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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4265 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di MI
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51253/2021 R.G.
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Maria Borella (c.f. ), presso la quale è elettivamente C.F._2
domiciliato in MI, Via Torricelli n. 22 (FAX: 0245480048 - PEC:
; Email_1 contro
-opponente-
(c.f. ) in persona del Sindaco TE P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._3 Enrico Barbagiovanni (c.f. ), Maria Rosa Sala (c.f. C.F._4
), Marco Dal Toso (c.f. ) e Federico Bier (c.f. C.F._5 C.F._6
), presso i quali è elettivamente domiciliato in MI, Via della C.F._7
Guastalla n.
6 - Uffici dell'Avvocatura Comunale (FAX: 0288453610 – PEC:
; Email_2
-opposto-
con atto di citazione in opposizione notificato il 17.12.2021,
avente a oggetto: opposizione ad “atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n.
20210430323872151356141, contenente intimazione di pagamento di Euro 18.037,00, adottato dal il 16.8.2021, notificato il 18.11.2021, per canoni di locazione TE
e oneri accessori relativi all'immobile sito in MI, Via Pescara 44 (scala F, piano I, int.
25); conclusioni per l'opponente:
<<- annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento opposto n.
20210430323872151356141;
- dichiarare la prescrizione dell'asserito credito vantato dal , in subordine TE dichiarare che l'asserito credito non è certo, liquido ed esigibile;
- dichiarare ex artt. 1460 e 1575 c.c. l'inadempimento del;
TE
- dichiarare il diritto di ad una liquidazione in via equitativa del danno di Parte_1 natura non patrimoniale, conseguente alla lesione dell'interesse alla vivibilità della propria abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa la cui prova anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza ex art. 2 Cost., art. 8 CEDU ed art. 7 Carta di Nizza;
- condannare il a risarcire il danno di natura non patrimoniale patito da TE
, in via equitativa, pari a € 11.000,00 (in ragione di € 1000,00 per anno dal Parte_1
2010 al 2021), oltre interessi legali dalla domanda;
- disporre la compensazione totale o parziale tra il credito vantato dal e TE
quello vantato da;
Parte_1
2 - in subordine, rideterminare il canone dovuto, riducendolo in proporzione alla riduzione del godimento dell'immobile locato e, per l'effetto, condannare il a restituire a TE
quanto in più pagato rispetto al canone annuale stabilito contrattualmente, Parte_1
oltre agli interessi dalla domanda al saldo spese legali rifuse ed accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 cpc;
- in via istruttoria:
- l'ammissione di c.t.u. sull'appartamento di via Pescara n. 44 – MI – alloggio n. 25 primo piano – scala F (all. b);
- l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”:
1. In data 20 gennaio 2010 denunciava l'inagibilità del suddetto Parte_1 appartamento per infiltrazioni d'acqua, parquet sollevato, muri danneggiati (doc. 2);
2. In data 29 novembre 2010 denunciava nuovamente la situazione Parte_1
sopradescritta (doc. 3);
3. In da 19 gennaio 2011 chiedeva lo spostamento della decorrenza Parte_1 contrattuale in quanto non aveva potuto beneficiare dell'alloggio per la sua inagibilità (doc.
4);
4. In data 01 marzo 2011 chiedeva i conteggi del canone di locazione e Parte_1
nuovamente il rinvio della decorrenza del contratto de quo (doc. 5);
5. In data 14 giugno 2011 denunciava le macchie d'acqua sui muri ed il Parte_1
bagno e la camera da letto matrimoniale danneggiati come da fotografie che vengono rammostrate (doc. 6);
6. In data 06 settembre 2011 chiedeva intervento sulle infiltrazioni di acqua e Parte_1
denunciava la presenza di muffa ed infiltrazioni come da fotografie che vengono rammostrate
(doc. 7);
7. In data 11 novembre 2011 denunciava il mancato intervento di un Parte_1 elettricista, l'umidità causata dalle infiltrazioni di acqua, lo stato della camera da letto e del bagno e degli intonaci delle pareti come da fotografie che vengono rammostrate (doc. 8);
8. In data 19 dicembre 2011 denunciava la presenza d'infiltrazioni e muffa e Parte_1
l'interruzione dei pagamenti dei canoni di locazione e sollecitava un immediato intervento
(doc. 9);
3 9. In data 27 dicembre 2011 denunciava alla ASL la presenza abbondante di Parte_1
muffa nella camera da letto e nel bagno (doc. 10);
10. In data 10 gennaio 2012 denunciava la presenza di muffa ed infiltrazioni Parte_1
di acqua (doc. 11);
11. In data 06 febbraio 2012 segnalava alla ASL la suddetta situazione (doc. Parte_1
12);
