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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sesta Sezione civile composta dai magistrati: dott. Giorgio Sensale - Presidente dott. Francesco Notaro - Consigliere dr.ssa Ada Meterangelis - Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle riunite cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 1019 e 1163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, riservate in decisione all'udienza dell'11.7.2024, vertenti
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi in giudizio,
[...] C.F._2 per mandato in atti, dagli avv.ti Rita De Filippis e Ferdinando Tomeo, presso il cui studio in Napoli, via S. Brigida n. 68, sono elettivamente domiciliati;
Appellanti R.G. 1019/2017 - Appellati R.G. 1163/2017
CONTRO
( ), rappresentato e Controparte_1 C.F._3 difeso in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Quirino Iorio, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, via Santa Maria a
Cappella Vecchia n. 3, presso lo studio dell'avv. Antonio Rapolla;
Appellante R.G. 1163/2017 - Appellato R.G. 1019/2017
E
( ) e Parte_3 C.F._4 Parte_3
( ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._5
, rappresentati e difesi in giudizio, per mandato in ER atti, dall'avv. Marco Alfieri, con il quale sono elettivamente domiciliati in Napoli, via Manzoni n. 132, presso lo studio dell'avv.
Claudio Orabona;
Appellati - Appellanti Incidentali R.G. 1163/2017
OGGETTO: appelli contro la sentenza non definitiva n. 1144/2015, pubblicata in data 10.6.2015, e contro la sentenza definitiva n.
1 2025/2016, pubblicata in data 19.9.2016, pronunciate dal tribunale di
Avellino nell'ambito del procedimento con RG n. 15996/2001.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'11.7.2024, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 18.9.2001, Controparte_1 evocava in giudizio, innanzi al tribunale di Avellino, ER
, premettendo di essere proprietario - in virtù di donazione
[...] fattagli dalla madre con atto del 26.5.1997 - di un Controparte_2 appezzamento di terreno sito in Monteforte RP (AV) alla via Piano
Alvanella, di are 29,35, identificato nel N.C.T. alla partita 6179 (ex
3321), foglio 29, particella 720 (prima 382 e prima ancora 11/b), con entrostante fabbricato già rurale avente riferimento catastale attuale nella p.lla 721; che, infatti, su detto appezzamento insisteva una costruzione, da poco non più rurale, posta su due livelli, ricostruita anche in virtù dei contributi ex L. 219/1981, in forza della delocalizzazione, su di esso, della porzione spettante in proprietà a del fabbricato rurale più grande prima posto sulle Controparte_2 stesse partite e foglio, alla p.lla 14; che la residua porzione di detto fabbricato, dal 27.12.1978, era in proprietà di e Parte_4
che avevano anch'essi ricostruito fuori sito;
che a Parte_5 servizio di tale fabbricato rurale esisteva da tempo immemorabile una corte comune di are 2,28, identificata in Catasto con le stesse partite e foglio, contraddistinta dalla p.lla 13; che tale corte era da sempre a servizio anche dei fabbricati insistenti sulle p.lle 12 e 15, di proprietà esclusiva del convenuto confinante , che aveva posto in ER essere comportamenti tali da ledere il diritto di comproprietà dell'attore sulla corte comune;
che, in particolare, lo aveva ER intercluso una porzione della corte comune con dei muri di cinta, inglobando tale parte nella sua proprietà esclusiva, precludendo al l'esercizio dei propri diritti di comunista;
che, inoltre, nella CP parte di corte inglobata, aveva realizzato una piscina ed un gazebo, nonché impiantato alberi ad alto fusto in violazione delle distanze legali.
Tanto premesso, chiedeva al tribunale adito di: a) riconoscere e dichiarare l'illegittimità delle opere realizzate dallo sulla ER corte comune, in quanto costituenti modificazione dell'uso comune
2 del bene;
b) per l'effetto, ordinare al convenuto di eliminare tutte le opere realizzate con il rispristino dello status quo ante; c) dichiarare l'illegittima piantumazione degli alberi ad alto fusto ubicati sulla corte comune al confine con la p.lla 720 di proprietà dell'istante per violazione delle distanze legali, ordinando per l'effetto allo ER di sradicarli e/o spostarli in conformità a dette distanze;
d) condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni cagionati, determinati dalla mancata fruizione della porzione di corte comune di cui si era appropriato e dalle altre condotte illegittime poste in essere, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio , ER insistendo per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate e non provate.
Evidenziava, in particolare, che la corte comune, identificata con la p.lla 13, era stata posseduta separatamente dagli aventi diritto, nel senso che i proprietari del fabbricato identificato con la p.lla 15 avevano posseduto, in via esclusiva, la porzione di corte antistante il loro fabbricato ed i proprietari del fabbricato identificato con la p.lla
14 (sub 1 e sub 2) avevano posseduto in via esclusiva la parte di corte antistante la loro proprietà. Tale possesso sarebbe stato più precisamente esercitato secondo il prolungamento della linea di confine tra le particelle 356 ed 11 sino alla linea di separazione tra i fabbricati insistenti sulle particelle 15 e 14.
Deduceva, inoltre, di aver maturato l'usucapione della porzione di corte comune antistante l'ex fabbricato rurale insistente sulla p.lla 15, di cui, pertanto, sarebbe divenuto proprietario esclusivo.
Assumeva, infine, che con la demolizione dei fabbricati rurali preesistenti e la successiva loro ricostruzione (in virtù della L. 219/81)
“fuori sito” da parte di tutti gli aventi diritto all'ex corte, la funzione di essa sarebbe venuta meno, con conseguente diritto dello a ER chiederne la divisione, attribuendo a ciascuno dei condividenti la parte spettante.
Chiedeva, pertanto, in riconvenzionale, di dichiarare lo ER proprietario esclusivo della porzione di corte antistante il preesistente fabbricato rurale (p.lla 15) per intervenuta usucapione della stessa in virtù del possesso esclusivo e animo domini ultraventennale. In subordine, di disporre la divisione della corte comune con attribuzione a ciascuno dei condividenti della quota spettante.
3 Ammessa, in un primo momento, la sola prova testimoniale articolata dall'attore ed acquisite dal comune di Monteforte RP le informazioni sulla ricostruzione del fabbricato del convenuto
, il tribunale, alla luce delle spiegate riconvenzionali di ER usucapione e di divisione della corte comune, ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari del bene/litisconsorti necessari non evocati in giudizio.
Si costituivano, pertanto, i AN e Parte_1 Parte_2
, aderendo alla prospettazione dello , assumendo che la
[...] ER corte comune era stata da tempo pacificamente divisa tra i comunisti, che ne avevano goduto delle rispettive parti risultanti dal prolungamento della linea di confine tra le particelle 356 e 11, deducendo, altresì, che lo già da prima del sisma del 1980 ER aveva avuto l'esclusivo e pacifico possesso della zona antistante il suo fabbricato rurale (p.lla 15).
Chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree e l'accoglimento della riconvenzionale di usucapione spiegata dal convenuto chiamante . Con vittoria delle spese di ER lite.
Riaperta l'istruttoria a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei AN , con concessione di nuovi termini per CP_2 il deposito di memorie, assunte le prove testimoniali articolate dalle parti costituite ed espletata CTU, il tribunale, con sentenza non definitiva n. 1144/2015, pubblicata in data 10.6.2015, così statuiva:
“A. rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da
; B. determina la superficie della corte comune suddetta, ER contraddistinta nel Catasto del Comune di Monteforte RP (AV) con foglio
29, particella 13, in 228 metri quadrati;
C. determina le quote spettanti ai condividenti come segue: 1/3, pari a 76 metri quadrati;
Controparte_1
1/3, pari 76 metri quadrati;
1/6, pari ER Parte_1
a 38 metri quadrati;
1/6, pari a 38 metri quadrati”, Pt_2 CP_2 disponendo per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Rimessa, dunque, la causa sul ruolo istruttorio ed acquisiti chiarimenti dal CTU con deposito dell'elaborato integrativo, il tribunale, con sentenza definitiva n. 2025/2016, pubblicata in data 19.9.2016, così statuiva: “A. dichiara non comodamente divisibile la corte comune contraddistinta nel Catasto del Comune di Monteforte RP (AV) al foglio
29, particella 13; B. DISPONE l'ATTRIBUZIONE, in PIENA PROPRIETÀ, di tale bene immobile a favore del convenuto , …, già ER
4 proprietario singolarmente per la quota di 1/3 e contro l'attore CP
…, già proprietario singolarmente per la quota di 1/3, ed i terzi
[...] chiamati , .., e , …, già proprietari Pt_1 CP_2 Parte_2 singolarmente ciascuno per la quota di 1/6; C. condanna il convenuto
al pagamento, in favore di ER Controparte_1 dell'importo di € 2.622,00, in favore di dell'importo di € Parte_1
1.311,00 ed in favore di dell'importo di € 1.311,00, oltre Parte_2 agli interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
D. accoglie la domanda proposta dal contrassegnata dal n.° 1) nelle CP conclusioni dell'atto di citazione e dichiara l'illegittimità delle opere realizzate sulla particella 13 dallo , opere meglio descritte in ER
C.T.U.; E. dichiara assorbita la domanda contrassegnata dal n.° 2) nelle conclusioni dell'atto di citazione;
F. accoglie la domanda proposta dal contrassegnata dal n.° 4) nelle conclusioni dell'atto di citazione e CP condanna il convenuto al pagamento in favore del ER
dell'importo di € 1.219,08, oltre interessi al tasso legale previsto CP anno per anno dall'art. 1284 c.c., a far tempo dalle rispettive scadenze delle singole annualità (a partire da quella 1995) e fino all'effettiva corresponsione;
G. dichiara assorbita la domanda contrassegnata dal n.° 3) nelle conclusioni dell'atto di citazione relativamente agli alberi contraddistinti nella relazione scritta di C.T.U., depositata in Cancelleria in data 25.11.2015, come A3, A4, A5 ed A6; H. accoglie in parte la domanda contrassegnata dal n.° 3) nelle conclusioni dell'atto di citazione e con riferimento agli alberi contraddistinti nella relazione scritta di C.T.U., depositata in Cancelleria in data 25.11.2015, come A1 ed A2 ordina al convenuto di tenere gli stessi ad altezza non eccedente ER quella del muro di cinta indicato in parte motiva;
I. rigetta la domanda di risarcimento proposta dal contrassegnata dal n.° 4) nelle CP conclusioni dell'atto di citazione nella parte relativa ai danni che sarebbero derivati dalla presenza di alberi a distanza inferiore a quella prescritta dal
Codice Civile;
J. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti;
K. pone le spese di C.T.U. così come liquidate con decreto di questo giudice, pronunciato in data 15.9.2016, per 1/3 a carico dell'attore, per 1/3
a carico del convenuto e per 1/3 a carico di eE Pt_1 Parte_2 in solido tra loro”.
In particolare, il tribunale, discostandosi dai progetti di divisione indicati dal CTU e ritenuta la non comoda divisibilità della corte comune, ne attribuiva la proprietà esclusiva allo , disponendo ER per il pagamento dei conguagli in favore degli altri condividenti, in proporzione delle rispettive quote, così come determinate con la sentenza non definitiva n. 1144/2015; accertava, poi, l'occupazione da
5 parte dello di una parte consistente della corte comune, fin ER dalla metà degli anni '90, attraverso la realizzazione di opere edilizie abusive, in violazione degli artt. 1102 e 1108 c.c., condannandolo per l'effetto al pagamento del canone virtuale a titolo di risarcimento del danno in favore dell'istante infine, in parziale accoglimento CP della domanda attorea, ordinava al convenuto di tenere gli ER alberi ad alto fusto ad altezza non eccedente quella del muro di cinta in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c., rigettando ogni altra domanda, perché infondata e non provata.
Contro tale sentenza, notificata il 20.1.2017, con atto di citazione notificato in data 17-22.2.2017, proponevano appello i AN
[...]
e (RG N. 1019/2017, iscritto a ruolo in Parte_1 Parte_2 data 24.2.2017), invocando la riforma della pronuncia impugnata per i seguenti motivi: 1) nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.; 2) errore di diritto circa la valutazione della “non comoda divisibilità della corte comune” in relazione all'art. 2058 c.c. ed all'art. 35 D. lgs. 76/1990 - errore di valutazione in contrasto con la costosa CTU; 3) errore di valutazione e\o eccesso di potere in ordine all'attribuzione della corte comune in via esclusiva a;
4) erronea integrale ER compensazione delle spese ed errata regolamentazione degli esborsi di
CTU; 5) errata valutazione sulla inammissibilità della memoria di discussione depositata cartaceamente dalla difesa dei in CP_2 data 30.7.2016.
Concludevano, pertanto, chiedendo alla corte adita, in riforma della sentenza gravata, di dichiararne in via preliminare la nullità in quanto emessa in violazione dell'art. 112 cpc, per aver il giudice deciso oltre i limiti della domanda; in subordine, di accogliere le conclusioni già formulate in primo grado: “rigettare la domanda proposta da CP
, siccome infondata in fatto e in diritto;
in via gradata, disporre il
[...] ripristino dello stato dei luoghi nella situazione quo ante ai sensi dell'art.
2058 c.c.; condannare parte attrice e convenuto in solido al pagamento delle spese di CTU;
sempre condannare parte attrice e convenuto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio con attribuzione…”.
Con comparsa del 7.6.2017, si costituiva l'appellato ER
, chiedendo in via preliminare che al giudizio instaurato dagli
[...] appellanti fosse riunito l'appello proposto, contro la stessa CP_2 sentenza definitiva, da (RG N. 1163/2017, iscritto a Controparte_1 ruolo in data 2.3.2017). Nel merito, concludeva per il rigetto
6 dell'avverso gravame, infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese del grado, con distrazione.
Analoga richiesta di riunione veniva formulata, in data 20.5.2017, da nell'ambito del giudizio di gravame da lui proposto Controparte_1 con atto di citazione notificato in data 20.2.2017, con cui denunciava:
1) improcedibilità della domanda di divisione (punto A1); 2) errata dichiarazione di non comoda divisibilità della corte comune (punto
A2); 3) inammissibile, errata ed illogica attribuzione dell'intera corte in via esclusiva a (punto B); 4) errato calcolo del ER valore della corte comune (punto C); 5) illegittimo assorbimento della domanda di rimozione delle opere abusive (punto E); 6) irrisorio valore attribuito all'occupazione della corte comune (punto F); 7) illegittimo assorbimento della domanda di rimozione di alcuni degli alberi posti a distanza non legale (punto G); 8) mancato ordine di rimozione degli altri alberi a distanza non legale (punto H); 9) errato ed ingiustificato rigetto della domanda risarcitoria per gli alberi a distanza non legale (punto I); 10) ingiusta regolamentazione delle spese di lite e di CTU (punto J e K).
Concludeva, pertanto, chiedendo, in riforma della decisione gravata, di dichiarare inammissibile e improcedibile la domanda riconvenzionale di divisione della corte comune;
in subordine, previo espletamento di nuova CTU, assegnare la corte comune ai condividenti sulla scorta di idoneo progetto di divisione;
in via ancor più gradata, attribuire la piena proprietà della corte comune in favore dell'appellante; in alternativa, condannare lo al pagamento ER in favore dell'appellante della somma di € 11.235,00, o di CP quella diversa somma risultante da nuova CTU, oltre interessi legali e rivalutazione, quale corrispettivo del valore della sua quota sulla corte comune assegnata allo;
ordinare a quest'ultimo la rimozione ER delle opere edificate sulla corte comune dichiarate illegittime ovvero autorizzare a provvedervi, con condanna dello a CP ER rimborsare la corrispondente spesa;
condannare lo al ER pagamento in favore del della somma di € 27.820,00, pari CP ad € 1.070,00 per ogni anno dal 1990 al 2016 a titolo di indennizzo per l'occupazione illegittima della corte comune, e sino all'effettivo pagamento, oltre interessi e rivalutazione ovvero di quella diversa somma determinata da nuova CTU;
accogliere la domanda di rimozione degli alberi ad alto fusto piantati dallo a distanza ER
7 non legale dal confine e quella di risarcimento dei danni subiti. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio, con comparsa del 30.5.2017, l'appellato
, concludendo per il rigetto del gravame, infondato ER in fatto e in diritto, contestualmente spiegando appello incidentale contro la sentenza non definitiva del tribunale di Benevento n.
1144/2015, lamentando: 1) in via principale, difetto di legittimazione di in quanto non titolare del diritto dedotto in Controparte_1 giudizio;
2) in via subordinata, erroneo rigetto della riconvenzionale di usucapione della porzione di corte comune antistante il suo fabbricato
– errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Chiedeva, pertanto, in accoglimento del gravame incidentale proposto, in via principale, di rigettare la domanda attorea per difetto di legittimazione attiva di in subordine, di dichiarare Controparte_1
l'intervenuta usucapione in suo favore della porzione di corte, così come attualmente posseduta e delimitata dal muro di cinta. Con vittoria delle spese di lite.
Disposta la riunione dei due giudizi ex art. 335 cpc, nelle more, con comparsa del 15.1.2022, si costituivano e Parte_3 Parte_3
, quali unici eredi legittimi di (e della
[...] ER moglie , aderendo alle difese e richieste del loro Persona_2 dante causa, cui espressamente si riportavano.
Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado e riassegnata la procedura (in data 27.2.2023) al consigliere relatore dr.ssa Ada
Meterangelis, per surroga dell'originario relatore dr.ssa CP_3
all'udienza dell'11.7.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle
[...] parti, la causa veniva definitivamente riservata in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 cpc.
*******
I. Va preliminarmente esaminato l'appello incidentale contro la sentenza non definitiva n. 1144/2015, pubblicata in data 10.6.2015, proposto da (coltivato dai suoi figli ed eredi ER
e ) nell'ambito del giudizio RG N. Pt_3 Parte_3
1163/2017, la cui decisione è all'evidenza prodromica all'esame dei riuniti appelli principali (contro la sentenza definitiva).
§. In rito, va innanzitutto affermata la rituale proposizione del gravame, avendo lo tempestivamente formulato in prime ER cure riserva di appello contro la pronuncia non definitiva resa dal
8 tribunale, tanto evincendosi dall'esame del verbale d'udienza dell'8.7.2015 (prima udienza successiva al deposito della sentenza non definitiva), ove si legge: “L'avv. MUSTO si riserva di impugnare la sentenza pronunziata dal Giudice alla scorsa udienza” (cfr. relativo verbale).
Ciò in perfetta aderenza alla previsione dell'art. 340, comma 1, cpc, che dispone: “Contro le sentenze previste dall'art. 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'art. 279, l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa”.
Deve pertanto ritenersi validamente esercitata dallo , ER all'epoca difeso dall'avv. Musto, la riserva di appello differito alla sentenza non definitiva pronunciata in corso di causa, con la quale il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di corte comune (p.lla 13), come occupata all'attualità, proposta in via principale dal convenuto.
§. Sempre in rito, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, per tardività, del gravame incidentale, sollevata da a Controparte_1 dire del quale la riserva di appello contro la sentenza non definitiva doveva tradursi in un autonomo atto di impugnazione ovvero in un appello incidentale da proporsi comunque entro il 19.3.2017, ossia nel termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione (in data 19.9.2016) della sentenza definitiva, laddove lo
, costituitosi nel giudizio di appello (RG N. 1163/2017), ER aveva tardivamente proposto gravame incidentale con comparsa depositata in data 30.5.2017, così decadendo dall'impugnazione.
L'eccezione è infondata, risultando il gravame incidentale tempestivamente proposto nel termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza definitiva ex art. 327, comma 1, cpc, nella formulazione applicabile ratione temporis, risultando il (minor) termine di sei mesi indicato dal GI applicabile ai soli giudizi instaurati in primo grado dopo il 4.7.2009 (ex art. 58, comma 1, L.
69/2009), laddove il giudizio in esame iniziava con citazione notificata in data 18.9.2001.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale: “Ai fini dell'individuazione del termine di impugnazione, annuale o semestrale, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, che
9 all'art. 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine previsto dall'art. 327 c.p.c., deve farsi riferimento alla data di introduzione del giudizio di merito di primo grado e non a quella dell'eventuale procedimento cautelare ad esso antecedente” (Cass. 6951/2019; nello stesso senso,
Cass. 27236/2017, Cass. 17928/2020 e 37750/2021).
