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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 17/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2093/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MOSTACCIO Parte_1 C.F._1
CARMELO , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO FRANCESCO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che in data 22.01.2015 acquistava presso la concessionaria di Controparte_3
un'autovettura modello Nuova Peugeot 308 Berlina Allure tg. EW490KL con garanzia di 3 anni, al prezzo di listino di € 23.770,00 e che da subito la detta autovettura presentava vizi e anomalie varie costringendolo a riportare il mezzo presso il centro di assistenza, e che, nonostante i numerosissimi interventi eseguiti, l'automobile presentava problemi di funzionamento, chiedeva l'ammissione delle presenti domande:
1) Ritenere e dichiarare la non conformità del veicolo acquistato dall'attore al contratto di vendita, Parte_1
difettando tra le altre delle qualità e prestazioni abituali di un'auto dello stesso tipo e valore ex artt. 129, 130 del
Codice del Consumo.
2) Conseguentemente in via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello
Controparte_ contrattualmente stabilito, condannare la convenuta sita in Milazzo (ME) in Via A. De Gasperi
n. 47- P.Iva in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla P.IVA_1
sostituzione in favore dell'attore, dell'auto modello Nuova Peugeot 308 Berlina Allure 1.6 e HDi 115 CV Diesel-
Targata EW490XL-Telaio ES291883, con altra di uguale valore e caratteristiche.
3) Sempre in via principale condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Controparte_1 Pt_1
da valutarsi anche in via equitativa, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché
[...]
alla rifusione delle spese legali.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di non conformità del mezzo acquistato al contratto di vendita, dichiarare la risoluzione del contratto (ope legis) ex artt. 1492, 1493, 1453 c.c. e segg., in combinato disposto con gli artt. 129 ss. Del Codice del Consumo, sottoscritto
Controparte_ tra la suddetta società e la parte attrice, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 23.770,00
(euroventitremilasettecento/00) oltre al risarcimento dei danni, ed oltre ancora, agli interessi legali, dalla data
dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la società la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato inizio del procedimento per cui è causa entro il termine di trenta giorni decorrente dall'esperimento negativo della negoziazione assistita e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti, così concludeva:
1) Preliminarmente, si eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione dell'azione giudiziale nel termine di 30 gg. dalla conclusione del procedimento di negoziazione assistita;
2) In subordine, e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto del alla garanzia ex art. 132 c.4 del Codice del Consumo;
Pt_1 3) Ancora in subordine, e senza recesso dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'attore dalla garanzia ai sensi del 1495 c.c.;
4) Ancora, in via ulteriormente subordinata e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate
Controparte_ e/o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate nei confronti della
5) Da ultimo e sempre in subordine e senza recedere dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare che i difetti lamentati non costituiscono causa di risoluzione contrattuale, per le ragioni sopra esposte in narrativa;
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa la prova testimoniale e dopo l'espletamento si disponeva CTU al fine di accertare la conformità del veicolo acquistato dal l contratto di vendita e la eventuale presenza delle qualità e prestazioni Pt_1
abituali di un bene dello stesso tipo..
Depositata la Consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale con concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
*****
La domanda principale di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dal convenuto.
La norma che disciplina la negoziazione assistita precisa tra l'altro che, se l'invito è rifiutato o non è
accettato nel termine di cui all'art. 4, comma 1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Nel caso di specie, al rituale invito alla negoziazione assistita non ha fatto seguito né un rifiuto né una mancata accettazione bensì tale procedura si è conclusa negativamente per l'assenza dell'odierna convenuta, pertanto non è applicabile la norma sopra citata.
Si rigetta altresì l'eccezione di prescrizione in quanto i vizi sono stati denunciati tempestivamente tramite, inizialmente, con lettera raccomandata prodotta in giudizio, cui ha fatto seguito l'invito alla negoziazione assistita e successivamente l'instaurazione del giudizio, pertanto non si ravvisa alcuna decadenza o prescrizione del diritto.
Nel merito, si premette che in tema di vendita di beni di consumo, come da giurisprudenza ormai costante, si applica principalmente la disciplina dettata dal codice del consumo, mentre solo in via residuale, per quanto non previsto dalla norma speciale, interviene la normativa di cui al codice civile che in questa materia ha un ruolo sussidiario.
