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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 173/22, R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 27.03.24, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pagano Parte_1 appellante
e
(già , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 Controparte_2
e difesa dall'avv. Davide Giuseppe Giugno appellata nonché
e Controparte_3 Controparte_4 appellati-contumaci
Conclusioni:
Per : “in parziale riforma del provvedimento impugnato, condannare i convenuti, in Parte_1 solido tra di loro, al pagamento dell'ulteriore complessiva somma, ancora, dovuta di €. 13.014,6 quale maggiorazione dovuta a titolo di personalizzazione del danno, per come specificato in premessa, o della diversa somma, anche maggiore e/o minore che vorrà reputare equa ed opportuna, oltre in ogni caso, interessi e rivalutazione monetaria dal momento del sinistro al soddisfo;
condannare, altresì, i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio di primo grado nella misura di giustizia;
confermare, per il resto, la sentenza impugnata, ritenendo e dichiarando che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva del convenuto
; con vittoria di spese, competenze, onorari del presente grado di giudizio”. Controparte_3 Per “rigettare nel merito l'appello proposto dall'appellante perché destituito di Controparte_1 fondamento giuridico e fattuale con vittoria di spese e compensi”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, Parte_1 Controparte_3
e nonché esponendo che: il 10.12.14, mentre si trovava in Controparte_4 Controparte_2 sella alla propria bicicletta, veniva investito da un'autovettura Alfa Romeo, condotta da _3
, di proprietà di e cadeva rovinosamente a terra;
che a seguito del sinistro,
[...] CP subiva delle lesioni e ne chiedeva il risarcimento ai convenuti, in solido tra loro.
Si costituiva in giudizio l'Assicurazione - mentre rimanevano contumaci gli altri convenuti - che chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata.
Il giudizio, istruito con l'audizione dei testimoni e la c.t.u. veniva trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 648/21, pubblicata il 20.09.21, il Tribunale di Vibo Valentia accertava che il sinistro era avvenuto per responsabilità esclusiva del e lo condannava, in solido con Controparte_3
in manleva, al risarcimento dei danni in favore di liquidati nella Controparte_5 Parte_1 misura di €. 43.382, oltre accessori;
compensava le spese di lite e poneva quelle di c.t.u. a carico di
Controparte_2
Avverso la suddetta pronuncia, interponeva gravame affidandoli ai motivi che Parte_1 di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio che impugnava il gravame proposto e chiedeva la Controparte_1 conferma della sentenza appellata.
e rimanevano contumaci. Controparte_3 CP
Con ordinanza del 26.10.22, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e rinviava il giudizio all'udienza del 08.02.23 per la Controparte_3 CP verifica dell'integrità del contraddittorio.
A detta udienza, il Collegio, ritenuta la causa matura per la decisone, rinviava per la precisazione delle conclusioni al 27.03.24.
Indi, a detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 03.04.24.
Soltanto l'appellante provvedeva al deposito della comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_3 CP ritualmente citati e non comparsi. 2.- Con un primo motivo censura la pronuncia laddove il Tribunale ha accolto Parte_1 parzialmente la domanda proposta, senza riconoscere la personalizzazione del danno richiamando il principio secondo cui, in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dal fatto dedotto in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto.
Invero, secondo l'appellante, sarebbe stata ampiamente provata l'esistenza dei requisiti per il riconoscimento e l'applicazione dell'invocata maggiorazione, attraverso la consulenza tecnica d'ufficio che consentirebbe di ravvisare la presenza di “circostanze di fatto, specifiche e peculiari
(maggior pregiudizio patito), idonee a consentire il superamento delle conseguenze "ordinarie", di cui alle tabelle milanesi”.
Invero, l'elaborato tecnico ha accertato che in conseguenza dell'incidente il danneggiato ha riportato “frattura comminuta pluriframmentaria articolare dei piatti tibiali. lesione menisco laterale con disinserzione dal muro ginocchio sn. escoriazioni multiple” ; inoltre, l'ausiliare ha riconosciuto sussistente il nesso di causalità fra evento e lesioni ed ha accertato che il periodo di malattia totale è stato di 250 giorni - considerando anche l'intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi e l'artrolisi del ginocchio - così distribuiti: giorni 70 (settanta) di inabilità temporanea assoluta al 100%; giorni 80 (ottanta) di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 100 (cento) di inabilità temporanea parziale al 25%, considerato il tipo di frattura subita, gli esiti invalidanti attuali, ormai stabilizzati e non suscettibili di miglioramento futuro, rappresentati dalla limitazione della flessione del ginocchio sn., dalla notevole ipotrofia del muscolo quadricipite, dalla gonalgia sub – acuta residua e considerando anche le potenziali complicanze future.
