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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/11/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1047/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1047/2024 R.G., avverso la sentenza n. 536/2024 pronunciata dal Tribunale di Massa in data 26.07.2024, pubblicata in data 17.09.2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Mannella per mandato Parte_1
in atti;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Barsotti per Controparte_1
mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la Parte_1
parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Massa n. 536/2024 e, per
l'effetto, accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
pag. 1/6 ° in riforma della decisione sull'affidamento condiviso della minore Persona_1
disporre l'affidamento esclusivo in capo alla madre;
Parte_1
° in riforma della decisione circa le modalità di visita e permanenza padre e figlia disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, sia nel periodo invernale che estivo, il mercoledì o comunque un pomeriggio infrasettimanale (per la sola settimana in cui non vede il padre nel week end) dalle ore 16,00 prelevandola da casa e/o da scuola sino alle ore 18,00 in cui la ricondurrà dalla madre nonché durante due fine settimana mensili alternati dal sabato mattina prima di pranzo, in cui il padre la preleverà dalla casa materna sino alle 18,00 della domenica sera quando sarà il padre stesso a ricondurla dalla madre. Sempre tenendo in considerazione delle esigenze collegate all'età della bimba e comunque nel rispetto delle esigenze di studio, salute e/o altre della minore. Con obbligo di indicare alla
i luoghi in cui condurrà la bimba intendendo le gite fuori città. Parte_1
Indicando, comunque, l'orario in cui il padre prenderà e la ricondurrà e ciò pure per le festività.
° in riforma della decisione circa le spese straordinarie in favore di Persona_1
disporre un acconto mensile quantomeno nella misura di € 100,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta da questa Ill.ma Corte, oltre rivalutazione, da accreditare nell'assegno di mantenimento mensile;
° in riforma della decisione sull'assegno di mantenimento a favore di Parte_1
disporre il pagamento della somma di €. 1.200,00 mensili o in denegata
[...]
ipotesi in quella somma ritenuta di giustizia e disporre che l'assegno unico percepito dal per la minore venga versato alla . Per_1 Parte_1
° in riforma della decisione sulla domanda di addebito e sulla liquidazione delle spese di causa, condannare il signor a corrispondere alla signora la Per_1 Parte_1
totalità dei compensi liquidati in primo e in secondo grado di giudizio.
pag. 2/6 In denegata ipotesi confermare la compensazione delle spese legali (di primo grado), con condanna di al rimborso delle spese legali del giudizio di secondo grado. Per_1
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disamina della difesa avversaria.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla signora
nel giudizio di primo grado, nelle memorie ex art. 183, VI comma cpc e Parte_1
nei verbali / note d'udienza, come di seguito indicate (cfr. nota 7 e 8).
Si richiamano le argomentazioni, allegazioni, deduzioni ed istanze tutte svolte negli atti di causa e nei verbali di udienza di primo grado7 con riferimento anche
All'acquisizione della documentazione comprovante i redditi/ricavi (compreso rapporti con istituti di crediti/debito, finanziarie, titoli di investimento, Bitcoin, assicurazioni, conti correnti, beni immobili anche situati fuori dall'Italia, beni mobili registrati, tutte le dichiarazioni dei redditi, carte prepagate, ecc.) del Sig. Per_1
della madre e del padre . Al fine di comprovare Controparte_2 Persona_2
il tenore di vita in costanza di matrimonio e quindi attribuire l'assegno di mantenimento alla comparente e nell'accertamento dei comportamenti tenuti dal determinare l'addebito e gli altri provvedimenti richiesti a favore della Per_1
. Parte_1
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni dedotte in primo grado e qui riportate per intero solo per mera praticità dell'organo giudicante, relativamente ai motivi di appello.
Si chiede sin d'ora che il Giudice, in caso di mancato apporto da parte dell'appellato, disponga ex art. 210 cpc l'acquisizione degli estratti contabili / bancari ed ogni altra documentazione prevista dall'art. 473 bis, 12 terzo comma cpc.”
