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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/06/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 153/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 153\2021 r.g. vertente TRA
CF: in proprio e quale socio accomadatario e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della elettivamente domiciliati in Messina via N. Parte_2 Fabrizi is. 191 n.87 presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Cambria che li rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellanti
E
già , CF e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
, CF rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caputi del Foro CP_3 P.IVA_2 di Roma elettivamente domiciliata in Messina via Gallo Caio Domenico n.2 presso lo studio professionale dell'avv. Cortese Elettra, per procura in atti, Pec: Email_2
Pec: Email_3
Appellata Intervenuta
E nei confronti
CF: in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante
Appellata – Contumace Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1862\2020 emessa in data
31.10.2020 e pubblicata in data 09.12.2020.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 19.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26.02.2021 in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...] hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Parte_2 Controparte_4
e del in persona del legale rappresentante e di la
[...] Controparte_4 CP_2 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da ed a quale terzo Parte_2 Parte_1 datore di ipoteca avverso il precetto notificato dalla e del Controparte_4 CP_4
con cui ha intimato il pagamento della somma di €.310.456,15 oltre interessi moratori ed ha
[...] rideterminato il debito nella minor somma di €.307.780,79 condannando parte opponente alle spese di lite .
Gli appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta l'opposizione e ricalcolato il saldo del credito della vantato in virtù del contratto di mutuo in oro con condanna di controparte al CP_4 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la intervenuta cessionaria dei credito della Controparte_1 Controparte_4
e del e resisteva al gravame chiedendo il rigetto con condanna di
[...] Controparte_4
controparte alle spese di lite.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo,
superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 27.05.2022 la causa veniva rinviata alla data del 18.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_5
in persona del legale rappresentante, che non si è costituita in questo grado di giudizio.
[...]
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile
ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata,
consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 27.05.2022 come si è riportato sopra.
Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_1
e, per essa di , sollevata dalla e da n.q. sul rilievo Parte_3 CP_6 Parte_1
della mancanza di prova in merito:
a) al subentro di e poi di nei rapporti attivi e passivi facenti capo CP_2 Controparte_1
a e del , essendo a tal fine insufficiente la Controparte_4 Controparte_4
dichiarazione di cessione in atti;
b) all'inclusione nella pretesa cessione anche del credito asseritamente vantato, di cui è stata solo citata la pubblicazione in G.U.;
L'eccezione è infondata.
Occorre rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali,
attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. 9692/2013) . In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(Cass. 5857/2022; 24798/2020).
Al riguardo, occorre rammentare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione , che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie,
traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass. n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di AS ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. nè, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della
cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di
conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione
, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione,
quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati ( Cass. 9412/2023).
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Orbene, nella specie, non vi è contestazione della cessione ma della inclusione del rapporto tra i crediti ceduti .
Nel costituirsi in giudizio, ha prodotto: Controparte_1
- copia della G.U. del 19.05.2016 foglio delle inserzioni n. 60 , in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto dei crediti in blocco tra Nuova Banca Popolare Erutrea e del ( CP_4
successore di e del Lazio s.c.) e Controparte_4 CP_2
- Copia della G.U. 18.07.2020 parte II n. 84 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti tra e CP_2 Controparte_7
della G.U. 25.07.2020 parte II n. 87 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti
[...]
tra e Controparte_7 Controparte_8
della G.U. 10.12.2020 parte II n. 144 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei
[...]
crediti tra e Controparte_8 Controparte_7
della G.U. 15.12..2020 parte II n. 146 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei
[...]
crediti tra e Controparte_7 Controparte_1
-Procura speciale del 03.08.2021 di nomina di propria mandataria . Parte_3
Tanto premesso, osserva la Corte che secondo orientamento giurisprudenziale, in caso di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così Cass. Civ. n. 4277/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017).
Orbene , nella specie, dall'avviso della GU del 19.05.2016 foglio 60 risulta che la cessione a
è effettivamente avvenuta con atto di cessione concluso in data 16.11.2015 ed ha CP_2 avuto ad oggetto tutti i crediti derivanti, per quel che qui rileva, “da contratti di finanziamento,
ipotecari e chirografari , e contratti di conto corrente che alla data del 31 luglio 2015 rispettavano
i seguenti criteri : 1) siano stati classificati in sofferenza da e che la CP_5
classificazione sia avvenuta nel periodo compreso tra 1 gennaio 2004 e 30 giugno 2015; 2) che
siano regolati dal diritto italiano;
3) che siano denominasti in euro;
4) in relazione ai quali sia
stata inviata una intimazione di pagamento attestante anche la risoluzione del relativo contratto o
la decadenza dal beneficio del termine”.
Orbene, da tale allegazione è agevole ricavare la sicura inclusione nell'ambito della cessione in blocco anche del credito di cui si controverte nella specie, rientranti nella categoria di quelli derivanti da contratto di finanziamento ipotecario, sorti in capo alla banca cedente antecedentemente al 30.06.2015 con intimazione al debitore notificata con precetto in data
12.06.2014.
Non è ammissibile invece la censura di parte appellante sul difetto di jus OS che costituendo un motivo di opposizione agli atti esecutivi non può essere formulato in questa sede .
Afferma la Corte di AS che “Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi
in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una
opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso
regime previsto per i distinti tipi di opposizione ( cass. civ. n. 3166\20 e 3793\24) .
Pertanto il capo della sentenza con cui il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sul difetto di jus OS , andava impugnata con ricorso per AS .
