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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Francesco MICELA Presidente dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6327 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, nata a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Filipponi e Rodolfo Giampietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi a Teramo, via A. Gasbarrini n. 20 ricorrente
E
, nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Orazio Nicolosi, presso il cui studio a Catania, viale della
Libertà n. 198, è elettivamente domiciliato resistente e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 06/05/2022 premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con a Palermo il 15/09/2001 e di avere generato due figli Controparte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...], ha Persona_1 Per_2
chiesto l'affidamento condiviso del figlio minore con dimora presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale e la previsione a carico del resistente di un assegno mensile di euro
250,00 al mese per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1 Si è costituito in giudizio , il quale ha chiesto di contribuire al Controparte_1
mantenimento dei due figli, versando la somma di euro 100,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha dedotto di aver contratto con la moglie in data 01/04/2019 un mutuo fondiario con l'istituto di credito “Che Banca” e di avere provveduto da solo al pagamento dell'intero importo della rata mensile pari ad euro 789,69.
Con ordinanza del 27/11/2022 sono stati adottati i provvedimenti presidenziali.
In fase istruttoria, rigettate le richieste di prova e disposta l'acquisizione di documentazione reddituale ed economica, il Giudice istruttore ha formulato alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 27/02/2025, che si riporta:
“rilevato che dall'unione coniugale sono stati generati due figli, nata il Persona_1
06/05/2004 e nato il [...]; Per_2 rilevato che l'oggetto del contendere concerne essenzialmente il quantum dell'assegno di mantenimento per i due figli, conviventi con la madre, da parte del padre;
premesso che con ordinanza del Presidente del 27/11/2022 è stato previsto quanto segue:
“ritenuto che i coniugi sono entrambi lavoratori dipendenti e che le loro condizioni economiche sono fortemente penalizzate da un mutuo contratto da entrambi nell'aprile del
2019 e da un finanziamento ottenuto dalla moglie nel dicembre del 2020;
ritenuto che
il marito ha sinora versato per intero la rata mensile, di circa € 789, relativa al mutuo contratto da entrambi i coniugi il 1° aprile 2019 con l'Istituto di credito “Che banca!
, ancorché la metà dell'importo dovuto sia di pertinenza della moglie;
CP_2 considerato infatti che la ricorrente, come il marito, ha formalmente assunto l'obbligo di restituire all'istituto di credito le somme di cui come il marito è stata destinataria (essendo stato contratto il mutuo in parte per l'acquisto della casa di via Alongi, di proprietà esclusiva della moglie, e in parte per l'acquisto della casa di Trabia, di proprietà esclusiva del marito, immobili sui quali è stata contestualmente accesa ipoteca); ritenuto, di contro, che non vi è un obbligo diretto del marito di corrispondere all'istituto di credito “Prestitalia” le somme ottenute nel dicembre del 2020 dalla sola moglie, senza un coinvolgimento del marito nel rapporto di finanziamento;
ritenuto che
pertanto, al fine di quantificare il contributo al mantenimento per i figli dovuto dal marito, va previsto l'obbligo di di versare a Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, una somma pari alla metà della rata del mutuo
[...]
contratto dai coniugi il 1° aprile 2019, corrispondente alla quota di pertinenza della moglie, ovvero, in alternativa, a continuare a sostenere per intero la rata del mutuo;
ritenuto che
allo stato, sulla base delle rispettive deduzioni e della documentazione offerta e
2 salvi eventuali approfondimenti sulle sue condizioni economiche, non vi sono elementi per porre a carico del marito ulteriori somme, pur sussistendo i presupposti, in considerazione della complessiva situazione familiare, per stabilire che, nonostante sia stato disposto l'affidamento condiviso di l'assegno unico per entrambi i figli sia comunque Per_2
interamente percepito dalla madre;
ritenuto che
ciascuno dei genitori dev'essere infine dichiarato tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie da sostenere per la prole, nell'accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in data 2 luglio 2019”; rilevato che il procedimento è proseguito innanzi al Giudice istruttore, che ha rigettato le prove orali rispettivamente articolate ed ha onerato le parti di depositare documentazione reddituale ed economica;
rilevato che la ricorrente è dipendente di Poste italiane ed ha dichiarato i seguenti redditi:
Certif. unica 2022: reddito lavoro: euro 22.253,23; imposta netta euro 3.253,99; Modello
730/2023: reddito complessivo: euro 21.871,00; imposta netta: euro 2.021,00;
rilevato che il resistente è portiere in uno stabile condominiale di Palermo ed ha dichiarato i seguenti redditi: Modello 730/2022: reddito complessivo: euro 15.964,00; imposta netta;
euro 234; Modello 730/2023: reddito complessivo: euro 16.568,00 – imposta netta;
euro 0;
rilevato che la ricorrente vive a Palermo nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà (a seguito di donazione nell'anno 2019 da parte del marito della sua quota del 50%), mentre il resistente a Trabia in una villetta, sempre di sua esclusiva proprietà, acquistata nel 2019;
rilevato che a carico di entrambe le parti grava al 50% il pagamento di un mutuo con rata mensile di euro 789,69;
rilevato che a carico della ricorrente gravano, inoltre, due finanziamenti contratti con
Prestitalia con scadenza nel 2030 con rate mensili rispettivamente di euro 141,00 ed euro
259,00, per un totale di euro 400,00 al mese, somme trattenute in busta paga;
rilevato che la ricorrente percepisce, però, l'Assegno unico per i figli per l'intero; rilevato che, da ultimo, è emerso che la figlia ha svolto attività lavorativa alle Per_1 dipendenze della ditta “Pokè House” dal 18/06/2024 al 31/12/2024 con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato con retribuzione di euro 750,00 circa al mese;
considerato, in conclusione, che in forza dell'ordinanza presidenziale il resistente è tenuto a versare alla ricorrente una somma pari alla metà della rata del mutuo, ovvero 390,00 euro circa al mese (la metà di euro 789,00); rilevato che, in forza degli obblighi contrattuali connessi ai finanziamenti stipulati dalle parti,
3 sui quali il Tribunale non può incidere, la ricorrente è gravata dal pagamento della metà della rata del mutuo e dell'intera rata dei due finanziamenti, per un totale di euro 790,00 circa al mese, mentre il resistente della sola metà della rata del mutuo per euro 390,00 al mese;
rilevato, tuttavia, che la ricorrente è titolare di una retribuzione leggermente superiore a quella del resistente, come risulta dalle dichiarazioni dei redditi depositate (la ricorrente percepisce in media euro 1.500,00 circa al mese, il resistente euro 1.300,00 circa); considerato, inoltre, che la ricorrente percepisce l'intero importo dell'Assegno unico per i due figli, di cui uno minorenne, per un importo mensile di euro 320-330,00 circa (quello per cesserà al compimento dei 21 anni); Per_1
considerato, inoltre, che , la quale a maggio compirà 21 anni, ha una certa capacità Per_1
lavorativa, come dimostrato dallo svolgimento negli ultimi tempi di attività lavorativa retribuita, anche se la stessa è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza e sta ancora studiando;
rilevato che, alla luce delle superiori circostanze e delle evenienze sin qui rassegnate, appare opportuno formulare alle parti una proposta conciliativa;
(…) alle seguenti condizioni:
1) Affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con dimora Per_2
prevalente presso la madre e con diritto di visita da parte del padre, secondo le modalità indicate nell'ordinanza presidenziale;
2) Obbligo da parte di di corrispondere a , a titolo Controparte_1 Parte_1
di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di euro 350,00 al mese, di cui euro
150,00 per ed euro 200,00 per da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da Per_1 Per_2
rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese
3) Diritto di di continuare a percepire per intero il beneficio Parte_1 dell'Assegno unico per la prole.
4) Le obbligazioni derivanti dai contratti di mutuo e finanziamenti stipulati dalle parti seguiranno le regole contrattuali.
5) Compensazione delle spese di lite”.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/03/2025 entrambe le parti hanno aderito alla proposta conciliativa.
Rileva il Collegio che le condizioni della proposta conciliativa formulata dal Giudice istruttore non sono contrarie alla legge né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
P.Q.M.
4 Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
20/12/1975 ( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
05/08/1975 ( , i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
15/09/2001, alle condizioni della proposta conciliativa del Giudice istruttore, accettata da entrambe le parti.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 110, p. II, serie A, dell'anno 2001).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 28/03/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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