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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/08/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. RG 217/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 217/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca appellante
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Salvatore appellato
avente ad oggetto: riforma dell'ordinanza n. 728/2024 resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 5.02.2024, nel procedimento n.
R.G. 95/2022. L'udienza del 24 giugno 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“In ottemperanza al suddetto provvedimento, la scrivente difesa, richiamando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nel proprio atto di appello, da intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi e le argomentazioni di cui al presente atto, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado dell'esponente (da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma totale della ordinanza impugnata del 5 febbraio 2024 resa dal
Tribunale di Avezzano, così provvedere:
NEL MERITO:
1. rigettare tutte le domande dell'appellato per i motivi esposti nel presente atto Par e in tutti i precedenti scritti difensivi di , poiché infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione degli importi corrisposti da in adempimento alle statuizioni contenute nella ordinanza impugnata Parte_1 pari a complessivi € 33.967,09 (di cui € 25.090,79 per sorte ed € 8.876,30 per spese di lite di primo grado al procuratore antistatario), oltre interessi legali dal loro pagamento sino al saldo (doc. J);
2. in subordine, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c. o, in via d'ulteriore subordine, rideterminare l'importo liquidato a titolo di compenso professionale d'avvocato secondo i parametri forensi;
e, per
l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione degli importi corrisposti o versati in eccedenza da al procuratore antistatario in adempimento Parte_1 alla statuizione sulle spese di causa contenuta nell'ordinanza impugnata pari a complessivi € 8.876,30, oltre interessi legali dal loro pagamento sino al saldo;
pag. 2/12 IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.A. come per legge, del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“La presente difesa, nel rispetto del termine perentorio concesso con provvedimento del 9.7.2024, nell'impugnare e contestare nuovamente tutto quanto dedotto ed argomentato ex adverso e nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si abbia integralmente richiamata ed a cui si fa cortese rinvio, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza anche incidentale, eccezione e deduzione:
“confermare l'ordinanza impugnata per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da Parte_1 per infondatezza in fatto e in diritto;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze anche del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. Ordinanza impugnata. Con ordinanza n. 728/24 pubblicata in data 5 febbraio 2024 il Tribunale di Avezzano così provvedeva: “- dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.
805808 stipulato tra le odierne parti in causa in data 25/07/2008 e la conseguente conversione di detto finanzia-mento da oneroso a gratuito, condannando Parte_1 al pagamento, in favore di , ex art. 1815, comma 2, c.c., della somma
[...] CP_1 complessiva di euro 20.882,33, oltre interessi nella misura legale dal 05/05/2020, data del reclamo proposto dal ricorrente, ed in misura moratoria, ex art. 1284, comma 4,
c.c., dal deposito del ricorso in data 24/01/2022, fino al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna alla refusione in favore dell'Avv. Roberto Di Parte_1
pag. 3/12 Salvatore antistatario delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.445,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 7.300,00 per compensi professionali ex D.M. n.
55/2014, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovuti come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda proposta da
[...]
diretta a ottenere la declaratoria di invalidità, illegittimità, inefficacia in CP_1 ragione dell'usurarietà delle condizioni contrattuali relative al contratto di finanziamento da questi sottoscritto con la con conseguente Parte_1 dichiarazione di non debenza delle somme versate a titolo di interessi, unitamente alle spese sostenute per l'erogazione del finanziamento, con contestuale domanda di ripetizione della somma di € 23.040,24, oltre interessi.
1.2 A sostegno della proposta domanda, l'allora ricorrente, oggi appellato, rappresentava che nella sua qualità di consumatore in data 25 luglio 2008 aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.
805808, interamente restituito con 120 rate mensili per un totale di € 42.600,00, comprensivo di interessi, spese di istruttoria, commissioni e spese assicurative, e che il
TAEG contrattualmente pattuito era pari al 16,62%, con un TAN nella misura del
4,00%, un TEG nella misura del 13,60%, e con contestuale sottoscrizione anche di una polizza assicurativa.