Venendo al merito col primo motivo l'appellante contesta la sentenza per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione con cui gli opponenti contestavano che la parte precettante non aveva osservato il limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati con la conseguenza che il mutuo era nullo e nessuna ipoteca poteva considerarsi valida e dunque alcun immobile poteva essere pignorato;
inoltre afferma che conseguentemente nessun interesse poteva considerarsi dovuto e la somma intimata per interessi andava epurata dal ricalco del rapporto bancario e dei pagamenti effettuati dalla mutuataria
Deduce ancora l'appellante che la eccezione sulla nullità del muto incideva anche sul quantum
delle pretese precettate con la necessità che andava effettuato un ricalcolo delle somme senza considerare interessi commissioni o qualunque altra spesa , ma solo la sorte capitale.
Il primo motivo è infondato
Va evidenziato come la stessa parte appellante in comparsa conclusionale prende atto dell'intervento delle Sezioni Unite che con sent. n.33719\22 hanno affermato che” In tema di
mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non
costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma
determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma
di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del
contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della
connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla
stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la
disposizione mira a proteggere ( anche Cass. 13286\18, Cass. 17439\19) .
Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione con cui il primo giudice ha qualificato giuridicamente il negozio di mutuo in esame eccependo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice con la sentenza impugnata, non erano stati pattuiti nel contratto i criteri di oscillazione dell'oro e la variazione della sorte capitale, né era stata autorizzata dal mutuatario la conversione del pagamento della rata in altra moneta .
Deducono quindi gli appellanti che il contratto posto in essere è nullo per indeterminatezza della causa e dell'oggetto. Osserva la Corte come con le superiori censure gli appellanti reiterano il motivo di opposizione ampiamente esaminato dal primo giudice e rigettato con argomenti che la Corte condivide.
La AS, delineando le caratteristiche del contratto cd. "prestito d'uso d'oro", qualificato come un contratto atipico afferma che con tale negozio “ un istituto di credito mette a
disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale -
alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del
controvalore e che il corrispettivo dell'istituto di tale messa a disposizione è costituita da una
somma di danaro, di regola sotto forma di interessi sul "prestito", giustificata dal fatto che l'oro
costituisce oggetto di un diritto di natura personale nei confronti della banca concedente, la quale
si pone come soggetto erogatore di un servizio che la corresponsione degli interessi - normalmente
decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro - è diretta a remunerare.
Aggiunge poi che
“ ….tale fattispecie negoziale viene definita come un "contratto atipico", suscettibile, però, di
accostamento al mutuo, sotto vari profili .
Tale equiparazione, si è sostenuto, è giustificata, in primo luogo, per "la denominazione del
contratto come «prestito d'uso», visto che "nella accezione comune il termine «prestito» viene [...]
spesso accostato se non addirittura sovrapposto a quello di «mutuo»". In secondo luogo, concorre
a corroborare il parallelismo "la previsione della alternativa che si offre al contraente alla
scadenza prestabilita, tra la restituzione del «tantundem»", da intendersi come prestazione
principale, "e il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. «opzione d'acquisto»
dell'oro)", ponendosi tale pagamento, invece, come "prestazione alternativa facoltativa", e ciò
perché risulta "pienamente plausibile, anche sotto tale profilo, l'accostamento, tanto più sul piano
economico, all'obbligazione che grava sul mutuatario di «una determinata quantità di danaro o di
altre cose fungibili» della restituzione di «altrettante cose della stessa specie e qualità» (art. 1816
cod. civ.), tanto più se si considera che, anche nel mutuo, ai sensi dell'art. 1818 cod. civ., ove siano mutuate cose diverse dal denaro e la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile
per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore (con la sola differenza
dunque che nel caso in esame la scelta di pagare l'equivalente può discendere anche dalla sola
semplice manifestazione di volontà in questo senso del debitore)". In terzo luogo, all'assimilazione
delle due fattispecie concorre la "pattuizione di interessi sui prestiti, questi valendo [...] a
dimostrare l'onerosità del contratto, riscontrabile anche nel contratto di mutuo (mutuo oneroso)",
nonché, infine, la "funzione propria dei contratti in questione che è", come per il mutuo,
"essenzialmente quella di finanziamento"; (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 4 ottobre 2017,
n. 23171, Rv. 645966-01).
E' emerso dall'istruzione del giudizio, con la consulenza esperita, che nel caso in esame il pagamento della somma intimato dalla era in aderenza con le condizioni contrattuali che CP_4
non prevedevano esclusivamente il rimborso delle rate in oro.
Tale metallo rappresentava invero soltanto il parametro per la quantificazione delle singole rate.
In effetti, come prima visto, è connaturata alla stessa struttura economico-giuridica della fattispecie
“il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. «opzione d'acquisto» dell'oro)",
ponendosi tale pagamento, invece, come "prestazione alternativa facoltativa" (Cass. n. 9256/2020
cit.).
Quindi, l'assunto dell'appellante secondo cui, l'intimazione avrebbe dovuto essere effettuata in funzione del pagamento in oro, confligge con le previsioni contrattuali del finanziamento ove proprio (si veda pag. 8 del contratto di finanziamento ) sono previste espressamente le articolate modalità di rimborso del finanziamento, sia quanto alle scadenze che alle quantità di oro finanziario da restituire man mano (rimborso, in linea capitale, in 12 (dodici) anni, mediante il pagamento n. 24
(ventiquattro) rate semestrali pari a 1.875 grammi di oro finanziario ciascuna, scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 31/01/2005 e fino al
31/07/2016), ma con l'espressa possibilità di autorizzare la banca ad addebitare il controvalore in euro, sulla base di quotazioni ivi indicate. Inoltre per il rimborso dell'oro finanziato in conto capitale, suscettibile delle fluttuazioni del prezzo del metallo, e quindi per determinarne il controvalore in euro, il contratto prevedeva che lo stesso potesse essere effettuato a scelta della parte finanziata e previa comunicazione alla banca, mediante:
a) l'addebito del controvalore in euro o altra divisa, sulla base delle quotazioni al durante concordate con la banca due giorni prima della scadenza;
ovvero b) l'addebito del controvalore in euro sulla base della quotazione espressa dal primo fixing di
ON, di due giorni lavorativi antecedenti la scadenza, aumentato della commissione richiesta per la partecipazione al Fixing di ON (al momento della stipula dell'atto ammontante a USD 0,25 per oncia).
Quindi non sono condivisibili gli argomenti di parte appellante che sostiene che il contratto de quo è invalido per essere senza causa o con causa indeterminata, essendo evidente – anche sulla base delle chiarissime argomentazioni della Suprema Corte prima enunciate - lo scopo pratico-giuridico del negozio di finanziamento, che ha consentito alla mutuataria di beneficiare di rilevanti somme di danaro collegate al prestito in oro finanziario, nel contesto di una operazione che, in difetto di specifici elementi di invalidità non dedotti, supera in linea generale il vaglio ex art. 1322 c.c.
Dettagliata pattuizione era prevista anche per il rimborso degli interessi, prevedendo le parti la conversione in euro secondo le medesime modalità della quota capitale, con addebito sul conto corrente. Infatti, con riferimento agli eventuali interessi moratori, le parti convenivano un tasso di 3 (tre) punti in più del tasso nominale annuo applicato a ciascuna rata scaduta dal giorno della scadenza e sino al pagamento, senza la capitalizzazione periodica.
Peraltro, sempre con riferimento alla clausola numero 3 del suddetto contratto in cui vengono indicati i criteri di riferimento dei tassi d'interesse, in essa sono disciplinati in modo articolato i criteri di calcolo delle rate di rimborso del capitale e degli interessi , evidenziando i parametri di conteggio ben precisi “….in ragione di 1,60 punti percentuali in più del tasso di riferimento sui
prestiti in oro a sei mesi pubblicato dal DO BU ET OC di ON;
…..il
tasso di interesse applicabile alla prima rata viene convenuto nella misura del 1,742%, pari al
tasso oro LMBA 6 mesi rilevato alla data del 12/11/2004 + spred 1,6%”.
In sostanza, il finanziamento prevedeva in modo dettagliato i criteri di rimborso delle rate in oro, mediante addebito del controvalore in euro.
Con il terzo ed il quarto dei motivi di gravame l'appellante lamenta la illegittimità,
invalidità del titolo e del precetto per indeterminatezza della causa negoziale anche con riguardo a interessi e commissioni con effetti sul quantum indicato dal CTU.
Afferma l'appellante che il primo giudice ha errato ad estendere le considerazioni svolte per rigettare censura sulla invalidità del contratto per indeterminatezza della causa e dell'oggetto,
anche per ritenere infondata quella sulle commissioni e interessi.
Deduce l'appellante che le clausole del contrato 2 ( sull'opzione non esercitata ) e 3 ( sugli interessi) sono nulle perché, nella determinazione dei criteri per il calcolo degli interessi, ad eccezione dello spread indicato dell' 1,60% nel caso interessi corrispettivi e del 3% per quelli moratori, rinviano sostanzialmente ad usi di piazza e cioè “al tasso di riferimento sui prestiti in
oro a sei mesi, pubblicato dal DO BU ET OC di ON “ affidando la misura del tasso di interessi a criteri assolutamente indeterminati e indeterminabili nonostante le clausole di rinvio ad usi di piazza siano considerate nulle.
A nulla rileva ad avviso degli appellanti la circostanza, evidenziata dal primo giudice a fondamento del rigetto del motivo di opposizione, che il CTU abbia rideterminato sulla base degli accordi di contratto il rapporto bancario, poiché tale circostanza non sarebbe idonea a superare la dedotta eccezione di invalidità delle clausole per la loro indeterminatezza.
Reiterano quindi parte appellante , che ha errato il primo giudice ad applicare, per quantificare il residuo debito del mutuatario, la fluttuazione del valore dell'oro nel tempo, gli interessi corrispettivi, le commissioni e gli interessi di mora.
Conclude l'appellante che il calcolo predisposto dal CTU è errato poiché frutto di applicazione di clausole invalide ( sull'oscillazione del valore dell'oro e sugli interessi applicati).
I motivi esaminati congiuntamente sono infondati.
Come è già stato esaminato per il secondo motivo le clausole contrattuali individuano in verità
parametri ben precisi di calcolo in quanto espressamente indicati sotto il profilo percentuale (%)
e con il richiamo a criteri di ordinaria reperibilità nell'ambito dell'attività bancaria e finanziaria.
Il richiamo che controparte fa agli “usi su piazza” paragonando la clausola del valore dell'oro del mercato DO BU ET al rinvio agli usi di piazza” ed agli effetti che deriverebbero sul piano della nullità dei contratti bancari risulta non pertinente con riferimento alla fattispecie che ci occupa, in quanto le condizioni contrattuali non contemplano né
rimandano affatto a tale pratica, ma prevedono parametri e criteri determinati, seppure ancorate alle oscillazione del valore dell'oro, ai fini della determinazione delle singole rate, degli interessi, delle commissioni e delle penali.
