Art. 57. (Modalita' per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza)
La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza e' dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.
La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza e' dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.