In particolare e per quello che rileva in questa sede, l'allora ricorrente riferiva che da un esame contabile era emerso che in relazione al TAEG ed al TEG pattuiti e praticati erano state applicate condizioni usurarie in violazione della Legge 108/1996, della
Legge 24/2001, dell'art. 644 c.p., dell'art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza della non debenza degli interessi, di qualsiasi tipo, convenuti nel contratto di finanziamento in questione, con conseguente trasformazione ope legis del finanziamento da oneroso in finanziamento gratuito, rappresentando che secondo la disposizione di cui all'art. 644
c.p. al fine della determinazione del tasso di interesse usurario si sarebbero dovuto tenere in considerazione le commissioni, le remunerazioni a qualunque titolo e le spese, con la sola esclusione delle imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Assumeva il ricorrente che il Taeg contrattualmente pattuito era superiore al tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto di finanziamento e che anche il Teg pag. 4/12 effettivamente praticato ab origine dalla AN mutuante era pari al 16,598%, teg calcolato ricomprendendo anche i costi dell'assicurazione, sottoscritta contestualmente al finanziamento, trattandosi di assicurazione obbligatoria per prestiti contro cessione di quote dello stipendio.
1.2 Si era costituita in giudizio la contestando la domanda dell'allora Parte_1 ricorrente, non potendo i costi della polizza assicurativa essere inclusi nel calcolo del
Teg, anche in considerazione del fatto che nelle istruzioni della AN d'TA del 2006 tale voce di costo non era ricompresa nel calcolo.
1.3 Espletata ctu contabile, il Tribunale di Avezzano riteneva fondata la domanda di parte ricorrente e decideva nei termini sopra indicati, sulla base delle seguenti motivazioni.
Nel merito, premettendo il giudice di prime cure l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della giurisprudenza di merito in relazione all'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del Teg con riguardo ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, riteneva di aderire all'orientamento prevalente secondo il quale tali costi devono essere inclusi nel Teg a prescindere dal fatto che il finanziamento fosse stato ottenuto nella vigenza delle istruzioni della AN d'TA del 2006, conformemente a quanto statuito dalla Corte di legittimità (Cass. Civ. n. 8806/2017).
Da tale premessa, il Tribunale rilevava che nel caso sottoposto al suo esame era emersa:
- “la volontà di vincolare il prestito alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, volta a garantire il finanziatore da qualsivoglia rischio di insolvenza;
pertanto, non esiste alcun motivo per escluderle dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.”;
- il collegamento tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa stante la contestuale sottoscrizione di entrambi i contratti.
Il giudice riteneva inoltre che non poteva essere condivisa l'eccezione sollevata dalla in relazione al fatto che le istruzioni della AN d'TA vigenti all'epoca della Pt_1 sottoscrizione dei contratti non prevedessero l'inclusione dei costi della polizza nel calcolo del Teg, dal momento che le stesse istruzioni avevano carattere tecnico prive del carattere precettivo, facendo proprio l'orientamento di legittimità richiamato pag. 5/12 nell'ordinanza, con l'ulteriore rilievo che le successive Istruzioni della AN d'TA del 2009 prevedevano l'inclusione dei costi di assicurazione nel calcolo del Teg, con ciò confermando il carattere remunerativo dell'operazione.
Il Tribunale riteneva di non condividere la sollevata eccezione circa il rispetto del principio di simmetria tra il calcolo del tasso soglia e il Teg, in virtù del quale entrambi i tassi devono essere composti dai medesimi elementi, stante i principi formulati dalla
Corte di Cassazione con la sentenza a Sez. Un. n. 19597/2020 dai quali ne faceva discendere l'applicazione del principio onnicomprensività, ai fini del calcolo del Teg nella valutazione della possibile usurarietà, e del conseguente art. 644 c.p..
Il Giudice di prime cure rilevava che dalla ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado era emerso il carattere usurario del Teg includendo i costi dell'assicurazione, con un maggior importo versato dall'allora ricorrente nella misura di € 20.883,33.
Accertato il carattere usurario del Teg, il Tribunale rinveniva la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2°, c.c. per il superamento del tasso soglia (Cass.
Civ. Sez. Un. n. 24675/2017).
In relazione agli interessi, il Giudice riteneva di liquidare gli interessi legali a far data dal 5 maggio 2020 – data del proposto reclamo - e nella misura moratoria dal 24 gennaio 2022 – data di deposito del ricorso-.
Da ultimo, per quanto riguardava le spese di lite, il Giudice di prime cure applicava il principio della soccombenza e le liquidava secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm. tenuto conto del pregio dell'opera prestata e della particolare difficoltà della materia trattata.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano propone appello la
[...]
sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “Sull'errata statuizione in ordine nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia”.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale per non avere applicato la normativa pro tempore vigente, ritenendo di applicare il disposto di cui all'art. 644 c.p. e non applicando le Istruzioni della AN
d'TA dal momento che la normativa di rango primario aveva fatto rinvio alle predette disposizioni.
A parere dell'appellante: pag. 6/12 - l'art. 2 bis, comma 2°, del D.L. n. 185/2008 richiamava le Istruzioni della AN
d'TA, norma di carattere speciale che, come tale, deroga la normativa di carattere generale, norma che, in attesa delle nuove Istruzioni, ratificava in via transitoria la validità delle Istruzioni del 2006;
- la giurisprudenza di merito maggioritaria avrebbe ravvisato, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, la necessità del rispetto del principio di omogeneità;
- la necessità della tutela del legittimo affidamento in favore degli intermediari finanziari nell'utilizzo di contratti conformi alla normativa pro tempore vigente;
- nel 2008, anno in cui le parti stipulavano il contratto di finanziamento con la relativa polizza assicurativa, erano ancora vigenti le Istruzioni della AN
d'TA del 2006 le quali non prevedevano, ai fini del calcolo dell'usura,
l'inclusione dei costi della polizza nel Teg.
Parte appellante rappresenta l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere la polizza strettamente collegata alla concessione del credito, per cui i costi dell'assicurazione rientrerebbero nel conteggio per la determinazione del tasso soglia, dal momento che la polizza prevista ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 è una copertura assicurativa obbligatoria per legge in favore del mutuatario.
2.2 “Sull'ingiusta condanna di al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante sul presupposto della riconosciuta Pt_1 esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg al fine della verifica il possibile superamento del tasso soglia, del quale il Tribunale aveva dato atto nell'ordinanza impugnata, lamenta l'applicazione del principio di soccombenza anziché la compensazione delle spese di lite, stante l'esistenza del rilevato contrasto.
Lamenta altresì che la liquidazione delle spese sia stata fatta in maniera superiore ai criteri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, la cui applicazione avrebbe portato alla quantificazione dei compensi in € 5.077,00, rilevando altresì l'asserita erroneità dell'affermazione effettuata dal giudice in ordine alla complessità della materia e dell'opera prestata dal momento che, a parere dell'appellante, ciò che rileverebbe in tali pag. 7/12 controversie è l'esito della Ctu contabile a prescindere dalle argomentazioni difensive delle parti.
Sulla base di tali argomentazioni, la invoca la riforma dell'ordinanza in punto di Pt_1 spese di lite.
3. Si è costituito l'appellato invocando preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del primo motivo di appello e dell'intero gravame con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 348 bis in relazione all'art. 350 bis c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Il primo motivo di appello deve essere rigettato ritenendo il Collegio di dare continuità a quanto già espresso sul punto da questa Corte di Appello in altre pronunce
(C.A. L'Aquila sent. n. 725/2023) in adesione ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione in numerosi arresti.
Parte appellante lamenta, come in precedenza esposto, essenzialmente l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'includere i costi della polizza assicurativa nel calcolo del Teg ponendosi in contrasto con le Istruzioni della AN d'TA del 2006, ratione temporis applicabile, in ragione della specialità della norma di cui all'art. 2 bis, comma 2, d.l. n. 185/2008.
4.1 In ordine alla necessità di calcolare i costi della polizza assicurativa nell'ambito dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, o in operazioni analoghe, e sulla impossibilità di applicare le Istruzioni della AN d'TA del 2006, la
Corte di Cassazione con orientamento costante in materia ha affermato, in casi analoghi se non identici alla questione oggetto del presente giudizio, che: “Questa Corte ha esaminato in – ormai - numerosissime pronunce l'usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con cessione del quinto e stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma IV, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
come stabilito da questa norma, infatti, nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate pag. 8/12 all'erogazione del credito;
la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice;
la «centralità sistematica» di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla AN d'TA (così, ex multis, Cass. Sez. 2, n. 29501 del
24/10/2023, con indicazione dei precedenti più rilevanti)” (Cass. Civ. Ord. n.
5593/2025, in parte motiva)
4.2 Principio ribadito in altra recente pronuncia, ribadendo che: “Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la AN d'TA, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi. Questa Corte a Sezioni Unite (n.
16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini pag. 9/12 della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a
Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori)” (Cass. Civ. Ord. n.
15114/2025, in parte motiva).
4.3 Fermi questi principi, che come già detto questa Corte condivide, tornando al caso in esame è emerso lo stretto collegamento tra la stipulazione del contratto di finanziamento e la polizza assicurativa sottoscritte entrambe nella medesima giornata, ciò che fa presumere il collegamento sussistente tra loro, con la conseguenza che i costi della polizza devono essere considerati come oneri ex art. 644 c.p. e come tali rientranti nell'alveo del calcolo del tasso soglia;
la obbligatorietà ex lege della polizza non incide sulla natura di costo della polizza stessa;
le istruzioni della AN d'TA non possono derogare a una normativa primaria, quale quella dell'usura ex art. 644 c.p., trattandosi di disposizioni tecniche.
4.4 E' stato, inoltre, acclarato tramite la ctu, del quale questo Collegio condivide le conclusioni, che il Teg comprensivo dei costi della polizza sia superiore al tasso soglia previsto per il periodo di riferimento alla data della stipula del finanziamento.
4.5 Alla luce di tali motivazioni il primo motivo di appello deve essere rigettato non avendo parte appellante fornito adeguate argomentazioni tali poter confutare il contenuto dell'ordinanza impugnata.
4.6 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello in punto di spese di lite.
L'appellante assume che, avendo il Giudice di prime cure dato atto dell'esistenza di una contrasto giurisprudenziale, questi avrebbe dovuto compensare le spese di lite proprio in virtù del dedotto contrasto.
Tale assunto è privo di fondamento in quanto seppure il Tribunale abbia dato atto della sussistenza di un duplice orientamento in tema di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg,, tuttavia tale constatazione è riferita alla giurisprudenza di merito (cfr. pag. 4, punto 7) e nell'ambito del duplice orientamento giurisprudenziale il
Giudice di prime cure ha aderito a quello maggioritario conferme alla giurisprudenza di legittimità, tanto è che in tale contesto la decisione presa si fonda su richiami alla pag. 10/12 principi espressi dalla Corte di Cassazione e non alla quella di merito sulla quale si è basata, al contrario, parte appellante.
4.7 In relazione poi al lamentato errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella quantificazione delle spese di lite, non corrispondente ai valori medi di cui alla tabella
DM n. 147/2022 per scaglione di riferimento, tale argomentazione non è condivisibile potendo il Giudice nel rispetto del potere discrezionale a esso spettante nella liquidazione delle spese di lite indicare una somma ricompresa tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, dovendo motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui voglia discostarsi dalla applicazione dei minimi tariffari, liquidando somme inferiori, o superare i massimi tabellarmente previsti.
Alla luce di tali argomentazioni, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00- € 26.000,00), in applicazione del DM
147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Controparte_1
l'ordinanza n. 728/2024 resa dal Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 5 febbraio
2024, nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra Parte_1 istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato e per esso l'avv.
Roberto Di Salvatore, procuratore antistatario, delle spese e competenze di pag. 11/12 giudizio di secondo grado che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre il
15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 27 luglio 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
pag. 12/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 217/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 24 giugno 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore;
rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca appellante
e
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Di Salvatore appellato
avente ad oggetto: riforma dell'ordinanza n. 728/2024 resa ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 5.02.2024, nel procedimento n.
R.G. 95/2022. L'udienza del 24 giugno 2025 veniva svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti precisavano le rispettive conclusioni mediante il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza nel termine loro assegnato.
La causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. nuova formulazione.
Conclusioni dell'appellante:
“In ottemperanza al suddetto provvedimento, la scrivente difesa, richiamando tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito nel proprio atto di appello, da intendersi qui di seguito integralmente riportato e trascritto, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, per tutti i motivi e le argomentazioni di cui al presente atto, nonché per tutte le difese ed eccezioni di cui agli atti e verbali di causa di primo grado dell'esponente (da aversi qui per integralmente trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.), rigettata ogni avversa domanda, istanza ed eccezione, in riforma totale della ordinanza impugnata del 5 febbraio 2024 resa dal
Tribunale di Avezzano, così provvedere:
NEL MERITO:
1. rigettare tutte le domande dell'appellato per i motivi esposti nel presente atto Par e in tutti i precedenti scritti difensivi di , poiché infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione degli importi corrisposti da in adempimento alle statuizioni contenute nella ordinanza impugnata Parte_1 pari a complessivi € 33.967,09 (di cui € 25.090,79 per sorte ed € 8.876,30 per spese di lite di primo grado al procuratore antistatario), oltre interessi legali dal loro pagamento sino al saldo (doc. J);
2. in subordine, compensare le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti ex art. 92 c.p.c. o, in via d'ulteriore subordine, rideterminare l'importo liquidato a titolo di compenso professionale d'avvocato secondo i parametri forensi;
e, per
l'effetto, condannare la parte appellata alla restituzione degli importi corrisposti o versati in eccedenza da al procuratore antistatario in adempimento Parte_1 alla statuizione sulle spese di causa contenuta nell'ordinanza impugnata pari a complessivi € 8.876,30, oltre interessi legali dal loro pagamento sino al saldo;
pag. 2/12 IN OGNI CASO
3. con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.A. come per legge, del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni dell'appellata:
“La presente difesa, nel rispetto del termine perentorio concesso con provvedimento del 9.7.2024, nell'impugnare e contestare nuovamente tutto quanto dedotto ed argomentato ex adverso e nel riportarsi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta, che qui si abbia integralmente richiamata ed a cui si fa cortese rinvio, insiste per l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'On. Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza anche incidentale, eccezione e deduzione:
“confermare l'ordinanza impugnata per tutti i motivi dedotti nella comparsa di costituzione e risposta, e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da Parte_1 per infondatezza in fatto e in diritto;
con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e delle competenze anche del presente giudizio, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
FATTO E DIRITTO
1. Ordinanza impugnata. Con ordinanza n. 728/24 pubblicata in data 5 febbraio 2024 il Tribunale di Avezzano così provvedeva: “- dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.
805808 stipulato tra le odierne parti in causa in data 25/07/2008 e la conseguente conversione di detto finanzia-mento da oneroso a gratuito, condannando Parte_1 al pagamento, in favore di , ex art. 1815, comma 2, c.c., della somma
[...] CP_1 complessiva di euro 20.882,33, oltre interessi nella misura legale dal 05/05/2020, data del reclamo proposto dal ricorrente, ed in misura moratoria, ex art. 1284, comma 4,
c.c., dal deposito del ricorso in data 24/01/2022, fino al saldo effettivo;
- dichiara tenuta e condanna alla refusione in favore dell'Avv. Roberto Di Parte_1
pag. 3/12 Salvatore antistatario delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.445,50, di cui euro 145,50 per esborsi ed euro 7.300,00 per compensi professionali ex D.M. n.
55/2014, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, se dovuti come per legge;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Parte_1
1.1 Il procedimento di primo grado era scaturito dalla domanda proposta da
[...]
diretta a ottenere la declaratoria di invalidità, illegittimità, inefficacia in CP_1 ragione dell'usurarietà delle condizioni contrattuali relative al contratto di finanziamento da questi sottoscritto con la con conseguente Parte_1 dichiarazione di non debenza delle somme versate a titolo di interessi, unitamente alle spese sostenute per l'erogazione del finanziamento, con contestuale domanda di ripetizione della somma di € 23.040,24, oltre interessi.
1.2 A sostegno della proposta domanda, l'allora ricorrente, oggi appellato, rappresentava che nella sua qualità di consumatore in data 25 luglio 2008 aveva sottoscritto un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n.
805808, interamente restituito con 120 rate mensili per un totale di € 42.600,00, comprensivo di interessi, spese di istruttoria, commissioni e spese assicurative, e che il
TAEG contrattualmente pattuito era pari al 16,62%, con un TAN nella misura del
4,00%, un TEG nella misura del 13,60%, e con contestuale sottoscrizione anche di una polizza assicurativa.
In particolare e per quello che rileva in questa sede, l'allora ricorrente riferiva che da un esame contabile era emerso che in relazione al TAEG ed al TEG pattuiti e praticati erano state applicate condizioni usurarie in violazione della Legge 108/1996, della
Legge 24/2001, dell'art. 644 c.p., dell'art. 1815 comma 2 c.c., con la conseguenza della non debenza degli interessi, di qualsiasi tipo, convenuti nel contratto di finanziamento in questione, con conseguente trasformazione ope legis del finanziamento da oneroso in finanziamento gratuito, rappresentando che secondo la disposizione di cui all'art. 644
c.p. al fine della determinazione del tasso di interesse usurario si sarebbero dovuto tenere in considerazione le commissioni, le remunerazioni a qualunque titolo e le spese, con la sola esclusione delle imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Assumeva il ricorrente che il Taeg contrattualmente pattuito era superiore al tasso soglia previsto al momento della stipula del contratto di finanziamento e che anche il Teg pag. 4/12 effettivamente praticato ab origine dalla AN mutuante era pari al 16,598%, teg calcolato ricomprendendo anche i costi dell'assicurazione, sottoscritta contestualmente al finanziamento, trattandosi di assicurazione obbligatoria per prestiti contro cessione di quote dello stipendio.
1.2 Si era costituita in giudizio la contestando la domanda dell'allora Parte_1 ricorrente, non potendo i costi della polizza assicurativa essere inclusi nel calcolo del
Teg, anche in considerazione del fatto che nelle istruzioni della AN d'TA del 2006 tale voce di costo non era ricompresa nel calcolo.
1.3 Espletata ctu contabile, il Tribunale di Avezzano riteneva fondata la domanda di parte ricorrente e decideva nei termini sopra indicati, sulla base delle seguenti motivazioni.
Nel merito, premettendo il giudice di prime cure l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nell'ambito della giurisprudenza di merito in relazione all'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa nel calcolo del Teg con riguardo ai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, riteneva di aderire all'orientamento prevalente secondo il quale tali costi devono essere inclusi nel Teg a prescindere dal fatto che il finanziamento fosse stato ottenuto nella vigenza delle istruzioni della AN d'TA del 2006, conformemente a quanto statuito dalla Corte di legittimità (Cass. Civ. n. 8806/2017).
Da tale premessa, il Tribunale rilevava che nel caso sottoposto al suo esame era emersa:
- “la volontà di vincolare il prestito alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa, volta a garantire il finanziatore da qualsivoglia rischio di insolvenza;
pertanto, non esiste alcun motivo per escluderle dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 comma 4 c.p.”;
- il collegamento tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa stante la contestuale sottoscrizione di entrambi i contratti.
Il giudice riteneva inoltre che non poteva essere condivisa l'eccezione sollevata dalla in relazione al fatto che le istruzioni della AN d'TA vigenti all'epoca della Pt_1 sottoscrizione dei contratti non prevedessero l'inclusione dei costi della polizza nel calcolo del Teg, dal momento che le stesse istruzioni avevano carattere tecnico prive del carattere precettivo, facendo proprio l'orientamento di legittimità richiamato pag. 5/12 nell'ordinanza, con l'ulteriore rilievo che le successive Istruzioni della AN d'TA del 2009 prevedevano l'inclusione dei costi di assicurazione nel calcolo del Teg, con ciò confermando il carattere remunerativo dell'operazione.
Il Tribunale riteneva di non condividere la sollevata eccezione circa il rispetto del principio di simmetria tra il calcolo del tasso soglia e il Teg, in virtù del quale entrambi i tassi devono essere composti dai medesimi elementi, stante i principi formulati dalla
Corte di Cassazione con la sentenza a Sez. Un. n. 19597/2020 dai quali ne faceva discendere l'applicazione del principio onnicomprensività, ai fini del calcolo del Teg nella valutazione della possibile usurarietà, e del conseguente art. 644 c.p..
Il Giudice di prime cure rilevava che dalla ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado era emerso il carattere usurario del Teg includendo i costi dell'assicurazione, con un maggior importo versato dall'allora ricorrente nella misura di € 20.883,33.
Accertato il carattere usurario del Teg, il Tribunale rinveniva la gratuità del finanziamento ex art. 1815, comma 2°, c.c. per il superamento del tasso soglia (Cass.
Civ. Sez. Un. n. 24675/2017).
In relazione agli interessi, il Giudice riteneva di liquidare gli interessi legali a far data dal 5 maggio 2020 – data del proposto reclamo - e nella misura moratoria dal 24 gennaio 2022 – data di deposito del ricorso-.
Da ultimo, per quanto riguardava le spese di lite, il Giudice di prime cure applicava il principio della soccombenza e le liquidava secondo il D.M. 55/2014 e ss.mm. tenuto conto del pregio dell'opera prestata e della particolare difficoltà della materia trattata.
2. Appello. Avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano propone appello la
[...]
sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
2.1 “Sull'errata statuizione in ordine nullità della clausola relativa agli interessi per superamento del tasso soglia”.
Con tale motivo di doglianza, l'appellante lamenta l'errore in cui sarebbe incorso il
Tribunale per non avere applicato la normativa pro tempore vigente, ritenendo di applicare il disposto di cui all'art. 644 c.p. e non applicando le Istruzioni della AN
d'TA dal momento che la normativa di rango primario aveva fatto rinvio alle predette disposizioni.
A parere dell'appellante: pag. 6/12 - l'art. 2 bis, comma 2°, del D.L. n. 185/2008 richiamava le Istruzioni della AN
d'TA, norma di carattere speciale che, come tale, deroga la normativa di carattere generale, norma che, in attesa delle nuove Istruzioni, ratificava in via transitoria la validità delle Istruzioni del 2006;
- la giurisprudenza di merito maggioritaria avrebbe ravvisato, secondo quanto sancito dalla Suprema Corte, la necessità del rispetto del principio di omogeneità;
- la necessità della tutela del legittimo affidamento in favore degli intermediari finanziari nell'utilizzo di contratti conformi alla normativa pro tempore vigente;
- nel 2008, anno in cui le parti stipulavano il contratto di finanziamento con la relativa polizza assicurativa, erano ancora vigenti le Istruzioni della AN
d'TA del 2006 le quali non prevedevano, ai fini del calcolo dell'usura,
l'inclusione dei costi della polizza nel Teg.
Parte appellante rappresenta l'ulteriore errore in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure nel ritenere la polizza strettamente collegata alla concessione del credito, per cui i costi dell'assicurazione rientrerebbero nel conteggio per la determinazione del tasso soglia, dal momento che la polizza prevista ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 180/1950 è una copertura assicurativa obbligatoria per legge in favore del mutuatario.
2.2 “Sull'ingiusta condanna di al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Con il secondo motivo di appello l'appellante sul presupposto della riconosciuta Pt_1 esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg al fine della verifica il possibile superamento del tasso soglia, del quale il Tribunale aveva dato atto nell'ordinanza impugnata, lamenta l'applicazione del principio di soccombenza anziché la compensazione delle spese di lite, stante l'esistenza del rilevato contrasto.
Lamenta altresì che la liquidazione delle spese sia stata fatta in maniera superiore ai criteri medi previsti dal D.M. n. 147/2022, la cui applicazione avrebbe portato alla quantificazione dei compensi in € 5.077,00, rilevando altresì l'asserita erroneità dell'affermazione effettuata dal giudice in ordine alla complessità della materia e dell'opera prestata dal momento che, a parere dell'appellante, ciò che rileverebbe in tali pag. 7/12 controversie è l'esito della Ctu contabile a prescindere dalle argomentazioni difensive delle parti.
Sulla base di tali argomentazioni, la invoca la riforma dell'ordinanza in punto di Pt_1 spese di lite.
3. Si è costituito l'appellato invocando preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità del primo motivo di appello e dell'intero gravame con fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 348 bis in relazione all'art. 350 bis c.p.c. e contestando nel merito il proposto gravame chiedendo la conferma dell'impugnata ordinanza.
4) Motivi della decisione. L'appello è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4. Il primo motivo di appello deve essere rigettato ritenendo il Collegio di dare continuità a quanto già espresso sul punto da questa Corte di Appello in altre pronunce
(C.A. L'Aquila sent. n. 725/2023) in adesione ai principi espressi dalla Corte di
Cassazione in numerosi arresti.
Parte appellante lamenta, come in precedenza esposto, essenzialmente l'errore in cui sarebbe incorso il primo Giudice nell'includere i costi della polizza assicurativa nel calcolo del Teg ponendosi in contrasto con le Istruzioni della AN d'TA del 2006, ratione temporis applicabile, in ragione della specialità della norma di cui all'art. 2 bis, comma 2, d.l. n. 185/2008.
4.1 In ordine alla necessità di calcolare i costi della polizza assicurativa nell'ambito dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, o in operazioni analoghe, e sulla impossibilità di applicare le Istruzioni della AN d'TA del 2006, la
Corte di Cassazione con orientamento costante in materia ha affermato, in casi analoghi se non identici alla questione oggetto del presente giudizio, che: “Questa Corte ha esaminato in – ormai - numerosissime pronunce l'usurarietà dei tassi applicati in ipotesi di mutuo con cessione del quinto e stabilito che, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma IV, cod. pen., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
come stabilito da questa norma, infatti, nel costo complessivo del credito si deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate pag. 8/12 all'erogazione del credito;
la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo;
ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice;
la «centralità sistematica» di tale norma, in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla AN d'TA (così, ex multis, Cass. Sez. 2, n. 29501 del
24/10/2023, con indicazione dei precedenti più rilevanti)” (Cass. Civ. Ord. n.
5593/2025, in parte motiva)
4.2 Principio ribadito in altra recente pronuncia, ribadendo che: “Nella giurisprudenza di legittimità si è affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, collegamento dimostrabile con qualunque mezzo di prova e presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. n. 8806/2017; in senso conforme, Cass. n. 22458/2018 che si è occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio). Questo orientamento ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" - alla quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia. Non ha quindi rilievo che la AN d'TA, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non abbia inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi. Questa Corte a Sezioni Unite (n.
16303/2018) ha affermato che la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del
TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 4, dovrebbe esservi inserita rileva ai soli fini pag. 9/12 della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare (si trattava in quel caso delle commissioni di massimo scoperto, ma si veda anche la sentenza a
Sezioni Unite n. 19597/2020 in tema di interessi moratori)” (Cass. Civ. Ord. n.
15114/2025, in parte motiva).
4.3 Fermi questi principi, che come già detto questa Corte condivide, tornando al caso in esame è emerso lo stretto collegamento tra la stipulazione del contratto di finanziamento e la polizza assicurativa sottoscritte entrambe nella medesima giornata, ciò che fa presumere il collegamento sussistente tra loro, con la conseguenza che i costi della polizza devono essere considerati come oneri ex art. 644 c.p. e come tali rientranti nell'alveo del calcolo del tasso soglia;
la obbligatorietà ex lege della polizza non incide sulla natura di costo della polizza stessa;
le istruzioni della AN d'TA non possono derogare a una normativa primaria, quale quella dell'usura ex art. 644 c.p., trattandosi di disposizioni tecniche.
4.4 E' stato, inoltre, acclarato tramite la ctu, del quale questo Collegio condivide le conclusioni, che il Teg comprensivo dei costi della polizza sia superiore al tasso soglia previsto per il periodo di riferimento alla data della stipula del finanziamento.
4.5 Alla luce di tali motivazioni il primo motivo di appello deve essere rigettato non avendo parte appellante fornito adeguate argomentazioni tali poter confutare il contenuto dell'ordinanza impugnata.
4.6 Parimenti infondato è il secondo motivo di appello in punto di spese di lite.
L'appellante assume che, avendo il Giudice di prime cure dato atto dell'esistenza di una contrasto giurisprudenziale, questi avrebbe dovuto compensare le spese di lite proprio in virtù del dedotto contrasto.
Tale assunto è privo di fondamento in quanto seppure il Tribunale abbia dato atto della sussistenza di un duplice orientamento in tema di inclusione o meno dei costi della polizza nel calcolo del Teg,, tuttavia tale constatazione è riferita alla giurisprudenza di merito (cfr. pag. 4, punto 7) e nell'ambito del duplice orientamento giurisprudenziale il
Giudice di prime cure ha aderito a quello maggioritario conferme alla giurisprudenza di legittimità, tanto è che in tale contesto la decisione presa si fonda su richiami alla pag. 10/12 principi espressi dalla Corte di Cassazione e non alla quella di merito sulla quale si è basata, al contrario, parte appellante.
4.7 In relazione poi al lamentato errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nella quantificazione delle spese di lite, non corrispondente ai valori medi di cui alla tabella
DM n. 147/2022 per scaglione di riferimento, tale argomentazione non è condivisibile potendo il Giudice nel rispetto del potere discrezionale a esso spettante nella liquidazione delle spese di lite indicare una somma ricompresa tra il minimo e il massimo dello scaglione di riferimento, dovendo motivare adeguatamente solo nelle ipotesi in cui voglia discostarsi dalla applicazione dei minimi tariffari, liquidando somme inferiori, o superare i massimi tabellarmente previsti.
Alla luce di tali argomentazioni, l'appello deve essere rigettato.
5. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come da dispositivo, con epurazione della fase istruttoria di secondo grado in quanto non svolta e con applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (€ 5.201,00- € 26.000,00), in applicazione del DM
147/22.
Si rinviene, altresì, l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020), in considerazione del rigetto dell'appello.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso Controparte_1
l'ordinanza n. 728/2024 resa dal Tribunale di Avezzano, pubblicata in data 5 febbraio
2024, nei confronti della in persona del legale rapp.te p.t., ogni altra Parte_1 istanza disattesa:
1) rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato e per esso l'avv.
Roberto Di Salvatore, procuratore antistatario, delle spese e competenze di pag. 11/12 giudizio di secondo grado che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, oltre il
15% di spese generali, Cap e Iva, se dovuta, come per legge;
3) dichiara l'appellante tenuta al versamento di una ulteriore somma pari al contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio svolta in modalità da remoto del 27 luglio 2025
Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Presidente
Barbara Del Bono
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