Va rilevato come la prestazione del contratto fosse costituita dalla restituzione della quota di oro e l'opzione del versamento del corrispettivo in denaro, quantificando il quantum con il rinvio a parametri precisi ( valore dell'oro del mercato DO BU ET ) conferisce alla clausola piuttosto che la indeterminatezza degli usi piazza, dedotta da parte appellante, la certezza e la determinazione del valore dell'oro pattuito nei termini sopra riportati.
L'adozione di criteri di calcolo che prevedano come parametri quelli del valore dell'oro in determinati periodi, fatti oggetto di chiara, specifica ed espressa menzione nel contratto non consente di definire la clausola invalida con conseguente validità del titolo e del precetto.
La CTU espletata in corso di causa ha accertato, proprio sulla base delle determinazioni pattizie,
gli interessi moratori convenzionali dovuti e non versati da parte mutuataria con riferimento alle patti e condizioni generali” costituente l'allegato B) del contratto di finanziamento del
12/11/2004, e precisamente quelle indicate all'art. 9 (intitolato: “Risoluzione”), nel quale si legge che “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la banca avrà diritto di esigere
l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora, nella misura indicata
all'art. 3…”, che prevedeva l'applicazione di un tasso calcolato “in ragione di 1,60 punti
percentuali in più del tasso di riferimento sui prestiti in oro a sei mesi, pubblicato dal DO
BU ET OC di ON … del terzo giorno lavorativo bancario precedente la
data di scadenza di ciascuna rata”. Sulla base di quanto sopra detto, il c.t.u., con valutazione degli elementi contabili in atti, ha concluso che, a fronte di un mutuo in oro finanziario erogato in data 12/11/2007 per un importo complessivo di Euro 489.088,99, nel periodo 31/01/2005 –
31/01/2009, il debito residuo in linea capitale rimasto in capo alla parte mutuataria, ammonta a grammi di oro finanziario 8.625,00 (Oz troy 277,3002) pari a 15 rate residue del finanziamento,
di cui 9 rate, pari a grammi di oro finanziario 5.175,00 (Oz. Troy 166,3802), scadute alla data dell'atto di precetto intimato dalla banca (dal 31.07.2009 al 31.07.2013), e 5 rate, pari a grammi di oro finanziario 3.450,00 (Oz. troy 110,9201), con scadenza successiva al 31.07.2013.
Tenendo presenti le superiori acquisizioni contabili, in esito ai calcoli prima sintetizzati,
accertato che con riferimento all'ammontare del debito gravante sugli opponenti, dalle risultanze del sopra riportato ricalcolo emerge che il debito gravante sulla società
[...]
, così come sopra ricalcolato sulla base delle previsioni contrattuali, ammonta Parte_2
ad Euro 307.780,79, per quota capitale residua, interessi convenzionali ed interessi moratori,
corrispondenti a complessivi grammi di oro finanziario 9.774,19 (Oz. troy 314,248), alla data del 26.05.2014.
3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate applicando le tariffe medie del DM n.147\22 del valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_4 Parte_2
1862\2020 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 4393\2014 e resa anche nei confronti di e di in persona del Controparte_5 CP_2
legale rappresentante così provvede;
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
in persona del legale rappresentante, per essa la mandataria Controparte_1 [...]
, che si liquidano nell'importo complessivo di € 20.119,00 di cui € CP_3
4.389,00 per compensi per fase studio, € 2552,00 per fase introduttiva € 5880,00 per fase istruttoria, ed € 7298,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa sui compensi;
- Dà atto che parte appellata, in solido, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 rate scadute al momento della data (29.10.2013), applicando le previsioni del “Capitolato di
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Augusto Sabatini - Presidente Dott.ssa Marisa Salvo - Consigliere
Dott.ssa Antonietta Bonanno - Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 153\2021 r.g. vertente TRA
CF: in proprio e quale socio accomadatario e legale Parte_1 C.F._1 rappresentante della elettivamente domiciliati in Messina via N. Parte_2 Fabrizi is. 191 n.87 presso lo studio professionale dell'avv. Giovanni Cambria che li rappresenta e difende per mandato agli atti, pec: Email_1
Appellanti
E
già , CF e per essa la mandataria Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 [...]
, CF rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Caputi del Foro CP_3 P.IVA_2 di Roma elettivamente domiciliata in Messina via Gallo Caio Domenico n.2 presso lo studio professionale dell'avv. Cortese Elettra, per procura in atti, Pec: Email_2
Pec: Email_3
Appellata Intervenuta
E nei confronti
CF: in Controparte_4 P.IVA_3 persona del legale rappresentante
Appellata – Contumace Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 1862\2020 emessa in data
31.10.2020 e pubblicata in data 09.12.2020.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 19.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26.02.2021 in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 [...] hanno impugnato davanti a questa Corte, nei confronti di Parte_2 Controparte_4
e del in persona del legale rappresentante e di la
[...] Controparte_4 CP_2 sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Messina ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. proposta da ed a quale terzo Parte_2 Parte_1 datore di ipoteca avverso il precetto notificato dalla e del Controparte_4 CP_4
con cui ha intimato il pagamento della somma di €.310.456,15 oltre interessi moratori ed ha
[...] rideterminato il debito nella minor somma di €.307.780,79 condannando parte opponente alle spese di lite .
Gli appellanti hanno contestato la sentenza per i motivi che s'illustreranno infra ed hanno chiesto che, in riforma della stessa, fosse invece accolta l'opposizione e ricalcolato il saldo del credito della vantato in virtù del contratto di mutuo in oro con condanna di controparte al CP_4 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva la intervenuta cessionaria dei credito della Controparte_1 Controparte_4
e del e resisteva al gravame chiedendo il rigetto con condanna di
[...] Controparte_4
controparte alle spese di lite.
Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo,
superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 27.05.2022 la causa veniva rinviata alla data del 18.03.2024 per la precisazione delle conclusioni.
In tale data le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Controparte_5
in persona del legale rappresentante, che non si è costituita in questo grado di giudizio.
[...]
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata sotto il profilo della violazione della disposizione del primo comma dell'art. 342 c. p. c., posto che, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile
ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità,
una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi,
delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021;
7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame, invero, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata,
consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Tanto è sufficiente per escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Sulla non inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348bis c. p. c. la Corte si è già pronunciata con ordinanza del 27.05.2022 come si è riportato sopra.
Ancora in via preliminare va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_1
e, per essa di , sollevata dalla e da n.q. sul rilievo Parte_3 CP_6 Parte_1
della mancanza di prova in merito:
a) al subentro di e poi di nei rapporti attivi e passivi facenti capo CP_2 Controparte_1
a e del , essendo a tal fine insufficiente la Controparte_4 Controparte_4
dichiarazione di cessione in atti;
b) all'inclusione nella pretesa cessione anche del credito asseritamente vantato, di cui è stata solo citata la pubblicazione in G.U.;
L'eccezione è infondata.
Occorre rammentare che la parte che agisce nell'asserita qualità di successore ,a titolo universale o particolare, di colui che sia stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve provare –ed ancor prima allegare – la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ossia le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo ,la mancanza delle quali,
attenendo alla regolare instaurazione contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (Cass. 9692/2013) . In particolare, nel caso in cui la parte agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.58 D.Lgs. 385/1993 ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione , fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale
(Cass. 5857/2022; 24798/2020).
Al riguardo, occorre rammentare che il menzionato art. 58 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti del debitore ceduto, la pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti ceduti.
Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e segnatamente dalla notificazione della cessione , che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può, quindi, avere luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intimi il pagamento al debitore ceduto ovvero nel corso del giudizio. Esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie,
traslativa , in quanto rileva solo al fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito nei confronti del cedente (Cass. n. 20495/2020).
Muovendo da tali premesse , la Corte di AS ha affermato che, in linea di principio , ai fini della prova della cessione di un credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può, però, ritenersi sufficiente di per sé la mera notificazione della stessa effettuata ex art. 1264 c.c. nè, tantomeno, ove la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'avviso di pubblicazione ex art. 58 cit.
Ha, infatti, precisato che “una cosa è l'avviso di cessione , necessario ai fini dell'efficacia della
cessione , un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di
conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto , ma, se individua il contenuto del contratto di cessione
, non prova l'esistenza di quest'ultima” (Cass. 22151/2019)
Sulla base di tali puntualizzazione , ha affermato che, in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB , laddove non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla cessionaria nella Gazzetta Ufficiale ben può costituire prova adeguata dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione , laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco in base alle sue caratteristiche concrete.
In mancanza di contestazioni specifiche in ordine all' esistenza del contratto di cessione,
quest'ultimo non deve essere dimostrato, essendo il fatto da provare costituito solo dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione Ne consegue che, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad un'operazione di cessione non contestata e da ritenersi, pertanto, esistente, possono essere valutate al fine di verificare se esse consentano di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario e solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza sarà necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione e dei suoi allegati ( Cass. 9412/2023).
Diverso il caso in cui sia contestata la stessa esistenza del contratto di cessione , che deve necessariamente essere oggetto di prova.
A tal fine, secondo l'orientamento della Suprema Corte, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e, quindi, come tale, la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB.
Orbene, nella specie, non vi è contestazione della cessione ma della inclusione del rapporto tra i crediti ceduti .
Nel costituirsi in giudizio, ha prodotto: Controparte_1
- copia della G.U. del 19.05.2016 foglio delle inserzioni n. 60 , in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione pro soluto dei crediti in blocco tra Nuova Banca Popolare Erutrea e del ( CP_4
successore di e del Lazio s.c.) e Controparte_4 CP_2
- Copia della G.U. 18.07.2020 parte II n. 84 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti tra e CP_2 Controparte_7
della G.U. 25.07.2020 parte II n. 87 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei crediti
[...]
tra e Controparte_7 Controparte_8
della G.U. 10.12.2020 parte II n. 144 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei
[...]
crediti tra e Controparte_8 Controparte_7
della G.U. 15.12..2020 parte II n. 146 in cui è stato pubblicato l'avviso di cessione dei
[...]
crediti tra e Controparte_7 Controparte_1
-Procura speciale del 03.08.2021 di nomina di propria mandataria . Parte_3
Tanto premesso, osserva la Corte che secondo orientamento giurisprudenziale, in caso di cessione
“in blocco” dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti “in blocco” è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione,
allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze, restando comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità
asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso (così Cass. Civ. n. 4277/2023; in senso conforme Cass. Civ. n. 31188/2017).
Orbene , nella specie, dall'avviso della GU del 19.05.2016 foglio 60 risulta che la cessione a
è effettivamente avvenuta con atto di cessione concluso in data 16.11.2015 ed ha CP_2 avuto ad oggetto tutti i crediti derivanti, per quel che qui rileva, “da contratti di finanziamento,
ipotecari e chirografari , e contratti di conto corrente che alla data del 31 luglio 2015 rispettavano
i seguenti criteri : 1) siano stati classificati in sofferenza da e che la CP_5
classificazione sia avvenuta nel periodo compreso tra 1 gennaio 2004 e 30 giugno 2015; 2) che
siano regolati dal diritto italiano;
3) che siano denominasti in euro;
4) in relazione ai quali sia
stata inviata una intimazione di pagamento attestante anche la risoluzione del relativo contratto o
la decadenza dal beneficio del termine”.
Orbene, da tale allegazione è agevole ricavare la sicura inclusione nell'ambito della cessione in blocco anche del credito di cui si controverte nella specie, rientranti nella categoria di quelli derivanti da contratto di finanziamento ipotecario, sorti in capo alla banca cedente antecedentemente al 30.06.2015 con intimazione al debitore notificata con precetto in data
12.06.2014.
Non è ammissibile invece la censura di parte appellante sul difetto di jus OS che costituendo un motivo di opposizione agli atti esecutivi non può essere formulato in questa sede .
Afferma la Corte di AS che “Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi
in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una
opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso
regime previsto per i distinti tipi di opposizione ( cass. civ. n. 3166\20 e 3793\24) .
Pertanto il capo della sentenza con cui il primo giudice ha rigettato il motivo di opposizione sul difetto di jus OS , andava impugnata con ricorso per AS .
Venendo al merito col primo motivo l'appellante contesta la sentenza per aver il primo giudice omesso di pronunciarsi sul motivo di opposizione con cui gli opponenti contestavano che la parte precettante non aveva osservato il limite di finanziabilità dell'80% del valore dei beni ipotecati con la conseguenza che il mutuo era nullo e nessuna ipoteca poteva considerarsi valida e dunque alcun immobile poteva essere pignorato;
inoltre afferma che conseguentemente nessun interesse poteva considerarsi dovuto e la somma intimata per interessi andava epurata dal ricalco del rapporto bancario e dei pagamenti effettuati dalla mutuataria
Deduce ancora l'appellante che la eccezione sulla nullità del muto incideva anche sul quantum
delle pretese precettate con la necessità che andava effettuato un ricalcolo delle somme senza considerare interessi commissioni o qualunque altra spesa , ma solo la sorte capitale.
Il primo motivo è infondato
Va evidenziato come la stessa parte appellante in comparsa conclusionale prende atto dell'intervento delle Sezioni Unite che con sent. n.33719\22 hanno affermato che” In tema di
mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non
costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma
determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un
elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di
vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma
di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del
contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della
connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla
stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la
disposizione mira a proteggere ( anche Cass. 13286\18, Cass. 17439\19) .
Con il secondo motivo l'appellante contesta la statuizione con cui il primo giudice ha qualificato giuridicamente il negozio di mutuo in esame eccependo che, contrariamente a quanto affermato dal giudice con la sentenza impugnata, non erano stati pattuiti nel contratto i criteri di oscillazione dell'oro e la variazione della sorte capitale, né era stata autorizzata dal mutuatario la conversione del pagamento della rata in altra moneta .
Deducono quindi gli appellanti che il contratto posto in essere è nullo per indeterminatezza della causa e dell'oggetto. Osserva la Corte come con le superiori censure gli appellanti reiterano il motivo di opposizione ampiamente esaminato dal primo giudice e rigettato con argomenti che la Corte condivide.
La AS, delineando le caratteristiche del contratto cd. "prestito d'uso d'oro", qualificato come un contratto atipico afferma che con tale negozio “ un istituto di credito mette a
disposizione di soggetti operanti nel settore dell'oreficeria un certo quantitativo d'oro, del quale -
alla scadenza pattuita - può essere disposta la restituzione, ovvero, in alternativa, il pagamento del
controvalore e che il corrispettivo dell'istituto di tale messa a disposizione è costituita da una
somma di danaro, di regola sotto forma di interessi sul "prestito", giustificata dal fatto che l'oro
costituisce oggetto di un diritto di natura personale nei confronti della banca concedente, la quale
si pone come soggetto erogatore di un servizio che la corresponsione degli interessi - normalmente
decorrenti su di un contratto bancario collegato al "prestito" dell'oro - è diretta a remunerare.
Aggiunge poi che
“ ….tale fattispecie negoziale viene definita come un "contratto atipico", suscettibile, però, di
accostamento al mutuo, sotto vari profili .
Tale equiparazione, si è sostenuto, è giustificata, in primo luogo, per "la denominazione del
contratto come «prestito d'uso», visto che "nella accezione comune il termine «prestito» viene [...]
spesso accostato se non addirittura sovrapposto a quello di «mutuo»". In secondo luogo, concorre
a corroborare il parallelismo "la previsione della alternativa che si offre al contraente alla
scadenza prestabilita, tra la restituzione del «tantundem»", da intendersi come prestazione
principale, "e il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. «opzione d'acquisto»
dell'oro)", ponendosi tale pagamento, invece, come "prestazione alternativa facoltativa", e ciò
perché risulta "pienamente plausibile, anche sotto tale profilo, l'accostamento, tanto più sul piano
economico, all'obbligazione che grava sul mutuatario di «una determinata quantità di danaro o di
altre cose fungibili» della restituzione di «altrettante cose della stessa specie e qualità» (art. 1816
cod. civ.), tanto più se si considera che, anche nel mutuo, ai sensi dell'art. 1818 cod. civ., ove siano mutuate cose diverse dal denaro e la restituzione sia divenuta impossibile o notevolmente difficile
per causa non imputabile al debitore, questi è tenuto a pagarne il valore (con la sola differenza
dunque che nel caso in esame la scelta di pagare l'equivalente può discendere anche dalla sola
semplice manifestazione di volontà in questo senso del debitore)". In terzo luogo, all'assimilazione
delle due fattispecie concorre la "pattuizione di interessi sui prestiti, questi valendo [...] a
dimostrare l'onerosità del contratto, riscontrabile anche nel contratto di mutuo (mutuo oneroso)",
nonché, infine, la "funzione propria dei contratti in questione che è", come per il mutuo,
"essenzialmente quella di finanziamento"; (così, in motivazione, Cass. Sez. 5, ord. 4 ottobre 2017,
n. 23171, Rv. 645966-01).
