Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Caterina Condò
nel procedimento iscritto al n. 4428/2024 R.G. promosso da
nata in [...] nella città di San Nicolas, provincia di Buenos Parte_1
Aires, il 12 novembre 1964, documento d'identità n. , ed ivi residente in [...], NumeroD_1
4° piano, app.to "A" e nata in [...] nella città di Rosario, Parte_2
provincia di Santa Fe, il 20 dicembre 2000, documento d'identità n. , residente in [...]
23, 6° piano, app.to "A", San Nicolás, Provincia di Buenos Aires, Argentina, rappresentate e difese dall'Avv. Vanessa Alecci ( ), del Foro di Ragusa presso lo studio della CodiceFiscale_1
quale sono elettivamente domiciliate come da procura in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano delle ricorrenti Parte_1
cittadina argentina, nata in [...] nella città General Rojo, provincia di Buenos Aires, il 12 novembre 1964, documento d'identità n. , e cittadina NumeroD_1 Parte_2
argentina, nata in [...] nella città Villa Constitucion, provincia di Santa Fe, il 20 dicembre
2000, documento d'identità n. , e, per l'effetto, ordinare al e/o ad NumeroD_2 Controparte_1
ogni altra Autorità amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle
Pag. 1 di 6
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 15/04/2024 le ricorrenti, cittadine della Repubblica di Argentina, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti dirette del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Lucca) il 13.06.1865 da Controparte_2 Persona_1
e in seguito emigrato in Argentina dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi
[...] Persona_2
o rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.1-2).
Con decreto del 18/06/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 6/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto essendovi in atti prova CP_1
della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza effettuata il 20/06/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione il 4/06/2025 con la quale, sulla base delle risultanze documentali, ha corretto le città di nascita delle ricorrenti riportandosi alle conclusioni di cui al ricorso.
La causa viene decisa in forza della normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
Pag. 2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Con In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto le ricorrenti, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver più volte tentato di prendere appuntamento per presentare la richiesta per via amministrativa al competente Consolato d'Italia di Rosario, tramite la piattaforma “Prenot@mi”, ma di non esservi riuscite per mancanza di posti disponibili. All'uopo hanno prodotto le catture di schermo della suddetta piattaforma di prenotazione servizi consolari, dalle quali si evince l'effettuazione di alcuni tentativi nel mese di aprile 2024, tutti con esito negativo per mancanza di date disponibili (doc.13).
Hanno evidenziato inoltre il notevole ritardo, pressoché decennale, con cui il Parte_3 sta procedendo ad esaminare le posizioni di quanti avevano ottenuto l'inserimento nelle liste di attesa degli anni precedenti.
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che part attrice, tenuto conto che l'art. 2 Legge
n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i Consolati d'Italia in Sud America, in particolare quelli di Argentina e Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Pag. 3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2- NEL MERITO
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite emigrava in Argentina in epoca imprecisata Controparte_2
dove si univa in matrimonio con a San Nicolas, provincia di Buenos Aires, il Persona_3
7.01.1897, (do.3). Dalla loro unione coniugale nasceva a San Nicolas, provincia di Buenos Aires,
l'08.07.1900, il figlio (doc.5), il quale contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5 ad Acevedo, provincia di Buenos Aires, il 25.07.1931, (doc.6). Dall'unione coniugale di
[...]
questi ultimi nasceva ad Acevedo, provincia di Buenos Aires, il 23.02.1942, la figlia Persona_6
(doc.8), che si univa in matrimonio con a General Rojo, provincia
[...] Controparte_4
di Buenos Aires, il 20.02.1963, (doc.9). Da questa unione coniugale è nata la ricorrente
il 12 novembre 1964 nella città di San Nicolas, provincia di Buenos Parte_1
Aires, Argentina, (doc.10). si univa in matrimonio con Parte_1 CP_5
a San Nicolas, provincia di Buenos Aires, il 23.04.2001, (doc.11); dalla loro unione nasceva
[...]
la ricorrente il 20 dicembre 2000 nella città di Rosario, Parte_2
provincia di Santa Fe, Argentina (doc.12).
Le ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadine italiane in quanto dirette discendenti del capostipite il quale, senza mai naturalizzarsi argentino come risulta Controparte_2
dal certificato di non iscrizione nel Registro Nazionale di Elettori rilasciato dalla Camera Nazionale
Elettorale Argentina, (doc.1), in forza delle disposizioni del Codice civile del 1865 ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio Questi, a sua volta, in mancanza di evidenze di Persona_4
segno contrario, è stato in grado di trasmetterla, ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, alla figlia
madre e nonna delle ricorrenti. Persona_6
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti
Pag. 4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta delle ricorrenti dal capostipite italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca CP_2
precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale
n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
3- LE SPESE DI LITE
Le spese di lite devono essere compensate, considerato il consistente incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come risulta dall'iscrizione a ruolo di un numero sempre Parte_4
crescente di cause di accertamento della cittadinanza presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Pag. 5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che nata il 12 Parte_1
novembre 1964 nella città di San Nicolas, provincia di Buenos Aires, Argentina e
[...]
nata il 20 dicembre 2000 nella città di Rosario, provincia di Santa Parte_2
Fe, Argentina sono cittadine italiane jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• compensa le spese.
Si comunichi,
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Pag. 6 di 6