Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 481/2024 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 19
febbraio 2025
d a
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rappresentati e difesi Parte_4 Parte_5
dall'Avv.to Giovanni Cadei del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTI
c o n t r o
in persona del Curatore Dott. Controparte_1
Avv.to Carlo Pagliughi, rappresentato e difeso dall'Avv.to Ivan
Fossati del Foro di Milano, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATO
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
767/2024 del 23 marzo 2024 notificata il 28 marzo 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECVISIONE
Con sentenza n. 767/2024 del 23 marzo 2024 notificata il 28
marzo 2024 il Tribunale di Bergamo condannava , Parte_1
, , e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
solido tra di loro, a pagare al la somma di € Controparte_1
147.381,17= oltre a interessi e spese: ciò a titolo di ripetizione dell'indebito in relazione ad un preliminare, poi divenuto inefficace per la scelta del Curatore di sciogliersi dal rapporto, rispetto al quale la
EL (promissaria acquirente) aveva versato ai (promittenti Pt_1
venditori) una caparra e taluni acconti.
I nterponevano appello avverso tale decisione. Pt_1
Resisteva il . CP_1
Nelle more del processo le parti raggiungevano un accordo transattivo, che prevedeva altresì l'abbandono della causa a spese di lite compensate.
Indi gli appellanti, con atto ritualmente notificato alla controparte, dichiaravano di rinunciare agli atti del giudizio di appello,
mentre l'appellato, altrettanto con atto ritualmente notificato alla controparte, dichiarava di accettare la rinuncia.
All'udienza del 19 febbraio 2025 compariva la sola parte appellante, la quale ribadiva la propria volontà di rinunciare agli atti - 3 -
del giudizio di appello. Indi la causa passava in decisione.
La Corte, preso atto dell'intervenuto accordo transattivo, preso altresì atto della rinuncia e dell'accettazione, e verificata la regolarità
delle stesse (gli atti sono stati sottoscritti dai procuratori delle parti;
il mandato alle liti prevede espressamente la facoltà di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia), dichiara l'estinzione del processo a spese di lite compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo a spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti