Articolo 6 della Legge 23 maggio 1977, n. 232
Articolo 5Articolo 7
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14 giugno 1977
Art. 6.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei trasporti, dei lavori pubblici, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, della sanita', del turismo e dello spettacolo, sono introdotte, per l'anno finanziario 1977, le variazioni di cui all'annessa tabella B.
Entrata in vigore il 14 giugno 1977