12. In data 23 febbraio 2012 idem come sopra (doc. 13);
13. In data 01 marzo 2012 l'ASL dichiarava che l'alloggio è da considerarsi antigienico (doc.
14);
14. In data 12 giugno 2012 chiedeva intervento urgente causa la presenza di Parte_1 acqua piovana nell'appartamento (doc. 15);
15. In data 03 maggio 2012 e 21 maggio 2012 idem come sopra (docc. 16-17);
16. In data 19 febbraio 2013 chiedeva un rimborso (doc. 18); Parte_1
17. In data 15 luglio 2015 verificava lo stato dell'alloggio a seguito segnalazione Parte_2
10 luglio 2015 di (doc. 19); Parte_1
Part 18. , preso atto della assoluta inerzia di . continuava a denunciare Parte_1 Pt_2
per telefono si recava allo sportello per la situazione di grave disagio sin qui Parte_2
descritta;
19. tutti i fine settimana si adoperava e si adopera per ridurre la presenza di Parte_1
muffa;
20. ogni anno pulisce i muri con i prodotti antimuffa e tinteggia la stanza da Parte_1
letto ed il locale bagno;
testi:
1. via Montegrappa n. 12, Legnano sul Seveso;
2. , via CP_3 Controparte_4
Pescara n. 44, MI;
3. , via Pescara n. 44, MI;
4. via CP_5 Testimone_1 conclusioni per l'opposto: Bobbio n. 21, MI.>>
< domanda di parte attrice e per l'effetto in via preliminare revocare l'ordinanza datata
4 31.1.2022 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, emessa non sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel merito in principalità, respingere la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile ed infondata e comunque non preceduta dal tentativo di mediazione, confermare l'atto di riscossione n. 2021 0430323872151356141, emesso dal in data 16.8.2021 TE
e per l'effetto condannare l'attore a corrisponde al la somma di € TE
18.037,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di notifica dell'ingiunzione al saldo. in via subordinata, accertare, in ogni caso, il credito comunale, nella maggiore o minore somma maturata nei confronti di , a titolo di canoni per la locazione Parte_1 dell'immobile sito in MI, via Pescara n. 44, scala F, piano I, int. 25.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del
15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di MI.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'“atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20210430323872151356141, adottato ai sensi dei commi 792 e segg. dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 e del r.d.
14.4.1910 n. 639, il ) ha ingiunto al Parte_3
Sig. qui opponente ex art. 32 d.lgs. 150/2011, il pagamento della somma di € Parte_1
18.037,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, maturati in relazione al godimento dell'unità immobiliare sita in MI, Via Pescara n. 44 (scala F, piano I, int. 25).
opponendosi all'intimazione di pagamento contenuta nel suddetto “atto di Parte_1 riscossione con funzione di titolo esecutivo”, ha dedotto:
5 - di avere, fin dall'inizio del rapporto locativo, segnalato alla parte locatrice l'insalubrità e
“l'inagibilità” dell'appartamento, senza che però venisse fatto nulla per ovviare alla situazione di “grave disagio” dell'opponente (e dei familiari con lui conviventi);
- che nel marzo 2012 ASL MI aveva dichiarato l'alloggio antigienico. ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo ai Pt_1
canoni di locazione.
Ha rilevato che il locatore non ha specificato a quali anni si riferisce il credito vantato e non ha documentato le spese e gli oneri accessori richiesti.
Infine ha affermato la legittimità della sospensione del pagamento del canone ex art. 1460
c.c., in considerazione della insalubrità dell'abitazione, e ha chiesto risarcimento “in via equitativa” del danno da lui patito in conseguenza delle infiltrazioni e delle muffe che continuano a riguardare l'appartamento.
L'Ente opposto, costituitosi con comparsa di risposta depositata telematicamente il 15.6.2022, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ha sostenuto che “il gestore del patrimonio ERP del di MI (prima e poi CP_1 CP_6
ha regolarmente richiesto i canoni di locazione dovuti, inviando le necessarie Parte_2 lettere di messa in mora idonee ad interrompere l'eventuale prescrizione degli stessi”.
Ha negato l'esistenza di vizi dell'immobile, evidenziando che esso era stato comunque goduto e utilizzato continuativamente dall'opponente e dai suoi familiari.
Infine ha negato che possa disporsi la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., in quanto i due crediti non sono omogenei, il credito risarcitorio vantato da non è certo, né Pt_1
liquido né di pronta liquidazione.
