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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2422 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 5234/2018
All'udienza collegiale del giorno 16/04/2025 ore 11:35
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. ASSISI LUIGI avv. Ronga in sost
Parte_2
Avv. ASSISI LUIGI
Parte_3
[...]
Avv. ASSISI LUIGI
Appellato/i
Controparte_1
Avv.
MBCREDIT CP_2
Avv. FILESI MARCO avv. Filesi Lorenzo in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
Parte_4
(c.f. ) in persona dei soci amministratori
[...] P.IVA_1 Parte_1
(C.F. ) e
[...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi anche nella qualità di fideiussori della
[...] C.F._2
domiciliati presso il difensore avv. Luigi Assisi che li rappresenta e difende Parte_3
giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2
c.f. ) in persona del l.r.p.t., domiciliata presso Controparte_3 P.IVA_3
il difensore avv. Marco Filesi che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 847/2018 resa in data 13.01.2018 dal Tribunale di
2 Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 12.07.2018
[...]
unitamente ai soci Parte_5
fideiussori ha proposto appello contro la sentenza n.847/2018 pubblicata in data 13.01.2018 dal
Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile avente r.g.n.84086/2013, promosso dagli odierni appellanti nei confronti di con successivo intervento Controparte_1
in giudizio ex art.111 c.p.c. della cessionaria . Controparte_3
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_3
in persona dei legali rappresentanti,
[...] Parte_1
e , in qualità di fidejussori,
[...] Parte_2
proponevano opposizione al provvedimento monitorio n.17320, emesso dal Tribunale di Roma il
9 agosto 2013, con il quale era ingiunto il pagamento dell'importo di euro 57.725,64 oltre interessi legali come richiesti oltre spese ed accessori per il mancato pagamento di canoni scaduti ed insoluti, decurtato l'importo del bene rivenduto a terzi, ed interessi di mora.
A motivi dell'opposizione parte opponente deduceva: la natura del contratto di leasing come traslativo, la conseguente applicazione dell'art.1526 c.c. e la restituzione dei canoni già pagati alla scadenza delle rate, il mancato rispetto del diritto della società creditrice di vedersi rivendere il bene, dopo la risoluzione del contratto e susseguente restituzione del mezzo, la contabilità dare
- avere come indicata nel decreto ingiuntivo opposto, la legittimità degli interessi moratori applicati. L'opposta e per essa la mandataria Controparte_1 [...]
( oggi ) si costituiva in giudizio depositando in Controparte_4 CP_5
cancelleria comparsa di risposta contestando la ricostruzione del contratto come leasing traslativo, confermando la circostanza della restituzione del bene concesso e la rivendita a terzi, ed a seguito di una più approfondita disamina degli importi dovuti confermava che la somma dovuta era inferiore rispetto a quella ingiunta e precisamente di € 41.396,56, nelle more il credito veniva ceduto alla che si costituiva in giudizio chiedendo la Controparte_3 reiezione dell'opposizione ed il pagamento della minor somma di € 41.454,21 oltre interessi come richiesti. Istruita la causa, concessa la provvisoria esecuzione, non ammessi i mezzi istruttori, assegnata la causa a questo giudicante con provvedimento del 26 aprile 2016, tentata la conciliazione, la causa veniva rinviata all'udienza dei 19 dicembre 2017 per la decisione ex art. 281 quinquies cpc”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma
3 definitamene pronunciando sull'opposizione proposta avverso al decreto ingiuntivo n.17320 del 9 agosto 2013, disattesa ogni altra istanza così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.17320 del 9 agosto 2013;
2) Condanna Controparte_6
in persona dei legali rappresentanti, e
[...] Parte_1
, in qualità di fidejussori, in solido tra loro, Parte_2
a pagare l'importo di € 41.396,56 oltre interessi come richiesti.
3) Condanna Parte_3
in persona dei legali rappresentanti, e
[...] Parte_1
, in qualità di fidejussori, in solido tra loro, Parte_2 al rimborso delle spese sostenute da parte opposta per il presente giudizio, che liquida in €
4.500,00, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Letti gli atti;
l'opposizione va respinta per quanto di ragione. E' pacifico che il rapporto di finanziamento si sia interrotto e risolto per inadempimento al pagamento dei canoni da parte dell'opponente; orbene alla luce della novella legislativa, Legge n. 124 del 17 agosto 2017, all'art. 1, comma 136 e ss., che introduce una definizione del contratto di leasing finanziario seguita da una compiuta disciplina relativa agli effetti e alle conseguenze della risoluzione per inadempimento e da norme di coordinamento con alcune disposizioni normative che, ancora oggi, si interessano a tale fattispecie contrattuale. In particolare, il comma 136 dispone che: «Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo».
Il legislatore nazionale, con tale disposizione normativa, ha recepito gran parte dei risultati interpretativi a cui è pervenuta la giurisprudenza sino ad oggi con l'obiettivo di definire i tratti caratteristici del leasing finanziario. I commi 137 e 138 disciplinano gli effetti e le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell'utilizzatore. In particolare, il comma 137 considera grave inadempimento dell'utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per quanto riguarda il leasing immobiliare. Per le altre
4 tipologie di leasing è considerato grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi. Il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore per i motivi di cui al comma precedente, il concedente: 1) ha diritto alla restituzione del bene;
2) è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene;
3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente, quest'ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza.
Il comma 139 detta la procedura che il concedente deve seguire per la vendita o per la ricollocazione del bene. Il comma 140, infine, si preoccupa di coordinare la nuova disciplina con alcune norme che richiamano tale fattispecie contrattuale. In particolare, viene fatta salva l'applicazione dell'art. 72-quater del Regio Decreto n. 267/1942 del 16 marzo 1942 (L. Fall.), che disciplina la sorte del contratto di leasing finanziario in caso di fallimento dell'utilizzatore, nonché viene fatta salva l'applicazione della disciplina del leasing finanziario di immobili da adibire ad abitazione principale introdotta dall'articolo 1, commi 76, 77, 78, 79, 80 e 81, della Legge n.
208/2015 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016). Dall'esame della novella legislativa, come si evince dai primi commenti al riguardo, sembra che il legislatore abbia voluto tipizzare la fattispecie negoziale del leasing finanziario vista la previsione di una disciplina abbastanza dettagliata. Corollario di siffatta corrente di pensiero è il venir meno del dogma della natura atipica ditale tipologia contrattuale. Questo giudice nel condivide e si riportarsi alla novella legislativa ritiene che le deduzioni di parte opponente sono del tutto superate e confutate di guisa che unico punto ancora da determinare è la esatta quantificazione degli importi da corrispondere a seguito della risoluzione del contratto. In merito a questo punto, infatti, parte opposta ha dichiarato che l'importo ingiunto doveva essere diminuito nella minor somma di € 41.396,56 formato dalle voci riportate nel prospetto depositato in atti. Orbene non resta che chiarire due ultimi punti: il primo che ai fidejussori, che hanno sottoscritta una fidejussione a prima richiesta, quest'ultima preclude di formulare qualsiasi eccezione in astratto proponibile dall'obbligato principale;
infatti, la obbligazione assunta dal garante è disgiunta da quella del garantito. Il secondo che il concedente resta proprietario del mezzo concesso in locazione finanziaria e pertanto è libero di rivendere a chiunque creda e per il miglior prezzo, il mezzo ritornato in suo possesso, dopo la risoluzione del contratto, senza dover od essere tenuto a preferire il conduttore che, in ritardo nei pagamenti, ha perso il diritto di riscatto e la considerazione di solvibilità. Sul
5 punto a nulla vale la dedotta proposta di acquisto effettuata dal conduttore attesa la mancata corresponsione dei canoni scaduti e non onorati. Per quanto sopra detto l'opposizione va accolta, limitatamente all'importo dovuto, revocato il decreto ingiuntivo n.17320 del 9 agosto 2013, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo”.
§ 5. - Con l'atto di appello Parte_3
ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
[...]
Appello di Roma adita, così giudicare:
a) Preliminarmente disporre la sospensiva della esecutorietà della sentenza appellata;
b) Nel merito, riformare la sentenza di primo grado n. 847/2018 pronunciata dal Tribunale di
Roma e, pertanto: - dichiarare la nullità parziale della fidejussione prestata dai sigg.ri Parte_1
nella misura eccedente il debito principale;
- comunque, accertare e dichiarare che, alla luce della disciplina generale sulla locazione finanziaria applicabile e di quanto in atti, nulla è dovuto dagli odierni appellanti alle società convenute;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi ex D.M. 55/2014”.
§ 6. - nica costituitasi – stante la sopravvenuta cessione Controparte_3
del credito - con comparsa depositata il 17.12.2018 ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
a) in via preliminare, - rigettare l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
Sentenza impugnata ex art. 283 cpc;
b) in via subordinata nel merito, rigettare l'appello avversario giacché infondato in fatto e diritto e per l'effetto, confermare l'impugnato provvedimento, con la condanna di parte appellante al pagamento delle spese e dei compensi anche di questo grado di giudizio”.
