Ordinanza cautelare 2 marzo 2012
Sentenza 22 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
Decreto collegiale 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/02/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00854/2025REG.PROV.COLL.
N. 04194/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4194 del 2021, proposto da PP SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Scotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Marano di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Manfrellotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio MA AN in Roma, via F. Cesi, 72;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4708/2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Marano di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Raffaello Sestini, nessuno comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams".;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Il sig. PP SA propone appello contro il Comune di Marano di Napoli per la riforma o l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4708/2020, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’ordine di
demolizione, del diniego di accertamento di conformità e della acquisizione al patrimonio comunale del manufatto realizzato su immobile di sua proprietà.
2 - Il Comune di Marano nel 2011 accertava infatti la realizzazione di opere edili in assenza del P.d.C. a carico dell’appellante, così descritte: “ Realizzazione sul terrazzo di sua proprietà di un piano in sopraelevazione ad un fabbricato preesistente mediante la costruzione di una U.I. di circa 150 mq. con struttura portante in pilastri e travi in legno provvista di copertura in legno e tegole; il manufatto si presenta tamponato e privo di ogni opera interna ”. Faceva quindi seguito il sequestro del cantiere con affidamento della custodia giudiziaria e l’ordinanza di demolizione nr. 26/11 del 16.12.2011, con cui era ingiunto l’abbattimento dell’opera abusiva. A seguito dell’accertamento di inottemperanza nr. 14/12 del 05.05.2012, era infine disposta l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere e dell’area di sedime.
3 – Il proprietario dell’immobile impugnava l’ordine di demolizione e, con ricorso per motivi aggiunti, la disposta acquisizione al patrimonio comunale, dinanzi al T.A.R. che, all’esito dell’udienza pubblica del 20 ottobre 2020, respingeva il ricorso con sentenza n. 4708/2020, pubblicata in data 22 ottobre 2020.
4 – L’appello contro la pronuncia di primo grado ripropone le plurime censure, già dedotte in primo grado, di carenza di motivazione e di mancata valutazione dell’interesse a demolire, nonché di violazione della legge n. 241/1990 in relazione ai dedotti vizi procedimentali.
5 - Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, contro deduce la inammissibilità del gravame, in mancanza di censure specifiche d’appello, e comunque la sua infondatezza, avendo riguardato il suo intervento un’attività amministrativa doverosa e a contenuto vincolato a seguito del riscontrato abuso.
6 – L’appellante con propria memoria di replica afferma che i motivi di appello, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, non ripropongono sic et simpliciter le censure di primo grado, bensì evidenziano l’error in judicando e la mancata valutazione del presupposto su cui fondava la domanda di annullamento dei provvedimenti sanzionatori.
Infatti il T.A.R., avrebbe travisato i contenuti del ricorso: nell’ambito del contraddittorio procedimentale attivato dall’Amministrazione comunale ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, l’interessato aveva significato la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 34 del D.P.R. 380/01 e in data 20 dicembre 2011 aveva presentato istanza assunta al Protocollo comunale con n. 24104/2011 di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/01.
L’U.T.C. aveva però genericamente ritenuto “non sufficienti” le osservazioni rese dall’interessato all’esito della comunicazione di avvio del procedimento e in data 28 dicembre 2011, omesso ogni esame della domanda di sanatoria presentata il 20/12/2011 e ordinato la demolizione.
Il ricorrente aveva quindi denunciato in primo grado la violazione dei principi generali in materia di esercizio della potestà sanzionatoria degli abusi edilizi da parte dell’Amministrazione, essendo stato violato il principio che impone la definizione del procedimento di regolarizzazione prima della irrogazione della sanzione, la cui ratio è evitare la distruzione di beni che potrebbero risultare conformi alle previsioni urbanistiche. La censura non sarebbe stata scrutinata, e il T.A.R. avrebbe prodotto motivazioni del tutto disancorate dalle argomentazioni introdotte dal ricorrente circa il difetto di motivazione, la mancata instaurazione del contraddittorio, la rilevanza del decorso del tempo in materia di sanzioni per abusi edilizi e la responsabilità del proprietario, in palese violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con il conseguente insanabile difetto di motivazione della sentenza.
7 – L’appello non è fondato.