Con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 (vecchio testo) c.p.c. l'opponente ha formulato anche domanda di riduzione del canone, ai sensi dell'art. 1578 c.c., in relazione alla quale parte opposta ha rilevato (con comparsa conclusionale) il difetto della condizione di procedibilità costituita dal previo esperimento di mediazione.
*
6 Osserva il giudice che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il contegno del conduttore che, dopo aver denunciato i vizi del bene locato, accetti il rinnovo automatico del contratto di locazione alla scadenza, comporta l'implicita rinuncia a far valere detti vizi.
In conseguenza di tale rinuncia deve ritenersi precluso al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nonché di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. 20.7.2023 ord. n. 21845).
Poiché nella fattispecie si è avuto rinnovo del contratto 16.4.2010/16.4.2014 in momento successivo alle segnalazioni e denunce del conduttore, successivo anche a quello in cui l'alloggio di via Pescara 44, primo piano, è stato dichiarato antigienico dall'ASL (marzo
2012: doc. 14 opponente), deve ritenersi, in ossequio al principio di cui sopra, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da sia da respingersi, così come la domanda di riduzione Pt_1
del canone da lui proposta ex art. 1578 c.c.
La presente opposizione deve tuttavia essere parzialmente accolta e l'ingiunzione annullata.
L'“atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20210430323872151356141, oggetto dell'opposizione proposta da intima a questo il pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di € 18.037,00.
Esso indica le causali del credito vantato dal facendo rinvio a quanto già TE richiesto dal gestore del patrimonio residenziale pubblico dell'Ente, con Parte_2
“comunicazione” datata 18.10.2017.
L'atto opposto, peraltro, suddivide le singole “voci” del debito di descrivendole così: Pt_1
“canone di locazione”, “recupero spese”, “contributi di spettanza com.”, “oneri accessori”,
“recupero imposta di bollo”, “rimborso tassa di registro”, “interessi legali”, “spese di notifica”.
Tale descrizione non contiene, invero, alcuna precisazione ulteriore: non v'è alcuna specificazione dei ratei di canone che si assumono impagati, né degli esercizi nei quali sono maturati gli oneri accessori non rimborsati, né della natura delle spese che si intendono
7 recuperare dal conduttore, né dei termini in base ai quali sono stati conteggiati gli “interessi legali” che si assumono dovuti (decorrenze e relative quote di capitale).
Part La “comunicazione” di datata 18.10.2017 (PG/54891- DVCA/908), recapitata il
27.11.2017 (rinvenibile agli atti del processo sub doc. 7 di parte opposta), alla quale – come osservato – rinvia l'intimazione opposta, si era limitata a informare il conduttore che i corrispettivi (canoni e oneri accessori) da lui “dovuti a tutto il 31.12.2016” ammontavano a complessivi € 17.858,46, senza però fornire ulteriori specificazioni delle ragioni del credito.
In tale quadro probatorio si colloca l'eccezione di parte opponente di prescrizione quinquennale del credito vantato dal locatore1.
Riguardo a essa deve osservarsi che:
- le comunicazioni di cui ai docc. 5 e 7 di parte opposta (raccomandate 29.3.2016 e
18.10.2017) esplicitamente escludono di contenere richieste di pagamento2 e perciò non costituiscono atti idonei a interrompere il corso della prescrizione;
- la raccomandata 24.7.2015 (sub doc. 4 contiene richiesta di pagamento di oneri CP_1 accessori relativi all'anno 2010 e spese di riscaldamento relative al IV trimestre 2009 e al primo semestre 2010, ma non di altre voci di credito, cosicché il corso della prescrizione del credito che concerne i canoni non può ritenersi interrotto da tale comunicazione;
- tra la richiesta di pagamento sub doc. 3 formulata da , precedente gestore del CP_1 CP_6
patrimonio residenziale pubblico del Comune, con riguardo ai canoni e agli oneri accessori
8 maturati al 25.11.2011, recapitata il 27.12.2011, e la richiesta di pagamento di conguaglio oneri accessori e riscaldamento anni 2010 – 2013 e dei canoni 2010 e 2011 (doc. 6 , CP_1
datata 23.11.2016 ma recapitata il 28.12.2016, è trascorso (un giorno) più di un quinquennio;
- la successiva richiesta di pagamento, giunta a destinazione il 13.12.2017 (sub doc. 8
, ha interrotto la prescrizione dei crediti vantati dal locatore per “conguaglio oneri CP_1
accessori e riscaldamento anni 2014 - 15 e canone 2012 – 13 – 14 – 15”; Part
- infine, la raccomandata di datata 9.12.2020 (sub doc. 9 , con la quale è stato CP_1
comunicato al conduttore il suo debito per canoni relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e
20193, il cui testo esplicitamente esclude di contenere richiesta di pagamento, non può costituire atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione, analogamente alle già menzionate raccomandate 29.3.2016 e 18.10.2017 (docc. 5 e 7 . CP_1
Sulla base dei documenti sopra illustrati, deve ritenersi estinto per prescrizione quinquennale
(ex art. 2948 n. 3 c.c.) il credito vantato dal locatore per canoni relativi al godimento dell'immobile da parte dell'opponente nell'anno 2010.
