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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 08/07/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
748/2024 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, sul
RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C.
di
, titolare della ditta individuale omonima, C.F. – P.I. , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 con sede in Viarigi, Fraz. Pelosi, 11, elettivamente domiciliata in 14100 Asti (AT), C.so Alfieri n. 76, presso lo studio dell'Avv. Davide Migliasso (C.F. , che la rappresenta e difende in forza di CodiceFiscale_2 procura in atti contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. , con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
Bergolo, 29, 12074 CORTEMILIA (CN); CONTUMACE
Parte attrice agisce nella presente sede deducendo:
di aver fornito alla società della propria azienda agricola;
Parte_2
e più precisamente:
- 40 quintali al prezzo di €.351 al quintale, come dichiarato nel modulo contrattuale di fornitura 9/10/2023 redatto dalla stessa (doc. 1), presente in atti, in una con gli scontrini del peso pubblico di CP_1
Viarigi (doc. 2); per un totale valore di € 14.040;
[...
- 1,6 quintali, al prezzo di €.293 al quintale, come dichiarato nel modulo contrattuale di fornitura de
(doc. 3), per un totale di €.468,80; CP_1
chiede dunque il pagamento della complessiva somma di €.14.508,80.
La domanda è fondata. Le forniture azionate sono infatti riscontrate tanto nella prodotta documentazione (cfr. sopra) quanto nella deposizione resa dal teste , sentito alla udienza del 4.2.2025, che ivi dichiarava: Testimone_1
“riconosco il doc. 2 della attrice che riguarda la pesatura, delle nocciole, che la è venuta a CP_1 caricare presso la azienda agricola di mia nonna;
io ero presente;
ho assistito sia alla pesatura che alla consegna nelle mani di in quella occasione;
CP_1
una seconda fornitura di più piccole dimensioni venne caricata nei sacchi da mio nonno, e lui mi riferì che erano destinate a;
CP_1
non ho assistito alla consegna né alla pesatura per questa fornitura,
ma al ritorno da questa seconda fornitura, fatta presso il destinatario perché molto più piccola,
mio nonno mi mostrò il doc. 3 che riconosco…”
La domanda risulta dunque adeguatamente riscontrata in atti.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Via Bergolo, 29, 12074 CORTEMILIA (CN), a pagare all'attore € 14.508,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc, dalla domanda al saldo effettivo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 145,50 per esposti, €
4.100 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Asti, 4.7.2025
Il gi dott. Perfetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
748/2024 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, sul
RICORSO EX ART. 281 DECIES C.P.C.
di
, titolare della ditta individuale omonima, C.F. – P.I. , Parte_1 C.F._1 P.IVA_1 con sede in Viarigi, Fraz. Pelosi, 11, elettivamente domiciliata in 14100 Asti (AT), C.so Alfieri n. 76, presso lo studio dell'Avv. Davide Migliasso (C.F. , che la rappresenta e difende in forza di CodiceFiscale_2 procura in atti contro
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.I. , con sede in Via Controparte_1 P.IVA_2
Bergolo, 29, 12074 CORTEMILIA (CN); CONTUMACE
Parte attrice agisce nella presente sede deducendo:
di aver fornito alla società della propria azienda agricola;
Parte_2
e più precisamente:
- 40 quintali al prezzo di €.351 al quintale, come dichiarato nel modulo contrattuale di fornitura 9/10/2023 redatto dalla stessa (doc. 1), presente in atti, in una con gli scontrini del peso pubblico di CP_1
Viarigi (doc. 2); per un totale valore di € 14.040;
[...
- 1,6 quintali, al prezzo di €.293 al quintale, come dichiarato nel modulo contrattuale di fornitura de
(doc. 3), per un totale di €.468,80; CP_1
chiede dunque il pagamento della complessiva somma di €.14.508,80.
La domanda è fondata. Le forniture azionate sono infatti riscontrate tanto nella prodotta documentazione (cfr. sopra) quanto nella deposizione resa dal teste , sentito alla udienza del 4.2.2025, che ivi dichiarava: Testimone_1
“riconosco il doc. 2 della attrice che riguarda la pesatura, delle nocciole, che la è venuta a CP_1 caricare presso la azienda agricola di mia nonna;
io ero presente;
ho assistito sia alla pesatura che alla consegna nelle mani di in quella occasione;
CP_1
una seconda fornitura di più piccole dimensioni venne caricata nei sacchi da mio nonno, e lui mi riferì che erano destinate a;
CP_1
non ho assistito alla consegna né alla pesatura per questa fornitura,
ma al ritorno da questa seconda fornitura, fatta presso il destinatario perché molto più piccola,
mio nonno mi mostrò il doc. 3 che riconosco…”
La domanda risulta dunque adeguatamente riscontrata in atti.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, P.I. con sede Controparte_1 P.IVA_2 in Via Bergolo, 29, 12074 CORTEMILIA (CN), a pagare all'attore € 14.508,80, oltre interessi legali ex art. 1284, co.4, cc, dalla domanda al saldo effettivo;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 145,50 per esposti, €
4.100 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Asti, 4.7.2025
Il gi dott. Perfetti