Dall'elaborato peritale, unitamente alla documentazione medica prodotta in atti, secondo il
, emergerebbe: la “grave sofferenza patita” per la lunga degenza ospedaliera;
i diversi Parte_1 interventi chirurgici per la riduzione delle fratture e per la rimozione delle protesi, che lo hanno costretto a rimanere immobilizzato a letto;
la limitazione della flessione del ginocchio sn., nonché la notevole ipotrofia del muscolo quadricipite;
la gonalgia sub-acuta residua e le “potenziali complicanze future”.
Nello specifico, la lunga degenza ospedaliera ed extraospedaliera lo avrebbe privato della possibilità di vivere una quotidianità serena, di coltivare amicizie e le proprie passioni aggiungendo alla sofferenza fisica, quella interiore.
La perdita, inoltre, della piena ed ottimale funzionalità del ginocchio sx, unitamente alla accertata gonalgia sub - acuta residua, lo avrebbero reso, anche in relazione alla giovane età, un soggetto “incapace” di svolgere normali attività di vita e relazionale (attività sportiva, passeggiate prolungate, rimanere in piedi).
La permanenza ed il riacutizzarsi del dolore ogni qualvolta, il ginocchio è sotto stress, procrastinerebbe, nel tempo, la lesione alla salute, pregiudicando di fatto la qualità della vita.
Le precarie condizioni di salute avrebbero trovato ulteriore, qualificato, riscontro medico- sanitario nella riconosciuta invalidità nella misura del 75%.
Infine, le “potenziali complicanze future”, sul decorso delle sofferte lesioni sarebbero più che sufficienti a giustificare e rendere dovuta la maggiorazione.
Pertanto, la somma da liquidarsi - conformemente a quanto previsto dalle Tabelle del
Tribunale di Milano - deve essere rideterminata e quantificata nella seguente misura: a) danno biologico: euro €. 43.382,00, cui deve essere aggiunta la personalizzazione del danno nella misura del 30% (max 46%) del danno biologico, e precisamente €. 13.014,6.
3.- Con un secondo motivo, l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite ed impugna il capo della sentenza ove si legge: “la domanda inziale di oltre 91.244,00 euro è stata accolta per circa un quarto. In altri termini, sono stati richiesti 91.244,00 euro e ne vengono liquidati
42.104 è pertanto vi sono i presupposti per la compensazione delle spese”.
Invero, l'importo liquidato in sentenza non corrisponderebbe ad un quarto dell'importo richiesto in giudizio, bensì alla metà del suo ammontare;
peraltro, se è pur vero che è stato richiesto un risarcimento di €. 91.244,00 è altrettanto vero che si specificava ulteriormente “oppure nella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso del giudizio”.
Invero, prosegue il , il criterio da cui deve muovere il giudice per individuare la Parte_1 soccombenza è da ravvisarsi nel più generale principio di causalità, ossia individuare la parte cui siano eventualmente imputabili in prevalenza, per avervi dato causa, agendo o resistendo alle altrui pretese infondatamente, gli oneri processuali ricollegabili all'attività svolta per l'istruzione e decisione delle varie domande proposte, o dei vari capi dell'unica domanda, o anche dell'unica domanda che sia risultata solo in parte fondata.
Orbene, il primo giudice non avrebbe tenuto conto che parte attrice è stata costretta a chiamare in giudizio la compagnia assicurativa stante la sua reiterata condotta inadempiente per non CP_2 aver voluto definire in via extragiudiziale il sinistro in questione e per essere rimasto senza alcun esito il procedimento di negoziazione assistita.
Infine, sarebbe venuta meno anche all'obbligo di sottoporre a visita medica il danneggiato, benché più volte sollecitata.
Né, tantomeno, sarebbero ravvisabili, nel caso di specie, alcuno dei presupposti richiesti dall'art. 92 c.p.c., che stabilisce delle deroghe al principio generale della soccombenza, consentendo al giudice di non porre le spese a carico del soccombente, quando sono eccessive o superflue, e quando la parte vittoriosa ha violato i doveri di lealtà e probità nel processo.
3.- Il primo motivo non ha pregio.
Correttamente, infatti, il Tribunale vibonese non ha ritenuto provate quelle “particolari condizioni soggettive” tali da giustificare un ulteriore liquidazione del danno, a titolo di personalizzazione, per come richiesto dall'appellante.
La Corte condivide la motivazione resa al riguardo: “per quanto riguarda, invece, il danno esistenziale e il danno morale si deve chiarire che questi sono rimasti completamente sprovvisti di prova. Non sono stati allegati documenti idonei a dimostrare un ulteriore danno, oltre a quello biologico, conseguente che abbia inciso sull'esistenza della sig. o sulla sua sofferenza. Parte_1
Come è noto, infatti, non esistono danni in re ipsa e ogni incidenza negativa astrattamente risarcibile deve essere oggetto di prova nel corso del giudizio. Nel caso di specie non sono stati nemmeno articolati specifici capitoli di prova sul punto. Pertanto, la domanda deve essere sul punto rigettata”.
E' pacifico, infatti, che il giudice, in presenza di specifiche circostanze di fatto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate nella liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari, può procedere alla personalizzazione del danno entro le percentuali massime di aumento previste nelle predette tabelle, dando adeguatamente conto nella motivazione della sussistenza di peculiari ragioni di apprezzamento meritevoli di tradursi in una differente (più ricca, e dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari (ex multis, Cass. n. 11754/18).
Invero, come affermato dal Supremo Collegio: “in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento” (Cass. n. 5984/25; n.
31681/24; 5865/21).
Orbene, il non ha fornito alcuna prova al riguardo e le mere argomentazioni Parte_1 richiamate appaiono piuttosto attinenti alla sofferenza e alle difficoltà connaturate alle lesioni riportate, di per sé già ricomprese nella liquidazione del danno non patrimoniale tout court, che non aspetti ulteriori e diversi della vita del soggetto danneggiato e delle sue ripercussioni, come tali meritevoli di una liquidazione aggiuntiva. Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente, infatti, allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente.
È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.
4.- La censura relativa alla regolamentazione delle spese di lite è fondata nei termini che seguono.
Il Tribunale ne ha disposto la compensazione totale, così motivando: “le spese devono essere compensate in ragione del fatto che la domanda iniziale di oltre 91.244 €. è stata accolta per circa un quarto. In altri termini, sono stati richiesti 91.244 €. e ne vengono liquidati €. 42.104 e pertanto vi sono i presupposti per la compensazione delle spese”
Al riguardo, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n.32061/22).
Ebbene, nella fattispecie, in considerazione del parziale accoglimento della domanda proposta
(in ragione della metà dell'importo richiesto), ritiene la Corte che le spese di lite del giudizio di primo grado devono essere compensate nella misura di ½ e liquidate in dispositivo, secondo il decisum, per tutte le fasi, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) nei valori medi.
Parimenti, si compensano, in ragione di ½, le spese del grado, in considerazione del parziale accoglimento dell'appello, che vengono liquidate nei valori minimi, (scaglione compreso tra €.
5.201 ed €. 26.000), per tutte le fasi del giudizio, in favore dello Stato, attesa l'ammissione del Parte_1 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , nei confronti di nonché Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
e avverso la sentenza n. 648/21, pubblicata il 20.09.21, emessa dal Tribunale Controparte_4 di Vibo Valentia, così provvede:
a. dichiara la contumacia di e Controparte_3 Controparte_4 b. in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa per metà le spese del primo grado di giudizio e condanna nonché e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 solido, al pagamento della residua somma pari ad €.
3.808 per compensi ed €. 379,50 per spese, in favore di , previa distrazione in favore dell'avv. Francesco Pagano;
Parte_1
c. conferma nel resto;
d. compensa le spese del grado, in ragione della metà, ponendo la restante parte, che liquida in
€. 1.453, a carico di nonché e in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_4 solido, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa, in favore dello Stato;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'11.06.2025
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)