E' emerso dall'istruzione del giudizio, con la consulenza esperita, che nel caso in esame il pagamento della somma intimato dalla era in aderenza con le condizioni contrattuali che CP_4
non prevedevano esclusivamente il rimborso delle rate in oro.
Tale metallo rappresentava invero soltanto il parametro per la quantificazione delle singole rate.
In effetti, come prima visto, è connaturata alla stessa struttura economico-giuridica della fattispecie
“il pagamento dell'equivalente in danaro (avvalendosi della c.d. «opzione d'acquisto» dell'oro)",
ponendosi tale pagamento, invece, come "prestazione alternativa facoltativa" (Cass. n. 9256/2020
cit.).
Quindi, l'assunto dell'appellante secondo cui, l'intimazione avrebbe dovuto essere effettuata in funzione del pagamento in oro, confligge con le previsioni contrattuali del finanziamento ove proprio (si veda pag. 8 del contratto di finanziamento ) sono previste espressamente le articolate modalità di rimborso del finanziamento, sia quanto alle scadenze che alle quantità di oro finanziario da restituire man mano (rimborso, in linea capitale, in 12 (dodici) anni, mediante il pagamento n. 24
(ventiquattro) rate semestrali pari a 1.875 grammi di oro finanziario ciascuna, scadenti rispettivamente il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 31/01/2005 e fino al
31/07/2016), ma con l'espressa possibilità di autorizzare la banca ad addebitare il controvalore in euro, sulla base di quotazioni ivi indicate. Inoltre per il rimborso dell'oro finanziato in conto capitale, suscettibile delle fluttuazioni del prezzo del metallo, e quindi per determinarne il controvalore in euro, il contratto prevedeva che lo stesso potesse essere effettuato a scelta della parte finanziata e previa comunicazione alla banca, mediante:
a) l'addebito del controvalore in euro o altra divisa, sulla base delle quotazioni al durante concordate con la banca due giorni prima della scadenza;
ovvero b) l'addebito del controvalore in euro sulla base della quotazione espressa dal primo fixing di
ON, di due giorni lavorativi antecedenti la scadenza, aumentato della commissione richiesta per la partecipazione al Fixing di ON (al momento della stipula dell'atto ammontante a USD 0,25 per oncia).
Quindi non sono condivisibili gli argomenti di parte appellante che sostiene che il contratto de quo è invalido per essere senza causa o con causa indeterminata, essendo evidente – anche sulla base delle chiarissime argomentazioni della Suprema Corte prima enunciate - lo scopo pratico-giuridico del negozio di finanziamento, che ha consentito alla mutuataria di beneficiare di rilevanti somme di danaro collegate al prestito in oro finanziario, nel contesto di una operazione che, in difetto di specifici elementi di invalidità non dedotti, supera in linea generale il vaglio ex art. 1322 c.c.
Dettagliata pattuizione era prevista anche per il rimborso degli interessi, prevedendo le parti la conversione in euro secondo le medesime modalità della quota capitale, con addebito sul conto corrente. Infatti, con riferimento agli eventuali interessi moratori, le parti convenivano un tasso di 3 (tre) punti in più del tasso nominale annuo applicato a ciascuna rata scaduta dal giorno della scadenza e sino al pagamento, senza la capitalizzazione periodica.
Peraltro, sempre con riferimento alla clausola numero 3 del suddetto contratto in cui vengono indicati i criteri di riferimento dei tassi d'interesse, in essa sono disciplinati in modo articolato i criteri di calcolo delle rate di rimborso del capitale e degli interessi , evidenziando i parametri di conteggio ben precisi “….in ragione di 1,60 punti percentuali in più del tasso di riferimento sui
prestiti in oro a sei mesi pubblicato dal DO BU ET OC di ON;
…..il
tasso di interesse applicabile alla prima rata viene convenuto nella misura del 1,742%, pari al
tasso oro LMBA 6 mesi rilevato alla data del 12/11/2004 + spred 1,6%”.
In sostanza, il finanziamento prevedeva in modo dettagliato i criteri di rimborso delle rate in oro, mediante addebito del controvalore in euro.
Con il terzo ed il quarto dei motivi di gravame l'appellante lamenta la illegittimità,
invalidità del titolo e del precetto per indeterminatezza della causa negoziale anche con riguardo a interessi e commissioni con effetti sul quantum indicato dal CTU.
Afferma l'appellante che il primo giudice ha errato ad estendere le considerazioni svolte per rigettare censura sulla invalidità del contratto per indeterminatezza della causa e dell'oggetto,
anche per ritenere infondata quella sulle commissioni e interessi.
Deduce l'appellante che le clausole del contrato 2 ( sull'opzione non esercitata ) e 3 ( sugli interessi) sono nulle perché, nella determinazione dei criteri per il calcolo degli interessi, ad eccezione dello spread indicato dell' 1,60% nel caso interessi corrispettivi e del 3% per quelli moratori, rinviano sostanzialmente ad usi di piazza e cioè “al tasso di riferimento sui prestiti in
oro a sei mesi, pubblicato dal DO BU ET OC di ON “ affidando la misura del tasso di interessi a criteri assolutamente indeterminati e indeterminabili nonostante le clausole di rinvio ad usi di piazza siano considerate nulle.
