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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/03/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R. G. 305 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 305 / 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Ferrami, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Via delle Portelle, 23
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Emilio Quadrani, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Via G. Petroni, 12
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-bis
[...]
c.p.c., rep. N. 439/2022, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 29.03.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1344/2018, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dalla ricorrente, avverso la convenuta odontoiatra, Parte_1 dott.ssa in ragione dell'insuccesso del trattamento Controparte_1 pagina 1 di 9 ortodontico eseguito presso la convenuta e dei conseguenti pregiudizi estetici ed occlusivi sofferti dalla paziente. Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “- rigetta le domande proposte da nei confronti di - condanna Parte_1 Controparte_1 alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.620,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- pone integralmente a carico di le spese di c.t.u. nella misura già Parte_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa”.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai
Consulenti nominati in sede di A.T.P., nonostante le integrazioni ed i chiarimenti resi nel primo grado di giudizio siano risultati insufficienti a chiarire le lacune e gli aspetti controversi della c.t.u. espletata in sede di A.T.P. ed a fornire adeguata motivazione alle rassegnate conclusioni;
del corretto assolvimento dell'onere probatorio del nesso di causalità materiale fra la condotta della convenuta ed i danni lamentati;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., domandando altresì la rinnovazione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di A.T.P. e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
In data 22.09.2022 si è costituita mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi all'istanza istruttoria e inibitoria.
3. Con ordinanza del 27.10.2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. e all'udienza del 26.10.2023 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati in sede di A.T.P., nonostante le integrazioni ed i chiarimenti resi nel pagina 2 di 9 primo grado di giudizio siano risultati insufficienti a chiarire le lacune e gli aspetti controversi della c.t.u. espletata in sede di A.T.P. ed a fornire adeguata motivazione alle rassegnate conclusioni, nonché del corretto assolvimento dell'onere della prova del nesso di causalità materiale fra la condotta della sanitaria convenuta ed i danni sofferti, sono fondati e devono essere accolti.
Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure ha aderito alle risultanze della Consulenza tecnica espletata nel giudizio di A.T.P., nonostante neppure all'esito dei chiarimenti resi nel giudizio di primo grado le conclusioni rassegnate siano risultate sorrette da adeguata logica giuridica, sufficientemente motivate e condivisibili sotto il profilo scientifico. Deve a tale riguardo premettersi che è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, infatti, l'unico onere incontrato dal giudice
è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086). Fermo
il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento, le conclusioni raggiunte dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio di
A.T.P. e chiamati a rendere chiarimenti nel giudizio di primo grado, dott.
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e CP_2 dott.ssa , non possono essere condivise da Persona_1 CP_3 questa Corte, in quanto intimamente contraddittorie ed illogiche, confutate dalle risultanze istruttorie – comprovanti la piena collaborazione della paziente nell'esecuzione del trattamento ortodontico –, prive di idonea bibliografia scientifica idonea a comprovare l'ascrivibilità dell'insuccesso del trattamento ortodontico all'asserita (e non provata) scorretta igiene orale della paziente e fondate su erronea ripartizione degli oneri probatori.
