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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/11/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 326/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ZI DA ( e IN UG C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in C.F._3
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 65 41125 MODENA;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI AR ( ) con domicilio eletto presso lo Studio C.F._4 del difensore in VIA DI GRACCIANO NEL CORSO, 99 53045 MONTEPULCIANO;
APPELLATO
in punto a: appello avverso la sentenza n. 1451 del 24-25.11.2022 del Tribunale di Modena;
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n 1451/2022 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 25/11/2022 e notificata in data 18/01/2023 Nel merito: dichiarare tenuta e condannare la società a Controparte_1 corrispondere all'arch. la somma di € 2.546,00, a titolo di saldo Parte_1 delle proprie prestazioni professionali, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002. Condannare la società alla refusione delle spese del Giudizio di Controparte_1 Primo Grado avanti il Tribunale di Modena. rigettare le domande formulate da contro arch. . Con vittoria di Controparte_1 Parte_1 spese e compensi di giudizio, anche del presente grado di appello.
Parte appellata: In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'appellante Arch. in primo grado e la conseguente Parte_1 improcedibilità dell'appello principale del medesimo. In ipotesi, respingere l'appello proposto dall'appellante Arch. , perché inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1451/2022, il Tribunale di Modena respingeva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 6928/2020 emesso nei suoi confronti su Controparte_1 istanza di per il pagamento della somma di € 9.915,00, Controparte_2 portata dalla fattura n.32 dell'11.9.2020 quale corrispettivo per lavori eseguiti nel 2018 e consistiti nell'adeguamento e ripristino dell'impianto elettrico dei locali dell'opponente; spese secondo soccombenza.
Il tribunale, nello specifico, rilevava l'infondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente, circa il ritardo nella consegna dell'opera e la dichiarava decaduta dal diritto di eccepirne i vizi non tempestivamente denunciati, atteso che “a prescindere dall'esistenza dei vizi lamentati, assume rilievo la mancata contestazione degli stessi”.
Proponeva appello che aveva partecipato al giudizio di primo Parte_1 grado in quanto terzo chiamato dall'odierno appellato, perché considerato corresponsabile dell'impresa opposta in qualità di tecnico progettista incaricato di eseguire tutte le attività prodromiche, tecniche ed amministrative per l'apertura dell'attività dell'opponente. L'appellante censurava la decisione del primo giudice laddove aveva omesso di statuire sia sulla sua domanda riconvenzionale di pagamento del saldo delle sue spettanze che in punto di spese di causa.
Concludeva come in epigrafe.
pag. 2/5 Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento Controparte_1 dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
L'appello non veniva notificato alla di e tuttavia non si fa CP_2 Controparte_2 luogo all'ordine di notifica stante l'intervenuta decorrenza del termine per l'appello ed in applicazione dell'art. 332 cpc ultimo comma il gravame prosegue fra le sole parti costituite.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.11.2024.
_____________ ____ _______________
L'appello è parzialmente fondato, per quanto ciò non determini la riforma della decisione impugnata. Preliminarmente va ricordato, che in virtù dell'art. 271 c.p.c., il terzo chiamato deve costituirsi nelle forme e nei modi di cui agli artt. 166 e 167, comma 1 c.p.c., ovvero 20 giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione dello stesso, pena, per quanto qui interessa, la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
La costituzione dell'appellante, in effetti, in primo grado, è avvenuta tardivamente, ovvero in data 30 aprile 2021, mentre il termine dei 20 giorni scadeva il giorno precedente, ovvero il 29 aprile 2021, visto che l'udienza era fissata e si è tenuta il 19 maggio 2021.
Ciò detto, è certamente condivisibile quanto sostenuto dall'appellato Controparte_1 riguardo all'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal terzo
[...] chiamato per tardiva costituzione dello stesso e conseguentemente va dichiarata anche l'inammissibilità dell'appello sul punto, ovvero riguardo alla domanda di pagamento svolta dal in primo grado e riproposta in questo grado. Parte_1
Tuttavia, la costituzione del terzo chiamato, per quanto tardiva, non esimerebbe il chiamante dal rispondere delle spese di causa sostenute dal terzo qualora emerga, come nel caso che ci occupa che la partecipazione al giudizio del terzo, provocata dall'iniziativa dell'opponente, era infondata.
A tal fine, va osservato, che la domanda risarcitoria svolta dall'opponente,
nei confronti dell'Arch. , riguardava Controparte_1 Parte_1 esclusivamente la responsabilità solidale di quest'ultimo con l'impresa opposta,
[...]
e quest'ultima in primo grado aveva ottenuto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la vittoria delle spese.
Medesima statuizione avrebbe dovuto quindi essere emessa anche nei confronti del terzo chiamato.
pag. 3/5 Infatti, con la domanda promossa nei confronti del terzo chiamato, Parte_1
l'opponente faceva valere esclusivamente la corresponsabilità solidale di
[...] quest'ultimo con l'impresa e quindi, per quanto il giudice non l'abbia CP_2 espressamente chiarito in sentenza (evidentemente considerandola assorbita), anche questa era destinata a subire la medesima sorte della domanda principale.
Inoltre, visto il rigetto della domanda riconvenzionale promossa dal e stante Parte_1 quindi la reciproca soccombenza fra l'opponente ed il terzo, le spese, fra queste due parti, avrebbero dovuto essere compensate, cosa che di fatto è avvenuta per quanto manchi un'esplicita statuizione sul punto.
Infatti, vi è da osservare che il risultato, in concreto, è stato il medesimo, tant'è che alla luce di quanto sopra può dirsi che non vi è luogo per operare alcuna riforma della decisione di primo grado che va confermata, salvo considerare integrato il dispositivo con l'esplicita compensazione delle spese fra l'opponente e il terzo, attesa, da un lato, l'infondatezza della domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo e, dall'altro lato, la tardività della costituzione di quest'ultimo con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal . Parte_1
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1451/2022 del Tribunale di Modena, integrando il dispositivo come in parte motiva;
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.900,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 3 giugno 2025.
Il Presidente
pag. 4/5 Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bologna
3 SEZIONE
R.G. 326/2023
La Corte D'Appello di Bologna, 3 SEZIONE, in persona dei magistrati:
Silvia Romagnoli Presidente
Teresa Caruso Consigliere relatore
Antonella Romano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
ZI DA ( e IN UG C.F._2
( ), elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori in C.F._3
VIA MARTIRI DELLE FOIBE 65 41125 MODENA;
APPELLANTE contro
( ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
NI AR ( ) con domicilio eletto presso lo Studio C.F._4 del difensore in VIA DI GRACCIANO NEL CORSO, 99 53045 MONTEPULCIANO;
APPELLATO
in punto a: appello avverso la sentenza n. 1451 del 24-25.11.2022 del Tribunale di Modena;
oggetto: Appalto
CONCLUSIONI
Parte appellante: In parziale riforma e ad integrazione della sentenza n 1451/2022 del Tribunale di Modena, pubblicata in data 25/11/2022 e notificata in data 18/01/2023 Nel merito: dichiarare tenuta e condannare la società a Controparte_1 corrispondere all'arch. la somma di € 2.546,00, a titolo di saldo Parte_1 delle proprie prestazioni professionali, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002. Condannare la società alla refusione delle spese del Giudizio di Controparte_1 Primo Grado avanti il Tribunale di Modena. rigettare le domande formulate da contro arch. . Con vittoria di Controparte_1 Parte_1 spese e compensi di giudizio, anche del presente grado di appello.
Parte appellata: In accoglimento dell'appello incidentale proposto dall'appellata ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di pagamento proposta dall'appellante Arch. in primo grado e la conseguente Parte_1 improcedibilità dell'appello principale del medesimo. In ipotesi, respingere l'appello proposto dall'appellante Arch. , perché inammissibile e/o Parte_1 infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese e competenze del primo e del presente grado di giudizio.”
La Corte
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere ausiliario Dott. Teresa Caruso;
viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti;
visti gli atti e i documenti di causa, ha così deciso:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1451/2022, il Tribunale di Modena respingeva l'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 6928/2020 emesso nei suoi confronti su Controparte_1 istanza di per il pagamento della somma di € 9.915,00, Controparte_2 portata dalla fattura n.32 dell'11.9.2020 quale corrispettivo per lavori eseguiti nel 2018 e consistiti nell'adeguamento e ripristino dell'impianto elettrico dei locali dell'opponente; spese secondo soccombenza.
Il tribunale, nello specifico, rilevava l'infondatezza delle contestazioni mosse dall'opponente, circa il ritardo nella consegna dell'opera e la dichiarava decaduta dal diritto di eccepirne i vizi non tempestivamente denunciati, atteso che “a prescindere dall'esistenza dei vizi lamentati, assume rilievo la mancata contestazione degli stessi”.
Proponeva appello che aveva partecipato al giudizio di primo Parte_1 grado in quanto terzo chiamato dall'odierno appellato, perché considerato corresponsabile dell'impresa opposta in qualità di tecnico progettista incaricato di eseguire tutte le attività prodromiche, tecniche ed amministrative per l'apertura dell'attività dell'opponente. L'appellante censurava la decisione del primo giudice laddove aveva omesso di statuire sia sulla sua domanda riconvenzionale di pagamento del saldo delle sue spettanze che in punto di spese di causa.
Concludeva come in epigrafe.
pag. 2/5 Si costituiva contestando l'ammissibilità e il fondamento Controparte_1 dell'appello di cui chiedeva il rigetto con vittoria di spese.
L'appello non veniva notificato alla di e tuttavia non si fa CP_2 Controparte_2 luogo all'ordine di notifica stante l'intervenuta decorrenza del termine per l'appello ed in applicazione dell'art. 332 cpc ultimo comma il gravame prosegue fra le sole parti costituite.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 26.11.2024, sulle conclusioni formalizzate dalle parti con note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 5.11.2024.
_____________ ____ _______________
L'appello è parzialmente fondato, per quanto ciò non determini la riforma della decisione impugnata. Preliminarmente va ricordato, che in virtù dell'art. 271 c.p.c., il terzo chiamato deve costituirsi nelle forme e nei modi di cui agli artt. 166 e 167, comma 1 c.p.c., ovvero 20 giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione dello stesso, pena, per quanto qui interessa, la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio.
La costituzione dell'appellante, in effetti, in primo grado, è avvenuta tardivamente, ovvero in data 30 aprile 2021, mentre il termine dei 20 giorni scadeva il giorno precedente, ovvero il 29 aprile 2021, visto che l'udienza era fissata e si è tenuta il 19 maggio 2021.
Ciò detto, è certamente condivisibile quanto sostenuto dall'appellato Controparte_1 riguardo all'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal terzo
[...] chiamato per tardiva costituzione dello stesso e conseguentemente va dichiarata anche l'inammissibilità dell'appello sul punto, ovvero riguardo alla domanda di pagamento svolta dal in primo grado e riproposta in questo grado. Parte_1
Tuttavia, la costituzione del terzo chiamato, per quanto tardiva, non esimerebbe il chiamante dal rispondere delle spese di causa sostenute dal terzo qualora emerga, come nel caso che ci occupa che la partecipazione al giudizio del terzo, provocata dall'iniziativa dell'opponente, era infondata.
A tal fine, va osservato, che la domanda risarcitoria svolta dall'opponente,
nei confronti dell'Arch. , riguardava Controparte_1 Parte_1 esclusivamente la responsabilità solidale di quest'ultimo con l'impresa opposta,
[...]
e quest'ultima in primo grado aveva ottenuto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la vittoria delle spese.
Medesima statuizione avrebbe dovuto quindi essere emessa anche nei confronti del terzo chiamato.
pag. 3/5 Infatti, con la domanda promossa nei confronti del terzo chiamato, Parte_1
l'opponente faceva valere esclusivamente la corresponsabilità solidale di
[...] quest'ultimo con l'impresa e quindi, per quanto il giudice non l'abbia CP_2 espressamente chiarito in sentenza (evidentemente considerandola assorbita), anche questa era destinata a subire la medesima sorte della domanda principale.
Inoltre, visto il rigetto della domanda riconvenzionale promossa dal e stante Parte_1 quindi la reciproca soccombenza fra l'opponente ed il terzo, le spese, fra queste due parti, avrebbero dovuto essere compensate, cosa che di fatto è avvenuta per quanto manchi un'esplicita statuizione sul punto.
Infatti, vi è da osservare che il risultato, in concreto, è stato il medesimo, tant'è che alla luce di quanto sopra può dirsi che non vi è luogo per operare alcuna riforma della decisione di primo grado che va confermata, salvo considerare integrato il dispositivo con l'esplicita compensazione delle spese fra l'opponente e il terzo, attesa, da un lato, l'infondatezza della domanda proposta dall'opponente nei confronti del terzo e, dall'altro lato, la tardività della costituzione di quest'ultimo con conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal . Parte_1
Le esposte considerazioni portano al rigetto dell'appello.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014 e s.m.
Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, de jure, del versamento suppletivo a carico dell'appellante ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n.115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente decidendo: respinge l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 1451/2022 del Tribunale di Modena, integrando il dispositivo come in parte motiva;
condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado, che liquida in € 1.900,00 per
[...] compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, T.U. n.115/2002.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III^ Sezione civile della Corte di Appello il giorno 3 giugno 2025.
Il Presidente
pag. 4/5 Dott.ssa Silvia Romagnoli
Il Consigliere Ausiliario Estensore
Dott.ssa Teresa Caruso
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