§ 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in unico motivo.
§ 8.1. - Con l'unico motivo intestato “Erroneità nell'applicazione legge. Nullità ex art. 1941 cc. Difetto di motivazione.” Gli appellanti deducevano a fondamento del motivo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui, pur richiamando e riportando correttamente la legge 124 del 4 agosto 2017, non si era conformata a tale dettato legislativo.
In particolare, evidenziavano che all'art.1 i commi 137 e 138 disciplinavano i casi di risoluzione anticipata del contratto nonché le conseguenze della risoluzione del contratto di leasing finanziario in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
Deducevano che seppur il concedente aveva diritto alla restituzione del bene ed era tuttavia tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene,
6 effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita, quindi ove fosse provato che il corrispettivo della vendita avesse oltrepassato il quantum dovuto sulla base delle previsioni contrattuali la parte appellata avrebbe dovuto provvedere alla restituzione di quanto in eccesso, dedotto soltanto il pagamento dei canoni dovuti in linea capitale.
Affermavano inoltre che la parte creditrice si era avvalsa della clausola risolutiva espressa agendo verso di loro per l'importo previsto per effetto della fideiussione pari ad euro 133.728,00 a fronte di un contratto di euro 105.000,00.
Deducevano quindi che l'obbligazione del fideiussore aveva carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale e che ai sensi dell'art.1941 c.c. la fideiussione che eccedeva i limiti dell'obbligazione principale era valida nei limiti della stessa, non potendo eccedere ciò che era dovuto dal debitore e non potendo essere prestata a condizioni più onerose rispetto all'obbligazione del debitore.
Richiamavano quindi l'art.1322 c.c. diretto a limitare l'autonomia delle parti che doveva svolgersi nei limiti imposti dalla legge e deducevano la nullità della garanzia dei fideiussori con conseguente applicazione della legge 124 dell'agosto 2017.
Evidenziavano inoltre il difetto di motivazione e/o l'errore in cui era incorso il primo giudice nel respingere l'opposizione, inclusa la quantificazione degli interessi di mora pari ad euro 12.311,22.
§ 9. - Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti osserva il Collegio che l'appello è infondato atteso che gli appellanti non paiono essersi confrontati con tutte le ragioni e motivazioni poste a fondamento della decisione di primo grado, tra cui inizialmente quella sulla natura della garanzia assunta dai fideiussori qualificata ed accertata dal primo giudice quale fideiussione a prima richiesta, di natura autonoma.
Gli appellanti infatti hanno limitato le loro censure esclusivamente alla garanzia assunta ed ai cd. limiti della fideiussione alla stregua dell'art.1941 c.c. senza tuttavia censurare le ragioni per cui il primo giudice risulta essere pervenuto comunque a determinare l'importo ancora dovuto pari ad euro 41.396,56 inclusa applicazione degli interessi di mora affatto censurata nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo n.17320/2013, tantomeno in relazione alla loro corretta applicazione ed alla distinzione tra canoni scaduti e canoni a scadere.
Sul punto giovi richiamare il seguente passaggio della sentenza di primo grado per cui
“Orbene non resta che chiarire due ultimi punti: il primo che ai fidejussori, che hanno sottoscritta una fidejussione a prima richiesta, quest'ultima preclude di formulare qualsiasi eccezione in astratto proponibile dall'obbligato principale;
infatti, la obbligazione assunta dal garante è
7 disgiunta da quella del garantito” e quanto osservato da Cass.civ.n.30181 del 2018 per cui a differenza del contratto di fideiussione, che garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui, tutelando l'interesse all'esatto adempimento della relativa prestazione, il contratto autonomo di garanzia (cosiddetto "Garantievertrag") ha la funzione di tenere indenne, mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, avendo come causa concreta quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla detta mancata esecuzione.
Ancora l'appellante non risulta essersi confrontato con le motivazioni del primo giudice circa la qualificazione del leasing di causa quale di natura finanziaria e non traslativa, laddove il primo giudice ha così motivato “il comma 137 considera grave inadempimento dell'utilizzatore, tale da giustificare la risoluzione anticipata del contratto, il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili o due canoni trimestrali, anche non consecutivi, per quanto riguarda il leasing immobiliare. Per le altre tipologie di leasing è considerato grave inadempimento dell'utilizzatore il mancato pagamento di quattro canoni mensili anche non consecutivi. Il comma 138 prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore per i motivi di cui al comma precedente, il concedente: 1) ha diritto alla restituzione del bene;
2) è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene;
3) da quanto ricavato dalla vendita o da altra utilizzazione del bene deve essere dedotta la somma corrispondente all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto nonché le spese anticipate per il recupero del bene, per la stima e per la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. Quando il valore realizzato con la vendita o da altra collocazione del bene sia inferiore rispetto a quanto dovuto dall'utilizzatore al concedente, quest'ultimo mantiene il diritto di credito per la differenza”, quindi accertato la debenza da parte dei fideiussori - effettuati i conteggi dipendenti dall'applicazione dei commi testé evidenziati della l.n.124 del 2017 inclusa la vendita del mezzo - di euro 41.396,56.
