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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/07/2024, n. 7485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7485 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. 33024/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/09/2023, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 29.5.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 5.6.2024 promossa
DA
(c.f. )nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BERTOLINO LUIGI con studio in VIA NOVARA, 31 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LANZA MASSIMO e dall'avv. TAMMARO LEONARDO con studio in VIA SANTA MARIA VALLE, 1 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
12.10.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Si insiste nelle domande formulate in atti e considerato anche l'esame della posta pay e degli addebiti sul conto, si chiede un assegno di € 650 complessivo di cui € 400 per il figlio ed € 250 per la ricorrente , oltre al 50% delle spese extrassegno”
Per : Controparte_1
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi , e , sposati in Controparte_1 Parte_1 AR di IA (BAT) il 13 agosto 1993, disporre l'affidamento congiunto del figlio e limitare alla Per_1 somma di € 200,00 ogni contributo per il mantenimento.
- Respingere ogni ulteriore domanda formulata.
- con vittoria di diritti, spese ed onorari. Con ogni riserva di merito e istruttoria. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in AR di IA (FG) in data 13.8.1993, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune - anno 1993, n. 32 parte 2, serie A, dall'unione coniugale in data 15.9.2006 nasceva il figlio Per_1
con ricorso depositato il 22.9.2023 ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 marito, l'affidamento esclusivo del figlio e la previsione di un assegno di mantenimento a carico Per_1 del nella misura totale di € 1.000,00 di cui € 600,00 per il figlio ed € 400,00 per sé, CP_1
a sostegno della domanda assumeva una separazione di fatto risalente al 2012 poiché il marito, che da sempre aveva tenuto una vita poco improntata al rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio ed alla cura del figlio, si era trasferito altrove, mantenendo rapporti minimi con che nei sei mesi Per_1
antecedenti all'iniziativa giudiziaria aveva totalmente interrotti;
lamentava, inoltre, una mancata contribuzione economica in favore del figlio per il quale sino a quel momento si era limitato a pagare, saltuariamente, le spese straordinarie nella misura del 50%, sottolineava la sua incapacità a prestare attività lavorativa a causa di una sclerosi multipla che l'aveva colpita circa tre anni prima e che l'aveva costretta a lasciare il lavoro, con comparsa del 30.1.2024 si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma contestando di non aver contribuito al mantenimento del figlio, assumendo sul punto di aver versato un'ingente somma in unica soluzione alla moglie, che imputava a tale voce di obbligo, rappresentando nel contempo una propria condizione economica disastrosa anche a causa di debiti verso l'erario, fissata la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé il G.I. con decreto del 17.1.2024 disponeva che, preliminarmente, le parti comparissero davanti al GOT dott.ssa Bruni per un tentativo di conciliazione, tuttavia non andato a buon fine, invero nelle due udienze tenute dal GOT delegato il 26.2.2024 e il 21.3.2024, le parti, pur fornendo maggiori chiarimenti sulle questioni economiche tra loro emerse negli anni di separazione di fatto, nonostante la proposta conciliativa del Giudice, non riuscivano a trovare un accordo sull'importo dell'assegno di mantenimento, unico profilo realmente problematico dal momento che è ormai Per_1
prossimo al raggiungimento della maggiore età, le parti , quindi, comparivano di fronte al G.I. designato al quale ribadivano le loro posizioni sicché, fallito definitivamente il tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza riservata del
25.3.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del figlio prevedendo tempi di permanenza con il Per_1 padre liberi e da concordare direttamente tra di loro in ragione dell'età del ragazzo e delle pregresse abitudini cristallizzatesi negli anni;
considerate le contrapposte prospettazioni ed i redditi delle parti disponeva il versamento a carico del di un assegno di mantenimento mensile totale nella CP_1 misura di € 400,00 di cui € 100,00 per il mantenimento della ed € 300,00- oltre al 50% delle Pt_1
spese extra assegno – per il figlio, nonché la percezione dell'assegno unico universale interamente dalla ricorrente, quindi rinviava la causa alla udienza del 29.5.2024 ex art 473 bis n 22 cpc per discussione e decisione, alla quale le parti precisavano le loro domande come in epigrafe riportate, preliminarmente argomentando in ordine a documentazione debitoria sopravvenuta depositata dalla parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 5.6.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Parte resistente ha invero formulato richiesta di prova orale correttamente ritenuta inammissibile, sia per la genericità dei capitoli articolati sia perché vertente su circostanze in parte non contestate ed in gran parte da provarsi documentalmente.