Non così i rimanenti crediti oggetto dell'atto di riscossione con ingiunzione di pagamento impugnato da Pt_1
Essendo l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito per canoni di locazione vantato dal Comune risultata parzialmente fondata (con riguardo all'anno 2010), l'ingiunzione, emessa per ammontare errato (comprensivo anche di importo relativo al periodo caduto in prescrizione), deve essere annullata.
Ciò tuttavia non esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi in ordine al merito della pretesa dell'Amministrazione4 relativa ai corrispettivi dovuti da “a tutto il 31.12.2016” Pt_1
9 (questa la causa petendi ricavabile dall'atto di riscossione di cui trattasi, enunciata mediante il
Part richiamo alla “comunicazione” di datata 18.10.2017 PG/54891- DVCA/908).
In proposito si osserva che non è controversa l'esistenza del rapporto di locazione inter partes ed è pacifico il pagamento solo parziale di corrispettivi da parte di Parte_1
Detratto dall'importo di cui all'ingiunzione opposta (€ 18.037,00) l'ammontare del debito del conduttore per canone 2010, pari a € 3.075,58, l'opponente deve essere condannato a pagare al di MI, per canoni e oneri accessori “dovuti a tutto il 31.12.2016”, la minor CP_1 somma di € 14.961,42.
**
Atteso l'esito del presente giudizio, di annullamento dell'ingiunzione opposta ma anche di condanna dell'opponente al pagamento di un minor importo comunque dovuto, per la locazione dell'immobile, questo giudice ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali (art. 92 c.p.c. e Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di MI – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 51253/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta, accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1
dichiara
estinto per prescrizione il credito per canone di locazione dell'unità immobiliare in MI,
Via Pescara n. 44, scala F, piano 1°, int. 25, relativo all'annualità 2010;
annulla
10 l'“atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20210430323872151356141, di Euro
18.037,00, adottato dal il 16.8.2021 nei confronti di per TE Parte_1 canoni di locazione e oneri accessori dell'immobile sito in MI, Via Pescara n. 44;
condanna
a pagare al Comune di MI, per canoni e oneri accessori della locazione Parte_1 dell'immobile sito in MI, via Pescara 44, “dovuti a tutto il 31.12.2016”, la somma di €
14.961,42; compensa interamente fra le parti le spese processuali.
MI, 26.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 L. 841/1973, disposta dal D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, deve ritenersi che, a termini dell'art. 2948 n. 3) c.c., la prescrizione quinquennale si applichi sia al credito per canoni, sia a quello per oneri accessori;
2 in esse si legge: "l'omessa richiesta di tali importi, in questa sede, non ha alcun valore di rinuncia, riservandoci fin da ora di richiederli con successiva comunicazione". Tale espressione palesa l'assenza di una richiesta di pagamento, con conseguente carenza dei caratteri della costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e dell'atto interruttivo della prescrizione (ex art. 2943 c.c.). In proposito deve ricordarsi che, per la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, < indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)>> (ord. 31.5.2021 n. 15140). Nella fattispecie, nei citati documenti prodotti dall'opposto non può ravvisarsi l'espressione della <>. Ne consegue l'impossibilità di attribuire a essi l'effetto sostanziale della costituzione in mora;
3 si ricorda che, come già osservato, l'atto di riscossione opposto da facendo rinvio alla Pt_1 Par
“comunicazione” di datata 18.10.2017 (PG/54891- DVCA/908) (sub doc. 7 , ingiunge il CP_1 pagamento di canoni e oneri accessori maturati fino al 31.12.2016: non riguarda ratei successivi a tale data;
4 giusta il condiviso insegnamento della Corte di Cassazione, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa creditoria dell'Ente pubblico in esso espressa, sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto;
Il Tribunale Ordinario di MI
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA di opposizione ex art. 32 d.lgs. 150/2011 nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51253/2021 R.G.
promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Maria Borella (c.f. ), presso la quale è elettivamente C.F._2
domiciliato in MI, Via Torricelli n. 22 (FAX: 0245480048 - PEC:
; Email_1 contro
-opponente-
(c.f. ) in persona del Sindaco TE P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._3 Enrico Barbagiovanni (c.f. ), Maria Rosa Sala (c.f. C.F._4
), Marco Dal Toso (c.f. ) e Federico Bier (c.f. C.F._5 C.F._6
), presso i quali è elettivamente domiciliato in MI, Via della C.F._7
Guastalla n.