Come sopra evidenziato gli appellanti non hanno infatti dedotto ed eccepito alcunché di specifico nell'atto d'appello in relazione alla correttezza dell'importo accertato dal primo giudice a fronte dei conteggi depositati dalla società appellata nel corso del giudizio di primo grado, inclusa l'applicazione degli interessi in relazione ai canoni scaduti e a quelli a scadere, essendosi limitati ad evidenziare la natura limitata della fideiussione in relazione ad un leasing traslativo ma senza poi censurare e confrontarsi nello specifico con i conteggi effettuati dal primo giudice ai fini dell'importo spettante alla società appellata cessionaria del credito, peraltro determinati alla stregua di preciso estratto conto prodotto dalla concedente con indicazione delle singole rate
8 impagate, della nota di credito per la vendita del mezzo e degli interessi applicati sulle rate scadute, senza che peraltro in primo grado nell'atto di opposizione e nella prima memoria gli appellanti abbiano svolto censura di sorta circa le modalità di computo di detti interessi, avendo la società ricorrente in monitorio invero richiesto e precisato (sin dal ricorso monitorio in atti) che gli interessi di mora andavano computati sui soli canoni scaduti e insoluti.
Di talché i motivi d'appello risultano generici ed oltretutto infondati anche in merito alla qualificazione del leasing atteso che secondo la recente Cass.civ.n.7527 del 21 marzo 2024 “La
l.n.124 del 2017 si applica anche ai contratti di leasing traslativo risolti anteriormente alla sua entrata in vigore, se i loro effetti non si sono ancora esauriti e sono ancora sub iudice, non in modo diretto, perché la disciplina è priva di efficacia retroattiva, ma per interpretazione storico- evolutiva, determinandosi altrimenti - in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e di ragionevolezza - un'irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai contratti risolti successivamente”; la S.C. infatti nelle motivazioni di tale ordinanza ha così osservato “La
Corte d'Appello non ha attribuito carattere retroattivo alla nuova disciplina portata dalla L. n.
124 del 2017 ma ha applicato l'interpretazione storico-evolutiva secondo cui una determinata fattispecie per quegli aspetti che non abbiano esaurito i loro effetti perché non ancora accertati e definiti con sentenza passata in giudicato, non può che essere valutata sulla base dell'ordinamento vigente posto che l'attività ermeneutica non può dispiegarsi “ora per allora”. Ciò a maggior ragione quando, come nel caso di specie, l'ordinamento abbia disciplinato un nuovo “tipo” negoziale, un contratto che pur diffuso nella pratica non era qualificabile quale contratto tipico e la cui disciplina era desunta in via analogica da altri contratti tipici, in virtù di una scelta ermeneutica che, pur riconducibile ad un consolidato indirizzo di questa Corte, non può che operare su un piano meramente interpretativo quale è quello proprio del formante giurisprudenziale Tale indirizzo è dunque destinato a cedere il passo davanti ad una precisa presa di posizione del legislatore che, in quanto introduce una disciplina che integra una obiettiva ed evidentemente consapevole soluzione di continuità rispetto ad esso, non può non riverberarsi sulla valutazione ed interpretazione delle situazioni pregresse non ancora definite. Qualora, invece, ai rapporti di leasing finanziario i cui effetti non siano ancora esauriti e sui quali le Corti e i tribunali siano chiamati a decidere, si decidesse di applicare discipline diverse a seconda che i contratti siano stati risolti o meno prima dell'anno 2017, si determinerebbe una irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza”.
In conclusione, pertanto per le ragioni che precedono, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro
9 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro 1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre stante l'assenza di istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, Parte_3 Parte_3 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 12.07.2018 avverso la sentenza
[...]
n.847/2018 resa in data 13.01.2018 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti Parte_3
, E
[...] Parte_1 Parte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata
[...]
che liquida complessivamente in euro 6.734,00 per Controparte_3
compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti.
Roma, 16.04.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
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