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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
n. 165/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Campobasso, in persona del Consigliere designato dal Presidente, dr.ssa Rita
Carosella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 165/2025 R.G. di opposizione ai sensi degli artt. 116, 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso pubblicato in data 11/4/2025 e notificato il
24/4/2025;
TRA
, c.f. , costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Campobasso;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 116, 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, depositato il 12/5/2025, l'avv.
, difensore d'ufficio di nel giudizio tenutosi dinanzi alla Corte di Parte_1 CP_2
Cassazione ed iscritto al n. 24639/2021 R.G., ha proposto opposizione avverso il decreto della Corte
d'Appello di Campobasso, pubblicato in data 11/4/2025, col quale è stato liquidato il suo onorario.
In particolare, l'opponente lamenta l'esiguità del compenso, nonché il mancato riconoscimento delle spese e degli onorari relativi al tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale.
In data 2/10/2025 si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 del solo primo motivo di opposizione.
2. L'opposizione è parzialmente meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, esso va respinto perché il compenso liquidato rientra nei parametri previsti dalla legge. Va ricordato che, col decreto opposto, la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto all'avv.
per l'attività difensiva svolta in favore di esclusivamente la maggiorazione Pt_1 CP_2 del 30% del compenso, pari ad euro 1.500,00, già liquidato al medesimo procuratore per l'attività svolta in favore di nel giudizio di legittimità n. 24639/2021 R.G.. In detto Parte_2 procedimento, infatti, l'avv. ha difeso più parti, tra cui anche e Pt_1 Parte_2 CP_2
[...]
La Corte d'Appello di Campobasso, quindi, ha correttamente applicato l'art. 12, comma 2, del d.m.
n. 55/2014, secondo cui “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento …”.
Nel caso di specie, il compenso unico relativo alla difesa di più soggetti è stato quantificato nel decreto di liquidazione per l'attività prestata in favore di . Col decreto opposto, invece, è stata Parte_2 riconosciuta la sola maggiorazione del 30 % di cui alla disposizione testé citata.
Ne consegue che la liquidazione dell'onorario per l'attività prestata in favore di è CP_2 pienamente legittima.
Il secondo motivo è fondato.
Invero, da tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso di riconoscere al difensore d'ufficio il diritto al rimborso dei compensi maturati nella infruttuosa procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio onorario (ex multis, Cass. n. 23958/2023; Cass. n. 3606/24; Cass. n. 5041/2024).
È stato più volte affermato che “Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art.
116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato” (Cass., n. 7275/2023; Cass., n.
40073/2021; Cass., n. 22579/2019; Cass., n. 27854/2011);
L'odierno opponente, avendo dimostrato di aver esperito infruttuosamente l'azione diretta al recupero del proprio credito professionale, ha diritto alla liquidazione dei compensi e degli esborsi correlati alla predetta azione esecutiva.
Con riferimento agli onorari, tenendo presente che questo giudice non è vincolato ai compensi stabiliti dal giudice civile (Cass. n. 3673/2019), oltre alla somma già liquidata nel decreto opposto, deve essere liquidata, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, la complessiva somma di euro 758,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, così calcolata: per il compenso spettante per la procedura monitoria, euro 237,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge;
per il compenso per l'atto di precetto euro 71,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il compenso spettante per il pignoramento presso terzi, euro
450,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
A tali compensi non si applica la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002 in virtù del seguente principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione: “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002” (Cass. n. 3606/2024).
Va altresì riconosciuta la somma di euro 9,40 per il rimborso degli esborsi anticipati dal difensore.
3.Essendovi soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'avv. , difensore d'ufficio di in aggiunta al Parte_1 CP_2 compenso già liquidato nel decreto opposto per la difesa prestata nel giudizio di legittimità n.
24639/2021 R.G., la somma, a titolo di compensi, di euro 758,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché la somma, a titolo di esborsi, di euro 9,40;
• compensa le spese.
Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Consigliere designato
dr.ssa Rita Carosella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Campobasso, in persona del Consigliere designato dal Presidente, dr.ssa Rita
Carosella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 165/2025 R.G. di opposizione ai sensi degli artt. 116, 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso pubblicato in data 11/4/2025 e notificato il
24/4/2025;
TRA
, c.f. , costituito in giudizio personalmente ai sensi dell'art. 86 Parte_1 C.F._1
c.p.c.;
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Controparte_1
Campobasso;
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 116, 84 e 170 del d.P.R. n. 115/2002, depositato il 12/5/2025, l'avv.
, difensore d'ufficio di nel giudizio tenutosi dinanzi alla Corte di Parte_1 CP_2
Cassazione ed iscritto al n. 24639/2021 R.G., ha proposto opposizione avverso il decreto della Corte
d'Appello di Campobasso, pubblicato in data 11/4/2025, col quale è stato liquidato il suo onorario.
In particolare, l'opponente lamenta l'esiguità del compenso, nonché il mancato riconoscimento delle spese e degli onorari relativi al tentativo infruttuoso di recupero del credito professionale.
In data 2/10/2025 si è costituito in giudizio il , il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 del solo primo motivo di opposizione.
2. L'opposizione è parzialmente meritevole di accoglimento.
Quanto al primo motivo, esso va respinto perché il compenso liquidato rientra nei parametri previsti dalla legge. Va ricordato che, col decreto opposto, la Corte d'Appello di Campobasso ha riconosciuto all'avv.
per l'attività difensiva svolta in favore di esclusivamente la maggiorazione Pt_1 CP_2 del 30% del compenso, pari ad euro 1.500,00, già liquidato al medesimo procuratore per l'attività svolta in favore di nel giudizio di legittimità n. 24639/2021 R.G.. In detto Parte_2 procedimento, infatti, l'avv. ha difeso più parti, tra cui anche e Pt_1 Parte_2 CP_2
[...]
La Corte d'Appello di Campobasso, quindi, ha correttamente applicato l'art. 12, comma 2, del d.m.
n. 55/2014, secondo cui “Quando l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento …”.
Nel caso di specie, il compenso unico relativo alla difesa di più soggetti è stato quantificato nel decreto di liquidazione per l'attività prestata in favore di . Col decreto opposto, invece, è stata Parte_2 riconosciuta la sola maggiorazione del 30 % di cui alla disposizione testé citata.
Ne consegue che la liquidazione dell'onorario per l'attività prestata in favore di è CP_2 pienamente legittima.
Il secondo motivo è fondato.
Invero, da tempo la giurisprudenza si è orientata nel senso di riconoscere al difensore d'ufficio il diritto al rimborso dei compensi maturati nella infruttuosa procedura esecutiva volta alla riscossione del proprio onorario (ex multis, Cass. n. 23958/2023; Cass. n. 3606/24; Cass. n. 5041/2024).
È stato più volte affermato che “Tale principio, infatti, risulta del tutto coerente con la lettera dell'art.
116 D.P.R. n. 115/2002 e con la sua stessa ratio, poiché l'estensione della liquidazione anche ai compensi e agli esborsi resisi necessari per la conseguente procedura esecutiva, ancorché rimasta infruttuosa, si giustifica per riferirsi strumentalmente e funzionalmente ad una precedente attività professionale comunque resa (anche) nell'interesse dello Stato” (Cass., n. 7275/2023; Cass., n.
40073/2021; Cass., n. 22579/2019; Cass., n. 27854/2011);
L'odierno opponente, avendo dimostrato di aver esperito infruttuosamente l'azione diretta al recupero del proprio credito professionale, ha diritto alla liquidazione dei compensi e degli esborsi correlati alla predetta azione esecutiva.
Con riferimento agli onorari, tenendo presente che questo giudice non è vincolato ai compensi stabiliti dal giudice civile (Cass. n. 3673/2019), oltre alla somma già liquidata nel decreto opposto, deve essere liquidata, con applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, la complessiva somma di euro 758,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, così calcolata: per il compenso spettante per la procedura monitoria, euro 237,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA
e CPA come per legge;
per il compenso per l'atto di precetto euro 71,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
per il compenso spettante per il pignoramento presso terzi, euro
450,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
A tali compensi non si applica la riduzione di un terzo di cui all'art. 106 bis del d.P.R. n. 115/2002 in virtù del seguente principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione: “In caso di applicazione dell'art. 116 del DPR n. 115/2002, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002” (Cass. n. 3606/2024).
Va altresì riconosciuta la somma di euro 9,40 per il rimborso degli esborsi anticipati dal difensore.
3.Essendovi soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
• accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, liquida in favore dell'avv. , difensore d'ufficio di in aggiunta al Parte_1 CP_2 compenso già liquidato nel decreto opposto per la difesa prestata nel giudizio di legittimità n.
24639/2021 R.G., la somma, a titolo di compensi, di euro 758,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, nonché la somma, a titolo di esborsi, di euro 9,40;
• compensa le spese.
Campobasso, 13 novembre 2025.
Il Consigliere designato
dr.ssa Rita Carosella