Art. 2.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di cui sopra si fara' fronte con una corrispondente quota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.