4.1 Benché, infatti, risulti ampiamente provato l'insuccesso del trattamento ortodontico e, conseguentemente,
l'inadempimento della convenuta, i CC.TT.UU. hanno inopinatamente attribuito tale insuccesso alla scarsa collaborazione della paziente – peraltro ampiamente smentita dalle risultanze documentali, comprovanti che per ben 28 mesi, rispetto ai 18 mesi preventivati dall'odontoiatra, la pagina 3 di 9 paziente si è recata a visita di controllo con cadenza mensile - anziché all'imperizia della sanitaria. Nello specifico, all'esito del giudizio di
A.T.P., pur avendo accertato che “Per quanto riguarda la durata ed i risultati del trattamento è di tutta evidenza come ad oggi, a distanza di quasi tre anni dall'inizio delle cure, il risultato non sia certamente favorevole, tenuto conto che sussistono ancora disallineamenti di alcuni elementi dentari e la presenza di una flogosi gengivale diffusa”, con ciò accertando l'insuccesso terapeutico, i Consulenti incaricati hanno inopinatamente ritenuto che “tale ritardo terapeutico non può in alcun modo costituire motivo di addebito nei confronti del curante […] è evidente che in presenza di insofferenza o scarsa tolleranza del dolore da parte del
p.te, il trattamento terapeutico risulterà certamente più complesso e difficoltoso, protraendosi inevitabilmente nel tempo” – benché, come detto,
l'asserita scarsa collaborazione della paziente risulti smentita dalla circostanza documentalmente provata che la paziente si sia recata mensilmente a visita dall'odontoiatra - omettendo di addurre bibliografia scientifica idonea a comprovare come l'asserita intolleranza al dolore della paziente possa determinare il totale insuccesso del trattamento terapeutico, pur fondato su applicazione di apparecchio ortodontico metallico fisso. Né i Consulenti nominati hanno meglio motivato le proprie conclusioni in sede di integrazione alla C.T.U., come correttamente disposte dal Giudice di prime cure. In tal sede, infatti, pur avendo premesso che “il trattamento preveda, oltre che l'utilizzo dell'apparecchio ortodontico, anche la sua integrità funzionale senza la quale non è possibile ottenere i benefici effetti della cura” e specificato che “Quando ho visitato la pz ho riscontrato la presenza dell'apparecchio fisso in arcata superiore e inferiore, un apparecchio che non stava lavorando come dovrebbe lavorare un apparecchio fisso, perché non c'erano le legature elastiche che hanno il compito di mantenere l'arco dentro lo slot dell'attacco e che permette il movimento dentale, inoltre c'era un attacco staccato, cioè inutile perché l'apparecchio fisso funziona solo se è fisso”, e che “il protrarsi della terapia oltre i tempi prospettati e le imperfezioni estetiche ed occlusali da me evidenziate all'esame obiettivo, accurato e non sommario, eseguito in data 17/1/2018, e correlato di indagini fotografiche e radiografiche che sono state allegate alla relazione del 2.03.2018, possono essere il risultato di un lungo periodo di inattività dell'apparecchio ortodontico”, con ciò chiaramente accertando la pagina 4 di 9 scorretta apposizione dell'apparecchio ortodontico, l'insuccesso terapeutico, il lungo periodo di inattività dell'apparecchio ortodontico e le imperfezioni estetiche e difficoltà occlusali da esso derivanti, la
Consulente, dott.ssa ha nuovamente illogicamente ascritto Persona_1
l'insuccesso terapeutico alla scarsa compliance della paziente, omettendo di spiegare in che modo l'asserita scarsa igiene orale della paziente avrebbe inciso sull'accertata assenza di legature elastiche ovvero sull'accertata sussistenza di un attacco staccato, circostanze che hanno determinato l'insuccesso del trattamento terapeutico, per converso imputabili all'imperizia del sanitario, tenuto a garantire la funzionalità dell'apparecchio fisso e ad adattare il presidio ortodontico in vista del progressivo allineamento degli elementi dentari disallineati. A tale riguardo, secondo considerazioni affatto condivisibili e destituite di logica giuridica, i Consulenti hanno specificato di aver ritenuto che l'inefficacia del trattamento ortodontico fosse ascrivibile alla scarsa compliance della paziente sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa in una lettera inviata al proprio assicuratore. Al contrario, le CP_1 risultanze documentali consentono di ritenere accertato che la paziente si sia recata a visita di controllo presso l'odontoiatra, con cadenza mensile, per ben 28 mesi (all.1 parte appellante), come pur riconosciuto dai medesimi Consulenti. Ne consegue che l'inefficacia dell'apparecchio ortodontico fisso e la presenza di un apparecchio senza legatura degli attacchi ed addirittura con un attacco distaccato deve essere integralmente ascritta all'imperizia dell'odontoiatra curante che, pur visitando la paziente con cadenza mensile, ha omesso di correttamente adempiere alla prestazione sanitaria. Né la sanitaria convenuta ha provato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, provando che l'inadempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. In tema di responsabilità medica, infatti, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile , sez. III ,
26/07/2017 , n. 18392). pagina 5 di 9 4.2 Al contrario, con riguardo alla dedotta flogosi gengivale, risultano pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici incaricati, i quali hanno ascritto la flogosi gengivale diffusa all'accumulo di placca e tartaro nella cavità orale della paziente e, non già, all'asserito galvanismo, contestando la scarsa valenza scientifica dei riferimenti letterari addotti dal Consulente tecnico di parte ricorrente sul punto, l'inesistenza di test validati dalla comunità scientifica idonei ad individuare la presenza di elettrogalvanismo nella cavità orale nonché, in ogni caso, l'assenza di allergie ai metalli riferite dalla paziente in sede di anamnesi ovvero di lesioni caratteristiche di un ipotetico fenomeno di galvanismo.
4.3 Conclusivamente, risulta correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra la condotta negligente ed imperita della dott.ssa e CP_1
l'insuccesso terapeutico nonché il nesso di causalità giuridica con le conseguenze dannose, patrimoniali e non patrimoniali, sofferte dalla paziente. A tale riguardo, le conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico di parte ricorrente, dott. Persona_2 Controparte_4
devono essere condivise da questa Corte, in quanto aderenti al
[...] materiale istruttorio e connotate da corretta logica giuridica – non ravvisandosi, pertanto, la necessità di disporre rinnovazione della C.T.U. medico-legale espletata. Peculiarmente, il C.T.P. ha correttamente rilevato che “la terapia ortodontica si è dimostrata essere incongrua nella sua applicazione rispetto alla diagnosi ortodontica e alla richiesta della
Sig.ra “allineamento degli elementi dentali in arcata Parte_1 superiore e in arcata inferiore per fini estetici”. Il protrarsi nel tempo
a tutt'oggi: 28 mesi, ha causato indebolimento dell'organo della masticazione nel totale degli elementi dentali sia in arcata superiore, sia in arcata inferiore;
perdita di rapporti occlusali tra le arcate dentarie;
vestibolarizzazione dell'arcata superiore in specie a sinistra rispetto all'arcata inferiore;
collasso posteriore del morso;
disfunzione dell'ATM
(articolazione temporo-mandibolare) con click articolari all'apertura e alla chiusura della bocca nella sua massima estensione”, ritenendo che l'insuccesso terapeutico abbia comportati danni diretti agli elementi dentali e alla cavità orale nelle funzioni estetica, occlusale e masticatoria, quantificabili in 180 giorni di invalidità transitoria al
25%. Le riferite conseguenze dannose risultano perfettamente comprovate dalla copiosa documentazione fotografica versata in atti da parte pagina 6 di 9 ricorrente (all. 1), congruenti con quanto ritenuto dai medesimi CC.TT.UU.,
i quali hanno confermato che la predisposizione di apparecchio ortodontico fisso costituisca, per propria natura, motivo di dolore e di disagio per la paziente, evidenziando le riscontrate “imperfezioni estetiche ed occlusali
[emerse] all'esame obiettivo” e concludendo che all'esito dei 28 mesi di trattamento, rispetto ai 18 mesi inizialmente concordati, la paziente presentasse persistente disallineamento dentale nonché con l'accertata protrazione del piano terapeutico oltre il periodo di tempo prestabilito di
18 mesi. A ristoro dei 180 giorni di invalidità transitoria al 25% devono essere liquidati € 2.466,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, avuto riguardo alle tabelle di liquidazione equitativa delle lesioni cd. micropermanenti elaborate ai sensi dell'art. 139 d. lgs. n. 209/2005 (C.d.A.). Al contrario, non risulta accertato che la paziente abbia sofferto alcuna menomazione della propria integrità psicofisica di carattere permanente in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. La circostanza risulta, peraltro, smentita dal medesimo Consulente tecnico di parte, il quale ha descritto la possibilità che la paziente perdesse taluni elementi dentali come meramente eventuale, né a distanza di oltre sei anni dall'espletamento degli accertamenti peritali, risulta che la circostanza si sia verificata ovvero che l'inadempimento contrattuale abbia determinato conseguenze invalidanti permanenti in capo alla paziente.
4.4 Inoltre, merita di trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da parte ricorrente. A tale riguardo il C.T.P. ha esaustivamente spiegato la necessità, per la paziente, di rimuovere l'apparecchio ortodontico non funzionante e di dover nuovamente affrontare, ad opportuna distanza di tempo, trattamento odontoiatrico di riabilitazione ortodontica per ripristinare la funzione estetico-masticatoria, quantificando un importo di spesa di € 2.500,00.
Peraltro, i medesimi Consulenti incaricati hanno confermato la persistente necessità di sottoporre la paziente a nuovo trattamento di ortodonzia mobile onde consentire la piena risoluzione delle riscontrate imperfezioni estetiche ed occlusali. Ne consegue l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e la condanna dell'appellata, dott.ssa alla restituzione delle somme già percepite a titolo di compenso CP_1 per il fallimentare trattamento ortodontico, pari ad € 2.200,00 (versato mediante acconti mensili di € 100,00 ciascuno, come comprovato da documento pagina 7 di 9 rilasciato dalla medesima dott.ssa su carta a sé intestata, CP_1 singolarmente corredato della sottoscrizione della medesima sanitaria, all.
1 parte ricorrente), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
ai costi che la paziente dovrà sostenere onde procedere a nuovo apparecchio ortodontico, pari ad € 2.500,00, liquidati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
al ristoro delle spese sostenuto per Consulente tecnico di parte (come comprovato dalle ricevute nn. 278/2017 e 297/2017 allegate dalla ricorrente), pari ad € 1.830,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo.
5. Il terzo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erroneo rigetto della domanda di restituzione delle spese sostenute nel procedimento di a.t.p. nonché dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e delle spese di integrazione alla c.t.u., è fondato e deve essere accolto in ragione dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza, le spese sostenute dalla Sig.ra nel Parte_1 giudizio di a.t.p., le spese del giudizio di primo grado, nonché le spese di c.t.u., come liquidate dal Giudice di prime cure, sono poste integralmente a carico della soccombente, dott.ssa CP_1
6. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto, con riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, rep. N. 439/2022, emessa dal Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, in data 29.03.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1344/2018;
1. Condanna al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da invalidità transitoria in favore di Parte_1
per complessivi € 2.466,00, già considerata la rivalutazione
[...] monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
2. Condanna , alla restituzione delle somme percepite a Controparte_1 titolo di compenso, in favore di pari ad € Parte_1
pagina 8 di 9 2.200,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
3. Condanna al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 patito da pari ad € 1.830,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, per c.t.p., ed a € 2.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, per rifacimento di apparecchio ortodontico;
4. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giancarlo Ferranti, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 4835,00, oltre accessori di legge;
5. Condanna alla refusione delle spese sostenute da Controparte_1 nel procedimento di a.t.p.; Parte_1
6. Pone il compenso dei CC.TT.UU., come liquidato dal Giudice di primo grado, a carico di Controparte_1
7. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giancarlo Ferranti, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 22.02.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 305 / 2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Ferrami, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Via delle Portelle, 23
APPELLANTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Emilio Quadrani, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in Terni, Via G. Petroni, 12
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Responsabilità professionale”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 ha proposto impugnazione avverso l'ordinanza ex art. 702-bis
[...]
c.p.c., rep. N. 439/2022, emessa dal Tribunale di Terni, in composizione monocratica, in data 29.03.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1344/2018, con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale avanzata dalla ricorrente, avverso la convenuta odontoiatra, Parte_1 dott.ssa in ragione dell'insuccesso del trattamento Controparte_1 pagina 1 di 9 ortodontico eseguito presso la convenuta e dei conseguenti pregiudizi estetici ed occlusivi sofferti dalla paziente. Il Tribunale di Terni, con la sentenza impugnata, ha così statuito: “- rigetta le domande proposte da nei confronti di - condanna Parte_1 Controparte_1 alla refusione in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese processuali, che liquida in € 4.835,00 (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1.600,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 1.620,00 per la fase decisionale) oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
- pone integralmente a carico di le spese di c.t.u. nella misura già Parte_1 liquidata con decreto emesso in corso di causa”.
2. L'appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai
Consulenti nominati in sede di A.T.P., nonostante le integrazioni ed i chiarimenti resi nel primo grado di giudizio siano risultati insufficienti a chiarire le lacune e gli aspetti controversi della c.t.u. espletata in sede di A.T.P. ed a fornire adeguata motivazione alle rassegnate conclusioni;
del corretto assolvimento dell'onere probatorio del nesso di causalità materiale fra la condotta della convenuta ed i danni lamentati;
dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite e di c.t.u., domandando altresì la rinnovazione della consulenza tecnica espletata nel giudizio di A.T.P. e la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.
In data 22.09.2022 si è costituita mediante comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta in appello alla quale si fa integrale rinvio, contestando integralmente le doglianze dell'appellante ed opponendosi all'istanza istruttoria e inibitoria.
3. Con ordinanza del 27.10.2022 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza e rigettato l'istanza di rinnovo della C.T.U. e all'udienza del 26.10.2023 ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche ex art. 190 c.p.c.
4. L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Il primo ed il secondo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erronea adesione alle conclusioni rassegnate dai Consulenti nominati in sede di A.T.P., nonostante le integrazioni ed i chiarimenti resi nel pagina 2 di 9 primo grado di giudizio siano risultati insufficienti a chiarire le lacune e gli aspetti controversi della c.t.u. espletata in sede di A.T.P. ed a fornire adeguata motivazione alle rassegnate conclusioni, nonché del corretto assolvimento dell'onere della prova del nesso di causalità materiale fra la condotta della sanitaria convenuta ed i danni sofferti, sono fondati e devono essere accolti.
Erroneamente, infatti, il Giudice di prime cure ha aderito alle risultanze della Consulenza tecnica espletata nel giudizio di A.T.P., nonostante neppure all'esito dei chiarimenti resi nel giudizio di primo grado le conclusioni rassegnate siano risultate sorrette da adeguata logica giuridica, sufficientemente motivate e condivisibili sotto il profilo scientifico. Deve a tale riguardo premettersi che è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. In ambedue i casi, infatti, l'unico onere incontrato dal giudice
è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto (ex multis, Cassazione civile, sez. II, 20/03/2017, n. 7086). Fermo
il principio iudex peritus peritorum vigente nel nostro ordinamento, le conclusioni raggiunte dai Consulenti tecnici nominati nel giudizio di
A.T.P. e chiamati a rendere chiarimenti nel giudizio di primo grado, dott.
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, e CP_2 dott.ssa , non possono essere condivise da Persona_1 CP_3 questa Corte, in quanto intimamente contraddittorie ed illogiche, confutate dalle risultanze istruttorie – comprovanti la piena collaborazione della paziente nell'esecuzione del trattamento ortodontico –, prive di idonea bibliografia scientifica idonea a comprovare l'ascrivibilità dell'insuccesso del trattamento ortodontico all'asserita (e non provata) scorretta igiene orale della paziente e fondate su erronea ripartizione degli oneri probatori.
4.1 Benché, infatti, risulti ampiamente provato l'insuccesso del trattamento ortodontico e, conseguentemente,
l'inadempimento della convenuta, i CC.TT.UU. hanno inopinatamente attribuito tale insuccesso alla scarsa collaborazione della paziente – peraltro ampiamente smentita dalle risultanze documentali, comprovanti che per ben 28 mesi, rispetto ai 18 mesi preventivati dall'odontoiatra, la pagina 3 di 9 paziente si è recata a visita di controllo con cadenza mensile - anziché all'imperizia della sanitaria. Nello specifico, all'esito del giudizio di
A.T.P., pur avendo accertato che “Per quanto riguarda la durata ed i risultati del trattamento è di tutta evidenza come ad oggi, a distanza di quasi tre anni dall'inizio delle cure, il risultato non sia certamente favorevole, tenuto conto che sussistono ancora disallineamenti di alcuni elementi dentari e la presenza di una flogosi gengivale diffusa”, con ciò accertando l'insuccesso terapeutico, i Consulenti incaricati hanno inopinatamente ritenuto che “tale ritardo terapeutico non può in alcun modo costituire motivo di addebito nei confronti del curante […] è evidente che in presenza di insofferenza o scarsa tolleranza del dolore da parte del
p.te, il trattamento terapeutico risulterà certamente più complesso e difficoltoso, protraendosi inevitabilmente nel tempo” – benché, come detto,
l'asserita scarsa collaborazione della paziente risulti smentita dalla circostanza documentalmente provata che la paziente si sia recata mensilmente a visita dall'odontoiatra - omettendo di addurre bibliografia scientifica idonea a comprovare come l'asserita intolleranza al dolore della paziente possa determinare il totale insuccesso del trattamento terapeutico, pur fondato su applicazione di apparecchio ortodontico metallico fisso. Né i Consulenti nominati hanno meglio motivato le proprie conclusioni in sede di integrazione alla C.T.U., come correttamente disposte dal Giudice di prime cure. In tal sede, infatti, pur avendo premesso che “il trattamento preveda, oltre che l'utilizzo dell'apparecchio ortodontico, anche la sua integrità funzionale senza la quale non è possibile ottenere i benefici effetti della cura” e specificato che “Quando ho visitato la pz ho riscontrato la presenza dell'apparecchio fisso in arcata superiore e inferiore, un apparecchio che non stava lavorando come dovrebbe lavorare un apparecchio fisso, perché non c'erano le legature elastiche che hanno il compito di mantenere l'arco dentro lo slot dell'attacco e che permette il movimento dentale, inoltre c'era un attacco staccato, cioè inutile perché l'apparecchio fisso funziona solo se è fisso”, e che “il protrarsi della terapia oltre i tempi prospettati e le imperfezioni estetiche ed occlusali da me evidenziate all'esame obiettivo, accurato e non sommario, eseguito in data 17/1/2018, e correlato di indagini fotografiche e radiografiche che sono state allegate alla relazione del 2.03.2018, possono essere il risultato di un lungo periodo di inattività dell'apparecchio ortodontico”, con ciò chiaramente accertando la pagina 4 di 9 scorretta apposizione dell'apparecchio ortodontico, l'insuccesso terapeutico, il lungo periodo di inattività dell'apparecchio ortodontico e le imperfezioni estetiche e difficoltà occlusali da esso derivanti, la
Consulente, dott.ssa ha nuovamente illogicamente ascritto Persona_1
l'insuccesso terapeutico alla scarsa compliance della paziente, omettendo di spiegare in che modo l'asserita scarsa igiene orale della paziente avrebbe inciso sull'accertata assenza di legature elastiche ovvero sull'accertata sussistenza di un attacco staccato, circostanze che hanno determinato l'insuccesso del trattamento terapeutico, per converso imputabili all'imperizia del sanitario, tenuto a garantire la funzionalità dell'apparecchio fisso e ad adattare il presidio ortodontico in vista del progressivo allineamento degli elementi dentari disallineati. A tale riguardo, secondo considerazioni affatto condivisibili e destituite di logica giuridica, i Consulenti hanno specificato di aver ritenuto che l'inefficacia del trattamento ortodontico fosse ascrivibile alla scarsa compliance della paziente sulla base di quanto riferito dalla dott.ssa in una lettera inviata al proprio assicuratore. Al contrario, le CP_1 risultanze documentali consentono di ritenere accertato che la paziente si sia recata a visita di controllo presso l'odontoiatra, con cadenza mensile, per ben 28 mesi (all.1 parte appellante), come pur riconosciuto dai medesimi Consulenti. Ne consegue che l'inefficacia dell'apparecchio ortodontico fisso e la presenza di un apparecchio senza legatura degli attacchi ed addirittura con un attacco distaccato deve essere integralmente ascritta all'imperizia dell'odontoiatra curante che, pur visitando la paziente con cadenza mensile, ha omesso di correttamente adempiere alla prestazione sanitaria. Né la sanitaria convenuta ha provato l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, provando che l'inadempimento sia stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza. In tema di responsabilità medica, infatti, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta al sanitario dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione civile , sez. III ,
26/07/2017 , n. 18392). pagina 5 di 9 4.2 Al contrario, con riguardo alla dedotta flogosi gengivale, risultano pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate dai Consulenti tecnici incaricati, i quali hanno ascritto la flogosi gengivale diffusa all'accumulo di placca e tartaro nella cavità orale della paziente e, non già, all'asserito galvanismo, contestando la scarsa valenza scientifica dei riferimenti letterari addotti dal Consulente tecnico di parte ricorrente sul punto, l'inesistenza di test validati dalla comunità scientifica idonei ad individuare la presenza di elettrogalvanismo nella cavità orale nonché, in ogni caso, l'assenza di allergie ai metalli riferite dalla paziente in sede di anamnesi ovvero di lesioni caratteristiche di un ipotetico fenomeno di galvanismo.
4.3 Conclusivamente, risulta correttamente accertato il nesso di causalità materiale fra la condotta negligente ed imperita della dott.ssa e CP_1
l'insuccesso terapeutico nonché il nesso di causalità giuridica con le conseguenze dannose, patrimoniali e non patrimoniali, sofferte dalla paziente. A tale riguardo, le conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico di parte ricorrente, dott. Persona_2 Controparte_4
devono essere condivise da questa Corte, in quanto aderenti al
[...] materiale istruttorio e connotate da corretta logica giuridica – non ravvisandosi, pertanto, la necessità di disporre rinnovazione della C.T.U. medico-legale espletata. Peculiarmente, il C.T.P. ha correttamente rilevato che “la terapia ortodontica si è dimostrata essere incongrua nella sua applicazione rispetto alla diagnosi ortodontica e alla richiesta della
Sig.ra “allineamento degli elementi dentali in arcata Parte_1 superiore e in arcata inferiore per fini estetici”. Il protrarsi nel tempo
a tutt'oggi: 28 mesi, ha causato indebolimento dell'organo della masticazione nel totale degli elementi dentali sia in arcata superiore, sia in arcata inferiore;
perdita di rapporti occlusali tra le arcate dentarie;
vestibolarizzazione dell'arcata superiore in specie a sinistra rispetto all'arcata inferiore;
collasso posteriore del morso;
disfunzione dell'ATM
(articolazione temporo-mandibolare) con click articolari all'apertura e alla chiusura della bocca nella sua massima estensione”, ritenendo che l'insuccesso terapeutico abbia comportati danni diretti agli elementi dentali e alla cavità orale nelle funzioni estetica, occlusale e masticatoria, quantificabili in 180 giorni di invalidità transitoria al
25%. Le riferite conseguenze dannose risultano perfettamente comprovate dalla copiosa documentazione fotografica versata in atti da parte pagina 6 di 9 ricorrente (all. 1), congruenti con quanto ritenuto dai medesimi CC.TT.UU.,
i quali hanno confermato che la predisposizione di apparecchio ortodontico fisso costituisca, per propria natura, motivo di dolore e di disagio per la paziente, evidenziando le riscontrate “imperfezioni estetiche ed occlusali
[emerse] all'esame obiettivo” e concludendo che all'esito dei 28 mesi di trattamento, rispetto ai 18 mesi inizialmente concordati, la paziente presentasse persistente disallineamento dentale nonché con l'accertata protrazione del piano terapeutico oltre il periodo di tempo prestabilito di
18 mesi. A ristoro dei 180 giorni di invalidità transitoria al 25% devono essere liquidati € 2.466,00, già considerata la rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo, avuto riguardo alle tabelle di liquidazione equitativa delle lesioni cd. micropermanenti elaborate ai sensi dell'art. 139 d. lgs. n. 209/2005 (C.d.A.). Al contrario, non risulta accertato che la paziente abbia sofferto alcuna menomazione della propria integrità psicofisica di carattere permanente in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. La circostanza risulta, peraltro, smentita dal medesimo Consulente tecnico di parte, il quale ha descritto la possibilità che la paziente perdesse taluni elementi dentali come meramente eventuale, né a distanza di oltre sei anni dall'espletamento degli accertamenti peritali, risulta che la circostanza si sia verificata ovvero che l'inadempimento contrattuale abbia determinato conseguenze invalidanti permanenti in capo alla paziente.
4.4 Inoltre, merita di trovare accoglimento anche la domanda di risarcimento del danno patrimoniale avanzata da parte ricorrente. A tale riguardo il C.T.P. ha esaustivamente spiegato la necessità, per la paziente, di rimuovere l'apparecchio ortodontico non funzionante e di dover nuovamente affrontare, ad opportuna distanza di tempo, trattamento odontoiatrico di riabilitazione ortodontica per ripristinare la funzione estetico-masticatoria, quantificando un importo di spesa di € 2.500,00.
Peraltro, i medesimi Consulenti incaricati hanno confermato la persistente necessità di sottoporre la paziente a nuovo trattamento di ortodonzia mobile onde consentire la piena risoluzione delle riscontrate imperfezioni estetiche ed occlusali. Ne consegue l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e la condanna dell'appellata, dott.ssa alla restituzione delle somme già percepite a titolo di compenso CP_1 per il fallimentare trattamento ortodontico, pari ad € 2.200,00 (versato mediante acconti mensili di € 100,00 ciascuno, come comprovato da documento pagina 7 di 9 rilasciato dalla medesima dott.ssa su carta a sé intestata, CP_1 singolarmente corredato della sottoscrizione della medesima sanitaria, all.
1 parte ricorrente), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
ai costi che la paziente dovrà sostenere onde procedere a nuovo apparecchio ortodontico, pari ad € 2.500,00, liquidati all'attualità, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
al ristoro delle spese sostenuto per Consulente tecnico di parte (come comprovato dalle ricevute nn. 278/2017 e 297/2017 allegate dalla ricorrente), pari ad € 1.830,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo.
5. Il terzo motivo d'impugnazione, con cui l'appellante si duole dell'erroneo rigetto della domanda di restituzione delle spese sostenute nel procedimento di a.t.p. nonché dell'erronea condanna al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado e delle spese di integrazione alla c.t.u., è fondato e deve essere accolto in ragione dell'accoglimento della domanda di risarcimento del danno. Pertanto, in ossequio al principio della soccombenza, le spese sostenute dalla Sig.ra nel Parte_1 giudizio di a.t.p., le spese del giudizio di primo grado, nonché le spese di c.t.u., come liquidate dal Giudice di prime cure, sono poste integralmente a carico della soccombente, dott.ssa CP_1
6. Conclusivamente, l'appello è fondato e deve essere accolto, con riforma integrale dell'ordinanza impugnata.
7. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. impugnata, rep. N. 439/2022, emessa dal Tribunale di
Terni, in composizione monocratica, in data 29.03.2022, pubblicata lo stesso giorno, nella causa iscritta al n. r. g. 1344/2018;
1. Condanna al risarcimento del danno non Controparte_1 patrimoniale da invalidità transitoria in favore di Parte_1
per complessivi € 2.466,00, già considerata la rivalutazione
[...] monetaria, oltre interessi legali dal fatto al saldo;
2. Condanna , alla restituzione delle somme percepite a Controparte_1 titolo di compenso, in favore di pari ad € Parte_1
pagina 8 di 9 2.200,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo;
3. Condanna al risarcimento del danno patrimoniale Controparte_1 patito da pari ad € 1.830,00, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, per c.t.p., ed a € 2.500,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, per rifacimento di apparecchio ortodontico;
4. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 primo grado di giudizio in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giancarlo Ferranti, dichiaratosi antistatario, che si liquidano in € 4835,00, oltre accessori di legge;
5. Condanna alla refusione delle spese sostenute da Controparte_1 nel procedimento di a.t.p.; Parte_1
6. Pone il compenso dei CC.TT.UU., come liquidato dal Giudice di primo grado, a carico di Controparte_1
7. Condanna alla refusione delle spese di lite del Controparte_1 presente grado di giudizio in favore del procuratore di parte attrice, avv. Giancarlo Ferranti, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre accessori di legge.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 22.02.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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