6 - Uffici dell'Avvocatura Comunale (FAX: 0288453610 – PEC:
; Email_2
-opposto-
con atto di citazione in opposizione notificato il 17.12.2021,
avente a oggetto: opposizione ad “atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n.
20210430323872151356141, contenente intimazione di pagamento di Euro 18.037,00, adottato dal il 16.8.2021, notificato il 18.11.2021, per canoni di locazione TE
e oneri accessori relativi all'immobile sito in MI, Via Pescara 44 (scala F, piano I, int.
25); conclusioni per l'opponente:
<<- annullare e/o revocare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento opposto n.
20210430323872151356141;
- dichiarare la prescrizione dell'asserito credito vantato dal , in subordine TE dichiarare che l'asserito credito non è certo, liquido ed esigibile;
- dichiarare ex artt. 1460 e 1575 c.c. l'inadempimento del;
TE
- dichiarare il diritto di ad una liquidazione in via equitativa del danno di Parte_1 natura non patrimoniale, conseguente alla lesione dell'interesse alla vivibilità della propria abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa la cui prova anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza ex art. 2 Cost., art. 8 CEDU ed art. 7 Carta di Nizza;
- condannare il a risarcire il danno di natura non patrimoniale patito da TE
, in via equitativa, pari a € 11.000,00 (in ragione di € 1000,00 per anno dal Parte_1
2010 al 2021), oltre interessi legali dalla domanda;
- disporre la compensazione totale o parziale tra il credito vantato dal e TE
quello vantato da;
Parte_1
2 - in subordine, rideterminare il canone dovuto, riducendolo in proporzione alla riduzione del godimento dell'immobile locato e, per l'effetto, condannare il a restituire a TE
quanto in più pagato rispetto al canone annuale stabilito contrattualmente, Parte_1
oltre agli interessi dalla domanda al saldo spese legali rifuse ed accessori di legge con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 cpc;
- in via istruttoria:
- l'ammissione di c.t.u. sull'appartamento di via Pescara n. 44 – MI – alloggio n. 25 primo piano – scala F (all. b);
- l'ammissione dei seguenti capitoli di prova preceduti dalle parole “vero che”:
1. In data 20 gennaio 2010 denunciava l'inagibilità del suddetto Parte_1 appartamento per infiltrazioni d'acqua, parquet sollevato, muri danneggiati (doc. 2);
2. In data 29 novembre 2010 denunciava nuovamente la situazione Parte_1
sopradescritta (doc. 3);
3. In da 19 gennaio 2011 chiedeva lo spostamento della decorrenza Parte_1 contrattuale in quanto non aveva potuto beneficiare dell'alloggio per la sua inagibilità (doc.
4);
4. In data 01 marzo 2011 chiedeva i conteggi del canone di locazione e Parte_1
nuovamente il rinvio della decorrenza del contratto de quo (doc. 5);
5. In data 14 giugno 2011 denunciava le macchie d'acqua sui muri ed il Parte_1
bagno e la camera da letto matrimoniale danneggiati come da fotografie che vengono rammostrate (doc. 6);
6. In data 06 settembre 2011 chiedeva intervento sulle infiltrazioni di acqua e Parte_1
denunciava la presenza di muffa ed infiltrazioni come da fotografie che vengono rammostrate
(doc. 7);
7. In data 11 novembre 2011 denunciava il mancato intervento di un Parte_1 elettricista, l'umidità causata dalle infiltrazioni di acqua, lo stato della camera da letto e del bagno e degli intonaci delle pareti come da fotografie che vengono rammostrate (doc. 8);
8. In data 19 dicembre 2011 denunciava la presenza d'infiltrazioni e muffa e Parte_1
l'interruzione dei pagamenti dei canoni di locazione e sollecitava un immediato intervento
(doc. 9);
3 9. In data 27 dicembre 2011 denunciava alla ASL la presenza abbondante di Parte_1
muffa nella camera da letto e nel bagno (doc. 10);
10. In data 10 gennaio 2012 denunciava la presenza di muffa ed infiltrazioni Parte_1
di acqua (doc. 11);
11. In data 06 febbraio 2012 segnalava alla ASL la suddetta situazione (doc. Parte_1
12);
