Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2769.
(Sequestro della cosa soggetta a privilegio).
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale e' subordinata la sussistenza del privilegio, puo' domandarne il sequestro conservativo.
(Sequestro della cosa soggetta a privilegio).
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale e' subordinata la sussistenza del privilegio, puo' domandarne il sequestro conservativo.
Commentari • 7
- 1. Art. 813 c.c., Distinzione dei dirittiVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 21 novembre 2024 · 38.279064
[…] Per conservare tale privilegio il danneggiato non dispone di altri strumenti idonei oltre al ricorso all'esecuzione forzata e allo speciale sequestro conservativo previsto dall'art 2769 cod civ per i privilegi su cose mobili, ma applicabile, ai sensi dell'art 813 cod civ, a tutti i diritti mobiliari e, quindi, anche ai diritti di credito".
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Giurisprudenza • 87
- 1. Trib. Potenza, sentenza 09/11/2023, n. 1443Provvedimento: […] Infatti sotto il profilo del riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2769 c.c., è pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (cfr. ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97;Leggi di più...
- responsabilità socio accomandante·
- ripetizione di indebito·
- diritto soggettivo·
- art. 2324 c.c.·
- giurisdizione civile·
- responsabilità socio accomandatario·
- finanziamenti pubblici·
- interesse legittimo·
- onere della prova·
- art. 2313 c.c.