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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 363/2025
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] P.S. (RC), il 09/12/1983 C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPINA C.F._1
FALZEA, domiciliatario giusta procura in atti;
e nato a [...], il [...], C.F. CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPINA C.F._2
FALZEA, domiciliatario giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 24/03/2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 12.3.2005;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 10.4.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 02.4.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova, Anno 2005, numero 97, parte II, serie C, i ricorrenti il 12/03/2005 hanno contratto matrimonio civile;
b) dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...], il Persona_1
21/07/2005 e , nata a [...], il [...]; c) i medesimi Persona_2 coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 1495/2010, depositato il 30.4.2010, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 29.4.2010;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
- precisato che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
- ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile, depositata il 24/03/2025, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il
12/03/2005 tra , nata a [...] Parte_1 il 09/12/1983 e , nato a [...], l'[...], il cui atto CP_1 risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova, anno 2005, n. 97, parte II, serie C, alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Pag. 2 di 3 Civile del Comune di Genova, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 363/2025
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Andrea Amadei Presidente
Dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] P.S. (RC), il 09/12/1983 C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPINA C.F._1
FALZEA, domiciliatario giusta procura in atti;
e nato a [...], il [...], C.F. CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPINA C.F._2
FALZEA, domiciliatario giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: scioglimento del matrimonio civile.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 24/03/2025, con la quale i coniugi in epigrafe generalizzati hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il 12.3.2005;
- considerato che i ricorrenti, con la dichiarazione dagli stessi sottoscritta ed allegata alle note sostitutive dell'udienza del 10.4.2025, hanno insistito nella loro richiesta alle condizioni indicate in ricorso;
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 02.4.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) con atto trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova, Anno 2005, numero 97, parte II, serie C, i ricorrenti il 12/03/2005 hanno contratto matrimonio civile;
b) dal matrimonio sono nati due figli: , nato a [...], il Persona_1
21/07/2005 e , nata a [...], il [...]; c) i medesimi Persona_2 coniugi sono addivenuti ad una separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Locri n. 1495/2010, depositato il 30.4.2010, dopo la comparizione davanti al Presidente del Tribunale del 29.4.2010;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
- precisato che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
- ritenuto che la domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
- considerata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3, comma primo n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970, n. 898, in relazione all'art. 4, comma 16, della stessa legge e successive modifiche;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, udite le parti e preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di scioglimento del matrimonio civile, depositata il 24/03/2025, così dispone:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Genova il
12/03/2005 tra , nata a [...] Parte_1 il 09/12/1983 e , nato a [...], l'[...], il cui atto CP_1 risulta trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del Comune di Genova, anno 2005, n. 97, parte II, serie C, alle condizioni indicate in ricorso;
- dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sentenza, in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato
Pag. 2 di 3 Civile del Comune di Genova, per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11/04/2025 effettuata mediante Microsoft Teams.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati dott. Andrea Amadei
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