Pertanto il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e la circostanza ammessa da entrambi i comparenti di una separazione di fatto risalente addirittura al 2012, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica,
e previsione di tempi liberi di frequentazione padre – figlio. Il ragazzo, invero, compirà i 18 anni 15
EM p.v , e non sussistono nel breve periodo elementi di preoccupazione che possano portare il
Tribunale ad una diversa disposizione medio tempore. L'età del ragazzo e la sostanziale assenza di contrasto in ordine al suo affidamento – di fatto la ha rinunziato, non reiterandola, alla domanda Pt_1
di affidamento esclusivo – ne rendono superfluo l'ascolto.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà della e della madre di quest'ultima, casa dalla quale Pt_1
peraltro il resistente si è definitivamente allontanato da 12 anni, sita in Milano Via Trivulzio Antonio
Tolomeo n.14, viene assegnata alla ricorrente, con gli arredi, in virtù del collocamento del figlio Per_1
Le condizioni economiche
La questione che ha impedito il raggiungimento di un accordo, che in realtà era auspicabile e che le parti con un minimo sforzo avrebbero potuto trovare, riguarda gli aspetti economici, in ordine ai quali il Collegio conferma integralmente quanto già disposto dal G.I. con l'ordinanza del 25.3.2024, analitica ed esaustiva ed in ordine alla quale non sono emersi sostanziali elementi che possano portare ad una diversa determinazione.
Invero l'ulteriore atto di accertamento fiscale prodotto dal resistente in prossimità dell'udienza di discussione del 29.5.2024, nulla può aggiungere a quanto già eviscerato. Il G.I., infatti, nella determinazione del quantum dell'assegno ha già tenuto conto del pignoramento del 1/5 dello stipendio che il resistente ha affermato di subire e che, seppur ancora non risultante dalle buste paga, è indubbio
(cfr documentazione prodotta in data 19.3.2024). L'ulteriore esposizione debitoria, non potrà invero incidere sull'importo mensile della sua retribuzione- non è possibile pignorare lo stipendio oltre il quinto
– semmai soltanto sulla durata del vincolo che si sposterà in avanti, mettendosi il nuovo debitore in coda.
Quindi, tenuto in debito conto che il dare/avere tra le parti per il pregresso, che comunque pacificamente non può essere oggetto di questo giudizio, è stato chiarito dinnanzi al Got, correttamente l'importo totale dell'obbligo a carico del è stato quantificato in € 300,00 per CP_1 Per_1 considerato l'art. 337 c.c., i redditi del padre , comunque limitati, dettagliatamente indicati dal G.I. nell'ordinanza citata e che non hanno subito modifiche, la quasi totale assenza di reddito della resistente,
i bisogni del ragazzo, ai quali il padre dovrà contribuire anche mediante il pagamento del 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano.