A ciò si aggiunga, per completezza, che: “l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi,
l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata”
(Cass. 15100/2024), con l'ulteriore precisazione che: “La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte” (Cass. 19514/2020).
§. Nel merito, con il primo motivo di doglianza, proposto in via principale, l'appellante impugna la sentenza non definitiva n. ER
1144/2015, onde sentir disporre il rigetto della domanda proposta dall'attore per difetto di legittimazione (rectius: Controparte_1 titolarità) attiva, per non essere titolare del diritto dedotto in giudizio, non risultando comproprietario della corte identificata nel catasto del comune di Monteforte RP al foglio 29, p.lla 13.
Deduce lo (e poi i suoi eredi) che dall'atto di donazione per ER notar del 26.5.1987, unico titolo prodotto da a Per_3 CP sostegno della pretesa azionata, non risultava che questi avesse ricevuto in donazione la porzione del vecchio fabbricato rurale, identificato con la p.lla 14, non più esistente nel sito originario, perché demolito e ricostruito fuori sito, con i relativi diritti sulla corte comune
(p.lla 13).
10 Orbene, deve premettersi che la carenza di titolarità attiva, eccepita per la prima volta dallo all'atto della costituzione in appello ER
(e sulla quale, peraltro, l'appellante prendeva posizione solo CP con la memoria di replica ex art. 190 cpc del 30.10.2024), si configura come una questione che attiene al merito della lite, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, rientrante nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (Cass.
14468/2008).
Trattasi, peraltro, di mera difesa, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la nota pronuncia n. 2951 del 16.2.2016, che ha chiarito che la titolarità sostanziale, rappresentando un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere, per l'appunto, negata dal convenuto con una mera difesa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, comma 2, cpc.
Ben poteva, pertanto, lo limitarsi a dedurre, con il gravame ER incidentale, il difetto di titolarità attiva di Controparte_1 argomentandolo attraverso il richiamo al titolo di provenienza da quest'ultimo prodotto, atteso che: “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non
è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato)” (Cass., SS.
UU., 2951/2016).
La doglianza, benché ammissibile, è infondata nel merito.
Come si è detto, lo assume che non risulterebbe provata la ER proprietà (o comproprietà) di sull'ex fabbricato Controparte_1 rurale identificato con la particella 14, poi demolito e ricostruito “fuori sito” in forza dei benefici della L. 219/81 post sisma, per diventare nuova costruzione ora localizzata sulla p.lla 720.
In contrario, si osserva che dall'esame dei titoli allegati in atti è desumibile il diritto di comproprietà di sulla corte Controparte_1 comune posta al servizio, tra le altre, della p.lla 14 esistente sul fondo donatogli dalla madre , con l'atto per notar Controparte_2 Per_3
11 del 26.5.1997, che fa espresso riferimento all'ex fabbricato rurale poi demolito (ossia la p.lla 14).
In particolare, nella sezione “Prima donazione”, si legge: < CP_2
[…] dona al figlio , che accetta, la nuda proprietà
[...] Controparte_1 del terreno in Monteforte RP alla via Piano Alvanella, di are ventinove e centiare venticinque con entrostante il fabbricato rurale, elevato su due livelli, piano seminterrato, destinato parte a deposito e parte a garage, di circa metri quadrati cento e piano terra, composto di quattro vani ed accessori, il tutto confinante con viottolo interpoderale, proprietà Per_4
e proprietà . Il terreno è rilevato al N.C.T. ER CP_2 alla partita 6179, foglio 29, particella 382 (ex p.lla 11/b, oggi p.lla 720).
Dichiara la donante che il fabbricato è stato ricostruito anche con le provvidenze della legge 219/81, con concessione del 14 luglio 1988 n. 6052 di protocollo, i cui lavori sono stati ultimati il 7 ottobre 1992 e che il terreno proviene con atto per notar del 27 dicembre Persona_5
1978, registrato il 15 gennaio 1979 al n. 324>>. Si legge altresì: <Quanto descritto è stato donato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione, dipendenza, pertinenza, servitù legalmente costituita, quale emergente dallo stato dei luoghi […]>>.
Il diritto di proprietà sul bene originario (fabbricato rurale poi delocalizzato nell'attuale particella 720) perveniva a Controparte_2 dall'atto di permuta–vendita–divisione per notar Persona_5 del 27.12.1978, rep. n. 76333/racc. n. 1366, con cui veniva regolata la proprietà di alcuni immobili tra i AN ed i loro genitori. CP_2
In particolare, nel richiamato titolo, si legge che: <- essi coniugi
[...]
e sono comproprietari…del terreno in Parte_4 Parte_5
Monteforte RP alla località Vigna Oliva di are novanta e centiare quindici, confinante con , via comunale Gallo Persona_6 Persona_7
RI […] in detto terreno trovasi inoltre un fabbricato rurale composto di quattro vani fra terranei e soprani […]; inoltre, il detto immobile si appartiene a per quindici sessantesimi […] a Controparte_2
e per quindici sessantesimi […]. Tanto Parte_6 Per_8 premesso […] a titolo di permuta , e Parte_6 Parte_7
trasferiscono... (tra l'altro) in favore di Controparte_4 Controparte_2 tutti i diritti di loro spettanza sul terreno con entrostante fabbricato rurale sito in Monteforte RP e descritto in premessa. Detti diritti vengono trasferiti […] in ragione di sette virgola cinque sessantesimi in favore di
[…] A seguito della permuta […] gli immobili oggetto di Controparte_2 questo atto vanno così volturati in catasto: […] b) immobile sito in
Monteforte RP, partita 3321: […] – Della Sala Maria 22.5/60.
Contestualmente essi signori e da una Parte_4 Parte_5
12 parte e dall'altra hanno deciso di sciogliere la comunione Controparte_2 fra loro esistente sull'immobile in Monteforte RP e descritto in premessa>>. Da detto scioglimento derivava: <[…] SECONDA
QUOTA: titolare di una quota di diritto pari a 22.5/60, Controparte_2 con il consenso degli altri due condividenti e Parte_4 Pt_5
si attribuisce in solitaria proprietà dell'immobile sito in Monteforte
[...]
RP alla contrada Vigna Oliva quanto segue: a) terreno della superficie di are ventinove e centiare trentacinque, confinante con terreno sopra descritto Per_ per due lati, ed eredi , nonché fabbricato di cui sopra in Persona_6 catasto detta partita e foglio, p.lla 382 (ex 11/b) […]; b) vano di fabbricato rurale sito al piano primo in pessime condizioni per vetustà ed abbandono, Per_ confinante con fabbricato di cui sopra per due lati, eredi , in catasto detta partita e foglio, p.lla 14, sub. 2 […]. Gli immobili oggetto del presente atto vengono permutati, alienati e divisi nello stato attuale di fatto e di diritto, con ogni accessione e pertinenza…>>.
Orbene, l'immobile donato da al figlio Controparte_2 CP
(“fabbricato rurale"), ubicato all'interno dell'appezzamento
[...] di terreno anch'esso oggetto di donazione, era proprio quello individuato, in quota parte, con la p.lla 14, sub 2.
Pacifico che la particella 13 (corte comune) fosse in rapporto di pertinenzialità con l'ex intero fabbricato rurale (p.lle 14 e 15), non può allora dubitarsi che, come correttamente rilevato dalla difesa di la comproprietà della stessa si sia trasferita ex art. 818 c.c. CP unitamente alle proprietà delle porzioni dell'anzidetto fabbricato, la cui successiva ricostruzione fuori sito è stata realizzata, allo stesso modo, da , per la sua quota parte (p.lla 14, sub 2), e Controparte_2 da (titolare della p.lla 15), che analogamente ER assume di essere comproprietario della corte comune quale pertinenza della porzione dell'ex fabbricato rurale insistente sulla p.lla 15, di sua proprietà esclusiva, poi ricostruita fuori sito.
Anche i AN peraltro, risultano pacificamente CP_2 comproprietari della corte in quanto titolari della proprietà di quota parte dell'ex fabbricato rurale, contraddistinto con la p.lla 14, sub 1, anch'essa ricostruita fuori sito.
Quanto precede trova riscontro nella CTU espletata in prime cure, depositata in data 25.2.2015 (cfr. pagg.
6-8 e 11-13 con relativi allegati sub 4, 5 e 6), finalizzata a verificare, con riferimento ai titoli di provenienza, l'attuale appartenenza della corte comune alle parti in causa, specificando la misura di ciascuna quota (cfr. quesito b), dovendosi quindi ritenere che tutte le parti in causa vantano un diritto
13 di comproprietà sulla p.lla 13, per avere le stesse o i propri danti causa dapprima acquisito tale diritto quali comproprietari dell'originario fabbricato rurale (particelle 14 e 15) al cui servizio era pacificamente posta la corte comune e poi conservato tale diritto a seguito di abbattimento e ricostruzione del fabbricato delocalizzato, da intendersi come ricostruzione realizzata dislocata rispetto all'originario suolo su cui sorgeva il fabbricato rurale, attraverso le provvidenze della L.
219/81 (contributo per gli edifici danneggiati dal sisma dell'80).
Con specifico riguardo alla posizione di risulta Controparte_1 altresì allegata alla CTU (cfr. sub 9 dell'elaborato del 25.2.2015) la pratica edilizia per la ricostruzione delocalizzata dell'ex fabbricato rurale presentata da causa dell'attore (cui Parte_8 seguiva la concessione alla ricostruzione n. 6052 del 14.7.1988), nella quale viene appunto evidenziato il fabbricato rurale originario, in parte in ditta di essa istante (p.lla 14 sub. 2), circondato dalla corte comune oggetto di causa.
In definitiva, dunque, contrariamente a quanto dedotto dallo , ER dai titoli di provenienza prodotti da appare Controparte_1 accertato che questi, succeduto a nella proprietà Controparte_2 dell'ex immobile avente quale pertinenza la corte comune (p.lla 13), sia succeduto anche nella titolarità dei diritti pari ad 1/3 su detta corte
(risultando le restanti quote rispettivamente in capo a ER per 1/3 nonché a e
[...] Parte_1 Parte_2 per 1/6 ciascuno).
§. Con il secondo motivo di doglianza, proposto in via subordinata,
l'appellante lamenta che il tribunale, ravvisando un contrasto tra le deposizioni dei testi escussi, a dire dello solo apparente, ER avrebbe errato nel rigettare la domanda di usucapione della porzione di corte comune antistante la sua proprietà esclusiva, ritenendola sfornita di adeguata prova.
La censura è infondata.
Osserva la corte che il giudice di prime cure, con diffuse e motivate argomentazioni, rigettava la riconvenzionale di usucapione proposta dallo , ritenendo che l'istante, che ne aveva l'onere, non ER avesse fornito seria ed univoca prova del possesso ultraventennale uti dominus, in via esclusiva, della porzione di corte reclamata (quella a servizio delle p.lle 12 e 15 di sua proprietà esclusiva), al fine rilevando, in primo luogo, l'evidente ed insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi “poiché mentre i testi indicati
14 dall'attore hanno sostanzialmente confermato quanto sostenuto dallo stesso,
e cioè, che l'aia avrebbe sempre avuto un uso comune da parte dei condividenti, quelli intimati dal convenuto hanno sposato la ricostruzione fatta propria da quest'ultimo, vale a dire, che i proprietari del fabbricato contraddistinto con la particella n.° 15 avrebbero posseduto in via esclusiva la porzione di corte comune antistante il loro fabbricato e quelli del fabbricato identificato con la particella n.° 14 avrebbero posseduto in via esclusiva la parte di corte antistante il loro fabbricato”.
In particolare, dopo aver valutato, con criterio oggettivo e senza manipolarne il contenuto, le deposizioni rese da ciascuno dei testi escussi (cfr. pagg.
6-7 della sentenza non definitiva), il tribunale evidenziava: <vi quindi un netto contrasto tra le deposizioni dei testi proprio sull fondamentale ai fini dell e cio quello del possesso esclusivo da parte dello suo dante causa della>ER parte di corte comune che si trovava di fronte al fabbricato contrassegnato con la particella n.° 15, prima che questo erigesse il muro di cinta, la piscina ed il gazebo, opere meglio descritte in atto di citazione e comunque iniziate negli anni '90, senza che quindi da tale momento possa essere maturata l'usucapione in favore dello . Non ci sono elementi in atti per ER superare tale contrasto. In particolare le foto nn.° 7 e 8 prodotte da parte attrice non sembrano ritrarre alcuna tavola di legno, ma del resto non ne è chiara neppure la precisa collocazione temporale. Inoltre, non si capisce chiaramente la composizione del fondo stradale all'interno delle stesse raffigurato>>, di poi ritenendo che il rilevato contrasto, non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, fosse ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, con l'ulteriore conseguenza che l'insufficienza probatoria si riverberava
“in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (v. tra le tante Cass. civ., Sez. II, 15 febbraio 2010, n° 3468).
Di conseguenza, va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dallo ”. ER
Rilevava, peraltro, il tribunale che: < superabile il contrasto tra le deposizioni sopra indicato in favore dello
(contrasto che questo Giudice ribadisce di non ritenere ER superabile), comunque a tale esito di rigetto si dovrebbe giungere in base alla giurisprudenza di legittimità in tema di usucapione della cosa comune da parte di uno dei comunisti. Infatti, in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto così determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza
15 di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (v. Cass. civ., Sez. II, 20 settembre 2007, n° 19478, nonché più di recente (Cass. civ., Sez. II, 10 novembre 2011, n° 23539). Nel caso di specie, lo attraverso le ER prove articolate ed espletate non sarebbe comunque riuscito a dimostrare la sussistenza di un dominio esclusivo sulla corte comune, né la sussistenza di un'attività durevole contrastante ed incompatibile con il possesso altrui>>.
Decisione resa in esatta applicazione di consolidati principi di diritto in tema di usucapione della quota degli altri comunisti da parte del comproprietario che sia nel possesso del bene comune (ribaditi da
Cass. 24781/2017), oltre che fondata sul corretto e scrupoloso esame di tutte le risultanze istruttorie, complessivamente valutate, vieppiù condivisa dalla corte perché non efficacemente scalfita dall'appellante, che tenta (invano) di “interpretare” le dichiarazioni dei testi escussi nel senso a lui più favorevole, benché si sia in presenza di deposizioni all'evidenza inidonee, come già rilevato dal tribunale, a ritenere raggiunta adeguata prova dell'intervenuta usucapione.
Deve infatti ribadirsi come, attraverso l'espletata istruttoria, risulti provato l'utilizzo e, quindi, il possesso comune della corte, indistintamente, da parte di tutti i proprietari degli immobili su di essa affacciati, e come, di contro, non risulti dimostrato, in maniera univoca, il possesso esclusivo, uti dominus, da parte dello , di ER quella parte di corte antistante il suo fabbricato, con modalità tali da precluderne, per almeno un ventennio antecedente alla proposizione della domanda di usucapione, il concorrente pari utilizzo da parte degli altri comproprietari.
Non vi è certezza alcuna, infatti, sull'effettiva interclusione dell'anzidetta porzione di corte agli altri comunisti, non risultando al fine decisive le dichiarazioni rese dai testi addotti dallo circa ER
l'apposizione, in epoca non meglio precisata, di tavole di legno tali da tracciare una linea divisoria della corte comune, vieppiù nell'assenza di chiari ed inequivoci rilievi fotografici, di ulteriori specificazioni quali l'estensione di dette tavole, la loro altezza, l'eventuale invalicabilità delle stesse, le modalità di accesso dello alla ER sua stessa proprietà e/o l'apposizione di eventuali dispositivi di
16 chiusura del perimetro di quella parte di corte oggetto della domanda di usucapione.
Sulla scorta di quanto precede, l'appello incidentale va dunque rigettato con conseguente conferma, in parte qua, della sentenza non definitiva gravata.
II. Disatteso l'appello incidentale, può procedersi all'esame degli appelli principali riuniti contro la sentenza definitiva n. 2025/2016, tempestivamente proposti, rispettivamente, dai AN e Pt_1 chiamati in prime cure per ragioni di Parte_9 litisconsorzio necessario, e da attore, Controparte_5 entrambi involgenti, sotto vari profili, la divisione della corte comune originariamente a servizio dell'ex fabbricato rurale in comproprietà delle parti, circondato dall'anzidetta corte, poi demolito e ricostruito fuori sito, con conseguente venir meno della funzione e destinazione originaria dello spazio comune.
Deve peraltro precisarsi che, valutate tutte le doglianze proposte, si ritiene, per ragioni di ordine sistematico, di dover innanzitutto esaminare il primo motivo dell'appello ed il primo motivo CP_2 dell'appello (violazione dell'art. 112 c.p.c. e improcedibilità CP della domanda di divisione), involgenti entrambi questioni di rito;
di poi, il quinto motivo di doglianza formulato dai AN , CP_2 anch'esso inerente la dedotta violazione di norme procedurali;
ancora, unitariamente, trattandosi di censure contro gli stessi capi della sentenza gravata, assimilabili tra loro, il secondo ed il terzo motivo dell'appello con il secondo (punto A2) ed il terzo motivo CP_2
(punto B) dell'appello (errata declaratoria di non comoda CP divisibilità della corte, attribuzione della stessa in via esclusiva a
); a seguire, le restanti censure formulate da e, ER CP infine, unitariamente, il quarto motivo dell'appello ed il CP_2 decimo motivo dell'appello (entrambi involgenti il regime CP delle spese legali e di ctu).
§. Il primo motivo di appello dei AN , con cui si CP_2 lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., ed il primo motivo dell'appello con cui si lamenta l'erronea mancata declaratoria di CP improcedibilità della domanda riconvenzionale di divisione della corte comune per mancata tempestiva integrazione del contraddittorio, vanno disattesi.
Nello specifico, i fratelli deducono che il tribunale avrebbe CP_2 violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
17 ordinando, dopo oltre dieci anni dall'inizio del giudizio ed erroneamente – poiché l'originaria domanda proposta da CP era rivolta esclusivamente nei confronti di
[...] ER
– l'integrazione del contraddittorio mediante la loro
[...] chiamata in causa, arrecando ai medesimi un danno economico per la difesa in giudizio.
La censura è infondata.
Invero, il convenuto , costituendosi tempestivamente in ER prime cure, spiegava domanda riconvenzionale chiedendo, in via principale, che il tribunale dichiarasse “che esso convenuto è proprietario esclusivo della porzione di corte antistante il preesistente fabbricato rurale (particella 15) e secondo l'attuale possesso, per aver usucapito la stessa a seguito di possesso esclusivo ed animo domini ultraventennale”, e, in via subordinata che “sia proceduto alla divisione della stessa (corte) con attribuzione a ciascuno dei condividenti di una parte della stessa, secondo i diritti che ciascuno vi vanta”.
Tali essendo le conclusioni rassegnate dallo , non è ER ravvisabile alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c., in quanto sia la domanda di intervenuto acquisto per usucapione (in danno di tutti gli altri comunisti), sia quella, subordinata, di divisione della corte comune non potevano prescindere dall'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i comproprietari del bene, litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 c.p.c., la cui assenza era ed
è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Invero, quanto alla domanda di accertamento dell'usucapione, ricorre il litisconsorzio necessario allorché, come nella specie, la pluralità di soggetti si collochi dal lato passivo, cioè ove siano più di uno i soggetti nei cui confronti è diretta la domanda (cosicché tutti costoro devono partecipare al processo), non anche nel caso in cui la pluralità si riscontri dal lato attivo (Cass. 35593/2023).
Analogamente, nel giudizio avente ad oggetto la divisione di un bene comune, incidendo lo scioglimento sui diritti di ciascun comunista, sussiste il litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti alla comunione per espressa previsione di legge.
L'art. 784 c.p.c. (rubricato: “Litisconsorzio necessario”) stabilisce, infatti, che: “Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”.
18 Consegue che: “Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli” (Cass.
23511/2023).
Infondato è anche il primo motivo di doglianza formulato da CP
a dire del quale il tribunale avrebbe deciso di pronunciarsi
[...] sulla riconvenzionale di divisione della corte comune proposta dal convenuto , senza tener conto che detta domanda avrebbe ER dovuto essere dichiarata improcedibile, per mancato rispetto del termine perentorio (del 30.4.2011) concesso allo (e da questi ER non rispettato) per provvedere alla chiamata in causa dei condividenti/litisconsorti necessari.
Orbene, osserva la corte che se è vero che in caso di inottemperanza all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari il giudice della cognizione non può pronunziare sul merito della pretesa ma deve dichiarare l'estinzione del processo, ove ritualmente eccepita o, in difetto, l'improcedibilità del giudizio, è altresì vero che, nella specie, il termine perentorio (entro il 30.4.2011) per integrare il contraddittorio in origine assegnato dal Tribunale (con provvedimento reso fuori udienza, depositato in data 1.4.2011 e comunicato il 5.4.2011) era inferiore a quello minimo (di un mese) previsto dall'art. 307, comma 3, cpc, di talché, ferma in ogni caso la mancata eccezione di estinzione del processo da parte della difesa del all'udienza di rinvio del 7.11.2011, legittimamente il primo CP giudice, in tale udienza (cfr. relativo verbale), rilevata la prospettata violazione dell'art. 307, comma 3, cpc, rinnovava l'ordine, assegnando nuovo termine fino al 31/12/2011 per l'integrazione del contraddittorio, fissando nuova udienza per il 3/4/2012.
Rinnovato l'ordine, legittimamente impartito, il convenuto ER provvedeva all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condividenti AN , nel rispetto del termine perentorio CP_2 validamente assegnato dall'istruttore.
Quanto poi alla circostanza, già lamentata dagli appellanti , CP_2 che il tribunale avrebbe ordinato l'integrazione del contraddittorio dopo oltre dieci anni dall'inizio del giudizio, non può che ribadirsi che tale ordine (che sicuramente avrebbe potuto e dovuto essere
19 prontamente impartito all'atto della proposizione delle riconvenzionali spiegate dalla ) era comunque doveroso, atteso che, in ipotesi ER di litisconsorzio necessario, per ragioni di ordine sostanziale, il difetto di integrità del contraddittorio può e deve essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 8689/2000: “Il difetto di integrità del contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario, non costituendo un'eccezione in senso proprio, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e anche nel giudizio di legittimità quando la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti nel giudizio di merito e sulla questione non si sia formato il giudicato”).
§. Inammissibile, ancor prima che infondato, è il quinto motivo dell'appello , con cui si lamenta l'erronea declaratoria di CP_2 inammissibilità della memoria di discussione depositata in forma cartacea dalla difesa dei AN terzi chiamati in data 30.7.2016, in violazione dell'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2012, inerente al deposito telematico degli atti endoprocessuali.
Premesso, infatti, che gli appellanti non hanno minimamente chiarito
(né tanto meno provato) l'effettivo pregiudizio subito a seguito della dedotta errata declaratoria di inammissibilità dell'indicata memoria, invero ininfluente sull'esito del giudizio, si osserva che, in ogni caso, come già evidenziato dal tribunale nella decisione gravata (cfr. paragrafo sub 6), la nota depositata dai all'udienza del CP_2
19.9.2016 (di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.), a sostegno della dedotta impossibilità di depositare telematicamente la memoria di discussione, attesta unicamente l'indisponibilità del servizio informatico per la consultazione da parte dei soggetti abilitati esterni e per il deposito telematico di atti da parte del magistrato, laddove di contro nessun blocco si registrava per il deposito telematico degli atti da parte degli avvocati.
§. Con il secondo motivo di doglianza, gli appellanti CP_2 lamentano violazione degli artt. 2058 c.c. e 35 D. Lgs. 76\90
(rubricato: “Gestione e cessione delle aree e degli immobili acquisiti al patrimonio comunale”), contestando altresì al tribunale di aver commesso un errore di valutazione circa la ritenuta “non comoda divisibilità” della corte in contrasto con la costosa CTU espletata; con il terzo connesso motivo, contestano, poi, l'attribuzione in via
20 esclusiva allo della corte comune, a loro dire priva di una ER reale ed oggettiva giustificazione.
In particolare, i AN , richiamando il petitum della CP_2 domanda attorea (di rimozione delle opere illegittimamente realizzate sulla corte comune da , con richiesta di ripristino ER dello stato quo ante, con riferimento sia alle costruzioni edilizie, sia agli alberi di alto fusto), a loro dire azionata da ai Controparte_1 sensi dell'art. 2058 c.c. (che consente al danneggiato di richiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile), assumono che il tribunale avrebbe dovuto escludere la possibilità di addivenire ad una divisione della corte comune, vieppiù per l'esistenza di consolidate servitù di passaggio sulle varie proprietà ben visibili e materializzate sul posto, così come delineate dai danti causa, peraltro esterne alla corte che ci interessa, di talché,
a loro dire, al fine di garantire i legittimi diritti alle rispettive proprietà, nella specie, esclusa la divisione della corte, l'unica soluzione possibileera quella di disporre il ripristino dello stato dei luoghi riportando in possesso degli aventi diritto la quota di corte occupata,ai sensi dell'art. 2058 c.c..
Deducono, peraltro, che se proprio si volesse prediligere la divisione, nel pieno rispetto dei diritti acquisiti dalle parti, il tribunale avrebbe dovuto aderire al progetto divisionale formulato dal CTU, risultando impraticabile ogni diversa ipotesi di divisione, di conseguenza contestando l'attribuzione dell'intera corte al condividente . ER
Anche l'appellante con il secondo articolato Controparte_1 motivo di doglianza, connesso al successivo terzo motivo, assume l'erronea valutazione del tribunale in ordine alla ritenuta indivisibilità della corte comune ed alla conseguente ingiustificata attribuzione della stessa in via esclusiva allo , vieppiù ingiusta perché ER premiava il condividente che si era reso autore di illeciti, realizzando opere abusive e privando gli altri aventi diritto dell'utilizzo della porzione di corte comune interclusa e assorbita alla sua proprietà.
Deduce, in particolare, che la corte era comodamente divisibile in tre
(o anche quattro) porzioni grossomodo omogenee, tali da assicurare a ciascuno dei condividenti di poterne ricevere una parte utile a potersene servire, in modo proporzionalmente ridotto, allo stesso modo di prima, ben potendo continuare ciascuna delle parti, e persino ciascuno dei comunisti a farne lo stesso uso di prima, secondo la sua naturale destinazione.
21 Orbene, premesso che la violazione dell'art. 35 D. Lgs. 76\90, eccepita per la prima volta dai in sede di gravame è CP_2 inammissibile ex art. 345, comma 2, cpc, vieppiù perché all'evidenza generica (nulla, ma proprio nulla, argomentandosi al riguardo), osserva la corte che tutte le richiamate censure vanno disattese, senza necessità di disporre alcun approfondimento istruttorio e tanto meno la rinnovazione delle indagini peritali, all'evidenza superflua alla luce delle motivate considerazioni già svolte dal tribunale, fondate sull'esatta applicazione delle norme concernenti lo scioglimento della comunione, vieppiù condivise dalla corte perché non efficacemente scalfite dalle fumose e indimostrate obiezioni sollevate sia dagli appellanti AN , sia dall'appellante CP_2 CP
Giova innanzitutto chiarire che il tribunale, con la sentenza non definitiva n. 1144/2015, pubblicata in data 10.6.2015, in parte qua non gravata (dunque coperta da giudicato), accertava (tra l'altro) che: <quanto alle quote delle parti su tale corte comune si deve ricordare che ai sensi dell c.c. dei partecipanti alla comunione presumono uguali per questo motivo in assenza di elementi specifici emergenti dai titoli propriet consentano raggiungere una conclusione diversa ritiene a ciascuna parte spetti quota della pari metri quadrati. conseguenza al>CP spetteranno 76 metri quadri, allo spetteranno 76 metri quadrati ER ed a ciascuno dei andranno 38 metri quadrati. CP_2
Rispetto ai tanto deriva dal fatto che nell'atto di donazione CP_2 del 14.8.1993 a ciascuno di questi è stata attribuita la quota di ½ dell'area di risulta della particella 14 sub 1 con i relativi diritti sulla corte comune.
Quindi si deve intendere che anche tali diritti siano stati attribuiti per la metà della quota già spettante su tale corte comune ai donanti Parte_4
e . …>>, così di conseguenza statuendo in
[...] Parte_5 dispositivo: “…C. DETERMINA le quote spettanti ai condividenti come segue: - 1/3, pari a 76 metri quadrati;
Controparte_1
- 1/3, pari 76 metri quadrati;
ER [...]
- 1/6, pari a 38 metri quadrati;
Parte_1 Parte_2
- 1/6, pari a 38 metri quadrati;
…”.
[...]
Consegue che correttamente il primo giudice partiva dall'assunto di dover dividere la corte (non in tre, bensì) in quattro porzioni in natura corrispondenti alle quote ideali di diritto spettanti a ciascun condividente, in applicazione del principio del c.d. favor divisionis, tanto più che i AN non manifestavano in prime cure CP_2
(né, tanto meno, in tal sede) l'univoca volontà di mantenere lo stato di
22 comunione pro-indiviso per la quota di 1/3 loro complessivamente spettante.
Erra, pertanto, l'appellante nel ritenere (pag. 14 CP dell'appello) che non sussiste alcuna ragione giuridica per cui, in assenza totale di domanda sul punto, sarebbe invece necessario prevedere anche la divisione “interna” della quota di 1/3 spettante in modo unitario ai AN , come preteso nella sentenza CP_2
(definitiva).
I , in altri termini, non dovevano chiedere la divisione CP_2 interna, che è la regola (proprio in applicazione del richiamato principio del “favor divisionis”), ma, piuttosto, ove interessati, avrebbe dovuto manifestare espressamente e univocamente (e non lo hanno fatto) la volontà di restare in comunione.
Deve ancora chiarirsi che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante non emerge affatto che l'arch. CP Per_9 proprio consulente di parte in prime cure, abbia indicato molteplici soluzioni adottabili per giungere ad un progetto di divisione della corte comune idoneo a consentire l'attribuzione a ciascun condividente di porzioni in natura pressoché corrispondenti alle quote di diritto rispettivamente vantate, essendosi il predetto CTP limitato ad evidenziare gli errori commessi dal CTU, senza tuttavia proporre alcun valido progetto divisionale alternativo, alla cui concreta fattibilità ostano le specifiche considerazioni già svolte dal tribunale, che diffusamente motivava sul punto.
Rilevava, in particolare, il primo giudice: <va affermata ai sensi dell c.c. la non comoda divisibilit in quote della corte comune contraddistinta nel catasto del di monteforte irpino al foglio>29, particella 13. In effetti, pur volendo ammettere la comoda divisibilità della corte comune (cosa che questo giudice non ritiene in base alle considerazioni che si svolgeranno a breve) non sono condivisibili i progetti di divisione predisposti dal C.T.U. all'interno degli elaborati peritali.
[…omissis…].
Sgombrato il campo dai progetti di divisione proposti dal C.T.U. questo giudice non ritiene comodamente divisibile la corte comune predetta in base alle seguenti considerazioni: I. alla luce della conformazione stessa della corte comune (v. pagina 18 della prima relazione scritta di C.T.U. – riportata di seguito per maggiore comodità di consultazione) e tenuto conto della presenza all'interno di essa delle particelle 15 (di proprietà dello
) e 14 (di proprietà del dei ), non ER CP CP_2 oggetto di divisione in questa sede, non è possibile, anche volendo
23 abbattere quanto realizzato dallo , ipotizzare una divisione ER che consenta di conservare l'originaria destinazione del bene o che consenta quantomeno a ciascuna delle parti di ottenere una porzione di corte comune contigua alle rispettive proprietà (per illustrare al meglio la peculiare conformazione della corte comune si trasfonde in questa sede la rappresentazione grafica della stessa contenuta in C.T.U.); II. il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula, sotto l'aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l'aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (v. tra le tante Cass. civ., Sez.
II, 30 luglio 2004, n° 14540); III. in effetti, il problema principale è rappresentato dalla quota che dovrebbe essere attribuita al il CP quale a causa della posizione del suo fondo rispetto alla corte comune e della presenza quasi contigua al suo fondo della particella 15 non potrebbe comunque godere di una porzione della corte comune in modo realmente autonomo;
IV. il sarebbe costretto a vedersi attribuito uno CP stretto corridoio di pochi metri schiacciato da una parte tra la particella 15 e quella 761 oppure dall'altra tra la particella 14 e quella 482; V. non si può dubitare che l'attribuzione di una quota di questo tipo finirebbe necessariamente per pregiudicare anche dal punto di vista economico il valore di quanto attribuitogli;
VI. in sostanza si assiste nel caso di specie ad un'indivisibilità di tipo funzionale della corte comune; VII. discorso simile si può effettuare rispetto alla quota che andrebbe attribuita a
[...]
, il quale finirebbe per vedersi attribuire in parte uno stretto Parte_1 corridoio compreso tra la particella 14 ed il fondo di proprietà di
[...]
; VIII. inoltre, va altresì considerato che per quanto questo Parte_2 giudice abbia prospettato alle parti la possibilità di costituzione di una servitù di passaggio sulla corte comune in un'ottica di composizione della controversia e di prevenzione di futuro contenzioso tra le stesse effettivamente alcuna domanda di questo tipo è stata proposta in questa sede (ed allegazioni specifiche sul punto non sono state formulate entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive) per cui questo giudice deve attenersi scrupolosamente al principio della domanda come dedotto dalle difese di alcune delle parti costituite. Va quindi dichiarata la non comoda divisibilità della corte comune.>>.
Ora, la ritenuta indivisibilità di tipo funzionale della corte comune, lungi dall'essere fondata su argomentazioni apodittiche e apparenti,
24 come dedotto dalla difesa del si fonda sullo scrupoloso CP esame di tutte le risultanze in atti e, in particolar modo, sulla valutazione della sopravvenuta rilevante modifica dell'originario stato dei luoghi e del venir meno del rapporto di pertinenzialità (dunque, della destinazione e funzione originaria) della corte comune con l'ex fabbricato rurale (ricadente sulle p.lle 14 e 15), demolito a seguito del sisma del 1980 e successivamente ricostruito “fuori sito”, all'esterno della corte, che in passato lo circondava.
Né le obiezioni rispettivamente svolte dagli appellanti e CP_2 sono idonee a scalfire il motivato percorso argomentativo CP del tribunale, vieppiù ove si consideri, quanto alle generiche doglianze formulate dai primi, che le stesse appaiono all'evidenza incompatibili con quanto dedotto e precisato in prime cure nei termini di rito, allorché i AN , da un lato, concludevano espressamente CP_2 per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di usucapione spiegata dallo , aderendo alla sua versione dei fatti (circa ER
l'ininterrotto utilizzo esclusivo della porzione di corte rivendicata, assorbita nella proprietà del convenuto), chiedendo il rigetto della domanda del siccome infondata in fatto e in diritto (cfr. CP comparsa di costituzione del 3.4.2012), ora invece sostenuta attraverso la richiesta di ripristino dello stato quo ante ex art. 2058 c.c.; dall'altro, contrastavano il progetto di divisione della corte comune predisposto dal CTU (redatto nella prima relazione del 25.2.2015), anche a mezzo di note critiche, ritenendone non condivisibili le conclusioni (cfr. deduzioni svolte all'udienza del 30.5.2016), per poi contraddittoriamente sostenere in appello che l'unica ipotesi possibile di divisione era quella formulata dal CTU, rivelatasi peraltro errata, perché fondata (come si dirà a breve) sull'errata estensione della corte comune.
Posizione ondivaga dei AN vieppiù evidente ove si CP_2 consideri che gli stessi, in prime cure, lungi dall'opporsi alla domanda di divisione (contrastata in appello), vi prestavano adesione, nell'ipotesi in cui non fosse stata accolta la riconvenzionale di usucapione spiegata dallo LO (cfr. memoria depositata il
2.5.2012, nel primo termine ex art. 183, comma VI, cpc).
Analogamente, quanto alle plurime obiezioni sollevate dalla difesa del per lo più ripetitive dei rilievi critici svolti in prime cure dal CP proprio ctp, arch. va innanzitutto rimarcata l'impossibilità di Per_9 una divisione della corte comune funzionale e vantaggiosa in egual
25 misura per tutti i condividenti, non risultando al fine praticabili i due progetti (contenuti nel primo elaborato del 25.2.2015, pag. 24 e ss., e nel secondo elaborato del 23.11.2015, pagg. 11 e 12) redatti dal CTU nominato dal tribunale, rivelatisi errati per quanto già precisato nella sentenza definitiva (“…Iniziando dal primo progetto di divisione
(contenuto nella relazione scritta depositata in Cancelleria in data
25.2.2015 alle pagine 24 e seguenti) tale progetto non può essere condiviso da questo giudice, perché attribuisce quote di fatto ai condividenti in alcun modo corrispondenti alle quote di diritto. Inoltre, all'interno di esso si prevede un'attribuzione congiunta tra ed il Parte_6 he non è stata in alcun modo richiesta dagli stessi. Passando al CP secondo progetto di divisione (contenuto nella relazione scritta depositata in
Cancelleria in data 23.11.2015 alle pagine 11 e 12) lo stesso prevede
l'attribuzione di un bene (la particella 14) che non è oggetto di divisione nel presente giudizio e su cui questo giudice nulla può statuire…”).
Né, peraltro, può sottacersi che il primo progetto di divisione (indicato nell'elaborato del 25.2.2015), in tal sede richiamato dagli appellanti
, oltre ad attribuire quote di fatto diverse dalle quote di CP_2 diritto, prevedendo altresì la costituzione di una nuova comunione di spazi, non richiesta, tra e partiva Parte_1 Controparte_1 dall'errato presupposto che l'area complessiva della corte comune avesse una superficie totale di mq 81, laddove è stato accertato con sentenza non definitiva, in parte qua non gravata, dunque coperta da giudicato, che detta superficie misurasse mq 228.
Né, come si è detto, i consulenti delle parti hanno indicato progetti alternativi concretamente percorribili, a comprova dell'oggettiva difficoltà di una divisione in natura;
né poteva aderirsi all'ipotesi divisionale prospettata dal ctp del che, partendo da CP presupposti che non tengono in giusta considerazione la circostanza che la corte comune, in passato, fosse al servizio di immobili oggi non più esistenti e ricostruiti all'esterno della stessa, appare finalizzato all'ampliamento di una servitù di passaggio, tra l'altro non meglio individuata e specificata nei titoli di provenienza, supposta come il viottolo interpoderale tra le particelle 519 e 515 di proprietà esclusiva dei AN , che dalla strada comunale giunge fino a quella CP_2 che era l'originaria area della corte comune, quindi non facente parte di essa, unico oggetto di causa. Viottolo diverso da quello che ad oggi
è l'unica via di accesso all'area oggetto di lite, come accertato in corso di causa, ovvero la strada transitabile anche con mezzi meccanici
(automobili) esistente tra la parte inferiore e quella superiore della
26 proprietà di che congiunge la corte comune ad Parte_2 altra strada comunale.
Va, dunque, esclusa la comoda divisibilità della corte comune, tenuto conto della sua stessa conformazione e della ricostruzione fuori sito delle proprietà dei condividenti, e ciò quand'anche si volesse procedere, come già rilevato dal primo giudice, alla rimozione delle opere realizzate dallo , peraltro antieconomica, vieppiù in ER considerazione della scarsa utilità che potrebbero trarne gli altri comunisti rispetto a quella ricavata in passato, allorché la corte, lo si ribadisce, circondava l'ex fabbricato rurale (le p.lle 14 e 15) di cui costituiva pertinenza.
La soluzione adottata dal tribunale risulta, dunque, pienamente condivisibile sotto il profilo giuridico, risultando perfettamente aderente alla ratio dell'art. 720 c.c. (cfr. in senso conforme a Cass.
14540/2004, richiamata nella pronuncia gravata, Cass. 12498/2007,
Cass. 14577/2012, Cass. 21612/2021 e Cass. 27984/2023, che precisano altresì che la non comoda divisibilità del bene da dividere costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa), dovendo nella specie ritenersi legittimamente praticabile la non comoda divisibilità della corte, risultandone comprovati i presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell'immobile, o comunque dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, e dall'impossibilità di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell'attuale stato dei luoghi, dell'usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene.
Del pari condivisibile è l'assegnazione della corte comune in via esclusiva allo , così motivata dal tribunale: <<…Tanto ER premesso, in conseguenza di tale indivisibilità e tenuto conto delle richieste di attribuzione dell'intera corte comune formulate da tutte le parti all'udienza dell'8.7.2015, va affrontato il problema dell'ipotesi in cui vi siano più richieste di attribuzione provenienti da quotisti eguali (nel caso di specie il lo sono titolari certamente di quote di CP ER diritto identiche). Sul punto va precisato innanzitutto che in presenza della non comoda divisibilità dell'immobile da dividere non può trovare applicazione il criterio del sorteggio (Cass. civ., Sez. II, 27 ottobre 2000, n°
14165). [...omissis…]. … nell'esercizio di tale potere discrezionale questo giudice ritiene di dover scegliere lo come soggetto al quale ER attribuire la corte comune per le seguenti ragioni: I. viene in rilievo il fatto
27 che lo sia l'unico titolare della particella 15 che presenta la ER maggiore consistenza all'interno della corte comune rispetto alla particella 14, il che consente allo stesso la migliore utilizzazione della corte; II. inoltre, anche da un punto di vista di teoria economica del diritto, sarebbe antieconomico attribuire ad uno degli altri condividenti la corte comune con conseguente necessità di abbattere tutte le opere già realizzate, tenuto conto del fatto che gli altri condividenti ben possono essere indennizzati per mezzo dei conguagli;
III. viene poi in rilievo il fatto che lo ha comunque occupato una parte consistente della corte ER comune sin dagli anni novanta del secolo scorso (anche se non è chiaro precisamente quando ciò sia avvenuto nel corso degli anni novanta) e la presente causa è iniziata nel 2001 e, quindi, ci si può anche muovere nel senso di non modificare la situazione di fatto ormai ampiamente consolidatasi;
IV. infine, va considerato che, come già si è detto, la questione del passaggio a piedi e con mezzi meccanici da parte di alcuni dei condividenti non è ostativa a tale attribuzione, poiché la costituzione di servitù di passaggio sulla corte predetta in favore di una parte ed a carico dell'altra non è in alcun modo oggetto del presente giudizio, per cui il problema non può essere risolto in questa sede senza la volontà unanime di tutti gli attuali condividenti, volontà che nonostante l'impegno profuso anche dal C.T.U. in tal senso non vi è stata;
V. infine, la circostanza che nella memoria di discussione depositata in Cancelleria in data 21.7.2016 lo sembrerebbe aver limitato la propria domanda esclusivamente ER all'attribuzione della porzione di corte comune da lui di fatto occupata non è in realtà rilevante, perché va tenuto conto delle conclusioni formulate all'udienza di oggi dal difensore dello , conclusioni nell'ambito ER delle quali lo stesso ha fatto rinvio a tutte le richieste formulate in corso di giudizio e, quindi, anche a quella di attribuzione dell'intera corte comune formulata all'udienza del giorno 8.7.2015; si deve, pertanto, ritenere che tale richiesta di attribuzione per l'intero non sia stata rinunciata univocamente e di conseguenza è rimasta quantomeno come proposta in via subordinata rispetto alla richiesta di attribuzione di quota limitata della corte comune
(richiesta parziale di attribuzione che per la verità non è contemplata in alcun modo dall'art. 720 c.c.).
In definitiva, va disposta l'attribuzione in piena proprietà, di tale bene immobile a favore del convenuto , già proprietario ER singolarmente per la quota di 1/3 […omissis...]>.
Decisione minimamente scalfita dalla difesa del GI, che va qui confermata perché fondata su condivise e motivate argomentazioni, rispondenti ad un criterio logico, oltre che giuridico, avendo il tribunale legittimamente valorizzato la situazione di possesso in atto che, unitamente alla maggior consistenza dell'area di sedime della
28 p.lla 15, di proprietà esclusiva dello , insistente all'interno ER della corte, ne giustifica l'attribuzione in via esclusiva a quest'ultimo, risultando così adeguatamente motivata la preferenza accordata al condividente prescelto, che ne aveva fatto richiesta, mai espressamente rinunciata in prime cure (come già rilevato dal tribunale), né tanto meno in sede di gravame.
Per consolidato indirizzo giurisprudenziale: “Nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, ed a maggior ragione quando le quote siano eguali e non soccorra quindi l'unico criterio indicato dalla legge (di preferire, cioè il condividente "avente diritto alla quota maggiore"), il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare
i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto che all'altro degli aspiranti all'assegnazione, e si risolve in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice di merito”
(Cass. 4013/2003; nello stesso senso, Cass. 11641/2010, Cass.
16376/2014 e Cass. 24832/2018).
Né hanno rilievo ostativo a tale attribuzione le doglianze degli appellanti e circa l'ingiusta applicazione di un CP_2 CP regime premiante proprio in favore del condividente che, in spregio della normativa codicistica, inglobava nella sua proprietà parte della corte comune, ivi edificandovi abusivamente, dovendosi ribadire come in tal sede restino ininfluenti eventuali violazioni di norme amministrative e penali a seguito della realizzazione di opere edilizie
(prive delle relative autorizzazioni), da perseguire in altra sede, avendo qui rilevanza il solo profilo civilistico, inerente alla lesione dei diritti soggettivi dei comproprietari privati del pari e concorrente uso di una porzione della corte comune.
Profilo anch'esso specificamente esaminato dal tribunale (cfr. paragrafo 3 della sentenza definitiva:“Sorte delle domande contrassegnate dai numeri 1), 2) e 4) nelle conclusioni della citazione”), che pur accertando, in accoglimento della domanda attorea sub 1, la violazione degli artt. 1102 e 1108 c.c., e dunque “l'illegittimità delle opere realizzate sulla particella 13 dallo in base alle univoche ER risultanze della C.T.U. espletata, dalle quali si desume chiaramente come lo
abbia occupato una parte non indifferente della particella 13 ER
29 per l'ampliamento della propria villa e come in tal modo abbia congiunto la particella 761 e la particella 15 entrambe di sua esclusiva proprietà”, nondimeno, legittimamente evidenziava: “Peraltro, da tale accoglimento derivano conseguenze solo risarcitorie. In effetti, la domanda, contrassegnata nelle conclusioni della citazione con il numero 2), di ripristino dello status quo ante alle opere realizzate dallo resta ER assorbita dall'avvenuta attribuzione in proprietà esclusiva della particella
13 allo stesso”. ER
Restano così superati tutti i rilievi formulati in special modo dalla difesa del rimasti peraltro indimostrati, ivi compreso quello CP inerente la dedotta posizione più centrale, all'interno della corte, dell'area di sedime della p.lla 14 (rispetto alla p.lla 15, pacificamente di maggiore consistenza), che non trova riscontro nei rilievi catastali e nelle piantine allegati in atti, così come infondate, per quanto già si è detto, si rivelano le obiezioni sulla distorta applicazione del principio di economicità giuridica e di consolidato utilizzo della porzione della corte comune da parte dello . ER
§. Con il quarto ed il sesto motivo di doglianza (punti sub C ed F dell'appello), proposti in via gradata, l'appellante si duole CP dell'esigua quantificazione del valore attribuito alla corte comune e, conseguentemente, del valore attribuito all'occupazione della porzione di corte occupata dal condividente , a suo dire derivanti ER dall'erronea applicazione dei criteri di stima suggeriti dal CTU, recepiti dal tribunale, da cui discendeva l'errata determinazione (in difetto) sia del quantum dei conguagli per l'attribuzione in via esclusiva della corte, sia dell'entità del risarcimento cui lo ER era stato condannato, a titolo di canone virtuale, per l'indebita occupazione dello spazio comune.
Le censure (che ricalcano le obiezioni già formulate in primo grado, contrastate dal CTU che su di esse prendeva specifica posizione, come già rilevato nella sentenza gravata) sono infondate.
La doglianza di parte, infatti, dall'errato Controparte_1 presupposto che il CTU, pur facendo riferimento ad una forte utilità marginale caratterizzante il terreno in questione, non ne abbia poi tenuto conto nella quantificazione dell'effettivo valore del singolo metro quadrato della zona, che avrebbe dovuto essere più correttamente valutato adottando un differente parametro di valutazione, pari all'indennità di esproprio ed occupazione, come indicato nell'elaborato del CTP, arch. al fine assumendo che Per_9
30 l'utilità marginale di cui parla astrattamente il CTU andava poi realmente calcolata, non tenendo presente la sola ipotetica funzione di accessorio esterno ad un fabbricato, ma tenendo presente che la corte comune ha permesso l'edificazione dell'intera proprietà
così com'è, con i vantaggi collegati alla presenza di spazio ER per farvi una piscina, un gazebo, e di collocare il tutto senza violare le distanze dai confini, limitando anche le corrispondenti possibilità degli altri confinanti, soprattutto del CP
In contrario, si osserva che il CTU ben specificava che: “il terreno oggetto di stima risulta caratterizzato da forte utilità marginale, nulla
a che fare con la destinazione Urbanistica certificata dal Comune di
Monteforte RP (AV)”, che individua il valore, in base alle
Quotazioni Immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, tra 2,68 Euro/mq e
1,90 Euro/mq a seconda della destinazione.
Per questo motivo ed in ragione dell'utilità marginale ed attuale del bene, il CTU stimava l'area attribuendo ad essa un valore maggiore
“partendo dalle valutazioni delle Quotazioni del Mercato Immobiliare
Anno 2014 –semestre 1, relativo alla zona di Alvanella, Monteforte
RP (AV), dove per ville e villini in condizioni normali, il valore
Euro/mq si aggira tra i 1050 e 1300 euro. (cfr. all. 4 C.T.). Quindi, considerando un valore di 1.200,00 euro/mq, il CTU ha stimato tale area come Corte o Area di Pertinenza Esterna all'immobile, dove in base ai criteri di calcolo per le corti e i cortili si applica un'incidenza pari al 10% fino a 25mq e l'eccedenza si calcola al 2%. (cfr. all. 5
C.T.). Così la corte p.lla 13 è stata valutata: - i primi 25 mq x
1.200,00 x 10%=3.000,00 euro, - i restanti 203 mq x 1.200,00 X 2%=
4.872,00 euro. Per un totale di 7.872 euro/228mq=34,5euro/mq approssimati a 35,00 euro/mq” (cfr. pag. 4 del secondo elaborato del
23.11.2015 e chiarimenti resi, su richiesta del tribunale, con nota depositata in data 10.5.2016).
La stima effettuata dal CTU è dunque ben più alta del valore del fondo con riferimento alla sua destinazione.
L'utilità marginale a cui fa riferimento il CTU si riferisce all'intera area e non solo alla quota di corte inglobata dallo , in quanto ER anche la restante parte della corte sarebbe suscettibile di utilità marginale rispetto ai valori delle destinazioni urbanistiche della zona.
Ciò, tuttavia, non vuol dire che l'area tutta, nel suo complesso, aumenti di valore per il solo fatto che abbia acquisito la ER
31 porzione di corte di cui si è ampiamente detto annettendola alla propria villa, ricavandone un uso potenziato.
Quindi, la quantificazione del CTU non tiene conto dell'irrisorio CP_ valore delle quotazioni immobiliari dell'agenzia entrate in relazione alla destinazione urbanistica del fondo ma, in ragione dell'utilità marginale, considera l'area come corte di pertinenza esterna a ville e villini, determinando gli importi sopra riportati.
Ritenuta condivisibile la quantificazione del CTU - sorretta da valide argomentazioni tecniche non efficacemente scalfite dall'appellante
- già fatta propria dal primo giudice, eccezion fatta per CP quanto precisato nella sentenza gravata (che escludeva
l'approssimazione da 34,5 €/m.q. a 35,00 €/m.q., della quale non si ravvisa alcuna necessità), non può che confermarsi la decisione del tribunale sul punto.
§. Il quinto ed il settimo motivo di gravame (punto sub E e G dell'appello) restano assorbiti dalla conferma dell'attribuzione in via esclusiva allo della corte comune (particella 13), con ER conseguente conferma della pronuncia gravata (anche) nella parte in cui riteneva assorbite le domande di rimozione delle opere e sradicamento degli alberi (contraddistinti nella CTU come A3, A4, A5
e A6) realizzati dal condividente nella corte divenuta di sua ER esclusiva proprietà.
§. Con l'ottavo motivo di doglianza (punto sub H dell'appello),
l'appellante lamenta il mancato ordine di sradicamento degli CP alberi posti ad una distanza inferiore a quella legale dal confine, assumendo che nella specie non troverebbe applicazione l'ultimo comma dell'art. 892 c.c., in quanto il muro divisorio sul confine era stato realizzato sulla corte comune, dunque doveva ritenersi illegittimo, vieppiù perché eretto senza alcun titolo abilitativo.
La censura è infondata.
Così statuiva il tribunale, con riguardo agli alberi ad alto fusto, contraddistinti nella CTU come A1 e A2: <effettivamente come sostenuto dalla difesa dello essendo presente un muro divisorio>ER sul confine con la particella 720 di proprietà del è applicabile il CP disposto dell'ultimo comma dell'art. 892 c.c. Questa disposizione consente di non osservare le distanze prescritte dal comma 1 di tale articolo a patto che le piante siano tenute “ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
Nel caso di specie, sulla base di quanto risultante dalla C.T.U. non si può dubitare in alcun modo che gli alberi A1 ed A2 superino il muro di cinta
32 posto al confine tra la particella 721 e la particella 13. Risulta dal particolare degli alberi che questi eccedono di non poco (ed in misura notevole l'albero
A2) il predetto muro di cinta. Va ricordato che in tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 c.c., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 892 cod. civ. (Cass. civ.,
Sez. II, 9 aprile 2008, n° 9280). Pertanto, nel caso di specie, pur avendo l'attore insistito per lo sradicamento di tali alberi e/o il loro spostamento alla distanza di legge questo giudice ritiene sufficiente in parziale accoglimento della sua domanda di ordinare al convenuto di tenere gli stessi ER ad altezza non eccedente quella del muro di cinta (posto al confine tra la particella 721 e la particella 13), altezza del muro di cinta per la cui rappresentazione si rinvia alla pagina 7 della relazione scritta depositata in
Cancelleria in data 25.11.2015 (v. particolare alberi). Passando al profilo risarcitorio relativamente a tali alberi va ribadito che non essendo neppure stato allegato dall'attore quali specifici danni gli sarebbero derivati dall'esistenza di alberi a distanza dal confine non conforme al codice civile la relativa domanda non può che essere respinta>>.
Decisione minimamente scalfita dalle generiche obiezioni dell'appellante resa in esatta applicazione dell'art. 892, CP ultimo comma, c.c., oltre che conforme ai principi di diritto in subiecta materia richiamati dal tribunale, recentemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato, da un lato, che: “In tema di distanze degli alberi dal confine, ai sensi dell'art. 892 c.c., è legittima e non affetta da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che, nel giudizio instaurato con domanda di sradicamento degli alberi posti
a dimora dal confinante proprietario a distanza inferiore a quella legale, ordini al convenuto medesimo di mantenere le piante ad altezza non eccedente la sommità del muro di cinta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
892 c.c.”(Cass. 35377/2022); dall'altro, che: “Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'art. 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le dette piante non lo superino in altezza poiché, in questo caso, il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta”
(Cass. 18439/2018).
Deve dunque ribadirsi che, attribuita la corte comune allo e ER restando in tal sede irrilevante la contestata assenza di titolo abilitativo per l'erezione del manufatto, il muro rilevato dal CTU va considerato
33 a tutti gli effetti quale muro divisorio, di talché gli alberi ad alto fusto di cui si discute legittimamente possono essere tenuti a distanza dal confine inferiore a quella legale ma ad altezza non superiore a quella del muro stesso.
§. Infondato è anche il nono motivo (punto sub I dell'appello), con cui si lamenta genericamente l'ingiustificato rigetto della domanda risarcitoria per gli alberi a distanza non legale, dovendo ribadirsi che l'azionata pretesa risarcitoria è rimasta del tutto sfornita di prova, neanche risultando specificamente allegati i danni che sarebbero derivati al dall'esistenza di alberi a distanza dal confine non CP conforme al codice civile, il che, come già correttamente rilevato dal tribunale (paragrafo sub 4), non consente neppure una liquidazione equitativa del danno.
§. Da rigettare, infine, è anche la comune doglianza degli appellanti AN (quarto motivo) e dell'appellante (punto CP_2 CP
J e K dell'appello) in ordine alla regolamentazione delle spese di lite e di CTU.
Assumono i che non era condivisibile la disposta integrale CP_2 compensazione tra tutte le parti del giudizio, così come ingiusto era il criterio di porre le spese di CTU per un 1/3 a carico di ciascuna parte processuale, atteso che essi appellanti erano stati chiamati nel processo su impulso del convenuto e la domanda verteva ER sugli abusi operati dallo , per cui, per motivi di opportunità e ER di giustizia, visto che i chiamati in causa con la loro comparsa di costituzione non hanno di fatto avanzato alcuna pretesa, le spese andavano ripartite sempre ed in ogni caso tra parte attrice e parte convenuta.
L'appellante assume invece che l'accoglimento totale o CP comunque largamente preponderante delle domande da lui azionate avrebbe dovuto comportare un diverso governo delle spese di lite e di
CTU, che, anziché integralmente compensate, avrebbero dovuto gravare in tutto o quantomeno in parte sul convenuto e sui terzi chiamati, tenuto conto del lungo tempo che si è reso necessario, grazie anche alla loro condotta processuale, per addivenire ad una risoluzione della controversia.
Le censure sono infondate.
Invero, tenuto conto dell'esito complessivo della lite (caratterizzato da parziale soccombenza reciproca), per la cui definizione (si ribadisce) era necessaria e doverosa l'integrazione del contraddittorio nei
34 confronti dei comproprietari/condividenti AN CP_2 litisconsorti necessari, sulla cui equivoca e mutevole impostazione difensiva si è già detto, legittimamente il tribunale, in applicazione dell'art. 92, comma 2, cpc, nella formulazione antecedente alla novella del 2005 (risultando il giudizio instaurato nel 2001), così statuiva: <la complessit delle questioni fattuali e giuridiche affrontate la natura della presente controversia l stessa le ragioni poste a base decisione costituiscono complessivamente considerati motivi idonei giustificare compensazione spese di lite tra tutte parti del giudizio ai sensi per gli effetti cui all comma c.p.c.>(nella versione ratione temporis applicabile alla presente controversia).
Quanto alle spese di C.T.U. esse vanno conseguentemente poste per 1/3 a carico di ciascuna parte processuale (nel caso dei della il pagamento CP_2 del loro terzo di spese di C.T.U. va posto in solido a carico degli stessi)>>.
Decisione condivisa dalla corte e che va qui confermata, anche con riguardo al pagamento delle spese di CTU, rivelatasi funzionale (per la determinazione del valore economico della corte e dei conseguenti conguagli) all'interesse di tutti i condividenti.
§. Conclusivamente, sulla scorta di quanto precede, gli appelli proposti sia da e , sia da Pt_1 Parte_2 Controparte_1 vanno rigettati, con conseguente integrale conferma della sentenza definitiva n. 2025/2016.
III. SPESE
In ragione della reciproca integrale soccombenza, le spese del grado vanno interamente compensate tra le parti.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante incidentale e degli appellanti principali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando nelle riunite cause civili in grado di appello iscritte ai nn. 1019 e 1163 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2017, tra le parti indicate in epigrafe, contro la sentenza non definitiva n. 1144/2015, pubblicata in data 10.6.2015, e contro la sentenza definitiva n. 2025/2016, pubblicata in data 19.9.2016, entrambe rese dal tribunale di Avellino nell'ambito del procedimento RG N.
15996/2001, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
35 1. rigetta l'appello incidentale proposto da e, ER per l'effetto, conferma la sentenza non definitiva n. 1144/2015, pubblicata in data 10.6.2015;
2. rigetta gli appelli principali proposti da e Pt_1 [...]
e da e, per l'effetto, conferma la Parte_2 Controparte_1 sentenza definitiva n. 2025/2016, pubblicata in data 19.9.2016;
3. compensa interamente tra le parti le spese del grado;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico sia dell'appellante incidentale, sia degli appellanti principali e in solido, Pt_1 Parte_2 nonché dell'ulteriore importo a titolo di Controparte_1 contributo unificato.
Così deciso in Napoli, in data 30.12.2024
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE dr.ssa Ada Meterangelis dott. Giorgio Sensale
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