Inoltre, come deciso dalla Suprema Corte con la Sentenza del 30/6/2020 n. 13148:” Si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 cod. civ.”
L'Art. 132 del Codice di Consumo prevede una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, a favore del consumatore, grazie alla quale si presume che i vizi manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Dopo tale termine si applica la disciplina generale posta in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. che pone a carico del richiedente e quindi del consumatore l'onere di provare l'esistenza del vizio e se esso fosse presente al momento della consegna.
Comunque, sussiste la responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla già menzionata consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati al citato art.130, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, fermo restando l'onere del consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo (Cass. Civ. 13148/2020, cit.). Nel caso di specie il Sig. ha assolto all'onere probatorio dimostrando di aver acquistato Parte_1
l'automobile oggetto del presente giudizio presso la concessionaria che subito Controparte_1
dopo la sua consegna sono emersi vizi tali da costringerlo a portare più volte il mezzo presso l'officina della stessa concessionaria per diversi interventi. Ciò è stato testimoniato sia dai testi di parte attrice che dai testi della convenuta, che hai tempi lavoravano in officina che ricordavano dei numerosi accessi effettuati dal per problemi al mezzo. Pt_1
Tale rappresentazione trova conferma nella relazione peritale del CTU, le cui conclusioni questo giudice condivide, nella quale così si afferma: “1) Sull'auto sono stati riscontrati un numero sensibile di difetti originari che sono testimonianza di una difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali. Seppur si dia per scontata la risoluzione delle
difformità con gli interventi prima citati, non si può trascurare il disagio procurato al cliente per i ripetuti interventi non garantendone la continuità di utilizzo dell'auto stessa;
2) vista la frequenza degli interventi sull'auto in oggetto, confrontata con i dati presenti in letteratura in merito ai richiami delle case automobilistiche e altro, è evidente che l'auto in oggetto non presentava la qualità in merito ad alcuni componenti e la continuità delle prestazioni abituali attese del segmento di appartenenza”.
Le conclusioni del Consulente sono certamente logiche e coerenti oltre che espresse da un soggetto particolarmente qualificato in quanto esperto in materia, e inducono a ritenere che l'autovettura avesse i vizi lamentati dall'acquirente; circostanza, questa, idonea ad integrare e certificare ex art. 129 del d.lgs. n.
206/2005 (c.d. codice del consumo) la non conformità del bene venduto.
A nulla rileva il fatto che l'automobile tra un intervento riparativo e l'altro ha comunque funzionato e sia stata utilizzata da parte attrice in quanto, come sopra evidenziato, è risultata la difformità della stessa alle caratteristiche proprie del mezzo e ciò appare sufficiente affinché il consumatore usufruisca della tutela prevista dai citati artt. 129 e seguenti.
Invero gli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo prevedendo l'obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto, ovvero che siano idonei all'uso tipico, conformi alla descrizione e alle qualità vantate dal venditore e con qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene, consentono al consumatore di scegliere, nel caso in cui questi parametri non siano rispettati, tra la riparazione e la sostituzione del bene, tenuto conto della non eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all'altro.
Non v'è dubbio, come sopra detto, che, nel caso di specie, trovi applicazione la disciplina dettata dal
D.lgs. n. 206/2005 e che il consumatore ha diritto alla tutela prevista.
La mancata conformità al contratto comporta per il consumatore il diritto “al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9” (art. 130, D.Lgs. n.
206/2005).
Alla luce di ciò, accertato che l'autoveicolo acquistato da , a brevissima distanza dalla Parte_1
consegna, ha manifestato segni di malfunzionamento di diversa natura, tanto da rendere necessario numerosi interventi, ed accertata la difformità rispetto le condizioni contrattuali, si accoglie la domanda principale dell'attore e si condanna la lla sostituzione dell'autovettura. CP_1
Resta da esaminare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Deve a tal proposito rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato dimostrando di aver sopportato spese per, ad esempio, noleggiare un altro mezzo alternativo.
Non riconoscendo il danno in re ipsa, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito.
Come previsto da giurisprudenza di legittimità, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese) ( Civ., Ord. 4/4/2019, n. 9348).