12. In data 23 febbraio 2012 idem come sopra (doc. 13);
13. In data 01 marzo 2012 l'ASL dichiarava che l'alloggio è da considerarsi antigienico (doc.
14);
14. In data 12 giugno 2012 chiedeva intervento urgente causa la presenza di Parte_1 acqua piovana nell'appartamento (doc. 15);
15. In data 03 maggio 2012 e 21 maggio 2012 idem come sopra (docc. 16-17);
16. In data 19 febbraio 2013 chiedeva un rimborso (doc. 18); Parte_1
17. In data 15 luglio 2015 verificava lo stato dell'alloggio a seguito segnalazione Parte_2
10 luglio 2015 di (doc. 19); Parte_1
Part 18. , preso atto della assoluta inerzia di . continuava a denunciare Parte_1 Pt_2
per telefono si recava allo sportello per la situazione di grave disagio sin qui Parte_2
descritta;
19. tutti i fine settimana si adoperava e si adopera per ridurre la presenza di Parte_1
muffa;
20. ogni anno pulisce i muri con i prodotti antimuffa e tinteggia la stanza da Parte_1
letto ed il locale bagno;
testi:
1. via Montegrappa n. 12, Legnano sul Seveso;
2. , via CP_3 Controparte_4
Pescara n. 44, MI;
3. , via Pescara n. 44, MI;
4. via CP_5 Testimone_1 conclusioni per l'opposto: Bobbio n. 21, MI.>>
< domanda di parte attrice e per l'effetto in via preliminare revocare l'ordinanza datata
4 31.1.2022 con la quale è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento, emessa non sussistendo i presupposti di legge del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel merito in principalità, respingere la domanda di parte attrice, in quanto inammissibile ed infondata e comunque non preceduta dal tentativo di mediazione, confermare l'atto di riscossione n. 2021 0430323872151356141, emesso dal in data 16.8.2021 TE
e per l'effetto condannare l'attore a corrisponde al la somma di € TE
18.037,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data di notifica dell'ingiunzione al saldo. in via subordinata, accertare, in ogni caso, il credito comunale, nella maggiore o minore somma maturata nei confronti di , a titolo di canoni per la locazione Parte_1 dell'immobile sito in MI, via Pescara n. 44, scala F, piano I, int. 25.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del
15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di MI.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'“atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20210430323872151356141, adottato ai sensi dei commi 792 e segg. dell'art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 e del r.d.
14.4.1910 n. 639, il ) ha ingiunto al Parte_3
Sig. qui opponente ex art. 32 d.lgs. 150/2011, il pagamento della somma di € Parte_1
18.037,00 a titolo di canoni di locazione e oneri accessori, maturati in relazione al godimento dell'unità immobiliare sita in MI, Via Pescara n. 44 (scala F, piano I, int. 25).
opponendosi all'intimazione di pagamento contenuta nel suddetto “atto di Parte_1 riscossione con funzione di titolo esecutivo”, ha dedotto:
5 - di avere, fin dall'inizio del rapporto locativo, segnalato alla parte locatrice l'insalubrità e
“l'inagibilità” dell'appartamento, senza che però venisse fatto nulla per ovviare alla situazione di “grave disagio” dell'opponente (e dei familiari con lui conviventi);
- che nel marzo 2012 ASL MI aveva dichiarato l'alloggio antigienico. ha inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito relativo ai Pt_1
canoni di locazione.
Ha rilevato che il locatore non ha specificato a quali anni si riferisce il credito vantato e non ha documentato le spese e gli oneri accessori richiesti.
Infine ha affermato la legittimità della sospensione del pagamento del canone ex art. 1460
c.c., in considerazione della insalubrità dell'abitazione, e ha chiesto risarcimento “in via equitativa” del danno da lui patito in conseguenza delle infiltrazioni e delle muffe che continuano a riguardare l'appartamento.
L'Ente opposto, costituitosi con comparsa di risposta depositata telematicamente il 15.6.2022, ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ha sostenuto che “il gestore del patrimonio ERP del di MI (prima e poi CP_1 CP_6
ha regolarmente richiesto i canoni di locazione dovuti, inviando le necessarie Parte_2 lettere di messa in mora idonee ad interrompere l'eventuale prescrizione degli stessi”.
Ha negato l'esistenza di vizi dell'immobile, evidenziando che esso era stato comunque goduto e utilizzato continuativamente dall'opponente e dai suoi familiari.
Infine ha negato che possa disporsi la compensazione ai sensi dell'art. 1243 c.c., in quanto i due crediti non sono omogenei, il credito risarcitorio vantato da non è certo, né Pt_1
liquido né di pronta liquidazione.
