Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/09/2022, n. 26532
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Ordinanza 8 settembre 2022

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Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/09/2022, n. 26532
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26532
    Data del deposito : 8 settembre 2022

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