, il Commissario Giudiziale – con la relazione n. 5 datata 16.03.2023 – evidenziava come “non sussistano i presupposti per ritenere fattibile il budget prospettico elaborato dal Management”, ponendo in luce un “incremento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate” e dando, infine, atto della sentenza n. 390/2023, pubblicata il 23.02.2023, con la quale il Tribunale di ES aveva frattanto dichiarato cessato il contratto di affitto di azienda siglato tra la e la Parte_3 Parte_1
In considerazione delle informazioni fornite dal Commissario Giudiziale, il Tribunale fissava l'udienza del 19 aprile 2023 (successivamente rinviata al 17 maggio 2023), per la valutazione dei presupposti per la revoca del provvedimento di ammissione alla procedura di concordato, concedendo alla proponente un termine per note difensive.
Nel termine assegnato, la proponente provvedeva al deposito di note (rilevando di aver proposto appello avverso la richiamata sentenza del Tribunale di ES n. 390/2023), seguite dal deposito, in data 17 aprile 2023, di un'ulteriore relazione del Commissario Giudiziale (alla quale veniva allegata una relazione integrativa del Consulente contabile), ove veniva confermata la valutazione in ordine all'insussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura concordataria.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 17 maggio 2023, il Tribunale riservava la decisione e, successivamente, con decreto in data 26 giugno 2023, disponeva la revoca della procedura di concordato preventivo, dichiarando, con separato provvedimento, il fallimento della Parte_1
[...]
Con il proposto reclamo ex art. 18 l.f., notificato in data 29 settembre 2023, la Parte_1 impugnava la statuizione del Tribunale, per i motivi di cui infra, chiedendo: “1) in accoglimento dei motivi sopra esposti, e della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 18 Legge Fallimentare, revocare la sentenza dichiarativa di fallimento n. 19/2023, emessa dal Tribunale di ES in data 26.06.2023, pubblicata in data 03.07.2023 e notificata in pari data, disponendo la prosecuzione del concordato preventivo già ammesso dal Tribunale di ES con decreto del 05/07.10.2022. 2) Disporre apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la fattibilità della Proposta e del Piano concordatario proposto dalla reclamante, nonché l'insussistenza e comunque l'irrilevanza delle criticità dal Consulente nominato nella procedura m. 1/2021 N.C.P. Trib. Me. 3) Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Con decreto emesso dal Presidente della prima sezione civile, depositato in cancelleria il 05.09.2023, veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 04.12.2023, con termine entro il 04.10.2023 per la notifica del ricorso e del decreto medesimo alla controparte.
3 CP_ Con comparsa depositata in data 22.11.2023 si costituiva il Fallimento società Parte_1
in persona del curatore, il quale insisteva per l'integrale rigetto del reclamo avversario, con
[...] conseguente conferma della decisione impugnata e condanna della reclamante al pagamento delle spese di lite, oltre oneri e accessori come per legge.
Con comparsa depositata in data 01.12.2023 si costituiva il creditore istante, Parte_3 il quale preliminarmente eccepiva il difetto di contraddittorio non avendo la reclamante, in violazione dell'art. 18 LF, notificato gli atti a tutte le parti processuali. Chiedeva, quindi, dichiararsi la tardività della notifica in violazione dell'art. 18 LF;
rigettarsi la domanda di parte reclamante;
dichiarare la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e compensi.
Dopo un rinvio preliminare, per consentire il rispetto del principio del contraddittorio, la causa veniva assunta in decisione in data 12.02.2024, in esito all'udienza “virtuale” (svoltasi in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c.), con concessione alle parti di termine fino al 23 febbraio per il deposito di note difensive conclusive e fino al 28 febbraio per eventuali note di replica.
Di seguito, la causa veniva rimessa sul ruolo, con ordinanza del 14 giugno 2024, disponendosi l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore istante, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore.
Espletato tale incombente, in esito all'udienza a trattazione scritta del 16 settembre 2024, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1 Va preliminarmente rilevato che risulta regolarmente integrato il contraddittorio, a seguito dell'ordinanza della Corte che ha disposto la notifica anche al creditore intervenuto nel giudizio pre-fallimentare, Controparte_2
Sul punto, è appena il caso di precisare, infatti, che l'art. 18, comma 6, l.fall., nel testo vigente, come novellato prima dal d.lgs. n. 5 del 2006 e poi dal d.lgs. n. 169 del 2007, prescrive che il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento debba essere notificato al curatore ed alle altre parti che abbiano partecipato al giudizio innanzi al tribunale, prefigurando in tal modo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cfr. Cassazione civile, sez. 1, Ordinanza n. 5907 del 12.03.2018).
Sempre, in via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del proposto gravame, pur avendo la reclamante articolato motivi di impugnazione avverso il solo decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo in continuità aziendale. Invero, secondo la condivisa giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato preventivo, quando in conseguenza della ritenuta inammissibilità della domanda il tribunale dichiara il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere impugnata con reclamo solo la sentenza dichiarativa di fallimento e l'impugnazione può essere proposta anche formulando soltanto censure avverso la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 9935 del 15/05/2015 -Rv. 635326 – 01-; Cassazione civile, sezione 1, Ordinanza n. 11216 del 2021; Cass. 1169/2017).
Si è così sostenuto che “l'effetto devolutivo pieno che caratterizza il reclamo avverso la sentenza di fallimento riguarda anche la decisione negativa sulla domanda di ammissione al concordato, perché parte inscindibile di un unico giudizio sulla regolazione concorsuale della stessa crisi, sicché, ove il debitore abbia impugnato la 4 dichiarazione di fallimento, censurando, innanzitutto, la decisione del tribunale di revoca dell'ammissione al concordato, il giudice del reclamo, adìto ai sensi degli artt. 18 e 173 l.fall., è tenuto a riesaminare - anche avvalendosi dei poteri officiosi previsti dall'art. 18, comma 10, l.fall., nonché del fascicolo della procedura, che è acquisito d'ufficio - tutte le questioni concernenti la predetta revoca, pur attinenti a fatti non allegati da alcuno nel corso del procedimento innanzi al giudice di primo grado, né da quest'ultimo rilevati d'ufficio, ed invece dedotti per la prima volta nel giudizio di reclamo ad opera del curatore del fallimento o delle altre parti ivi costituite” (Cfr. Cass. civ., Sez. 1 -, Ordinanza n. 35423 del 19/12/2023 -Rv. 669805 – 01-)
§ 2. Passando al merito, con il proposto reclamo vengono formulati i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Sostenibilità economica della proposta di concordato.
Sostiene la reclamante che le conclusioni rassegnate dal Tribunale secondo le quali “è emerso che il piano in continuità aziendale proposto dalla società non consente di generare un attivo sufficiente da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio. Nonostante il tempo trascorso, infatti, i margini di redditività non sono aumentati a tal punto da garantire il soddisfacimento del ceto creditorio nemmeno nelle pur minimali percentuali proposte dalla società” risentirebbero, al pari delle altre critiche avanzate alla proposta concordataria, delle inadeguate conclusioni cui è giunto il consulente.
Afferma, invero, la società reclamante che lo scetticismo del consulente, con specifico riferimento alla fattibilità economica della proposta, fosse del tutto ingiustificato, posta l'assoluta mancanza di attenzione a tutte le note autorizzate depositate dalla società successivamente al decreto di ammissione, specie a quelle depositate in data 11.04.2023, alle quali integralmente si riporta e che lamenta essere rimaste senza riscontro.
In particolare, sottolinea come in punto di sostenibilità del piano fosse stato rappresentato il particolare contesto nell'ambito del quale vennero redatti il Piano e la Proposta presentati il 31.05.2021, in ogni caso favorevolmente valutati dal Tribunale in data 05/07.10.2022 e la grande cautela utilizzata dai redattori in un momento di estrema incertezza, ancora fortemente caratterizzato dalla pandemia e dalle relative restrizioni sanitarie.
Lamenta, quindi, la reclamante come il contesto economico di riferimento iniziale e la successiva inedita evoluzione dello stesso, legata alla nota crisi delle materie prime e delle supply chain internazionali fossero stati inspiegabilmente tralasciati dal Consulente contabile;
così operando, sarebbero stati ignorare sia i forti rialzi di diversi prodotti che l'improvviso ed esorbitante incremento dei costi aziendali (basti pensare alle utenze per l'energia elettrica), oltre alla intensa spirale inflazionistica causata dal conflitto russo-ucraino, tutti fattori indiscutibilmente destinati ad incidere sui dati inizialmente indicati nel piano e ciò non certo per volontà o negligenza della società proponente.
In un simile scenario, prosegue la società reclamante, specie in considerazione del rinnovato interesse turistico per il comprensorio taorminese – comprovato dai maggiori incassi documentati dalla a partire dall'inizio del 2023, addirittura nettamente superiori a quelli Parte_1 verificati nel corrispondente periodo dell'anno 2019 – l'analisi funzionale cui era chiamato il Consulente della procedura avrebbe dovuto condurre a condividere il Piano del concordato nei termini riformulati dalla esponente.
Anche sotto il profilo finanziario, secondo la reclamante, il consulente avrebbe omesso di valutare i miglioramenti registrati, essendosi limitato a riferire il “sostenimento di maggiori oneri o del pagamento
5 di debiti correnti”, senza tuttavia specificare come tali “maggiori oneri” consistessero, in realtà, nel versamento delle spese di procedura – pari a Euro 25.000,00 – e nel versamento di Euro 69.000,00 relativi ai canoni locativi maturati a far data dal provvedimento di ammissione, pagamenti nonostante i quali il conto corrente della alla data del 31.03.2023, Parte_1 presentava un saldo attivo di oltre 118.000,00 euro.
Censurabile deve ritenersi, altresì, l'affermazione secondo la quale il nuovo piano predisposto dalla società si rivelerebbe del tutto inidoneo, prevedendo unicamente un mero incremento dei ricavi senza alcuna considerazione dei corrispondenti maggiori costi (cfr. relazione integrativa del 16.03.2023).
Tale conclusione sarebbe smentita – a dire della reclamante- già dalla semplice lettura della rimodulazione contenuta nelle note datate 11.04.2023, non riscontrate in alcun modo dall'Ufficio, laddove – nella sezione “Cost of sales”– poteva agevolmente riscontrarsi il già previsto incremento del 40% del costo delle materie prime e l'aumento degli altri costi operativi.
Ancora netta smentita rispetto al ragionamento del consulente, avallato dal Tribunale, deriverebbe, secondo la reclamante, dai dati a consuntivo rilevati a fine giugno 2023, dai quali risulterebbe un forte incremento degli incassi rispetto al 2022 ed un saldo attivo del conto corrente bancario pari a quasi Euro 240.000,00 (ossia sostanzialmente raddoppiato rispetto al 31.03.2023), così trovando conferma la validità dei dati prospettati dalla società proponente.
Pertanto, a suo dire, sarebbe stata sufficiente una attenta lettura del piano illustrato con le memorie del 11.04.2023, tenendo pure debitamente conto dei positivi andamenti del primo semestre 2023 – addirittura superiori al target dei ricavi ante Covid – per rilevare la bontà delle proiezioni in base alle quali, alla fine del primo anno dell'esercizio concordatario (2023), si stimavano disponibilità liquide ammontanti a oltre 120.000,00 euro e ciò al netto dei pagamenti dei costi correnti di gestione, dei pagamenti concordatari e dei versamenti dei pregressi canoni di affitto aziendale.
Precisa la società, inoltre, di avere evidenziato nelle richiamate note (dell'11.4.23) di avere “già versato nelle casse del concordato l'ammontare di euro 68.320,00 per canoni scaduti e, in precedenza, ulteriori 25.000,00 euro per spese di procedura, ai quali doveva aggiungersi la giacenza sul conto corrente societario ammontante, alla data del 31.03.2023, ad euro 118.000,00. Ebbene, il Tribunale ha errato nel limitarsi a valutare esclusivamente la disponibilità di 118.000,00 – come detto cristallizzata al 31.03.2023 – omettendo totalmente di considerare quanto prospettato per la restante parte dell'anno, come noto caratterizzata dalla più intensa e redditizia attività dei mesi estivi e delle successive festività, la quale avrebbe consentito di ottenere i risultati preventivati per il termine dell'anno. Tale conclusione è decisamente confermata dai più recenti dati registrati in quanto, premettendo che la giacenza sul conto corrente al 30 giugno ammontava, come detto, a 240.000,00 euro, è estremamente ragionevole prevedere – sulla base dei dati a consuntivo del 2022, incrementati del 20% in base alla riformulazione del Piano (come illustrato con le note datate 11.04.2023) ed ai positivi andamenti del 2023
– entrate nette complessive pari a oltre 220.000,00 euro sino al 30 settembre prossimo, pur a fronte della nuova struttura dei costi riferita ai mesi di più intensa attività. Conseguentemente, sommando tale ultimo importo alla predetta giacenza riscontrata al 30.06.2023, si ottiene una disponibilità di oltre 450.000,00 euro alla data del 30.09.2023 (!). In virtù di dati oggi ormai praticamente formati, considerando che la società, in base alla rivisitazione del Piano avrebbe dovuto sostenere pagamenti a rientro per circa 130.000,00 euro e corrispondere canoni locativi per 100.000,00, oltre ad altri 51.000,00 sino al termine dell'anno, ciò comporterebbe che nelle casse sociali residuerebbero comunque circa 170.000,00 euro, senza considerare gli ulteriori ricavi attesi sino alla data del 31.12.2023”.
6 Quindi, conclude, “la disponibilità finanziaria generabile nel corrente esercizio risulterebbe addirittura superiore a quanto prospettato nel bilancio previsionale relativo all'anno 2023 indicato nel piano concordatario (pari a circa 118.000,00 euro), il tutto nonostante le poco plausibili e nefaste previsioni del Consulente della procedura”.
A riprova della bontà delle proprie argomentazioni, la reclamante segnala che lo stesso Tribunale aveva evidentemente ravvisato l'utilità della prosecuzione dell'attività per apportare maggiori risorse a favore dei creditori, accordando, con provvedimento del 17.07.2023, l'esercizio provvisorio dell'attività dopo la revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento, così dissentendo nettamente dal giudizio del proprio Consulente.
2.2. Sulla fattibilità giuridica della proposta di concordato.
Con tale motivo, la reclamante censura la valenza dirimente attribuita alla sentenza emessa dal Tribunale di ES, in esito al procedimento n. 1508/2014 R.G., con la quale è stato
“dichiarato cessato il contratto di affitto di azienda” alla sua naturale scadenza, condannando la alla consegna dell'azienda in oggetto in favore della società proprietaria (cfr. Parte_1
Sentenza n. 390/2023).
Tale pronuncia, infatti, precisa la reclamante, è stata appellata dalla società, la quale ha ottenuto dalla Corte di Appello con ordinanza emessa in data 12.06.2023 la sospensione dell'esecutività.
Critica, quindi, il percorso argomentativo espresso dal Tribunale con l'ordinanza di revoca, e l'inesattezza del giudizio prognostico in esso formulato secondo il quale “nella prospettiva concordataria, tenuto conto della durata quinquennale del piano (31.12.2027) e dei tempi stimati di definizione del gravame pendente […] potrebbe, a questo punto, realisticamente non essere più garantita al ceto creditorio nemmeno la continuità aziendale”, in quanto contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, la concessa inibitoria avrebbe consentito la prosecuzione dell'attività commerciale attraverso la continuità aziendale e ciò avrebbe consentito di reperire in favore del ceto creditorio utilità e risorse certamente superiori rispetto all'odierna alternativa liquidatoria.
2.3. Sui riscontri circa i presupposti ex art. 173 L.F.
Pur non censurando l'ormai consolidato principio secondo il quale il sindacato giudiziale sulla fattibilità di un piano concordatario si traduce in un ampio potere del Tribunale circa il controllo sulla “effettiva realizzabilità del piano concordatario”, allo scopo da verificare – per tutta la durata della procedura – se sussistano elementi “originari o sopravvenuti” tali da rivelare una “manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati”, con il terzo motivo di gravame la società contesta la “sussistenza di quegli “atti o fatti rilevanti” che hanno indotto il Parte_1
Tribunale alla revoca dell'ammissione in oggetto”.
Premette al riguardo la società reclamante che a seguito dell'istanza di fallimento aveva dato incarico ad un Advisor finanziario di predisporre la situazione patrimoniale aggiornata della società ed il Piano di risanamento da allegare alla proposta di concordato e da sottoporre successivamente alla prevista attestazione da parte di un professionista indipendente dalla società e che dalla data di presentazione del piano e della proposta concordataria e sino al decreto di ammissione alla procedura del 05/07.10.2022, il Commissario Giudiziale non aveva riscontrato alcuna particolare criticità in ordine alla gestione aziendale, limitandosi ad esprimere talune perplessità circa l'adeguatezza dei ricavi risultanti dai resoconti mensili puntualmente inviati dalla società (cfr. relazione del C.G. del 15.03.2022) e richiedendo alla medesima chiarimenti ed
7 integrazioni documentali che sarebbero state tutte sistematicamente fornite dalla società reclamante.
Lamenta quindi la società che solo a distanza di mesi dal decreto di ammissione, con relazione depositata il 23.01.2023, il Commissario aveva recepito in modo letterale le osservazioni ed i rilievi formulati dal nominato Consulente della procedura, dott. A. NT, in ordine alla ingente documentazione versata in atti dalla società proponente e che tale Consulente – lungi dall'esperire gli accertamenti funzionali all'espletamento dell'incarico del Commissario nella fase successiva alla ammissione della proposta e nonostante il minuzioso riaccertamento dei valori contabili che avrebbe consentito di giungere ai dati espressi nel Piano, già operato dal professionista incaricato dalla esponente – ha invece ritenuto di procedere ad una verifica delle partite contabili.