A nulla rileva ad avviso degli appellanti la circostanza, evidenziata dal primo giudice a fondamento del rigetto del motivo di opposizione, che il CTU abbia rideterminato sulla base degli accordi di contratto il rapporto bancario, poiché tale circostanza non sarebbe idonea a superare la dedotta eccezione di invalidità delle clausole per la loro indeterminatezza.
Reiterano quindi parte appellante , che ha errato il primo giudice ad applicare, per quantificare il residuo debito del mutuatario, la fluttuazione del valore dell'oro nel tempo, gli interessi corrispettivi, le commissioni e gli interessi di mora.
Conclude l'appellante che il calcolo predisposto dal CTU è errato poiché frutto di applicazione di clausole invalide ( sull'oscillazione del valore dell'oro e sugli interessi applicati).
I motivi esaminati congiuntamente sono infondati.
Come è già stato esaminato per il secondo motivo le clausole contrattuali individuano in verità
parametri ben precisi di calcolo in quanto espressamente indicati sotto il profilo percentuale (%)
e con il richiamo a criteri di ordinaria reperibilità nell'ambito dell'attività bancaria e finanziaria.
Il richiamo che controparte fa agli “usi su piazza” paragonando la clausola del valore dell'oro del mercato DO BU ET al rinvio agli usi di piazza” ed agli effetti che deriverebbero sul piano della nullità dei contratti bancari risulta non pertinente con riferimento alla fattispecie che ci occupa, in quanto le condizioni contrattuali non contemplano né
rimandano affatto a tale pratica, ma prevedono parametri e criteri determinati, seppure ancorate alle oscillazione del valore dell'oro, ai fini della determinazione delle singole rate, degli interessi, delle commissioni e delle penali.
Va rilevato come la prestazione del contratto fosse costituita dalla restituzione della quota di oro e l'opzione del versamento del corrispettivo in denaro, quantificando il quantum con il rinvio a parametri precisi ( valore dell'oro del mercato DO BU ET ) conferisce alla clausola piuttosto che la indeterminatezza degli usi piazza, dedotta da parte appellante, la certezza e la determinazione del valore dell'oro pattuito nei termini sopra riportati.
L'adozione di criteri di calcolo che prevedano come parametri quelli del valore dell'oro in determinati periodi, fatti oggetto di chiara, specifica ed espressa menzione nel contratto non consente di definire la clausola invalida con conseguente validità del titolo e del precetto.
La CTU espletata in corso di causa ha accertato, proprio sulla base delle determinazioni pattizie,
gli interessi moratori convenzionali dovuti e non versati da parte mutuataria con riferimento alle patti e condizioni generali” costituente l'allegato B) del contratto di finanziamento del
12/11/2004, e precisamente quelle indicate all'art. 9 (intitolato: “Risoluzione”), nel quale si legge che “nei casi di decadenza o di risoluzione del contratto la banca avrà diritto di esigere
l'immediato rimborso del credito per capitale, interessi anche di mora, nella misura indicata
all'art. 3…”, che prevedeva l'applicazione di un tasso calcolato “in ragione di 1,60 punti
percentuali in più del tasso di riferimento sui prestiti in oro a sei mesi, pubblicato dal DO
BU ET OC di ON … del terzo giorno lavorativo bancario precedente la
data di scadenza di ciascuna rata”. Sulla base di quanto sopra detto, il c.t.u., con valutazione degli elementi contabili in atti, ha concluso che, a fronte di un mutuo in oro finanziario erogato in data 12/11/2007 per un importo complessivo di Euro 489.088,99, nel periodo 31/01/2005 –
31/01/2009, il debito residuo in linea capitale rimasto in capo alla parte mutuataria, ammonta a grammi di oro finanziario 8.625,00 (Oz troy 277,3002) pari a 15 rate residue del finanziamento,
di cui 9 rate, pari a grammi di oro finanziario 5.175,00 (Oz. Troy 166,3802), scadute alla data dell'atto di precetto intimato dalla banca (dal 31.07.2009 al 31.07.2013), e 5 rate, pari a grammi di oro finanziario 3.450,00 (Oz. troy 110,9201), con scadenza successiva al 31.07.2013.
Tenendo presenti le superiori acquisizioni contabili, in esito ai calcoli prima sintetizzati,
accertato che con riferimento all'ammontare del debito gravante sugli opponenti, dalle risultanze del sopra riportato ricalcolo emerge che il debito gravante sulla società
[...]
, così come sopra ricalcolato sulla base delle previsioni contrattuali, ammonta Parte_2
ad Euro 307.780,79, per quota capitale residua, interessi convenzionali ed interessi moratori,
corrispondenti a complessivi grammi di oro finanziario 9.774,19 (Oz. troy 314,248), alla data del 26.05.2014.
3.Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante e liquidate applicando le tariffe medie del DM n.147\22 del valore compreso tra € 260.000,00 e € 520.000,00 come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_4 Parte_2
1862\2020 emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio rg 4393\2014 e resa anche nei confronti di e di in persona del Controparte_5 CP_2
legale rappresentante così provvede;
- Rigetta l'appello;
- Condanna parte appellante, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
in persona del legale rappresentante, per essa la mandataria Controparte_1 [...]
, che si liquidano nell'importo complessivo di € 20.119,00 di cui € CP_3
4.389,00 per compensi per fase studio, € 2552,00 per fase introduttiva € 5880,00 per fase istruttoria, ed € 7298,00 per fase decisionale, oltre spese generali, iva e cpa sui compensi;
- Dà atto che parte appellata, in solido, è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto della prima sezione in data 04.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Antonietta Bonanno Dott. Augusto Sabatini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
9 rate scadute al momento della data (29.10.2013), applicando le previsioni del “Capitolato di