Nel caso di specie, invero la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento essendo risultata del tutto sfornita di un valido supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra, essendo risultata fondata ex art. 128 e ss., D.Lgs. n. 206/2005 la responsabilità della società convenuta, la si condanna alla sostituzione dell'autovettura modello Nuova Peugeot 308 Berlina Allure 1.6 e HDi 115 CV Diesel- Targata EW490XL-Telaio ES291883, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta CP_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2093/2017 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda principale svolta da e di conseguenza: Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante, alla sostituzione dell'autovettura modello Controparte_1
Nuova Peugeot 308 Berlina Allure 1.6 e HDi 115 CV Diesel- Targata EW490XL-Telaio ES291883, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno;
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali sostenute nel presente giudizio da parte attrice, liquidate in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Mostaccio, procuratore antistatario;
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di Controparte_1
C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Rita Cuzzola ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2093/2017 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. MOSTACCIO Parte_1 C.F._1
CARMELO , come da procura in atti. attore, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. GIORDANO FRANCESCO come da procura in atti. convenuto, avente ad oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'attore adiva il Tribunale di Barcellona P.G. e premettendo che in data 22.01.2015 acquistava presso la concessionaria di Controparte_3
un'autovettura modello Nuova Peugeot 308 Berlina Allure tg. EW490KL con garanzia di 3 anni, al prezzo di listino di € 23.770,00 e che da subito la detta autovettura presentava vizi e anomalie varie costringendolo a riportare il mezzo presso il centro di assistenza, e che, nonostante i numerosissimi interventi eseguiti, l'automobile presentava problemi di funzionamento, chiedeva l'ammissione delle presenti domande:
1) Ritenere e dichiarare la non conformità del veicolo acquistato dall'attore al contratto di vendita, Parte_1
difettando tra le altre delle qualità e prestazioni abituali di un'auto dello stesso tipo e valore ex artt. 129, 130 del
Codice del Consumo.
2) Conseguentemente in via principale accertato il difetto di conformità del bene acquistato rispetto a quello
Controparte_ contrattualmente stabilito, condannare la convenuta sita in Milazzo (ME) in Via A. De Gasperi
n. 47- P.Iva in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, alla P.IVA_1
sostituzione in favore dell'attore, dell'auto modello Nuova Peugeot 308 Berlina Allure 1.6 e HDi 115 CV Diesel-
Targata EW490XL-Telaio ES291883, con altra di uguale valore e caratteristiche.
3) Sempre in via principale condannare la al risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Controparte_1 Pt_1
da valutarsi anche in via equitativa, oltre interessi dalla data dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo, nonché
[...]
alla rifusione delle spese legali.
4) In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertato il difetto di non conformità del mezzo acquistato al contratto di vendita, dichiarare la risoluzione del contratto (ope legis) ex artt. 1492, 1493, 1453 c.c. e segg., in combinato disposto con gli artt. 129 ss. Del Codice del Consumo, sottoscritto
Controparte_ tra la suddetta società e la parte attrice, con contestuale restituzione del prezzo pari ad € 23.770,00
(euroventitremilasettecento/00) oltre al risarcimento dei danni, ed oltre ancora, agli interessi legali, dalla data
dell'acquisto sino all'effettivo soddisfo.
Si costituiva la società la quale, preliminarmente, eccepiva l'improcedibilità della CP_1
domanda per mancato inizio del procedimento per cui è causa entro il termine di trenta giorni decorrente dall'esperimento negativo della negoziazione assistita e, nel merito, contestando la ricostruzione dei fatti, così concludeva:
1) Preliminarmente, si eccepisce l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione dell'azione giudiziale nel termine di 30 gg. dalla conclusione del procedimento di negoziazione assistita;
2) In subordine, e senza recesso dalla superiore eccezione, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto del alla garanzia ex art. 132 c.4 del Codice del Consumo;
Pt_1 3) Ancora in subordine, e senza recesso dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione e/o decadenza dell'attore dalla garanzia ai sensi del 1495 c.c.;
4) Ancora, in via ulteriormente subordinata e nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili, infondate
Controparte_ e/o con qualsiasi statuizione rigettare le domande tutte spiegate nei confronti della
5) Da ultimo e sempre in subordine e senza recedere dalle superiori istanze, ritenere e dichiarare che i difetti lamentati non costituiscono causa di risoluzione contrattuale, per le ragioni sopra esposte in narrativa;
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie, veniva ammessa la prova testimoniale e dopo l'espletamento si disponeva CTU al fine di accertare la conformità del veicolo acquistato dal l contratto di vendita e la eventuale presenza delle qualità e prestazioni Pt_1
abituali di un bene dello stesso tipo..
Depositata la Consulenza, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale con concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
*****
La domanda principale di parte attrice è fondata e merita di essere accolta.
Preliminarmente si rigetta l'eccezione di improcedibilità del presente giudizio formulata dal convenuto.
La norma che disciplina la negoziazione assistita precisa tra l'altro che, se l'invito è rifiutato o non è
accettato nel termine di cui all'art. 4, comma 1 (ovvero trenta giorni dalla ricezione), la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Nel caso di specie, al rituale invito alla negoziazione assistita non ha fatto seguito né un rifiuto né una mancata accettazione bensì tale procedura si è conclusa negativamente per l'assenza dell'odierna convenuta, pertanto non è applicabile la norma sopra citata.
Si rigetta altresì l'eccezione di prescrizione in quanto i vizi sono stati denunciati tempestivamente tramite, inizialmente, con lettera raccomandata prodotta in giudizio, cui ha fatto seguito l'invito alla negoziazione assistita e successivamente l'instaurazione del giudizio, pertanto non si ravvisa alcuna decadenza o prescrizione del diritto.
Nel merito, si premette che in tema di vendita di beni di consumo, come da giurisprudenza ormai costante, si applica principalmente la disciplina dettata dal codice del consumo, mentre solo in via residuale, per quanto non previsto dalla norma speciale, interviene la normativa di cui al codice civile che in questa materia ha un ruolo sussidiario.
Inoltre, come deciso dalla Suprema Corte con la Sentenza del 30/6/2020 n. 13148:” Si presume che i difetti di conformità, che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data, sicché è onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita. Superato il suddetto termine, trova nuovamente applicazione la disciplina generale posta in materia di onere della prova posta dall'art. 2697 cod. civ.”
L'Art. 132 del Codice di Consumo prevede una presunzione iuris tantum, superabile con la prova contraria, a favore del consumatore, grazie alla quale si presume che i vizi manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene, siano sussistenti già a tale data.
Dopo tale termine si applica la disciplina generale posta in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. che pone a carico del richiedente e quindi del consumatore l'onere di provare l'esistenza del vizio e se esso fosse presente al momento della consegna.
Comunque, sussiste la responsabilità del venditore nei riguardi del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene allorché tale difetto si manifesti entro il termine di due anni dalla già menzionata consegna.
Il difetto di conformità consente al consumatore di esperire i vari rimedi contemplati al citato art.130, i quali sono graduati, per volontà dello stesso legislatore, secondo un ben preciso ordine: costui potrà in primo luogo proporre al proprio dante causa la riparazione ovvero la sostituzione del bene e, solo in secondo luogo, nonché alle condizioni contemplate dal comma 7, potrà richiedere una congrua riduzione del prezzo oppure la risoluzione del contratto, fermo restando l'onere del consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità nel termine di due mesi decorrente dalla data della scoperta di quest'ultimo (Cass. Civ. 13148/2020, cit.). Nel caso di specie il Sig. ha assolto all'onere probatorio dimostrando di aver acquistato Parte_1
l'automobile oggetto del presente giudizio presso la concessionaria che subito Controparte_1
dopo la sua consegna sono emersi vizi tali da costringerlo a portare più volte il mezzo presso l'officina della stessa concessionaria per diversi interventi. Ciò è stato testimoniato sia dai testi di parte attrice che dai testi della convenuta, che hai tempi lavoravano in officina che ricordavano dei numerosi accessi effettuati dal per problemi al mezzo. Pt_1
Tale rappresentazione trova conferma nella relazione peritale del CTU, le cui conclusioni questo giudice condivide, nella quale così si afferma: “1) Sull'auto sono stati riscontrati un numero sensibile di difetti originari che sono testimonianza di una difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali. Seppur si dia per scontata la risoluzione delle
difformità con gli interventi prima citati, non si può trascurare il disagio procurato al cliente per i ripetuti interventi non garantendone la continuità di utilizzo dell'auto stessa;
2) vista la frequenza degli interventi sull'auto in oggetto, confrontata con i dati presenti in letteratura in merito ai richiami delle case automobilistiche e altro, è evidente che l'auto in oggetto non presentava la qualità in merito ad alcuni componenti e la continuità delle prestazioni abituali attese del segmento di appartenenza”.
Le conclusioni del Consulente sono certamente logiche e coerenti oltre che espresse da un soggetto particolarmente qualificato in quanto esperto in materia, e inducono a ritenere che l'autovettura avesse i vizi lamentati dall'acquirente; circostanza, questa, idonea ad integrare e certificare ex art. 129 del d.lgs. n.
206/2005 (c.d. codice del consumo) la non conformità del bene venduto.
A nulla rileva il fatto che l'automobile tra un intervento riparativo e l'altro ha comunque funzionato e sia stata utilizzata da parte attrice in quanto, come sopra evidenziato, è risultata la difformità della stessa alle caratteristiche proprie del mezzo e ciò appare sufficiente affinché il consumatore usufruisca della tutela prevista dai citati artt. 129 e seguenti.
Invero gli artt. 129 e 130 del Codice del Consumo prevedendo l'obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto, ovvero che siano idonei all'uso tipico, conformi alla descrizione e alle qualità vantate dal venditore e con qualità e prestazioni abituali per quel tipo di bene, consentono al consumatore di scegliere, nel caso in cui questi parametri non siano rispettati, tra la riparazione e la sostituzione del bene, tenuto conto della non eccessiva onerosità di un rimedio rispetto all'altro.
Non v'è dubbio, come sopra detto, che, nel caso di specie, trovi applicazione la disciplina dettata dal
D.lgs. n. 206/2005 e che il consumatore ha diritto alla tutela prevista.
La mancata conformità al contratto comporta per il consumatore il diritto “al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9” (art. 130, D.Lgs. n.
206/2005).
Alla luce di ciò, accertato che l'autoveicolo acquistato da , a brevissima distanza dalla Parte_1
consegna, ha manifestato segni di malfunzionamento di diversa natura, tanto da rendere necessario numerosi interventi, ed accertata la difformità rispetto le condizioni contrattuali, si accoglie la domanda principale dell'attore e si condanna la lla sostituzione dell'autovettura. CP_1
Resta da esaminare la domanda risarcitoria formulata da parte attrice.
Deve a tal proposito rilevarsi che, secondo l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, il cosiddetto danno da “fermo tecnico”, ossia quello che si concreta nell'impossibilità temporanea di utilizzare il veicolo, non è presunto, ma va provato dimostrando di aver sopportato spese per, ad esempio, noleggiare un altro mezzo alternativo.
Non riconoscendo il danno in re ipsa, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il pregiudizio subito.
Come previsto da giurisprudenza di legittimità, il danno non può desumersi dalla mera circostanza dell'indisponibilità del mezzo, né dal pagamento della tassa di circolazione (che prescinde dall'uso del veicolo) e delle spese assicurative (che possono essere sospese) ( Civ., Ord. 4/4/2019, n. 9348).
Nel caso di specie, invero la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento essendo risultata del tutto sfornita di un valido supporto probatorio.
Alla luce di quanto sopra, essendo risultata fondata ex art. 128 e ss., D.Lgs. n. 206/2005 la responsabilità della società convenuta, la si condanna alla sostituzione dell'autovettura modello Nuova Peugeot 308 Berlina Allure 1.6 e HDi 115 CV Diesel- Targata EW490XL-Telaio ES291883, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico della convenuta CP_1
nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 2093/2017 R.G., così provvede:
- accoglie la domanda principale svolta da e di conseguenza: Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante, alla sostituzione dell'autovettura modello Controparte_1
Nuova Peugeot 308 Berlina Allure 1.6 e HDi 115 CV Diesel- Targata EW490XL-Telaio ES291883, con altro veicolo della medesima marca e modello, con adempimenti e spese a carico della convenuta;
-rigetta la domanda di risarcimento del danno;
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante, alla rifusione delle spese Controparte_1
processuali sostenute nel presente giudizio da parte attrice, liquidate in €. 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Carmelo Mostaccio, procuratore antistatario;
-condanna la convenuta in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese di Controparte_1
C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 16/05/2025 .
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola