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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15049 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
FA NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41489/2024 , introdotta da
(OM (RM), 12/09/1971), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ANDREA SAMPAOLESI e dell'avv. GABRIELE GATTO;
ricorrente nei confronti di
(OM (RM), 13/09/1968), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GIANLUCA MACCHIA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il Controparte_1
matrimonio era stato celebrato in data 19/06/1996 , che dall'unione era nato il 21.5. 2007 il figlio e che nel tempo la relazione era andata Per_1
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
2 senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti, inizialmente su posizioni contrapposte, sono comparse personalmente all'udienza del 1-10-2025 con l'assistenza dei rispettivi difensori, e dopo ampia discussione in udienza sono addivenute ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione;
i difensori hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“CONCORDEMENTE I CONIUGI DICHIARANO DI VOLERSI SEPARARE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio oggi maggiorenne, vivrà stabilmente in Roma Via Predosa Persona_2
n.18 con la propria madre, assegnataria della parte della casa come di seguito specificata,
e ciò legittima il riconoscimento da parte del sig. di un contributo al Controparte_1 mantenimento dello stesso in favore della sig.ra sino a quanto il figlio non sarà Parte_1 economicamente autosufficiente, nella misura di cui appresso;
3) la casa coniugale di Roma Via Predosa n.18, piano terra interno 1 e 2, già di proprietà esclusiva dei genitori del sig. su accordo tra le parti, verrà Controparte_1 ridivisa in due unità abitative indipendenti così come stabilito di comune accordo tra i coniugi, previa realizzazione di opere in economia eseguite a cura e spese del sig. CP_1 che prevedono anche, ove possibile, la separazione degli impianti a servizio di ciascuna unità abitativa, nonché la installazione di due porte di ingresso indipendenti con accesso da un disimpegno comune. Rimane di uso comune il terrazzo esterno con accesso da cancelletto in legno. Il tutto come meglio rappresentato nella piantina allegata in calce al presente atto nella quale sono riportate le assegnazioni delle rispettive porzioni della casa a ciascuno dei coniugi e precisamente al sig. la parte in rosso e alla signora la parte in CP_1 Parte_1 blu. La camera a disposizione del figlio è considerata annessa alla porzione Per_1 assegnata alla madre. Si dà atto che nella piantina in calce allegata la porzione colorata in verde è comprensiva sia della camera di sia dell'ingresso all'unità immobiliare che Per_1 verrà adattato in modo da realizzare due separati ingressi a cui le parti accederanno per entrare nelle rispettive porzioni. Pertanto la zona ingresso resterà di uso comune ad entrambi i coniugi. E' consentito alla signora parcheggiare la sua autovettura Parte_1 all'interno del giardino comune. Le parti stabiliscono che laddove taluno degli impianti attualmente a servizio dell'immobile (acqua, luce, gas, anche da riscaldamento) non potesse essere ripartito tra le due unità abitative o comunque dovesse rimanere in comunione tra le 3 due unità, i costi per i consumi e comunque ciascuna bolletta che verrà recapitata al sig. dovrà essere rimborsata dalla sig.ra nella misura del 30% a semplice CP_1 Parte_1 esibizione della relativa fattura. Qualora dovesse verificarsi un consumo anomalo e superiore al 30% rispetto al consueto in relazione al corrispondente importo per consumi dell'anno precedente e dovuto ad un utilizzo poco attento delle utenze da parte della sig.ra
, la quota in eccesso sarà corrisposta da quest'ultima nella misura dei due terzi. Parte_1
Il rimborso delle relative quote suddette potrà essere defalcata dall'importo mensile dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento così come CP_1 Parte_1 stabilito nel successivo punto 4). I lavori per la realizzazione delle due unità abitative indipendenti dovranno essere portati a termine entro sei mesi dalla sottoscrizione e deposito del presente accordo consensuale e, come detto, saranno interamente a cura e spese del sig.
CP_1
4) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della stessa e per la durata complessiva di dieci anni, a decorrere dal mese di Ottobre, la somma mensile di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra IBAN [...] entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese;
5) il sig. verserà alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio fino a quando lo stesso non diverrà Persona_2 economicamente indipendente, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento /00) a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra IBAN [...] Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese.
6) La sig.ra riconosce ed accetta espressamente che l'assegnazione Parte_1 della porzione della casa di Via Predosa n.18 pianto terra interno 2 come sopra stabilita, abbia la durata di dieci anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo consensuale con il patto che, qualora la sig.ra dovesse rilasciarla prima del Parte_1 decorso di tale termine, l'uso rimarrà nella esclusiva disponibilità del figlio fino a Per_1 quando lo stesso non sarà economicamente indipendente. Allo scadere dei 10 anni entro 1 mese successivo la sig.ra si obbliga al rilascio del bene immobile. Parte_1
7) Ai fini delle reciproche assegnazioni dei beni mobili esistenti nella casa di Via
Predosa n.18, in esito alla divisione nelle due citate porzioni, la signora accetta Parte_1 che il sig. asporti i seguenti beni: due vetrate artistiche, un tavolo con sedie del CP_1 salone, il mobilio dello studio, comprese due vetrine e divano chester. E' fatto obbligo alla signora al momento del rilascio dell'immobile di restituire quanto lasciato in uso Parte_1 nella porzione di casa assegnata nelle medesime condizioni salvo il normale deperimento di uso;
8) Ciascuno dei due coniugi assume l'obbligo di contribuire in egual misura al pagamento delle spese straordinarie che dovessero essere necessarie per il loro figlio e ciò secondo le regole stabilite nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma. Per_1
Come pure ciascuno dei coniugi provvederà al 50% delle spese per il mantenimento del cane
Max. 9) I coniugi assumono l'obbligo di sottoscrivere, successivamente alla omologazione della separazione consensuale e decorso il termine di legge, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con il presente atto ed in tal senso conferiscono già da oggi mandato agli avvocati Gianluca 4
CC, GA AT e RE LE di procedere all'incardinamento del relativo procedimento sia esso giudiziale che attraverso la negoziazione assistita.
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
11) Spese di lite compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
le spese di lite vengono compensate come da domanda, atteso l'esito della lite. 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 12/09/1971) e (OM (RM), Controparte_1
13/09/1968), che hanno contratto matrimonio in OM in data
19/06/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1228, Parte II , Serie A01, Anno 2004, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/10/2025
La IC est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI OM
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Cecilia Pratesi IC rel.
FA NI IC
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 41489/2024 , introdotta da
(OM (RM), 12/09/1971), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. ANDREA SAMPAOLESI e dell'avv. GABRIELE GATTO;
ricorrente nei confronti di
(OM (RM), 13/09/1968), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. GIANLUCA MACCHIA;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione giudiziale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, ha chiesto al Tribunale di pronunciare la sua Parte_1
separazione personale da rappresentando che il Controparte_1
matrimonio era stato celebrato in data 19/06/1996 , che dall'unione era nato il 21.5. 2007 il figlio e che nel tempo la relazione era andata Per_1
deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
2 senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha Controparte_1
formulato inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
Le parti, inizialmente su posizioni contrapposte, sono comparse personalmente all'udienza del 1-10-2025 con l'assistenza dei rispettivi difensori, e dopo ampia discussione in udienza sono addivenute ad una intesa in ordine alle condizioni della loro separazione;
i difensori hanno pertanto formulato le seguenti conclusioni congiunte:
“CONCORDEMENTE I CONIUGI DICHIARANO DI VOLERSI SEPARARE ALLE
SEGUENTI CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2) il figlio oggi maggiorenne, vivrà stabilmente in Roma Via Predosa Persona_2
n.18 con la propria madre, assegnataria della parte della casa come di seguito specificata,
e ciò legittima il riconoscimento da parte del sig. di un contributo al Controparte_1 mantenimento dello stesso in favore della sig.ra sino a quanto il figlio non sarà Parte_1 economicamente autosufficiente, nella misura di cui appresso;
3) la casa coniugale di Roma Via Predosa n.18, piano terra interno 1 e 2, già di proprietà esclusiva dei genitori del sig. su accordo tra le parti, verrà Controparte_1 ridivisa in due unità abitative indipendenti così come stabilito di comune accordo tra i coniugi, previa realizzazione di opere in economia eseguite a cura e spese del sig. CP_1 che prevedono anche, ove possibile, la separazione degli impianti a servizio di ciascuna unità abitativa, nonché la installazione di due porte di ingresso indipendenti con accesso da un disimpegno comune. Rimane di uso comune il terrazzo esterno con accesso da cancelletto in legno. Il tutto come meglio rappresentato nella piantina allegata in calce al presente atto nella quale sono riportate le assegnazioni delle rispettive porzioni della casa a ciascuno dei coniugi e precisamente al sig. la parte in rosso e alla signora la parte in CP_1 Parte_1 blu. La camera a disposizione del figlio è considerata annessa alla porzione Per_1 assegnata alla madre. Si dà atto che nella piantina in calce allegata la porzione colorata in verde è comprensiva sia della camera di sia dell'ingresso all'unità immobiliare che Per_1 verrà adattato in modo da realizzare due separati ingressi a cui le parti accederanno per entrare nelle rispettive porzioni. Pertanto la zona ingresso resterà di uso comune ad entrambi i coniugi. E' consentito alla signora parcheggiare la sua autovettura Parte_1 all'interno del giardino comune. Le parti stabiliscono che laddove taluno degli impianti attualmente a servizio dell'immobile (acqua, luce, gas, anche da riscaldamento) non potesse essere ripartito tra le due unità abitative o comunque dovesse rimanere in comunione tra le 3 due unità, i costi per i consumi e comunque ciascuna bolletta che verrà recapitata al sig. dovrà essere rimborsata dalla sig.ra nella misura del 30% a semplice CP_1 Parte_1 esibizione della relativa fattura. Qualora dovesse verificarsi un consumo anomalo e superiore al 30% rispetto al consueto in relazione al corrispondente importo per consumi dell'anno precedente e dovuto ad un utilizzo poco attento delle utenze da parte della sig.ra
, la quota in eccesso sarà corrisposta da quest'ultima nella misura dei due terzi. Parte_1
Il rimborso delle relative quote suddette potrà essere defalcata dall'importo mensile dovuto dal sig. alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento così come CP_1 Parte_1 stabilito nel successivo punto 4). I lavori per la realizzazione delle due unità abitative indipendenti dovranno essere portati a termine entro sei mesi dalla sottoscrizione e deposito del presente accordo consensuale e, come detto, saranno interamente a cura e spese del sig.
CP_1
4) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo Controparte_1 Parte_1 al mantenimento della stessa e per la durata complessiva di dieci anni, a decorrere dal mese di Ottobre, la somma mensile di Euro 150,00 (centocinquanta/00) a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra IBAN [...] entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese;
5) il sig. verserà alla sig.ra quale Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento del figlio fino a quando lo stesso non diverrà Persona_2 economicamente indipendente, la somma mensile di Euro 300,00 (trecento /00) a mezzo bonifico bancario sul conto della sig.ra IBAN [...] Parte_1 entro il giorno 5 di ciascun mese.
6) La sig.ra riconosce ed accetta espressamente che l'assegnazione Parte_1 della porzione della casa di Via Predosa n.18 pianto terra interno 2 come sopra stabilita, abbia la durata di dieci anni a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo consensuale con il patto che, qualora la sig.ra dovesse rilasciarla prima del Parte_1 decorso di tale termine, l'uso rimarrà nella esclusiva disponibilità del figlio fino a Per_1 quando lo stesso non sarà economicamente indipendente. Allo scadere dei 10 anni entro 1 mese successivo la sig.ra si obbliga al rilascio del bene immobile. Parte_1
7) Ai fini delle reciproche assegnazioni dei beni mobili esistenti nella casa di Via
Predosa n.18, in esito alla divisione nelle due citate porzioni, la signora accetta Parte_1 che il sig. asporti i seguenti beni: due vetrate artistiche, un tavolo con sedie del CP_1 salone, il mobilio dello studio, comprese due vetrine e divano chester. E' fatto obbligo alla signora al momento del rilascio dell'immobile di restituire quanto lasciato in uso Parte_1 nella porzione di casa assegnata nelle medesime condizioni salvo il normale deperimento di uso;
8) Ciascuno dei due coniugi assume l'obbligo di contribuire in egual misura al pagamento delle spese straordinarie che dovessero essere necessarie per il loro figlio e ciò secondo le regole stabilite nel Protocollo adottato dal Tribunale di Roma. Per_1
Come pure ciascuno dei coniugi provvederà al 50% delle spese per il mantenimento del cane
Max. 9) I coniugi assumono l'obbligo di sottoscrivere, successivamente alla omologazione della separazione consensuale e decorso il termine di legge, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite con il presente atto ed in tal senso conferiscono già da oggi mandato agli avvocati Gianluca 4
CC, GA AT e RE LE di procedere all'incardinamento del relativo procedimento sia esso giudiziale che attraverso la negoziazione assistita.
10) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
11) Spese di lite compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
le spese di lite vengono compensate come da domanda, atteso l'esito della lite. 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(OM (RM), 12/09/1971) e (OM (RM), Controparte_1
13/09/1968), che hanno contratto matrimonio in OM in data
19/06/1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 1228, Parte II , Serie A01, Anno 2004, alle condizioni di cui in parte motiva;
- Spese compensate.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10/10/2025
La IC est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT NZ