Parimenti corretta è la quantificazione, seppur esigua, dell'assegno di mantenimento in favore della la quale pacificamente a differenza del passato, attualmente non è in grado di svolgere Pt_1 attività lavorativa a causa della severa patologia che l'ha colpita. Tuttavia i redditi, limitati, prodotti dal
, sottratto l'importo già quantificato per non consentono di stabilire una somma più CP_1 Per_1 cospicua, considerato peraltro che alla viene attribuito per intero l'assegno per il nucleo Pt_1
familiare, che quest'ultima, per sua stessa ammissione, potrà richiedere il reddito di cittadinanza ( o di inclusione) -dal momento che il marito ha provveduto a spostare la residenza in altra abitazione e dunque il suo reddito non fa più cumulo, unico ostacolo che le impediva di ottenere la previdenza - e che comunque percepisce una pensione di invalidità di circa € 300,00 mensili.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la sostanziale assenza di contrasto in ordine all'affidamento del minore e la soccombenza del in relazione alle domande mantenimento CP_1
ritiene il Collegio di porre integralmente a carico del resistente le spese di lite, quantificate come da dispositivo anche tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate, e che dovranno essere versate all'erario essendo la parte ricorrente ammessa al Gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario
[...] Controparte_1
in margherita di IA (FG) il 13.8.1993, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune nell'anno 1993, atto n. 32, parte II, serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR di IA (FG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. , nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_2
anagrafica presso la madre in Milano Via Trivulzio Antonio Tolomeo, 14;
4. Assegna la casa coniugale in Milano Via Trivulzio Antonio Tolomeo, 14, a , in Parte_1
virtù della collocazione prevalente presso di sé del figlio minore;
5. Dispone che veda il padre liberamente secondo accordi presi con lo stesso,; Per_1
6. Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di euro 400, di cui euro 300 a titolo di mantenimento del figlio e euro 100 a titolo di mantenimento della ricorrente ex art.156 c.c., a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2024), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano ome di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da Parte_1
;
[...]
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , in € 2.000 Controparte_1 Pt_1
oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 5.6.2024
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Susanna Terni Presidente rel. est. dott.Fulvia De Luca Giudice dott. Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 23/09/2023, rimessa al Collegio per la decisione alla udienza del 29.5.2024 , discussa nella Camera di Consiglio del 5.6.2024 promossa
DA
(c.f. )nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. BERTOLINO LUIGI con studio in VIA NOVARA, 31 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nato a [...] il [...] , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LANZA MASSIMO e dall'avv. TAMMARO LEONARDO con studio in VIA SANTA MARIA VALLE, 1 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
12.10.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“Si insiste nelle domande formulate in atti e considerato anche l'esame della posta pay e degli addebiti sul conto, si chiede un assegno di € 650 complessivo di cui € 400 per il figlio ed € 250 per la ricorrente , oltre al 50% delle spese extrassegno”
Per : Controparte_1
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi , e , sposati in Controparte_1 Parte_1 AR di IA (BAT) il 13 agosto 1993, disporre l'affidamento congiunto del figlio e limitare alla Per_1 somma di € 200,00 ogni contributo per il mantenimento.
- Respingere ogni ulteriore domanda formulata.
- con vittoria di diritti, spese ed onorari. Con ogni riserva di merito e istruttoria. “
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in AR di IA (FG) in data 13.8.1993, trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato
Civile del predetto Comune - anno 1993, n. 32 parte 2, serie A, dall'unione coniugale in data 15.9.2006 nasceva il figlio Per_1
con ricorso depositato il 22.9.2023 ha chiesto la separazione giudiziale dal Parte_1 marito, l'affidamento esclusivo del figlio e la previsione di un assegno di mantenimento a carico Per_1 del nella misura totale di € 1.000,00 di cui € 600,00 per il figlio ed € 400,00 per sé, CP_1
a sostegno della domanda assumeva una separazione di fatto risalente al 2012 poiché il marito, che da sempre aveva tenuto una vita poco improntata al rispetto dei doveri nascenti dal matrimonio ed alla cura del figlio, si era trasferito altrove, mantenendo rapporti minimi con che nei sei mesi Per_1
antecedenti all'iniziativa giudiziaria aveva totalmente interrotti;
lamentava, inoltre, una mancata contribuzione economica in favore del figlio per il quale sino a quel momento si era limitato a pagare, saltuariamente, le spese straordinarie nella misura del 50%, sottolineava la sua incapacità a prestare attività lavorativa a causa di una sclerosi multipla che l'aveva colpita circa tre anni prima e che l'aveva costretta a lasciare il lavoro, con comparsa del 30.1.2024 si costituiva il resistente, aderendo alla domanda di separazione, ma contestando di non aver contribuito al mantenimento del figlio, assumendo sul punto di aver versato un'ingente somma in unica soluzione alla moglie, che imputava a tale voce di obbligo, rappresentando nel contempo una propria condizione economica disastrosa anche a causa di debiti verso l'erario, fissata la comparizione personale delle parti dinnanzi a sé il G.I. con decreto del 17.1.2024 disponeva che, preliminarmente, le parti comparissero davanti al GOT dott.ssa Bruni per un tentativo di conciliazione, tuttavia non andato a buon fine, invero nelle due udienze tenute dal GOT delegato il 26.2.2024 e il 21.3.2024, le parti, pur fornendo maggiori chiarimenti sulle questioni economiche tra loro emerse negli anni di separazione di fatto, nonostante la proposta conciliativa del Giudice, non riuscivano a trovare un accordo sull'importo dell'assegno di mantenimento, unico profilo realmente problematico dal momento che è ormai Per_1
prossimo al raggiungimento della maggiore età, le parti , quindi, comparivano di fronte al G.I. designato al quale ribadivano le loro posizioni sicché, fallito definitivamente il tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza riservata del
25.3.2024 emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con i quali, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, disponeva l'affido condiviso del figlio prevedendo tempi di permanenza con il Per_1 padre liberi e da concordare direttamente tra di loro in ragione dell'età del ragazzo e delle pregresse abitudini cristallizzatesi negli anni;
considerate le contrapposte prospettazioni ed i redditi delle parti disponeva il versamento a carico del di un assegno di mantenimento mensile totale nella CP_1 misura di € 400,00 di cui € 100,00 per il mantenimento della ed € 300,00- oltre al 50% delle Pt_1
spese extra assegno – per il figlio, nonché la percezione dell'assegno unico universale interamente dalla ricorrente, quindi rinviava la causa alla udienza del 29.5.2024 ex art 473 bis n 22 cpc per discussione e decisione, alla quale le parti precisavano le loro domande come in epigrafe riportate, preliminarmente argomentando in ordine a documentazione debitoria sopravvenuta depositata dalla parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio e decisa nella camera di consiglio del 5.6.2024.
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. Parte resistente ha invero formulato richiesta di prova orale correttamente ritenuta inammissibile, sia per la genericità dei capitoli articolati sia perché vertente su circostanze in parte non contestate ed in gran parte da provarsi documentalmente.
Pertanto il materiale probatorio in atti adeguato e sufficiente a ricostruire la complessiva situazione delle parti ai fini della decisione sulle domande economiche, uniche in contestazione. In particolare , con riferimento a queste ultime, è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte e la circostanza ammessa da entrambi i comparenti di una separazione di fatto risalente addirittura al 2012, sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La responsabilità genitoriale
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affidamento condiviso di ad Per_1
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica,
e previsione di tempi liberi di frequentazione padre – figlio. Il ragazzo, invero, compirà i 18 anni 15
EM p.v , e non sussistono nel breve periodo elementi di preoccupazione che possano portare il
Tribunale ad una diversa disposizione medio tempore. L'età del ragazzo e la sostanziale assenza di contrasto in ordine al suo affidamento – di fatto la ha rinunziato, non reiterandola, alla domanda Pt_1
di affidamento esclusivo – ne rendono superfluo l'ascolto.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, di proprietà della e della madre di quest'ultima, casa dalla quale Pt_1
peraltro il resistente si è definitivamente allontanato da 12 anni, sita in Milano Via Trivulzio Antonio
Tolomeo n.14, viene assegnata alla ricorrente, con gli arredi, in virtù del collocamento del figlio Per_1
Le condizioni economiche
La questione che ha impedito il raggiungimento di un accordo, che in realtà era auspicabile e che le parti con un minimo sforzo avrebbero potuto trovare, riguarda gli aspetti economici, in ordine ai quali il Collegio conferma integralmente quanto già disposto dal G.I. con l'ordinanza del 25.3.2024, analitica ed esaustiva ed in ordine alla quale non sono emersi sostanziali elementi che possano portare ad una diversa determinazione.
Invero l'ulteriore atto di accertamento fiscale prodotto dal resistente in prossimità dell'udienza di discussione del 29.5.2024, nulla può aggiungere a quanto già eviscerato. Il G.I., infatti, nella determinazione del quantum dell'assegno ha già tenuto conto del pignoramento del 1/5 dello stipendio che il resistente ha affermato di subire e che, seppur ancora non risultante dalle buste paga, è indubbio
(cfr documentazione prodotta in data 19.3.2024). L'ulteriore esposizione debitoria, non potrà invero incidere sull'importo mensile della sua retribuzione- non è possibile pignorare lo stipendio oltre il quinto
– semmai soltanto sulla durata del vincolo che si sposterà in avanti, mettendosi il nuovo debitore in coda.
Quindi, tenuto in debito conto che il dare/avere tra le parti per il pregresso, che comunque pacificamente non può essere oggetto di questo giudizio, è stato chiarito dinnanzi al Got, correttamente l'importo totale dell'obbligo a carico del è stato quantificato in € 300,00 per CP_1 Per_1 considerato l'art. 337 c.c., i redditi del padre , comunque limitati, dettagliatamente indicati dal G.I. nell'ordinanza citata e che non hanno subito modifiche, la quasi totale assenza di reddito della resistente,
i bisogni del ragazzo, ai quali il padre dovrà contribuire anche mediante il pagamento del 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano.
Parimenti corretta è la quantificazione, seppur esigua, dell'assegno di mantenimento in favore della la quale pacificamente a differenza del passato, attualmente non è in grado di svolgere Pt_1 attività lavorativa a causa della severa patologia che l'ha colpita. Tuttavia i redditi, limitati, prodotti dal
, sottratto l'importo già quantificato per non consentono di stabilire una somma più CP_1 Per_1 cospicua, considerato peraltro che alla viene attribuito per intero l'assegno per il nucleo Pt_1
familiare, che quest'ultima, per sua stessa ammissione, potrà richiedere il reddito di cittadinanza ( o di inclusione) -dal momento che il marito ha provveduto a spostare la residenza in altra abitazione e dunque il suo reddito non fa più cumulo, unico ostacolo che le impediva di ottenere la previdenza - e che comunque percepisce una pensione di invalidità di circa € 300,00 mensili.
Le spese di lite
Vista la natura necessaria del giudizio, la sostanziale assenza di contrasto in ordine all'affidamento del minore e la soccombenza del in relazione alle domande mantenimento CP_1
ritiene il Collegio di porre integralmente a carico del resistente le spese di lite, quantificate come da dispositivo anche tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate, e che dovranno essere versate all'erario essendo la parte ricorrente ammessa al Gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151, comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio concordatario
[...] Controparte_1
in margherita di IA (FG) il 13.8.1993, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune nell'anno 1993, atto n. 32, parte II, serie A,
2. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR di IA (FG), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. , nato il [...] ad [...] i genitori con prevalente permanenza e residenza Persona_2
anagrafica presso la madre in Milano Via Trivulzio Antonio Tolomeo, 14;
4. Assegna la casa coniugale in Milano Via Trivulzio Antonio Tolomeo, 14, a , in Parte_1
virtù della collocazione prevalente presso di sé del figlio minore;
5. Dispone che veda il padre liberamente secondo accordi presi con lo stesso,; Per_1
6. Pone definitivamente a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile complessiva di euro 400, di cui euro 300 a titolo di mantenimento del figlio e euro 100 a titolo di mantenimento della ricorrente ex art.156 c.c., a decorrere dalla data di deposito del ricorso, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione settembre 2024), oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo le linee guida del Tribunale e della Corte di Appello di Milano ome di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga percepito integralmente da Parte_1
;
[...]
8. Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla , in € 2.000 Controparte_1 Pt_1
oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, da versarsi all'erario essendo la parte ricorrente ammessa al Patrocinio a spese dello Stato;
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)
Milano, 5.6.2024
Il Presidente rel est.
dott. Susanna Terni