Ne deriva che il Consulente della procedura, già dalla relazione del Commissario giudiziale del 23.01.2023, si è sostanzialmente concentrato non sui dati aziendali quanto su criticità di natura essenzialmente contabile, consistenti in “errori nelle sommatorie dei conti di alcuni mesi (che sommano euro 30.523,90 nel 2021 ed euro 14.584,31 nel 2022)” ed in “disallineamenti nella cassa (che farebbero residuare euro 44.913,00 per l'anno 2021 ed euro 39.977,00 per l'anno 2022)”.
Ciò premesso, lamenta la reclamante, con ciò precisando tale ulteriore motivo di censura all'impugnata sentenza, di avere “puntualmente fornito tutti i chiarimenti del caso già con le note depositate in data 17.02.2023 , peraltro allegando corposa documentazione di riferimento dalla quale risulta chiaramente l'insussistenza delle criticità sollevate dal predetto Consulente”, senza che gli organi della procedura e da ultimo il Tribunale nell'impugnata sentenza (e nel propedeutico decreto di revoca del concordato) abbiano fornito alcun riscontro a tali osservazioni I chiarimenti in questione, aggiunge la società, erano stati poi ribaditi con successive note dell'11.04.2023, anch'esse rimaste priva di concreta valutazione.
Quanto poi alle criticità rilevate dal Consulente, si tratterebbe in realtà secondo la reclamante di
“presunti errori e disallineamenti rinvenuti dal dott. NT unicamente sulla scorta delle sole relazioni mensili depositate dalla società proponente, così tralasciandosi integralmente la dettagliata disamina degli andamenti della cassa – operata attraverso un duplice riscontro documentale – dalla quale è emersa la veridicità dei saldi del conto cassa, escludendosi pertanto ammanchi di sorta in tutto il periodo osservato, ovvero dal 31.05.2021 e sino al provvedimento di revoca” (cfr. pag. 18 reclamo).
Più specificamente contesta il fatto che le “asserite e presunte mere irregolarità contabili- – annotate su poste dell'attivo patrimoniale negli anni 2019 e precedenti –, che non sono indicate nella situazione patrimoniale del 30.04.2021, né ovviamente nei bilanci delle annualità successive” potessero configurare quelle gravi irregolarità delle poste contabili legittimanti un motivo di revoca dell'ammissione al concordato in quanto integranti un'asserita violazione dell'obbligo informativo ai creditori.
Secondo la reclamante, quindi, non sarebbe stata alterata alcuna informazione rilevante per i creditori con omessa rappresentazione dell'attivo patrimoniale (sottostima) e/o sovrastima del passivo, con indicazione di debiti superiori a quelli reali, quanto piuttosto il contrario.
§§§
§. 3. Il reclamo risulta infondato e non merita, pertanto, accoglimento per i motivi di cui si dirà.
8 Stante la loro stretta connessione appare utile la trattazione unitaria delle censure mosse dalla reclamante, specificate nei superiori capitoli.
Occorre, in via preliminare, prendere le mosse dalle regole giuridiche che presidiano la fattispecie sotto giudizio, con ciò prendendo posizione anche sulle censure mosse con il terzo motivo di gravame (v. sopra § 2.3.).
In tema di concordato preventivo, costituiscono fatti idonei a consentire la revoca prevista dall'art. 173 l.fall. i fatti accertati dal Commissario giudiziale;
in tale categoria rientrano non solo quelli scoperti, perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati, che siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il Giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (Cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022 -Rv. 664678 – 01).
Da tale calzante pronuncia si ricava l'esatto perimetro applicativo della norma in questione che muove dalla ratio ad essa sottesa, data dal combinato disposto degli artt. 161 e 172 L. fall. da cui emerge l'obbligo per il debitore di una effettiva disclosure su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta, proprio in funzione informativa del ceto creditorio (Cfr. Cass. 20870/2021).
In particolare, i cardini ermeneutici sui quali fa leva la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di revoca per atti di frode ex art. 173 l.fall. sono, da un lato, la valenza anche solo potenzialmente decettiva delle informazioni rese dal debitore ai creditori chiamati ad esprimersi, con il voto, sulla sua proposta concordataria, a prescindere dal pregiudizio loro arrecato in concreto;
dall'altro, la non necessità di dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevole volontarietà della condotta del debitore (ex plurimis, Cass. 15013/2018).
I giudici di legittimità, in particolare ricordano come nell'interpretare la categoria "aperta" degli atti di frode, si è affermato che essi si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto (Cass. 25165/2016, 15695/2018, 25458/2019, 29243/2021, 6772/2022), alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale, sempre che il conseguente deficit informativo dei creditori sia idoneo ad incidere sulle valutazioni che essi sono chiamati a compiere, a prescindere dal pregiudizio loro eventualmente arrecato in concreto (Cass. 16858/2018, 30537/2018, 25458/2019, 29243/2021) ed indipendentemente dal voto espresso in adunanza pur dopo essere stati resi edotti degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale (Cass. 14552/2014, 15695/2018).
Ciò che, dunque, rileva, ai fini della revoca ai sensi dell'art. 173 L. Fall., precisa la S.C., è che si tratti di fatti "accertati" dal commissario giudiziale – con la precisazione che rientrano in tale categoria non solo quelli "scoperti", perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli, appunto, «non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati» (Cass. 16856/2018) – e che gli stessi siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il giudice verificare, quale garante della
9 regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (Cass. 22663/2021).
In altri termini “si tratta di istituto volto a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali “ravvedimenti postumi” del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass. 22663/2021), che quindi copre non solo l'area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche – si ribadisce ancora una volta – quelle «dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata» (Cass. 15013/2018; conf. Cass. 2773/2017, 16856/2018, 25458/2019, 6772/2022)” (Cfr. cit. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12115 del 13/04/2022)
Si spiega così come nella casistica giurisprudenziale siano stati qualificati atti di frode informativa, rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 L. fall., in quanto diretti a rendere la proposta concordataria non compiutamente intelligibile, ad esempio: l'avere la società proponente omesso di fornire una plausibile spiegazione circa il rilevante scostamento di valore delle rimanenze di magazzino riportato nella proposta di concordato rispetto a quello indicato nell'ultimo bilancio (Cass. 15695/2018); il silenzio serbato nella proposta concordataria e nel piano annesso – ancorché essa fosse annotata nelle scritture contabili – su una operazione di scissione patrimoniale, effettuata dalla debitrice già insolvente e consistita nel conferimento di immobili a una società controllata e nella successiva cessione di quote ad un terzo (Cass. 16856/2018); l'omessa indicazione di fideiussioni prestate dal proponente, poi pure escusse (Cass., n. 30537/2018); l'inadeguata illustrazione di una delibera di riduzione del capitale della società proponente (Cass., 2 febbraio 2017, n. 2773); la taciuta appropriazione indebita di fondi sociali (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25165); la sussistenza di una situazione debitoria ben superiore a quella emergente dalla domanda (Cass., 8 giugno 2018, n. 15013); la vendita di un pacchetto azionario non adeguatamente illustrato (Cass., 7 dicembre 2016, n. 25164); il «silenzio mantenuto, nella proposta di concordato», su una transazione «pressoché coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria» e «valutata dalla corte territoriale estremamente svantaggiosa per la debitrice» (Cass. n. 14552/2014).
Deve trattarsi, dunque, di una circostanza la cui esistenza viene taciuta nella sua materialità ovvero pure esposta in modo non adeguato e compiuto, come successivamente venuta alla luce in esito alle verifiche ed analisi compiute dal commissario giudiziale.
Questo deficit informativo dev'essere, inoltre, tale da risultare per sé idoneo ad alterare la cognizione informativa dei creditori e quindi a incidere in modo significativo sulla valutazione compiuta dagli stessi (cfr., citata Cass., sez. 1, sentenza n. 25458 del 10.10.2019; tra le altre, Cass., n. 14552/2014; Cass. n. 16858/2018; Cass., n. 30537/2018).
Nella nozione di “atti di frode”, quale figura non tipizzata e residuale di revoca del concordato posta dal legislatore a fianco di una serie di fatti specificamente individuati, l'uno e gli altri di carattere tra loro sostanzialmente omologo (cfr. l'art. 173 comma 1, primo periodo, legge fall.), la giurisprudenza di legittimità ha rilevato – in relazione al profilo “fraudolento” dell'intendimento di compiere l'atto – che in realtà, questo può anche «consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori», senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione (cfr., tra le altre, Cass., 26 giugno 2018, n.
10 16856): la valenza «decettiva» dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente «falsante». Tale comportamento viene - è stato altresì puntualizzato - ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera «potenzialità decettiva», non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173 «non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori» (Cass., 26 novembre 2018, n. 30537): la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere «falsificante» dell'atto, non richiedendo inoltre il verificarsi di un concreto pregiudizio (non rilevando, cioè, che «l'inganno si sia effettivamente realizzato»: Cass., 26 giugno 2014, n. 14552) – così: Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 25458/2019-.
Si è quindi ancor più specificatamente ed in maniera pertinente al caso di specie ritenuto che tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura ai sensi dell'art. 173 L. fall. che siano stati taciuti nella loro materialità ovvero esposti in maniera non adeguata e compiuta, aventi valenza anche solo potenzialmente decettiva nei confronti dei creditori, a prescindere dal concreto pregiudizio loro arrecato, vi rientrino anche l'omessa indicazione nella proposta concordataria del contenzioso pendente nei confronti della società proponente, per un valore economico significativo, può costituire atto di frode (Così: Cassazione civile, sezione 1, sentenza n. 25458 del 10.10.2019).
A fronte di tali approdi giurisprudenziali, non vi è dubbio che gli elementi di fatto emersi nel corso della procedura, contrariamente all'assunto della reclamante, integrassero pienamente i presupposti della disposta revoca.
Intanto, occorre osservare che le doglianze della reclamante, esposte richiamando il contenuto delle note autorizzate dell'11.04.2023 (inopinatamente ed immotivatamente disattese dal Tribunale, secondo la tesi della stessa società), in realtà non si confrontano affatto con l'apparato argomentativo del decreto del Tribunale con il quale veniva revocata l'ammissione alla procedura concordataria.
In detto decreto (qui impugnato), invero, si dava atto del fatto che sostanzialmente con le predette note dell'11.04.2023, la società aveva proposto (a fronte dei rilievi del consulente contabile della procedura e del commissario giudiziale – cfr. in particolare relazione del 16.03.2023) una ulteriore ed irrituale modifica al piano, in quanto non assistita dalla relazione di attestazione da parte dell'attestatore, tesa evidentemente a corroborare la fattibilità del piano come modificato, in ossequio al disposto dell'art.161 comma 3 C.C.I.
E ciò basta a ritenere infondata la prima delle doglianze della società, qui in esame.
In ogni caso, il Tribunale, con argomentazioni, qui condivise, in quanto aderenti allo sviluppo degli accadimenti economico-contabili-finanziari emergenti dagli atti della procedura (qui versati nella loro interezza), ha affrontato nel merito le modifiche proposte, valutandole come non risolutive “prima facie”.
E' bene, in particolare, precisare che la società ha ingiustificatamente omesso il pagamento dei canoni pregressi relativi al contratto di affitto d'azienda stipulato con il Parte_3
(creditore istante), adducendo a sostegno di tale inadempimento la pagamento da parte del creditore e l'emissione di regolare fattura, giustificazione del tutto insufficiente, trattandosi di prestazione dovuta in virtù di regolare contratto ad esecuzione
11 continuata che avrebbe imposto alla società, come già evidenziato dal Tribunale nell'impugnato decreto, ad accantonare la somme necessarie per il pagamento dei canoni via via maturati.
Nella relazione redatta in data 01.02.2023, fatta propria nelle note del C.G. in pari data, il consulente della procedura, dr. NT rilevava che “Le risorse disponibili sul c/c al 31/12/2022 non coprono nemmeno il canone di locazione per l'affitto d'azienda stanziato nel piano (€ 204.960 annui, IVA compresa). Si osserva, al riguardo, che nel corso dell'anno 2022 non è stato posto in essere alcun pagamento alla locatrice del ramo d'azienda”.
Evidenziavano, quindi, gli organi della procedura che l'appostazione del canone di locazione (derivante dal contratto di affitto d'azienda tra la proprietà dei locali aziendali Parte_3
e la società per il quale è pendente il contenzioso di cui si dirà) tra le spese
[...] Parte_1 di funzionamento della società, in concordato preventivo, imponeva di considerazione la somma come dovuta e da contabilizzare.
Dall'analisi operata dal consulente della procedura è emerso che “il progetto di bilancio al 31/12/2022, rettificato a seguito dell'imputazione per competenza del canone d'affitto d'azienda esposto nel piano e dell'elisione delle componenti straordinarie (passive e attive), mostra la perdita di € 29.105. Lo scostamento negativo con il budget 2022 è pertanto di € 100.775” (Cfr. pag. 64 della relazione integrativa dr. NT del 16.03.2023).
Evidenziava, ancora il consulente della procedura che “Secondo le prospettazioni del piano, l'esercizio 2022 avrebbe generato parte delle risorse da destinare ai creditori pre-deducibili, privilegiati e chirografari (€ 71.671) nonostante lo stanziamento - ed il conseguente pagamento - del canone di locazione della struttura, a suo tempo pattuito, di € 168.000, oltre I.V.A. Nel progetto di bilancio al 31/12/2022 l'organo amministrativo ha invece stanziato il minor canone di locazione di € 49.859 discostandosi, in maniera significativa, dalle risultanze del piano (€ 118.141) e non indicando i motivi di tale rettifica in diminuzione. Nella quantificazione della perdita al 31/12/2022, oltre alle componenti straordinarie, hanno significativamente inciso i maggiori costi industriali (€ 32.079), operativi (€ 134.094) e finanziari (€ 7.667), solo parzialmente compensati da maggiori ricavi (€ 73.065). I costi di gestione ordinaria sono quindi lievitati di € 173.840”.
In sostanza la reclamante, non ha dato seguito all'impegno principale dalla stessa assunta, rappresentato dall'accantonamento di una spesa di funzionamento essenziale alla continuità aziendale, ossia il canone di affitto dell'azienda nella misura di euro 14.000,00 oltre Iva al mese (euro 168.000 annui) e, solo a seguito della segnalazione degli organi della procedura, ha proposto un pagamento parziale del canone post-ammissione e rimodulato il piano, proponendo il versamento dei canoni arretrati con pagamento rateali.
Infatti, in data 9 febbraio 2023, in seguito alla relazione del commissario giudiziale, la società ha fatto atto di prontezza al pagamento di un importo parziale di euro 68.320 pari ai canoni maturati dall'apertura del concordato 5/7 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023 ed ha chiesto di rimodulare il pagamento dei canoni arretrati dal marzo 2021 al settembre 2022 in rate mensili di € 7.055 decorrenti dal 1 Marzo 2023 e fino al 31 dicembre 2026.
Tale proposta si è quindi tradotta -come detto- nell'irrituale (quindi: inammissibile) modifica al piano cui si è prima accennato.
Essa, infatti, comporta la variazione del budget proposto ai creditori.
12 Andando al contenuto della stessa, come osservato dal consulente della procedura (cfr. pag. 63 della relazione integrativa dr. NT del 16.03.2023) nell'ipotesi di cui si discute il pagamento dilazionato dei canoni di locazione del periodo Marzo 2021 – Settembre 2022 assorbirebbe parte delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli impegni assunti con piano e proposta. Il margine finanziario del periodo 2022 – 2026 sarebbe, quindi, di € 271.923 mentre nel piano è stato proposto ai creditori il pagamento dilazionato di € 478.443.
Proseguendo ancora nell'esame del merito della (irrituale e perciò inammissibile) proposta di modifica del piano avanzata dalla società con le note dell'11.4.23, come già evidenziato dal Tribunale, le ulteriori modifiche inserite in tale proposta, consistenti nella riduzione di una unità di personale e nell'incremento del prezzo delle consumazioni, senza proporre una ristrutturazione organica e complessiva dell'azienda, mediante l'intervento di soggetti terzi o prestando ulteriori significative garanzie, non appaiono adeguate a superare le criticità evidenziate dal consulente e fatte proprie dagli organi della procedura.
Basti pensare che, sebbene la società abbia previsto in tale piano una cassa finale a chiusura dell'esercizio 2023 di € 248.536, tale risultato non appare ragionevolmente ottenibile.
Infatti, ricalcando il ragionamento già espresso nel decreto di revoca del concordato preventivo, va osservato che “dalla relazione informativa al 31 maggio 2023 depositata dalla società in data 05.06.2023, risulta una cassa di € 169.884,29, dalla quale però vanno detratti i canoni di affitto d'azienda post-ammissione dal mese di febbraio al mese di maggio 2023 (tot. 68.320) e le rate di rientro del canone pre-ammissione per euro 7.055 mensili per tre mesi (tot. 21.165), con un residuo di cassa, al netto del canone, di circa 80 mila euro: il che lascia fondatamente dubitare che, a fine esercizio 2023, si possa realisticamente raggiungere l'obiettivo di circa 248 mila euro prefissato, atteso che circa la metà dell'anno è già trascorso e che il trend storico delle precedenti relazioni, dimostra che nei mesi invernali si abbattono sensibilmente gli incassi”.
Non può sottacersi, inoltre, che a seguito degli approfondimenti contabili eseguiti dal consulente della procedura, dr. NT sono state apportare consistenti rettifiche alle poste dell'attivo e del passivo aziendale. Più in particolare, l'attivo è stato diminuito di € 696.863 mentre il passivo è cresciuto di € 1.582.191. Il che è indicativo dell'inattendibilità delle scritture contabili e dei bilanci degli esercizi precedenti.
La società non è stata in grado di chiarire tali incongruenze, limitandosi a sostenere che si tratterebbe di meri errori contabili, giustificazione tuttavia non supportata da riscontri documentali.
E' stato poi rilevato nella relazione integrativa del dr. NT del 16.03.2023 che a fronte di costi di gestione indicati nel budget (al netto delle imposte) pari a: € 716.026 per l'anno 2023, € 719.415 per l'anno 2024, € 728.348 per l'anno 2025, € 731.355 per l'anno 2026, in contabilità sono stati appostati costi, al 31/12/2022, per € 817.170, con netto esubero rispetto alle previsioni (per un ammontare di quasi € 375.000 nell'arco degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026). Evenienza, questa, che allontana i positivi propositi di formare degli utili da destinare ai creditori sociali.
Tale struttura dei costi, peraltro, è fissa (affitto, personale, tributi locali, costi commerciali, ecc.) e può essere contenuta solo attraverso la rimodulazione del contratto di affitto e la riduzione del personale in organico. Manovre, queste, non contemplate nel piano.
13 Diversamente da quanto opinato dalla reclamante il Tribunale ha pure dato atto dell'incremento dei ricavi ottenuto nell'anno 2022 (post pandemia), sia pure assestatisi su livelli ancora inferiori rispetto al periodo pre-pandemia, e pur tuttavia ha evidenziato come i costi di gestione stimati siano rimasti stabili per l'intero periodo e come non vi sia stata una corrispondente crescita delle risorse finanziarie disponibili sul conto corrente e quindi nel complesso ciò non ha migliorato l'andamento finanziario della proponente (cfr. sul punto relazione integrativa dr. NT del 17 aprile 2023).
Pur avendo previsto nella suddetta ultima (inammissibile) proposta una maggiorazione del costo del venduto, che passa da Euro 1,00 (inizialmente previsto) a Euro 1,4, tuttavia i ricavi preventivati, privi di attestazione, non presentano credibili possibilità di realizzazione in mancanza di qualsiasi specifica indagine economica e senza considerare l'aumentato valore del debito verso (riscontrato dal consulente della procedura, dr. NT in €. Controparte_4
540.324,00) riconosciuto dalla stessa società almeno entro l'ammontare di €. 267.427,67 (Cfr. pag. 3 delle note dell'11.04.2023 “Da ultimo in data 16.02.2023, sulla scorta dei dati estratti dal sito web
è stato rilevato l'importo totale di Euro 1.903.550,08; la differenza tra il totale esposto nel piano e il CP_4 debito attuale ammonta a Euro 267.427,67”), il che non consentirebbe di soddisfare gli impegni concordati.
Conclusivamente, per quanto qui rileva, con valenza assorbente su ogni altra argomentazione deve osservarsi come la rimodulazione del piano proposta dalla reclamante con le note depositate nell'ultima fase della procedura prefallimentare (di cui in questa sede lamenta la mancata compiuta valutazione da parte del Tribunale) costituisce la più evidente dimostrazione della inaffidabilità ed inattuabilità del piano concordatario nei termini in cui era stato ammesso dal Tribunale (sulla cui continuità neanche la società reclamante ha insistito), traducendosi -in sintesi- nell'ammissione ad opera della stessa società dell'impossibilità del rispetto delle obbligazioni concordatarie assunte con il piano rimodulato ad agosto 2022 ed ammesso dal Tribunale (della cui revoca qui si controverte).
§
Giova ancora precisare, con ciò prendendo posizione sul secondo motivo di reclamo sopra enucleato (v. sopra § 2.2.), che la fattibilità giuridica della proposta di concordato è stata messa fortemente in crisi dalla sentenza del Tribunale di ES n. 390/2023 del 27.02.2023, che ha condannato la alla restituzione dell'azienda al Parte_1 Parte_3 sopravvenienza esa della Curatela fallimentare avre assorbente su tutte le altre questioni.
Appare, infatti, evidente come la cessazione del contratto di affitto di azienda, sia pure derivante da una sentenza non ancora passata in giudicato (la cui esecutività è stata in via interinale sospesa dalla Corte di Appello, mentre di fatto il compendio aziendale è stato nel frattempo restituito dal Curatore del fallimento alla società proprietaria – cfr. verbale di restituzione azienda del 26.09.2023 in atti), incide notevolmente, se non in maniera decisiva, in termini prospettici sulla possibilità della continuità aziendale, presupposto sul quale si fondava l'ammissione al concordato preventivo.
Deve, pertanto, essere qui condivisa l'argomentazione del Tribunale, secondo cui appare altamente probabile il rischio che non possa essere garantita a tutela del ceto creditorio la continuità aziendale.
14 A seguito di tale evenienza (contenzioso peraltro preventivabile, considerato che la Parte_3 aveva richiesto il rilascio dei locali a seguito di formale disdetta del contratto di affitto alla
[...] scadenza del mese di settembre 2013 e che, tra l'altro, la società anche in data successiva si era astenuta dall'effettuare il pagamento dei canoni, dando la stura per la proposizione di ulteriore istanza di rilascio dei locali per inadempimento e che ha portato la società da Parte_3 ultimo ad avanzare istanza di fallimento), la proposta concordataria finisce con il poggiare su di un presupposto (disponibilità dell'azienda concessa in affitto) privo del carattere della certezza e stabilità, così mettendo a repentaglio in radice la stessa fattibilità del concordato a scapito del ceto creditorio, il quale -peraltro- non era stato reso edotto del contenzioso esistente al momento della proposta del piano concordatario, in ciò sostanziandosi un deficit informativo di per sé degno di rilevanza ai fini sopra indicati e cioè della disposta revoca.
Basti pensare che, mentre nel piano non erano stati indicati contenziosi pendenti, a pag 49 della relazione del 16.04.2023, così il consulente della procedura, dr. NT, ricostruisce l'esito delle verifiche effettuate “La è stata (ed è) parte in alcuni contenziosi aventi ad oggetto l'affitto Parte_1 commerciale del “ . Con ricorso al Tribunale di ES (RGR n. 1135-2013), ex art. 702 bis Parte_3 del 27/01/201 ha chiesto il rilascio dell'azienda concessa con contratto del Parte_3
15/04/1985 e del 01/02/1994 a seguito dell'esercizio del diritto di recesso. A dire di controparte il recesso sarebbe stato invece esercitato tardivamente ed in maniera non efficace. Il Tribunale di ES, con Ordinanza 702 bis, ha sancito l'inammissibilità del ricorso. Con ricorso al Tribunale di ES (RGR n. 1508-2014), ex art. 447 bis del 06/03/2014, la ha chiesto il rilascio dei locali a seguito della formale Parte_3 disdetta del contratto di affitto alla scadenza del mese di Settembre 2013. La controparte ha contestato la tardività e l'inopponibilità della disdetta del contratto di affitto d'azienda del 01/02/1994 sicché il recesso sarebbe stato esercitato tardivamente ed in maniera non efficace. Peraltro sarebbero stati attuati, a dire di S.T.U.T.L.A., azioni e/o comportamenti idonei a prefigurare la sostanziale revoca dell'atto di recesso e la conclusione di ulteriore contratto di affitto d'azienda. Con Sentenza n. 390/2023 (depositata il 27/02/2023), la è stata Parte_1 condannata dal Tribunale di ES alla restituzione dell'azienda alla Con ricorso al Parte_3
Tribunale di ES (RGR n. 3233-2018), ex art. 447 bis del 11/06/2018, la ha Parte_3 chiesto il rilascio dei locali a seguito dell'inadempimento di cui all'art. 4 ed all'art. 7 del contratto ed ha chiesto la riconsegna dell'azienda. Controparte ha contestato detta richiesta atteso che la risoluzione contrattuale avrebbe potuto essere invocata solo per inadempimenti gravi. La causa è stata rinviata all'udienza del 18/04/2023. Con ricorso al Tribunale di ES (RGR n. 4436-2018), la ha intimato a controparte lo Parte_3 sfratto per morosità. Dalla lettura dell'atto si evince che non s II rata del canone dell'anno 2018 di € 83.382, in scadenza il 5/7/2018. Controparte ha invece contestato la richiesta sostenendo l'inammissibilità dell'intimazione di sfratto e l'adempimento dell'obbligazione. Il Tribunale di ES, con Sentenza n. 1321/2019, ha rigettato le domande proposte dalla invocando la Sentenza della Parte_3
Corte di Cassazione n. 11864/2015 secondo la quale “ove il locatore abbia agito con procedimento di convalida di sfratto (cui corrisponde nella fase di merito successiva una domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 ss c.c.), non può, nel prosieguo del giudizio in fase di merito, chiedere la risoluzione di diritto, ex art. 1456 c.c., della locazione per violazione della clausola risolutiva espressa prevista in contratto, trattandosi di domande radicalmente diverse tra loro, con conseguente inammissibile mutatio libelli”.
Se poi si considera che tale dato è stato vagliato dal Tribunale unitamente agli altri denotanti l'inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, ben si comprende come la critica mossa dalla reclamante sul punto non possa essere atomisticamente valutata ma vada rapportata, come detto, al complesso degli elementi (già evidenziati nell'analizzare gli altri motivi di gravame) che hanno suggerito, secondo questa Corte, del tutto motivatamente e legittimamente al Giudice di prime cure di revocare l'ammissione al concordato preventivo.
15 Né la decisione del Tribunale di disporre l'esercizio provvisorio, prima di disporre la restituzione del compendio aziendale, muta i termini della questione, avendo tale scelta mere finalità
“liquidatorie”. Infatti, l'esercizio provvisorio, come osservato dalla Curatela fallimentare, risultava funzionale a preservare il valore del patrimonio della fallita, considerato che essa contava in prevalenza sulle giacenze di magazzino e prodotti alimentari di facile deterioramento che solo una immediata immissione nel mercato poteva sottrarre alla dispersione definitiva.
§
Ne deriva che il reclamo non merita accoglimento, dovendo discendere inevitabilmente dalla correttezza del decreto di revoca del concordato preventivo l'emissione della sentenza di fallimento, resa all'esito della presa d'atto di tutti i presupposti legittimanti la stessa (non oggetto qui di specifica censura, se non nei termini sopra indicati) e che devono trovare piena conferma, siccome conformi alle emergenze del compendio prefallimentare in atti.
§.
4. Spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico della parte reclamante in favore di ciascuna delle controparti costituite, e liquidandole Controparte_5 Parte_3 in base alle tariffe vigenti al momento d rimento con riguardo alle cause di valore indeterminabile- complessità media- (cfr. Cass. 16300/2020), nei parametri medi, e così da liquidarsi in complessivi €. 8.470,00 (di cui €. 2.518,00 fase di studio;
€. 1.665,00 fase introduttiva;
€. 4.287,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla sulle spese in ordine al rapporto processuale con il non costituitasi Controparte_2 in questo grado.
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
P.Q.M.
La Corte di Appello di ES, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso depositato in data 31.07.2023 dalla società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 19/23, emessa in data 26.06.2023, pubblicata il 03.07.2023, con la quale il Tribunale di ES ne ha dichiarato il fallimento, così provvede:
- Rigetta il reclamo;
- Condanna la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 al pagamento in favore della Curatela fallimentare e del delle spese Parte_3
16 processuali relative alla presente fase, che si liquidano -per ciascuna- in complessivi €. 8.470,00 (ripartiti come in parte motiva) oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
- Nulla sulle spese nei confronti del non costituitosi;
Controparte_2
- dà atto che la reclamante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito …” della presente pronuncia.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in ES nella camera di consiglio (svoltasi da remoto) del 17 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro) (dott. Augusto Sabatini)
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