Per EL SI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa: pag. 3/6 l'appello proposto da perché infondato e, accolta CP_3 Parte_1
la domanda riconvenzionale dell'appellato, confermare la sentenza n. 536/2024 del
17 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Massa, modificando esclusivamente la cifra di 400,00 €, in 300,00, mensili, quale contributo al mantenimento della figlia
contenuto al punto numero 5 della sentenza di primo grado;
-Vinte le spese del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Massa con la sentenza oggetto di impugnazione ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha respinto la domanda di addebito proposta dalla contro il ha disposto l'affidamento congiunto della figlia Parte_1 Per_1
minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale, con l'obbligo del padre di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento della figlia. Ha respinto la domanda di mantenimento proposta dalla nei confronti del Parte_1
marito. La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale col Parte_1
quale ripropone la domanda di addebito della separazione al marito;
chiede l'affidamento esclusivo della figlia ed il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del marito. Il ha proposto appello incidentale col Per_1
quale chiede di ridurre il contributo per il mantenimento della figlia ad euro 300,00 mensili.
La domanda di addebito è infondata. I capitoli di prova dedotti al riguardo dall'appellante sono generici e valutativi. In ogni caso – come ha affermato il
Tribunale – non v'è la prova certa del fatto che i comportamenti addebitati al marito abbiano avuto una forza causale esclusiva nella crisi del rapporto matrimoniale.
In merito all'affidamento della minore, il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice, ritenendo che essa non abbia fornito la prova della inidoneità educativa del marito, tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per la minore. pag. 4/6 Col secondo motivo di appello la reitera l'istanza, indicando una serie di Parte_1
comportamenti del marito che denotano superficialità e trascuratezza nei confronti della figlia e dei suoi doveri educativi.
Il motivo è infondato. Osserva – in principio – che l'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo. (Cass., 09.09.2025, n.24876).
Intanto, la deroga all'affido condiviso può essere dettata da elevata conflittualità o sostanziale lontananza del padre dalla vita della figlia risalente negli anni, unita alla scarsità di sue condotte dirette al concreto esercizio della genitorialità. Ipotesi questa non ricorrente nella fattispecie, nella quale i comportamenti addebitati dalla moglie al marito non costituiscono indici di manifesta carenza od inidoneità educativa, tali da giustificare la misura dell'affido esclusivo all'altro genitore.
Col terzo motivo l'appellante chiede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del marito. Afferma di essere disoccupata e priva di redditi, percependo soltanto il reddito di cittadinanza e l'assegno unico. Il Tribunale ha respinto la domanda posto che dagli atti di causa risultava l'inserimento lavorativo stabile e non meramente occasionale della ricorrente nell'attività di B&B della madre, che al di là dell'intestazione formale appare gestito con l'apporto lavorativo rilevante della
. Osserva inoltre che essa è comproprietaria con la madre dell'immobile Parte_1
già adibito a residenza coniugale ed ora a sede dell'attività commerciale. Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno divorzile.
pag. 5/6 L'appello incidentale del è parimenti infondato. Essendo egli titolare di Per_1
impresa commerciale, non pare ragionevole affermare che non sia in condizione di corrispondere alla moglie il contributo per il mantenimento della figlia, determinato dal Tribunale nella misura di euro 400,00 mensili.
Respingendo gli appelli di entrambe le parti, conferma la sentenza del Tribunale. In considerazione della reciproca soccombenza compensa interamente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge l'appello principale della . Parte_1
Respinge l'appello incidentale del Per_1
Conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa le spese.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che gli appelli delle parti sono stati entrambi integralmente respinti.
Genova, 29 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
R.G. 1047/2024
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Arturo Castiglione Presidente relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1047/2024 R.G., avverso la sentenza n. 536/2024 pronunciata dal Tribunale di Massa in data 26.07.2024, pubblicata in data 17.09.2024 promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Mannella per mandato Parte_1
in atti;
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Barsotti per Controparte_1
mandato in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : “Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, pronunciare la Parte_1
parziale riforma dell'appellata sentenza del Tribunale di Massa n. 536/2024 e, per
l'effetto, accogliere integralmente le seguenti conclusioni:
pag. 1/6 ° in riforma della decisione sull'affidamento condiviso della minore Persona_1
disporre l'affidamento esclusivo in capo alla madre;
Parte_1
° in riforma della decisione circa le modalità di visita e permanenza padre e figlia disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia, sia nel periodo invernale che estivo, il mercoledì o comunque un pomeriggio infrasettimanale (per la sola settimana in cui non vede il padre nel week end) dalle ore 16,00 prelevandola da casa e/o da scuola sino alle ore 18,00 in cui la ricondurrà dalla madre nonché durante due fine settimana mensili alternati dal sabato mattina prima di pranzo, in cui il padre la preleverà dalla casa materna sino alle 18,00 della domenica sera quando sarà il padre stesso a ricondurla dalla madre. Sempre tenendo in considerazione delle esigenze collegate all'età della bimba e comunque nel rispetto delle esigenze di studio, salute e/o altre della minore. Con obbligo di indicare alla
i luoghi in cui condurrà la bimba intendendo le gite fuori città. Parte_1
Indicando, comunque, l'orario in cui il padre prenderà e la ricondurrà e ciò pure per le festività.
° in riforma della decisione circa le spese straordinarie in favore di Persona_1
disporre un acconto mensile quantomeno nella misura di € 100,00 o in quella maggiore o minore ritenuta equa e giusta da questa Ill.ma Corte, oltre rivalutazione, da accreditare nell'assegno di mantenimento mensile;
° in riforma della decisione sull'assegno di mantenimento a favore di Parte_1
disporre il pagamento della somma di €. 1.200,00 mensili o in denegata
[...]
ipotesi in quella somma ritenuta di giustizia e disporre che l'assegno unico percepito dal per la minore venga versato alla . Per_1 Parte_1
° in riforma della decisione sulla domanda di addebito e sulla liquidazione delle spese di causa, condannare il signor a corrispondere alla signora la Per_1 Parte_1
totalità dei compensi liquidati in primo e in secondo grado di giudizio.
pag. 2/6 In denegata ipotesi confermare la compensazione delle spese legali (di primo grado), con condanna di al rimborso delle spese legali del giudizio di secondo grado. Per_1
Con espressa riserva di ulteriormente dedurre all'esito della disamina della difesa avversaria.
In via istruttoria:
Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalla signora
nel giudizio di primo grado, nelle memorie ex art. 183, VI comma cpc e Parte_1
nei verbali / note d'udienza, come di seguito indicate (cfr. nota 7 e 8).
Si richiamano le argomentazioni, allegazioni, deduzioni ed istanze tutte svolte negli atti di causa e nei verbali di udienza di primo grado7 con riferimento anche
All'acquisizione della documentazione comprovante i redditi/ricavi (compreso rapporti con istituti di crediti/debito, finanziarie, titoli di investimento, Bitcoin, assicurazioni, conti correnti, beni immobili anche situati fuori dall'Italia, beni mobili registrati, tutte le dichiarazioni dei redditi, carte prepagate, ecc.) del Sig. Per_1
della madre e del padre . Al fine di comprovare Controparte_2 Persona_2
il tenore di vita in costanza di matrimonio e quindi attribuire l'assegno di mantenimento alla comparente e nell'accertamento dei comportamenti tenuti dal determinare l'addebito e gli altri provvedimenti richiesti a favore della Per_1
. Parte_1
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni dedotte in primo grado e qui riportate per intero solo per mera praticità dell'organo giudicante, relativamente ai motivi di appello.
Si chiede sin d'ora che il Giudice, in caso di mancato apporto da parte dell'appellato, disponga ex art. 210 cpc l'acquisizione degli estratti contabili / bancari ed ogni altra documentazione prevista dall'art. 473 bis, 12 terzo comma cpc.”
Per EL SI: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni contraria istanza disattesa: pag. 3/6 l'appello proposto da perché infondato e, accolta CP_3 Parte_1
la domanda riconvenzionale dell'appellato, confermare la sentenza n. 536/2024 del
17 settembre 2024, emessa dal Tribunale di Massa, modificando esclusivamente la cifra di 400,00 €, in 300,00, mensili, quale contributo al mantenimento della figlia
contenuto al punto numero 5 della sentenza di primo grado;
-Vinte le spese del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Massa con la sentenza oggetto di impugnazione ha pronunciato la separazione personale dei coniugi;
ha respinto la domanda di addebito proposta dalla contro il ha disposto l'affidamento congiunto della figlia Parte_1 Per_1
minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, assegnataria della casa coniugale, con l'obbligo del padre di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 400,00 per il mantenimento della figlia. Ha respinto la domanda di mantenimento proposta dalla nei confronti del Parte_1
marito. La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale col Parte_1
quale ripropone la domanda di addebito della separazione al marito;
chiede l'affidamento esclusivo della figlia ed il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del marito. Il ha proposto appello incidentale col Per_1
quale chiede di ridurre il contributo per il mantenimento della figlia ad euro 300,00 mensili.
La domanda di addebito è infondata. I capitoli di prova dedotti al riguardo dall'appellante sono generici e valutativi. In ogni caso – come ha affermato il
Tribunale – non v'è la prova certa del fatto che i comportamenti addebitati al marito abbiano avuto una forza causale esclusiva nella crisi del rapporto matrimoniale.
In merito all'affidamento della minore, il Tribunale ha rigettato la domanda dell'attrice, ritenendo che essa non abbia fornito la prova della inidoneità educativa del marito, tale da rendere l'affidamento condiviso pregiudizievole per la minore. pag. 4/6 Col secondo motivo di appello la reitera l'istanza, indicando una serie di Parte_1
comportamenti del marito che denotano superficialità e trascuratezza nei confronti della figlia e dei suoi doveri educativi.
Il motivo è infondato. Osserva – in principio – che l'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della "bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo. (Cass., 09.09.2025, n.24876).
Intanto, la deroga all'affido condiviso può essere dettata da elevata conflittualità o sostanziale lontananza del padre dalla vita della figlia risalente negli anni, unita alla scarsità di sue condotte dirette al concreto esercizio della genitorialità. Ipotesi questa non ricorrente nella fattispecie, nella quale i comportamenti addebitati dalla moglie al marito non costituiscono indici di manifesta carenza od inidoneità educativa, tali da giustificare la misura dell'affido esclusivo all'altro genitore.
Col terzo motivo l'appellante chiede il riconoscimento dell'assegno di mantenimento a carico del marito. Afferma di essere disoccupata e priva di redditi, percependo soltanto il reddito di cittadinanza e l'assegno unico. Il Tribunale ha respinto la domanda posto che dagli atti di causa risultava l'inserimento lavorativo stabile e non meramente occasionale della ricorrente nell'attività di B&B della madre, che al di là dell'intestazione formale appare gestito con l'apporto lavorativo rilevante della
. Osserva inoltre che essa è comproprietaria con la madre dell'immobile Parte_1
già adibito a residenza coniugale ed ora a sede dell'attività commerciale. Non sussistono pertanto i presupposti per il riconoscimento del richiesto assegno divorzile.
pag. 5/6 L'appello incidentale del è parimenti infondato. Essendo egli titolare di Per_1
impresa commerciale, non pare ragionevole affermare che non sia in condizione di corrispondere alla moglie il contributo per il mantenimento della figlia, determinato dal Tribunale nella misura di euro 400,00 mensili.
Respingendo gli appelli di entrambe le parti, conferma la sentenza del Tribunale. In considerazione della reciproca soccombenza compensa interamente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge l'appello principale della . Parte_1
Respinge l'appello incidentale del Per_1
Conferma la sentenza del Tribunale.
Compensa le spese.
Si dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che gli appelli delle parti sono stati entrambi integralmente respinti.
Genova, 29 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
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