Con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 (vecchio testo) c.p.c. l'opponente ha formulato anche domanda di riduzione del canone, ai sensi dell'art. 1578 c.c., in relazione alla quale parte opposta ha rilevato (con comparsa conclusionale) il difetto della condizione di procedibilità costituita dal previo esperimento di mediazione.
*
6 Osserva il giudice che secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il contegno del conduttore che, dopo aver denunciato i vizi del bene locato, accetti il rinnovo automatico del contratto di locazione alla scadenza, comporta l'implicita rinuncia a far valere detti vizi.
In conseguenza di tale rinuncia deve ritenersi precluso al conduttore di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone o il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, nonché di avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 c.c. (Cass. 20.7.2023 ord. n. 21845).
Poiché nella fattispecie si è avuto rinnovo del contratto 16.4.2010/16.4.2014 in momento successivo alle segnalazioni e denunce del conduttore, successivo anche a quello in cui l'alloggio di via Pescara 44, primo piano, è stato dichiarato antigienico dall'ASL (marzo
2012: doc. 14 opponente), deve ritenersi, in ossequio al principio di cui sopra, che l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata da sia da respingersi, così come la domanda di riduzione Pt_1
del canone da lui proposta ex art. 1578 c.c.
La presente opposizione deve tuttavia essere parzialmente accolta e l'ingiunzione annullata.
L'“atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20210430323872151356141, oggetto dell'opposizione proposta da intima a questo il pagamento Parte_1 dell'importo complessivo di € 18.037,00.
Esso indica le causali del credito vantato dal facendo rinvio a quanto già TE richiesto dal gestore del patrimonio residenziale pubblico dell'Ente, con Parte_2
“comunicazione” datata 18.10.2017.
L'atto opposto, peraltro, suddivide le singole “voci” del debito di descrivendole così: Pt_1
“canone di locazione”, “recupero spese”, “contributi di spettanza com.”, “oneri accessori”,
“recupero imposta di bollo”, “rimborso tassa di registro”, “interessi legali”, “spese di notifica”.
Tale descrizione non contiene, invero, alcuna precisazione ulteriore: non v'è alcuna specificazione dei ratei di canone che si assumono impagati, né degli esercizi nei quali sono maturati gli oneri accessori non rimborsati, né della natura delle spese che si intendono
7 recuperare dal conduttore, né dei termini in base ai quali sono stati conteggiati gli “interessi legali” che si assumono dovuti (decorrenze e relative quote di capitale).
Part La “comunicazione” di datata 18.10.2017 (PG/54891- DVCA/908), recapitata il
27.11.2017 (rinvenibile agli atti del processo sub doc. 7 di parte opposta), alla quale – come osservato – rinvia l'intimazione opposta, si era limitata a informare il conduttore che i corrispettivi (canoni e oneri accessori) da lui “dovuti a tutto il 31.12.2016” ammontavano a complessivi € 17.858,46, senza però fornire ulteriori specificazioni delle ragioni del credito.
In tale quadro probatorio si colloca l'eccezione di parte opponente di prescrizione quinquennale del credito vantato dal locatore1.
Riguardo a essa deve osservarsi che:
- le comunicazioni di cui ai docc. 5 e 7 di parte opposta (raccomandate 29.3.2016 e
18.10.2017) esplicitamente escludono di contenere richieste di pagamento2 e perciò non costituiscono atti idonei a interrompere il corso della prescrizione;
- la raccomandata 24.7.2015 (sub doc. 4 contiene richiesta di pagamento di oneri CP_1 accessori relativi all'anno 2010 e spese di riscaldamento relative al IV trimestre 2009 e al primo semestre 2010, ma non di altre voci di credito, cosicché il corso della prescrizione del credito che concerne i canoni non può ritenersi interrotto da tale comunicazione;
- tra la richiesta di pagamento sub doc. 3 formulata da , precedente gestore del CP_1 CP_6
patrimonio residenziale pubblico del Comune, con riguardo ai canoni e agli oneri accessori
8 maturati al 25.11.2011, recapitata il 27.12.2011, e la richiesta di pagamento di conguaglio oneri accessori e riscaldamento anni 2010 – 2013 e dei canoni 2010 e 2011 (doc. 6 , CP_1
datata 23.11.2016 ma recapitata il 28.12.2016, è trascorso (un giorno) più di un quinquennio;
- la successiva richiesta di pagamento, giunta a destinazione il 13.12.2017 (sub doc. 8
, ha interrotto la prescrizione dei crediti vantati dal locatore per “conguaglio oneri CP_1
accessori e riscaldamento anni 2014 - 15 e canone 2012 – 13 – 14 – 15”; Part
- infine, la raccomandata di datata 9.12.2020 (sub doc. 9 , con la quale è stato CP_1
comunicato al conduttore il suo debito per canoni relativi alle annualità 2016, 2017, 2018 e
20193, il cui testo esplicitamente esclude di contenere richiesta di pagamento, non può costituire atto idoneo a interrompere il corso della prescrizione, analogamente alle già menzionate raccomandate 29.3.2016 e 18.10.2017 (docc. 5 e 7 . CP_1
Sulla base dei documenti sopra illustrati, deve ritenersi estinto per prescrizione quinquennale
(ex art. 2948 n. 3 c.c.) il credito vantato dal locatore per canoni relativi al godimento dell'immobile da parte dell'opponente nell'anno 2010.
Non così i rimanenti crediti oggetto dell'atto di riscossione con ingiunzione di pagamento impugnato da Pt_1
Essendo l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito per canoni di locazione vantato dal Comune risultata parzialmente fondata (con riguardo all'anno 2010), l'ingiunzione, emessa per ammontare errato (comprensivo anche di importo relativo al periodo caduto in prescrizione), deve essere annullata.
Ciò tuttavia non esonera il giudice dal dovere di pronunciarsi in ordine al merito della pretesa dell'Amministrazione4 relativa ai corrispettivi dovuti da “a tutto il 31.12.2016” Pt_1
9 (questa la causa petendi ricavabile dall'atto di riscossione di cui trattasi, enunciata mediante il
Part richiamo alla “comunicazione” di datata 18.10.2017 PG/54891- DVCA/908).
In proposito si osserva che non è controversa l'esistenza del rapporto di locazione inter partes ed è pacifico il pagamento solo parziale di corrispettivi da parte di Parte_1
Detratto dall'importo di cui all'ingiunzione opposta (€ 18.037,00) l'ammontare del debito del conduttore per canone 2010, pari a € 3.075,58, l'opponente deve essere condannato a pagare al di MI, per canoni e oneri accessori “dovuti a tutto il 31.12.2016”, la minor CP_1 somma di € 14.961,42.
**
Atteso l'esito del presente giudizio, di annullamento dell'ingiunzione opposta ma anche di condanna dell'opponente al pagamento di un minor importo comunque dovuto, per la locazione dell'immobile, questo giudice ritiene che sussistano giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese processuali (art. 92 c.p.c. e Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di MI – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 51253/2021 R.G., ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta, accogliendo l'opposizione proposta da Parte_1
dichiara
estinto per prescrizione il credito per canone di locazione dell'unità immobiliare in MI,
Via Pescara n. 44, scala F, piano 1°, int. 25, relativo all'annualità 2010;
annulla
10 l'“atto di riscossione con funzione di titolo esecutivo” n. 20210430323872151356141, di Euro
18.037,00, adottato dal il 16.8.2021 nei confronti di per TE Parte_1 canoni di locazione e oneri accessori dell'immobile sito in MI, Via Pescara n. 44;
condanna
a pagare al Comune di MI, per canoni e oneri accessori della locazione Parte_1 dell'immobile sito in MI, via Pescara 44, “dovuti a tutto il 31.12.2016”, la somma di €
14.961,42; compensa interamente fra le parti le spese processuali.
MI, 26.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 L. 841/1973, disposta dal D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133, deve ritenersi che, a termini dell'art. 2948 n. 3) c.c., la prescrizione quinquennale si applichi sia al credito per canoni, sia a quello per oneri accessori;
2 in esse si legge: "l'omessa richiesta di tali importi, in questa sede, non ha alcun valore di rinuncia, riservandoci fin da ora di richiederli con successiva comunicazione". Tale espressione palesa l'assenza di una richiesta di pagamento, con conseguente carenza dei caratteri della costituzione in mora (art. 1219 c.c.) e dell'atto interruttivo della prescrizione (ex art. 2943 c.c.). In proposito deve ricordarsi che, per la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, < indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo)>> (ord. 31.5.2021 n. 15140). Nella fattispecie, nei citati documenti prodotti dall'opposto non può ravvisarsi l'espressione della <>. Ne consegue l'impossibilità di attribuire a essi l'effetto sostanziale della costituzione in mora;
3 si ricorda che, come già osservato, l'atto di riscossione opposto da facendo rinvio alla Pt_1 Par
“comunicazione” di datata 18.10.2017 (PG/54891- DVCA/908) (sub doc. 7 , ingiunge il CP_1 pagamento di canoni e oneri accessori maturati fino al 31.12.2016: non riguarda ratei successivi a tale data;
4 giusta il condiviso insegnamento della Corte di Cassazione, la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa creditoria dell'Ente pubblico in esso espressa, sulla cui fondatezza il giudice è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto;