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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4427 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Quinta Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa IO OZ, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 14621 del registro generale affari civili dell'anno 2023
TRA
nata a [...] l'[...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi – giuste procure depositate nel fascicolo informatico – dall'avv.
FA TO (pec. Email_1
Opponenti
E
(C.F. n. ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(nuova denominazione assunta da , già CP_3 Controparte_4
quale mandataria giusta procura speciale in Notaio del 20.7.2017
[...] Persona_1
(rep. N. 60850, racc. 11358), in persona della dott.ssa per procura Controparte_5 speciale rilasciata il 19.10.2022 con atto ai rogiti del Notaio Persona_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Avellone (pec: Email_2 per mandato depositato nel fascicolo informatico
Opposta
E nei confronti di
Controparte_6
(C.F. ), in persona dell'Assessore pro tempore
[...] P.IVA_2
(CF ), in persona del Controparte_7 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_8 P.IVA_4
Tribunale di Palermo 1 Quinta Sezione Civile (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_4 P.IVA_5
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_9 P.IVA_6
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_10 P.IVA_7
(C.F. ), in persona del legale Controparte_11 P.IVA_8 rappresentante pro tempore
Convenuti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. notificato telematicamente il 15.11.2023,
[...]
, , e hanno riassunto Parte_3 Parte_4 Parte_1 Parte_2 il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c. introdotto innanzi al GE con ricorso depositato il 19.1.2023 avverso l'espropriazione presso terzi iscritta al n.
2590/2022 r. g. es. (riunita alla procedura n. 4887/2022 r.g. es.) incoata da
[...]
e, per essa, dalla mandataria con atto di pignoramento CP_1 CP_2 notificato il 13.5.2022 in relazione al residuo debito di € 905.393,48 (per capitale e accessori), in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.9.2006 da con la società ”, ai sensi degli artt. CP_4 Parte_5
38 e ss. TUB, ai rogiti del Notaio spedito in forma esecutiva in data 2.10.2006, Per_3 nonché del successivo atto di erogazione finale e quietanza del 13.11.2006.
Premettendo che quale cessionaria del credito e dei relativi Controparte_1 accessori, giusta contratto di cessione pro soluto di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8.8.2017 n. 93, aveva sottoposto a pignoramento le somme da essi garanti vantati a credito nei confronti di vari Istituti bancari e di terzi, fino alla concorrenza dell'importo garantito, pari alla somma precettata aumentata della metà, e che il GE aveva rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e del titolo esecutivo con ordinanza del 7.7.2023 e fissato termine del 15.11.2023 per l'inizio del giudizio di merito, gli opponenti hanno chiesto dichiararsi la nullità delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza
e di deroga dell'art. 1957 c.c. inserite nel rapporto di garanzia per cui è causa, per violazione dell'art. 2 legge 287/1990, in quanto asseritamente redatte secondo lo schema ABI ritenuto illegittimo dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 25.2005 perché frutto di intesa anticoncorrenziale, dichiarare la decadenza delle garanzie ai sensi dell'art.
1957 c,c, e la conseguente liberazione degli odierni opponenti, di conseguenza e in ogni caso affermare l'insussistenza del diritto di controparte a procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli odierni opponenti, essendo la garanzia costituita da un contratto autonomo, non accessorio al credito, non trasferitosi quindi unitamente ad esso per effetto della cessione in difetto dell'espresso consenso dei garanti.
Tribunale di Palermo 2 Quinta Sezione Civile L'atto introduttivo è stato regolarmente notificato ai terzi debitori debitoris quali litisconsorti necessari.
Costituendosi in giudizio, la creditrice opposta ha contestato la fondatezza dell'opposizione, osservando che – come già affermato dal GE nell'ordinanza di rigetto dell'inibitoria e dal Tribunale – sez. IV civ. nell'ordinanza del 4.7.2018 in sede di reclamo avverso precedente provvedimento reiettivo dell'istanza di sospensione dell'esecuzione fondata sulle medesime ragioni, le pronunce della Suprema Corte che, a partire dalla sentenza n. 29810/2017, avevano affermato la nullità parziale dei contratti di fideiussione contenenti clausole riproduttive di quelle contenute nel modello ABI ritenuto frutto di intesa anticoncorrenziale illecita, non erano pertinenti al tipo contrattuale (fideiussione specifica endocontrattuale a garanzia di mutuo) che vincolava gli opponenti, non potendo invocarsi il provvedimento n. 55 de.
2.5.2005 adottato dalla Banca d'Italia quale prova privilegiata dell'esistenza di una supposta intesa anticoncorrenziale delle clausole censurate con riferimento a contratti di garanzia non qualificabili quali fideiussioni omnibus.
Quanto all'eccepita violazione dell'art. 58 TUB, l'opposta ha sostenuto che la specificità della garanzia e la sua redazione all'interno del contratto di finanziamento erano senz'altro indicative dell'accessorietà della prima rispetto al mutuo e che in ogni caso l'art. 58 co. 2, 3, 4 TUB, richiamato dall'art. 4 L, 130/99, sancendo la circolazione dei privilegi e delle garanzie con la conservazione di validità e grado, allo scopo di facilitare la cessione dei crediti, non operava alcuna distinzione tra i vari tipi di garanzia e costituiva norma speciale rispetto all'art. 1406 c.c., svincolando l'efficacia della cessione dal consenso del debitore ceduto.
Con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., gli opponenti hanno eccepito la nullità della procura conferita da a che, in qualità di mandataria Controparte_1 CP_2 aveva promosso il processo esecutivo, per violazione della norma imperativa contenuta nell'art. 2 co. 6 . 130/199 che riserva ai soli soggetti iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB l'attività di riscossione dei crediti.
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione e ne ha comunque contestato la fondatezza.
Rigettata, da parte del precedente Giudice assegnatario del procedimento, l'istanza di esibizione documentale avanzata dagli opponenti, con ordinanza del 31.10.2024 è stata dichiarata l'estinzione parziale del giudizio per effetto della rinuncia agli atti degli opponenti e e dell'accettazione della controparte. Pt_3 Pt_4
Tribunale di Palermo 3 Quinta Sezione Civile Concessi i termini di cui al novellato art. 189 cpc, la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 3.7.2025.
****
Esposti i fatti di causa, va preliminarmente dato atto delle circostanze pacifiche tra le parti oltre che documentate.
Il Banco di Sicilia S.p.A. ha stipulato con la società Parte_5 un contratto mutuo fondiario, ai sensi dell'art. 38 e segg. del D.Lgs. 1 settembre
[...]
1993, n. 385, in Notaio di Bagheria del 21.9.2006, n. rep. 49227, n. racc. 5445, Per_3 registrato a Bagheria il 4.10.2006, spedito in forma esecutiva in data 2.10.2006, e notificato in tale forma.
In dipendenza del predetto finanziamento le parti hanno stipulato un atto di erogazione finale e quietanza, ai sensi dell'art. 38 e segg. del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, perfezionato con atto pubblico in Notaio di Bagheria del 13.11.2006, rep. n. 49454, Per_3
n. racc. 5555, registrato a Bagheria il 22.11.2006, anch'esso notificato ai debitori, con il quale la Banca ha erogato la somma di €. 1.100.000,00.
A garanzia del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto al Banco di Sicilia
S.p.A. e dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata in dipendenza dei suddetti contratti di mutuo, gli odierni opponenti si sono costituiti fideiussori della società fino alla concorrenza Parte_5 dell'importo di euro 1.494.000,00 oltre interessi di mora.
La società debitrice non ha regolarmente pagato le rate di mutuo scadute e, in forza dei patti contrattuali e delle vigenti norme sul Credito Fondiario, il rapporto di mutuo si è risolto per inadempimento, sicché la Banca ha comunicato la risoluzione del rapporto in argomento;
in seguito, con atto a rogito del Notaio di Torino in data Persona_4
19.10.2010, rep. n. 19430, registrato a Torino in data 19.10.2010 al n. 6755 serie 1T, il
Banco di Sicilia S.p.A. è stato fuso per incorporazione in società debitrice Controparte_4 principale è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo e CP_4
è stata ammessa al passivo del fallimento n. 63/2015 r. fall.
[...] ha poi ceduto la predetta posizione creditoria a Controparte_4 Controparte_1
con contratto di cessione pro-soluto di un pacchetto di crediti "individuabili in
[...] blocco" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del T.U. Bancario, di cui alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8 agosto 2017 n. 93.
In seguito, ha promosso in danno dei sigg.ri Controparte_1 Parte_2
, , Parte_6 Parte_7 Parte_4 Parte_1 Parte_3
, e , quali fideiussori della società
[...] Parte_8 Parte_5
Tribunale di Palermo 4 Quinta Sezione Civile S.p.A., la procedura esecutiva presso terzi N.R.G. 2590/2022 Es avanti al Tribunale di
Palermo per il soddisfacimento integrale di ogni somma ad essa ancora dovuta in dipendenza del superiore rapporto.
Promossa opposizione avverso l'anzidetta procedura esecutiva con ricorso del 18.1.2023, ha incoato in danno dei soli e Controparte_12 Parte_2 Parte_3
l'ulteriore procedura esecutiva presso terzi n. 4887/2022 R. g. es. nei confronti
[...] di due ulteriori terzi pignorati (University of Pittsburg Medical Center Italy srl e
), che è stata Controparte_6 riunita a quella iscritta al n. 2590/22 r.g. es.,
All'esito dell'udienza di discussione dell'istanza cautelare, il GE con ordinanza del
7.7.2023 ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissato termine per l'inizio del giudizio di merito, che è stato tempestivamente avviato.
L'opposizione non è tuttavia meritevole di accoglimento.
1. Come osservato dagli opponenti, il contratto di mutuo fondiario azionato in via esecutiva contiene all'art. 6 bis la seguente clausola (per le parti che interessano in questa sede): «Le parti convengono che il presente finanziamento dovrà essere altresì garantito, per tutta la sua durata e comunque fino alla estinzione di ogni ragione di credito del Banco di Sicilia società per azioni dalla fideiussione dei signori , , Parte_6 Parte_7 Parte_4
, , Parte_2 Parte_1 Parte_3 Parte_8
«I signori , , , Parte_6 Parte_7 Parte_4 Parte_2 Parte_1
e si costituiscono, pertanto, fideiussori e garantiscono Parte_3 Parte_8 solidalmente anche con i loro eredi, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo al creditore Banco di Sicilia società per azioni il puntuale ed integrale pagamento di quanto ad esso dovuto fino alla concorrenza della somma di Euro 1.494.000 (ummilionequattrocentonovantaquattromila) oltre interessi di mora, in dipendenza del presente contratto nonché l'esatto adempimento delle obbligazioni tutte assunte dalla parte finanziata nell'atto stesso, e ciò rinunciando al beneficio della preventiva escussione e fino alla totale estinzione del credito del Banco di Sicilia società per azioni, per sorte, interessi anche moratori, accessori, spese anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario, nei limiti d'importo sopra specificato.
«I fideiussori si impegnano altresì a rimborsare al Banco di Sicilia società per azioni le somme che dal Banco stesso fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.
Tribunale di Palermo 5 Quinta Sezione Civile «I fideiussori dichiarano di derogare espressamente alle di derogare alle disposizioni di cui agli artt. 1939 (validità della fideiussione), 1945 (eccezioni opponibili), 1955 (liberazione del fideiussore per fatto del creditore) del codice civile dispensando inoltre il Banco di Sicilia spa dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c., e rinunciando, conseguentemente, ad ogni eccezione al riguardo.
«I fideiussori avranno cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali della società debitrice e, in particolare, di informarsi presso la stessa dello svolgimento dei suoi rapporti con il
Banco ed in ordine all'ammontare della posizione garantita. fideiussori signori , , Parte_6 Parte_7 Parte_4 Parte_2 [...]
e si obbligano a non esercitare diritto di Pt_1 Parte_3 Parte_8 regresso o di surroga che dovesse spettar loro nei confronti della società debitrice nonché di obbligati garanti ancorché confideiussori sino a quando ogni ragione di credito del Banco di
Sicilia società per azioni, derivante dal presente contratto non sia stata interamente estinta.
«In conseguenza i fideiussori pagheranno al Banco di Sicilia Società per azioni immediatamente,
a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio relativi al presente finanziamento, secondo le risultanze delle scritture contabili del Banco stesso che fanno piena prova in qualsiasi sede per la determinazione del debito garantito.
«In caso di suo ritardo nel pagamento, i fideiussori sono tenuti a corrispondere al Banco gli interessi moratorinella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.
«La decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa ai fideiussori.
«Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta
a mancare o ha subito modificazione per qualsiasi causa, anche per remissione o transazione da parte del Banco di Sicilia società per azioni.
Resta inoltre espressamente convenuto che la fideiussione conserverà piena efficacia anche qualora il Banco rinunciasse in qualsiasi modo ed in qualsiasi tempo alle altre garanzie che, per legge o per convenzione, assistono il finanziamento.
Gli attori hanno domandato l'accertamento incidentale (donde la competenza funzionale del Tribunale di Palermo quale giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e non della sezione specializzata in materia di impresa;
Cass. ord. 33041/2023; 3248/2023) della nullità parziale, per violazione e dell'art. 2, co. 2, lett. a) e comma 3 della L. n. 287/90, del contratto relativamente alle clausole di sopravvivenza, di reviviscenza e di deroga dell'art.
Tribunale di Palermo 6 Quinta Sezione Civile 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, 8 della Convenzione ABI, oggetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2 maggio 2005; all'inefficacia della deroga convenzionale dell'art. 1957 c.c. conseguirebbe infatti la decadenza della creditrice opposta dalla garanzia, non avendo essa azionato le proprie pretese entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Difatti, pur avendo contestato alla mutuataria l'inadempimento nel rimborso del finanziamento, revocando ogni affidamento e chiedendone il rientro già con nota del 17.2.2010, il Banco di Sicilia aveva notificato l'atto di precetto soltanto in data 28.4/7.5.2011 e si era concretamente attivato per il recupero del credito col pignoramento immobiliare notificato il 18.6.2011.
Come noto, il provvedimento n. 55 del 2 maggio 200,5 adottato dalla Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di tutela della concorrenza che la legge 287/90 le ha attribuito fino all'anno 2006, si riferisce allo schema negoziale “tipo” predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana per la fideiussione omnibus a garanzia di operazioni bancarie;
rientrando tale documento nell'ambito di applicazione dell'art. 2 co. 1 legge
287/90, venne trasmesso all'autorità antitrust, la quale – per verificarne la compatibilità con la disciplina di matrice eurounitaria in materia di intese restrittive della concorrenza - interpellò l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che, a sua volta, pose in luce profili critici – idonei a restringere la concorrenza, attraverso un aggravio economico indiretto, in termini di minore facilità di accesso al credito, nonché di accrescimento del costo complessivo del finanziamento per il debitore – riguardanti in particolare le clausole nn. 2, 6 e 8 di detto schema, ovvero, rispettivamente, la clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
la clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c. che si intende quindi derogato;
ed infine, la clausola di sopravvivenza, secondo la quale, qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del fideiussore di restituire le somme erogate al debitore.
Sulla scorta del parere reso, la Banca d'Italia emise il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui affermò che gli artt. 2,6,8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per le fideiussioni omnibus contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, si pongono in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett. a) legge 287/1990.
Tribunale di Palermo 7 Quinta Sezione Civile Nel caso di specie, gli opponenti invocano quel provvedimento quale prova dell'intesa anticoncorrenziale e della invalidità parziale del contratto di fideiussione specifica relativa al mutuo ipotecario e, proponendo istanza di esibizione ex artt. 210 e 211 c.p.c., al fine di provare la persistenza dell'intesa illecita anche dopo l'anno 2005, hanno chiesto ordinarsi ad alcuni istituti di credito l'esibizione dei modelli standard di fidejussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto e dalle Banche fuse per incorporazione negli stessi, con specifico riferimento all'anno 2006.
Pur consapevole di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione, chi giudica ritiene di condividere l'indirizzo - allo stato prevalente e richiamato sia dall'ordinanza del
7.7.2023, emessa nella fase “cautelare” dell'odierno giudizio, sia dall'ordinanza del
4.7.2018 pronunciata dal collegio in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. nell'ambito di altra opposizione all'esecuzione promossa dagli odierni attori - secondo il quale il
Provvedimento di Banca d'Italia non si estende alle fideiussioni specifiche, le quali sono prestate in relazione a una singola obbligazione individuata sin dall'origine, e non presentano quei connotati di generalità, astrattezza e imprevedibilità tipici delle fideiussioni omnibus.
Come evidenziato, tra gli altri, dal Tribunale di Napoli (sentenza n. 6658/2025), ''Il provvedimento della Banca d'Italia costituisce una prova privilegiata dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale esclusivamente per le fideiussioni omnibus. Questa rigorosa delimitazione si fonda sulla circostanza che l'accertamento condotto dall'allora Autorità Garante nel 2005 fu specificamente incentrato e limitato a tale tipologia di garanzia, considerata per la sua attitudine, evidenziata dall' quale strumento di tutela Controparte_13 macroprudenziale del sistema bancario''.
Con perspicue quanto condivisibili argomentazioni anche la Suprema Corte ha recentemente dato risposta negativa al quesito se l'apprezzamento cui è pervenuta l'autorità antitrust possa ritenersi estensibile anche alle fideiussioni c.d. specifiche.
E' apparso innanzitutto di assoluto rilievo non soltanto che in più passaggi Banca d'Italia si sia data cura di tratteggiare le significative difformità che, in punto di ricadute ed utilità economica dello strumento, ricorrono tra i due tipi di fideiussione, «evidenziando la maggiore efficienza economica della “specifica” rispetto alla omnibus ed i minori rischi anticoncorrenziali», ma che, come si legge al punto 78 del provvedimento – ove significativamente si avverte che "le valutazioni effettuate durante l'istruttoria non hanno avuto per oggetto la legittimità delle singole clausole ..." – «il portato anticoncorrenziale» …
«non si rileva dalla simmetrica adozione delle singole clausole abusive, … bensì dal
Tribunale di Palermo 8 Quinta Sezione Civile precipitato di tali clausole nello schema “omnibus”, quindi coinvolgente per sua natura una serie indefinita di rapporti anche futuri;
è sembrato quindi, in estrema sintesi, che l'adozione di tali clausole per una serie indefinita e futura di rapporti avesse effetti anticoncorrenziali nella misura in cui mirano ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa». Il che è del tutto coerente con gli assetti della materia stabiliti da tempo della giurisprudenza di questa Corte, dell'avviso infatti che le singole deroghe di cui al provvedimento ABI in sé considerate non costituiscono clausole abusive
o vessatorie (così, ad es., in relazione alla derogabilità dell'art. 1957, Cass., Sez. VI-I,
4/12/2017, n. 28943; Cass., Sez. VI-I, 24/09/2013, n. 21867; Cass., Sez. III, 18/04/2007, n.
9245).
E' stata inoltre valorizzata la circostanza che l'illiceità (per come argomentata anche dalla
Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021) delle clausole cui si è fatto cenno non concerne le clausole in sè, ma il fatto che essendo inserite in un modello contrattuale di uso corrente esse possano ostacolare "la pattuizione di migliori clausole contrattuali, inducendo le banche ad uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante". In buona sostanza ciò che giustifica l'espunzione delle clausole "incriminate" dal modello negoziale che disciplina in maniera uniforme la fideiussione omnibus è la loro anticoncorrenzialità derivante da un uso corrente legittimato dal ricorso delle banche ad uno standard negoziale deteriore per il prestatore della garanzia. L'inestensibilità del visto orientamento al tipo della fideiussione specifica dipende allora proprio dal fatto che il giudizio di sfavore pronunciato da Bancad'Italia si rende applicabile alle sole fideiussoni omnibus in quanto solo con riguardo ad esse è stata accertata la natura anticoncorrenziale delle clausole sanzionate (Cass. civ. sez. I,
21841/2024; Cass. 26847/2024).
La lettura restrittiva della portata del Provvedimento dell'autorità antitrust è peraltro in linea con la previsione dell'art. 7 co. 2 d. Lgs. 19.1.2017 n. 3 (attuazione della direttiva
104/2014/UE c.d. private enforcement) a proposito della valenza di prova privilegiata a fini risarcitori dell'accertamento dell'illecito anticoncorrenziale operato da un'Autorità nazionale ovvero dalla Commissione;
è infatti specificato che La decisione definitiva con cui una autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale,
Tribunale di Palermo 9 Quinta Sezione Civile valutabile insieme ad altre prove, con l'effetto di circoscriverne l'invocabilità agli effetti risarcitori e sanzionatori.
In assenza, dunque, di qualsiasi elemento dimostrativo dell'esistenza di un'intesa illecita anche rispetto a tale distinta categoria contrattuale e con riferimento all'epoca della sua stipulazione – stante l'irrilevanza della sollecitata esibizione dei modelli riferiti alla fideiussione omnibus - l'eccezione di invalidità parziale delle fideiussioni specifiche rilasciate dagli opponenti a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo fondiario stipulato il 21.9.2006 (rep. N. 49227, racc. n. 5445) dalla società Parte_5 [...]
” non è fondata e non può essere accolta. Parte_5
Poiché – per indirizzo consolidato – la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse pubblico, per cui può essere derogata dalle parti (ex multis, Cass. 835/2025, 31509/2021), all'infondatezza dell'eccezione di nullità della deroga pattizia discende il rigetto dell'eccezione di decadenza dalla garanzia.
2. Col secondo motivo, gli opponenti sostengono che quella prevista dall'art. 6 bis del contratto di mutuo non sarebbe una fideiussione bensì una garanzia autonoma, essendo posta a carico dei garanti l'obbligazione di pagare immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, e senza la possibilità di opporre le medesime eccezioni opponibili da quest'ultimo; il contratto sarebbe quindi privo del requisito della accessorietà, e non potrebbe ritenersi automaticamente ceduto in caso di cessione del credito principale, occorrendo una espressa manifestazione di consenso o una espressa previsione in tal senso contenuta nello stesso contratto.
Deve osservarsi che, come recentemente affermato dai giudici di legittimità, in materia di garanzie personali, la presenza nell'accordo di garanzia di una clausola 'a prima richiesta' non è decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione o un contratto autonomo di garanzia, rendendosi a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti, lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo dell'intervenuta stipulazione” (Cass. 31105/2024).
Si è al contempo affermato che il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art.
1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo (Cass. 19693/2022; Cass.
16213/2015).
Tribunale di Palermo 10 Quinta Sezione Civile In effetti, rispetto alla “fideiussione” endocontrattuale prestata dagli opponenti le deroghe alla disciplina codicistica del contratto tipico non si esauriscono nella previsione del
“pagamento a prima richiesta”, essendo previste al contempo l'esclusione della facoltà di opporre eccezioni, la clausola di sopravvivenza della garanzia anche in caso di invalidità dell'obbligazione garantita, la dispensa del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c. e l'esclusione della liberazione del fideiussore per fatto del creditore, pattuizioni queste che pongono seriamente in dubbio la corrispondenza del contratto di garanzia a quello tipico,
a dispetto della rubrica “fideiussione” dell'art. 6 bis, e depongono in effetti per la prevalenza delle connotazioni di autonomia rispetto a quelle di accessorietà.
Non ritiene tuttavia chi giudica che l'attenuazione di tale requisito, nel caso di specie, abbia quale effetto l'esclusione del trasferimento automatico della garanzia in favore della cessionaria del credito ai sensi dell'art. 58 TUB.
Già con la sentenza n. 10555 del 19/7/2002 la Suprema Corte ha inaugurato l'indirizzo secondo cui, ai sensi dell'art. 58 TUB e dell'art. 1263 c.c., i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti in favore del cedente …(omissis).. conservano la loro validità e il loro grado in favore del cessionario senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, essendo irrilevante il possibile eventuale aggravio della posizione del garante, trattandosi di mero fatto come tale inidoneo ad incidere sulla fattispecie normativa applicabile, per cui il trasferimento della garanzia autonoma segue automaticamente la cessione del credito.
Come recentemente ricordato dalla sentenza n. 16962/24, questa pronuncia è stata costantemente richiamata da successive pronunce quali la n. 3319 del 2020 secondo cui la nozione di “altri accessori” di cui all'art. 1263 c.c. va intesa nel senso di ricomprendere la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto e dalla n. 25491 del
2019 che nel che nel richiamare il predetto indirizzo sull'art. 1263 c.c. precisa “ed è la cessione in sé che determina il trasferimento della garanzia, anche se avente natura autonoma, senza necessità di consenso”, etc.
Nel caso in esame, peraltro, proprio la collocazione della garanzia personale nello stesso contratto di mutuo, contestualmente sottoscritto dai garanti, costituirebbe comunque un argomento forte a sostegno del trasferimento automatico in favore della cessionaria del credito.
3. Infine, il motivo inedito con il quale gli opponenti, con la memoria ex art. 171 ter n. 1
c.p.c., hanno eccepito la nullità della procura rilasciata da in Controparte_1 favore di in quanto non iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 TUB, è CP_2 inammissibile perché del tutto nuovo, non essendo stato formulato né nel ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. né nell'atto introduttivo del giudizio di merito. Nel giudizio di opposizione
Tribunale di Palermo 11 Quinta Sezione Civile all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che
l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento (Cass. 17441/2019).
Il motivo sarebbe comunque infondato nel merito, atteso che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e
i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici» (Cass. 7243/2024; Cass. 12007/2024, in motivazione).
E' inoltre chiarissima sul punto la motivazione adottata dalla prima Presidente della
Corte di Cassazione nel decreto n. 13749/2024 su questione pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., laddove evidenzia che la Terza Sezione della Corte, con l'ordinanza 20 febbraio 2024, n.
4427, ha già affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 del testo unico bancario, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.
Il provvedimento rammenta altresì che, n attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Tribunale di Palermo 12 Quinta Sezione Civile Va dunque distinta la semplice operazione di cessione del credito e, a fortiori, il mero rilascio di procura al compimento dell'attività di riscossione dalla vera e propria prestazione di servizi di finanziamento, solo al cospetto della quale sorge l'obbligo di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari.
In definitiva, contrariamente a quanto sostenuto dagli opponenti, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità.
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Al rigetto dell'opposizione consegue la condanna degli opponenti e Parte_2 al pagamento delle spese di lite, liquidate applicando dapprima il Parte_1 massimo coefficiente riduttivo ai compensi previsti dalla tabella n. 2 DM 147/2022
(scaglione 260.000/520.000 euro) in considerazione della natura documentale del procedimento e della semplicità delle questioni controverse, ormai ripetitive e sulle quali si registrano indirizzi giurisprudenziali consolidati, e maggiorando l'importo finale del
10% ai sensi dell'art. 6 DM 55/2014, in considerazione del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite e nella contumacia – che dichiara – di CP_8 [...]
, University of Pittsburg Medical Center Italy srl, Controparte_6
, , ; ogni CP_4 Controparte_9 CP_10 Controparte_11 contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta le domande tutte e l'opposizione proposte da e Parte_1 [...] con l'atto di citazione notificato il 15.11.2023 avverso l'esecuzione Pt_1 promossa da e per essa da con l'atto di Controparte_1 CP_2 pignoramento notificato il 13.5.2022 iscritta al n. 2590/2022 r.g. es. e avverso la successiva procedura esecutiva iscritta al n. 4887/2022 r.g. e riunita alla prima;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali e le liquida in complessivi € 24.720,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso a Palermo, il 6 novembre 2025
Il Giudice
IO OZ
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa IO OZ, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Palermo 13 Quinta Sezione Civile