7.1 – Con il primo motivo di appello il ricorrente aveva denunciato la violazione dei principi generali in materia di esercizio della potestà sanzionatoria degli abusi edilizi da parte dell’Amministrazione, che non aveva provveduto alla definizione del procedimento di regolarizzazione prima della irrogazione della sanzione, in violazione della disciplina volta ad evitare la distruzione di beni che potrebbero risultare conformi alle previsioni urbanistiche.
7.1.1 - La censura è stata scrutinata, in realtà, dal T.A.R. che ha esattamente rilevato come l’istruttoria del Comune evidenziasse il contrasto della richiesta di sanatoria con le NTA per la zona C15 di P.R.G. e non potesse pertanto essere accolta.
7.2 – Con secondo motivo di appello il ricorrente in primo grado aveva denunciato l’illegittimità dell’ordine di demolizione, adottato in pendenza del procedimento di accertamento di conformità e dunque in violazione dei principi di economicità e razionalità dell’azione amministrativa, che impongono la definizione del procedimento di autorizzazione e regolarizzazione prima dell’applicazione della sanzione, concretandosi altresì una violazione delle garanzie di partecipazione dell’interessato.
7.2.1 – La censura contraddice però l’ulteriore doglianza concernente la mancata considerazione “ delle osservazioni rese dall’interessato nell’ambito del procedimento attivato ai sensi degli art. 10 e 10 bis della l. 241/1990 ”, ovvero delle controdeduzioni offerte proprio dall’interessato, e concernenti anche la possibile sanatoria del manufatto, nell’ambito del contraddittorio procedimentale che ha preceduto gli atti impugnati e che ha condotto l’Amministrazione a ritenere, non irragionevolmente, la non condonabilità dell’opera in quanto consistente, così come evidenziato dal T.A.R., in una nuova unità immobiliare suscettibile di autonoma fruizione, realizzata in totale assenza di un titolo e non conforme alle vigenti prescrizioni urbanistiche, e pertanto non suscettibile né di regolarizzazione né di sanzione amministrativa alternativa alla demolizione.
7.3 – Quanto infine al terzo motivo di appello, volto a far valere “ l’error in judicando che vizia la sentenza appellata anche per quanto attiene la ritenuta mancanza di pregio delle disposizioni in tema di avvio del procedimento ”, secondo quanto dedotto dall’appellante il giudice di primo grado avrebbe omesso ogni considerazione della circostanza che era stata l’Amministrazione a ritenere la necessità di attivare il contraddittorio con l’interessato, senza peraltro poi pronunciarsi sulle contro deduzioni ricevute e concernenti la sanabilità dell’opera.
7.3.1 – In realtà, proprio le affermazioni contenute nella memoria di parte evidenziano la legittimità dell’operato del Comune che, dopo aver debitamente attivato il necessario contraddittorio procedimentale, ha esattamente ritenuto non meritevoli di pregio le dedotte eccezioni circa la possibilità di regolarizzare il manufatto, alla stregua della sua identificazione secondo le sopra evidenziate caratteristiche di “ organismo edilizio con specifica rilevanza e autonoma fruibilità ” privo di titolo edilizio e non conforme alla vigente pianificazione urbanistica, che imponevano di procedere alla demolizione dell’abuso edilizio senza la necessità di alcuna ulteriore e diversa motivazione. In tal senso, dunque, il T.A.R. ha esattamente affermato che la dedotta (e comunque non sussistente) violazione procedimentale era comunque superata dalla natura vincolata del provvedimento finale.
8 – In conclusione, al contrario di quanto eccepito dal Comune l’appello è assistito da una suggestiva rete di censure circa l’operato logico del T.A.R. Le censure dedotte, come ulteriormente esplicitate con memoria di replica, però non si rivelano utili ai fini dell’accoglimento dell’appello, poiché non riescono a dimostrare, quanto all’effetto devolutivo del giudizio d’appello, la fondatezza dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio ai fini dell’accertamento della sussistenza delle condizioni per poter regolarizzare il manufatto in questione, conseguendone la natura dovuta e vincolata della disposta demolizione, salva l’acquisizione al patrimonio comunale in caso di inottemperanza al predetto ordine.
9 – l’appello deve essere quindi respinto. Le spese, per quanto sopra considerato, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO