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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 03/10/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice ER EL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 338/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._1
dall'Avv. dall'Avv. Monica Olivi, elettivamente domiciliata in Urbino, via B. da Montefeltro
n. 18 (presso lo studio dell'Avv. Mascioli)
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Ceccarini, in virtù di procura generale alle liti per rogito del dott. , Notaio in Ancona, del 27 novembre 2018, rep. n. Persona_1
1862, racc. n. 1503 elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Urbino,
Sez. Lavoro
- CONVENUTO -
Oggetto: rendita ai superstiti
Conclusioni delle parti:
Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo.
Il procuratore della parte resistente: si riporta alla memoria di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 26.08.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l per CP_1
ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti, assumendo la sussistenza di un rapporto di causalità tra il decesso del proprio congiunto, e la patologia Persona_2
riconosciuta dall'Istituto come professionale e per la quale era titolare di rendita pari CP_1
al 48% (silicosi polmonare, con quadro disventilatorio di tipo restrittivo).
L ritualmente costituitosi in giudizio, rilevava che l'assicurato era affetto da CP_1
molteplici e gravi patologie il cui nesso concausale con la malattia professionale non era stato accertato e contestava quindi la fondatezza della pretesa assumendo che la patologia professionale non avesse avuto alcun ruolo, causale o concausale, acceleratorio dell'evento.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale e, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è risultata fondata.
Il ctu dott. nella relazione, depositata il 12.09.2025, ha evidenziato che Persona_3
“Si tratta di valutare se la silicosi – silicosi polmonare reticolo-nodulare disseminata con quadro disventilatorio di tipo restrittivo, riconosciuta di natura professionale dall CP_1
con gradiente invalidante del 48% ai sensi del TU 65/1124 – abbia avuto ruolo causale/concausale nel decesso del sig. Orbene, ai sensi degli art. 142 e Persona_2
143 del TU n. 1124/65, per “silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio e all'esame radiografico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti e non.” La prestazione assicurativa, in caso di silicosi, prevede tutti i casi di morte derivata da silicosi associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardio[1]circolatorio – art. 4 legge 780/1975- . Nello specifico, le conseguenze della silicosi assumono un siffatto ruolo qualora agiscano efficacemente, anche se modestamente, sui caratteri della malattia associata sopravvenuta accelerandone o virandone il decorso verso l'exitus. Il povero nell'ultimo anno Per_2
di vita aveva sofferto di ictus ischemico, insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale in corso di infezione da SARS COV-2 (degente dal 19.12.2022 al 6.3.2023 c/o Cetro Riabilitativo Extraospedaliero S. Stefano di Pesaro), dimesso in ossigenoterapia a lungo termine, rimaneva ancora degente c/o la Divisione di Medicina dell'OC di Urbino dal 5.4 al 4.5.2023 per anemia ed embolia polmonare, trasferito all'OC di Cagli e nuovamente alla Medicina dell'OC di Urbino il 19.5.23 a motivo di una insufficienza respiratoria da polmonite pneumococcica, che il 7.6.23 ne cagionava la morte in stato di shock settico. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della fenotipizzazione della silicosi – il de cuius era titolare di rendita dall'1.7.1972 con una IPP iniziale del 35% e del CP_1
48% all'atto della rivalutazione del 23.9.2021 -, ritengo che la stessa abbia avuto ruolo causale/concausale nel decesso del potendo essere fisiopatologicamente Per_2
ricollegato, alla sofferenza parenchimale indotta dalla silicosi.”.
Il ctp ha inviato osservazioni discordi alla relazione del ctu. In risposta alle CP_1
stesse, il dott. ha precisato, in particolare, che “Poiché, come già detto, la prestazione Per_
assicurativa , nella silicosi, prevede tutti i casi di morte derivata da silicosi associata CP_1
ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio – art. 4 legge
780/1975- e che nello specifico, le conseguenze della silicosi assumono un siffatto ruolo qualora agiscano efficacemente, anche se modestamente, sui caratteri della malattia associata sopravvenuta accelerandone o virandone il decorso verso l'exitus, ritengo che il decesso del sig. sia ascrivibile quantomeno sul piano concausale alla Persona_2
riconosciuta silicosi.”.
Ritiene il giudicante che le conclusioni del ctu, così come ulteriormente argomentate in risposta alle osservazioni del ctp dell risultano dedotte da un'attenta ed analitica CP_1
disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, e che deve pertanto essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia respiratoria di origine professionale riconosciuta e il decesso di
. Persona_2
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, si esprime costantemente nel seguente modo: “in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra” (cfr. Cass. n. 6127/1998,
14565/1999, 10448/2004, 11149/2004,13928/2004).
Alcune pronunce (Cass. n. 6195/2003 e n. 2352/2004) hanno evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario e indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (cd. concause di lesione, secondo la dottrina medico- legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra causa (cd. concause di invalidità).
Nel caso di specie, tuttavia, tale ultima distinzione non comporta la necessità di approfondimenti ulteriori, in quanto il lavoratore era già beneficiario, in modo stabilizzato, di una prestazione corrispondente al grado di invalidità del 48%.
Da quanto precede consegue che alla ricorrente deve riconoscersi il diritto a percepire la rendita ai superstiti richiesta con il ricorso.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dalla domanda, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n.
7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc) e si liquidano come da dispositivo;
per la stessa ragione sono a carico dell le spese di ctu, già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da disattesa Parte_1
ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l CP_1
- accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale da cui era affetto e il suo decesso, dichiara tenuta e condanna l a corrispondere alla Persona_2 CP_1
ricorrente la rendita ai superstiti e il relativo assegno funerario, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna l alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.000,00 per compenso, oltre rimb. sp. gen. (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell le spese di ctu. CP_1
Urbino, 3 ottobre 2025
Il giudice
ER EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
in composizione monocratica in persona del giudice ER EL ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. 338/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, C.F._1
dall'Avv. dall'Avv. Monica Olivi, elettivamente domiciliata in Urbino, via B. da Montefeltro
n. 18 (presso lo studio dell'Avv. Mascioli)
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
in persona del Direttore pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Ceccarini, in virtù di procura generale alle liti per rogito del dott. , Notaio in Ancona, del 27 novembre 2018, rep. n. Persona_1
1862, racc. n. 1503 elettivamente domiciliato presso la Cancelleria del Tribunale di Urbino,
Sez. Lavoro
- CONVENUTO -
Oggetto: rendita ai superstiti
Conclusioni delle parti:
Il procuratore della parte ricorrente: si riporta al ricorso introduttivo.
Il procuratore della parte resistente: si riporta alla memoria di costituzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 26.08.2024 la ricorrente conveniva in giudizio l per CP_1
ottenere il riconoscimento della rendita ai superstiti, assumendo la sussistenza di un rapporto di causalità tra il decesso del proprio congiunto, e la patologia Persona_2
riconosciuta dall'Istituto come professionale e per la quale era titolare di rendita pari CP_1
al 48% (silicosi polmonare, con quadro disventilatorio di tipo restrittivo).
L ritualmente costituitosi in giudizio, rilevava che l'assicurato era affetto da CP_1
molteplici e gravi patologie il cui nesso concausale con la malattia professionale non era stato accertato e contestava quindi la fondatezza della pretesa assumendo che la patologia professionale non avesse avuto alcun ruolo, causale o concausale, acceleratorio dell'evento.
La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'esperimento di consulenza medico-legale e, all'esito dell'udienza di discussione sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, è stata decisa con la presente sentenza.
La domanda è risultata fondata.
Il ctu dott. nella relazione, depositata il 12.09.2025, ha evidenziato che Persona_3
“Si tratta di valutare se la silicosi – silicosi polmonare reticolo-nodulare disseminata con quadro disventilatorio di tipo restrittivo, riconosciuta di natura professionale dall CP_1
con gradiente invalidante del 48% ai sensi del TU 65/1124 – abbia avuto ruolo causale/concausale nel decesso del sig. Orbene, ai sensi degli art. 142 e Persona_2
143 del TU n. 1124/65, per “silicosi deve intendersi una fibrosi polmonare complicata o non a tubercolosi che, provocata da inalazione di polvere di biossido di silicio allo stato libero, si manifesta particolarmente, ma non esclusivamente, con bronchite ed enfisema e ripercussione sull'apparato circolatorio e all'esame radiografico con disseminazione diffusa di ombre nodulari miliariformi, confluenti e non.” La prestazione assicurativa, in caso di silicosi, prevede tutti i casi di morte derivata da silicosi associata ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardio[1]circolatorio – art. 4 legge 780/1975- . Nello specifico, le conseguenze della silicosi assumono un siffatto ruolo qualora agiscano efficacemente, anche se modestamente, sui caratteri della malattia associata sopravvenuta accelerandone o virandone il decorso verso l'exitus. Il povero nell'ultimo anno Per_2
di vita aveva sofferto di ictus ischemico, insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale in corso di infezione da SARS COV-2 (degente dal 19.12.2022 al 6.3.2023 c/o Cetro Riabilitativo Extraospedaliero S. Stefano di Pesaro), dimesso in ossigenoterapia a lungo termine, rimaneva ancora degente c/o la Divisione di Medicina dell'OC di Urbino dal 5.4 al 4.5.2023 per anemia ed embolia polmonare, trasferito all'OC di Cagli e nuovamente alla Medicina dell'OC di Urbino il 19.5.23 a motivo di una insufficienza respiratoria da polmonite pneumococcica, che il 7.6.23 ne cagionava la morte in stato di shock settico. Orbene, nel caso di specie, tenuto conto della fenotipizzazione della silicosi – il de cuius era titolare di rendita dall'1.7.1972 con una IPP iniziale del 35% e del CP_1
48% all'atto della rivalutazione del 23.9.2021 -, ritengo che la stessa abbia avuto ruolo causale/concausale nel decesso del potendo essere fisiopatologicamente Per_2
ricollegato, alla sofferenza parenchimale indotta dalla silicosi.”.
Il ctp ha inviato osservazioni discordi alla relazione del ctu. In risposta alle CP_1
stesse, il dott. ha precisato, in particolare, che “Poiché, come già detto, la prestazione Per_
assicurativa , nella silicosi, prevede tutti i casi di morte derivata da silicosi associata CP_1
ad altre forme morbose dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio – art. 4 legge
780/1975- e che nello specifico, le conseguenze della silicosi assumono un siffatto ruolo qualora agiscano efficacemente, anche se modestamente, sui caratteri della malattia associata sopravvenuta accelerandone o virandone il decorso verso l'exitus, ritengo che il decesso del sig. sia ascrivibile quantomeno sul piano concausale alla Persona_2
riconosciuta silicosi.”.
Ritiene il giudicante che le conclusioni del ctu, così come ulteriormente argomentate in risposta alle osservazioni del ctp dell risultano dedotte da un'attenta ed analitica CP_1
disamina degli elementi di fatto posti a disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti, non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici, che presiedono la materia in esame, e che deve pertanto essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia respiratoria di origine professionale riconosciuta e il decesso di
. Persona_2
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, si esprime costantemente nel seguente modo: “in materia di assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali, in caso di concorso di più cause, lavorative ed extralavorative, ivi compresa la presenza di fattori patologici predisponenti alla verificazione della patologia alla base della domanda di indennizzo assicurativo, trova applicazione il principio della equivalenze delle cause, desunto dall'art. 41 c.p., senza che possa operarsi una distinzione a seconda della prevalenza quantitativa di una causa o dell'altra” (cfr. Cass. n. 6127/1998,
14565/1999, 10448/2004, 11149/2004,13928/2004).
Alcune pronunce (Cass. n. 6195/2003 e n. 2352/2004) hanno evidenziato la differenza che esiste tra il caso in cui un evento patologico unitario e indivisibile sia conseguenza di più fattori causali (cd. concause di lesione, secondo la dottrina medico- legale), regolato appunto dal principio della equivalenza delle cause, da quello in cui invece, in presenza di un concorso di cause, sia possibile individuare quali effetti siano conseguenza di una causa e quali conseguenza dell'altra causa (cd. concause di invalidità).
Nel caso di specie, tuttavia, tale ultima distinzione non comporta la necessità di approfondimenti ulteriori, in quanto il lavoratore era già beneficiario, in modo stabilizzato, di una prestazione corrispondente al grado di invalidità del 48%.
Da quanto precede consegue che alla ricorrente deve riconoscersi il diritto a percepire la rendita ai superstiti richiesta con il ricorso.
Gli accessori decorrono non già dal giorno della maturazione del diritto, ma dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'ente erogatore per il ritardo nell'adempimento; nel caso in esame il termine decorre dopo 120 giorni dalla domanda, atteso il carattere generale della regola di cui al citato art. 7 della L.533/1973, con conseguente applicabilità ad ogni forma di assistenza e previdenza obbligatorie (Cass. n.
7792 del 1993) senza che per tali prestazioni accessorie sia altresì necessaria la proposizione della domanda giudiziale (Cass. n. 4331 del 1992).
A norma della combinata disposizione di cui agli artt. 429 c.p.c. e 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'importo dovuto a titolo di interessi legali sui crediti previdenziali è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno per la diminuzione del valore del credito, ragione per cui la rivalutazione monetaria diviene operativa soltanto per i periodi di tempo per i quali l'importo degli interessi non è sufficiente a coprire per intero il danno da svalutazione.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza (art. 91 cpc) e si liquidano come da dispositivo;
per la stessa ragione sono a carico dell le spese di ctu, già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da disattesa Parte_1
ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con l CP_1
- accertata la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia professionale da cui era affetto e il suo decesso, dichiara tenuta e condanna l a corrispondere alla Persona_2 CP_1
ricorrente la rendita ai superstiti e il relativo assegno funerario, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna l alla rifusione a favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in € CP_1
2.000,00 per compenso, oltre rimb. sp. gen. (15%), iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell le spese di ctu. CP_1
Urbino, 3 ottobre 2025
Il giudice
ER EL