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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/02/2024, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante Parte_1 C.F._1 legale di (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LAY presso cui sono elettivamente domiciliate
ATTRICI contro col patrocinio dell'avv. GIANFRANCO MEAZZA presso cui è Controparte_2 elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: “altri contratti tipici”- appalto
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “(…) Si insiste nella domanda di accoglimento dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi dal Giudice, ed in difetto in via subordinata (…) insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo e nelle memorie”. Nel merito: v. atto di citazione.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda dispiegata dall'opponente in sede di atto di citazione in riassunzione nel punto sub 2) delle conclusioni rassegnate (omissis…). Nel merito, 3. rigettare l'opposizione proposta dalla società e dalla sua legale CP_1 rappresentante , dichiarare pertanto le medesime e la sua legale Parte_1 CP_1 rappresentante inadempienti agli obblighi assunti e dichiarare queste tenute al Parte_1 pagamento, in solido tra loro, della somma riportata in Decreto Ingiuntivo n° 796/2020 del Giudice di
Pace di Sassari, o comunque della somma che sarà accertata in corso di causa;
4. per l'effetto confermare integralmente il detto Decreto ingiuntivo opposto, o, in mero subordine, condannare la società opponente e la sua amministratrice, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, assolvendo la da ogni avversa pretesa.
5. rigettare la domanda CP_2 riconvenzionale dispiegata dalla in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto, CP_1 assolvere la da ogni avversa pretesa. 6) condannare la e la sua Controparte_2 CP_1 legale rappresentante , in solido tra loro a corrispondere in favore di i Parte_2 CP_1
pagina 1 di 4 danni da responsabilità aggravata ex art. 96, co.3, c.p.c. nella misura che il Giudice Vorrà equitativamente determinare;
7. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15 luglio 22 e la Parte_1 Controparte_1
convenivano davanti a questo tribunale per sentirla
[...] Controparte_3 condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento della cooperativa convenuta, incaricata del servizio di rimozione della posidonia dall'arenile gestito in concessione dall'attrice.
Va premesso che la presente causa é stata instaurata a seguito della separazione disposta dal giudice di pace, originariamente adito con opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle odierne attrici chiamate a rispondere, quali committenti, dell'adempimento di un appalto che assumeva di aver CP_2 regolarmente eseguito su incarico della controparte. In quel giudizio le attrici opponenti, contestando la domanda e affermando il grave inadempimento dell'appaltatrice, avevano agito in riconvenzionale per il risarcimento del danno, quantificato in oltre 20.000 euro, importo eccedente la competenza per valore del gdp che aveva quindi trattenuto il giudizio di opposizione dichiarandosi incompetente per la riconvenzionale.
Tanto premesso, , in proprio e quale amministratrice della di Parte_1 CP_1
lamentava come la incaricata della rimozione della posidonia Parte_1 CP_2 accumulatasi sull'arenile ove l'attrice gestiva in regime di concessione una struttura turistica, avesse senza autorizzazione subappaltato i lavori ad un terzo. Eseguendoli inoltre con mezzi inidonei, aveva dato luogo, nel corso della rimozione delle alghe, a un'eccessiva e ingente asportazione della sabbia, peraltro alterando un contesto ambientale di particolare pregio naturalistico. Sosteneva quindi di aver subito un danno consistito nell'alterazione delle pendenze dell'arenile, il cui livello si era pericolosamente abbassato, cagionata da detta rimozione della sabbia e dal suo schiacciamento.
L'alterazione dell'originaria situazione naturale del sedime aveva impedito alla concessionaria di installare, come programmato, le strutture coperte destinate all'attività di ristorazione della clientela cagionandole un ingente danno per la consistente perdita di guadagno quantificabile in oltre 19.000 euro. A titolo di danno emergente, chiedeva poi la somma ulteriore di 1098,00 euro, quale costo sostenuto per l'operazione di arieggiamento della sabbia, di cui aveva dovuto incaricare un'altra impresa affinché potesse ripianare i danni provocati dall'imperizia della convenuta.
Si costituiva la e contestava la domanda sia nell'an che nel quantum Controparte_3 preteso. Precisava che già il di , in esito a regolare procedura di aggiudicazione del CP_4 CP_5 servizio di rimozione della posidonia dai litorali delle spiagge libere, le aveva affidato il relativo servizio e che l'ente, nel disciplinane le modalità esecutive, le aveva anche comunicato l'elenco dei mezzi operatori da utilizzarsi per l'accesso all'arenile. Aggiungeva che il 1°giugno 2020 era stato concordato con il servizio di rimozione della posidonia dalla spiaggia detenuta in CP_1 concessione dalla committente. Le parti avevano quindi approvato il preventivo dell'appaltatrice, indicante le specifiche voci di spesa nonché i mezzi da utilizzare, sottoscritto da . Parte_1
Non era stato previsto espressamente alcun divieto di subappalto. Il servizio di rimozione era stato quindi correttamente eseguito, previa necessaria formale comunicazione al comune di dei CP_5
pagina 2 di 4 mezzi da utilizzare, nel periodo decorrente dal 3 giugno 2020 sino al 10 giugno 2020, durante il quale la controparte non aveva mosso alcun rilievo. Tutte le attività di accumulo, prelievo e trasporto dei materiali si erano inoltre svolte sotto la supervisione dell'ente che vigilava anche sull'eventuale asporto di sabbia, non consentito. Sottolineava quindi come solo a seguito della richiesta di pagamento della fattura emessa il 28 luglio 2020 per il corrispettivo dovutole avesse denunciato l'uso di CP_1 mezzi inadeguati perché non consentivano la necessaria grigliatura di quanto prelevato, ossia di separare la sabbia dal materiale organico rimosso.
Negava dunque alcun inadempimento, ribadendo di aver eseguito l'appalto in conformità al contratto e alle regole dell'arte, concludendo per il rigetto della riconvenzionale e la condanna dell'attrice al pagamento del compenso dovutole, portato dal decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c., il 18 gennaio 2024, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle riferite conclusioni.
Premesso che il presente giudizio, per quanto sopra precisato in ordine alla sua instaurazione, ha ad oggetto solamente la domanda di proposta in via riconvenzionale davanti al giudice di CP_1 pace adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo (su cui permane la competenza del gdp), deve subito osservarsi come gli assunti di parte attrice siano rimasti sforniti di alcun supporto probatorio.
La società committente non ha infatti assolto all'onere a suo carico di dare dimostrazione dell'inesatto adempimento contrattuale ascritto a , che le ha domandato il pagamento del corrispettivo CP_2 concordato per l'esecuzione dell'appalto.
I numerosi rilievi fotografici allegati da non offrono, invero, alcun significativo riscontro a CP_1 sostegno dell'allegazione attrice e, segnatamente, del rilievo secondo cui la sensibile alterazione del livello naturale dell'arenile rientrante nell'area in concessione all'istante (che peraltro nulla documenta al riguardo), dovuta in assunto all'inidonea esecuzione del servizio di pulizia commissionato a CP_2 che, unitamente alla posidonia, avrebbe rimosso ingenti quantitativi di sabbia, le avrebbe
[...] precluso l'apposizione sulla spiaggia delle strutture destinate alla ristorazione, comportando una netta diminuzione dei proventi attesi per la stagione turistica del 2020.
I rilievi fotografici in questione non consentono, invero, di desumere alcuno dei fatti allegati, in difetto di un pronto accertamento dell'effettivo stato dei luoghi che avrebbe dovuto eseguire CP_1 nell'immediatezza (i lavori commissionati erano stati ultimati nella prima decade di giugno 2020), anche considerato il naturale mutamento della condizione dell'arenile nel corso del tempo. Né il mero dato, pacifico, dell'avvenuto affidamento dei lavori in subappalto (invero non consentito all'appaltatrice ai sensi dell'art. 1656, c.c.) di per sé costituisce presupposto causalmente rilevante del lamentato inadempimento, di cui sarebbe comunque tenuta a rispondere l'originaria appaltatrice.
Nemmeno la prova testimoniale dedotta appare rilevante a tal fine, dato che, anche a voler ritenere dimostrato lo “schiacciamento” dell'arenile causato, in assunto, dall'uso di mezzi impropri da parte della Marina è ben possibile (e verosimile) che un eventuale dislivello sia stato cagionato dalla CP_2 stessa rimozione della posidonia, copiosamente presente sulla spiaggia all'inizio della stagione.
pagina 3 di 4 Ancora, non può ammettersi la prova testimoniale inerente all'avvenuta asportazione, peraltro contestata dalla committente solamente (oltre un mese dopo la conclusione dei lavori) a seguito della ricezione della fattura relativa al pagamento del compenso, di quantitativi di sabbia tali “da creare un dislivello fra la base del della struttura principale e il piano di sedime, di circa un metro, causando Pt_3
l'impossibilità tecnica dell'installazione della struttura” comportando inevitabilmente detta deduzione l'espressione di valutazioni di tipo tecnico, non demandabili al testimone. D'altra parte, l'esito positivo di una tale deposizione non sopperirebbe alla carenza probatoria circa il pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno lamentato dall'attrice, la cui allegazione e documentazione appare del tutto insufficiente, oltre che poco verosimile, anche alla stregua di quanto eccepito dalla convenuta circa la coincidenza della stagione turistica del 2020 con le note restrizioni dovute alla diffusione della pandemia.
Deve infine, per completezza, rilevarsi come il costo (di 1098,00 euro) sostenuto da per i CP_1 lavori di arieggiamento della sabbia affidati ad una terza impresa, ove effettivamente destinato a porre rimedio al danno in assunto cagionatole, o si era rivelato sostanzialmente inutile e quindi superfluo
(come tale non ristorabile), oppure sarebbe stato idoneo a ripristinare lo stato dei luoghi impendendo il verificarsi del danno da lucro cessante, in quanto risolutivo dell'inconveniente denunciato.
Al rigetto della domanda consegue la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali, secondo la soccombenza, liquidate come in dispositivo nel minimo e con un'ulteriore detrazione per la sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto da trattare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta la domanda attrice e condanna di e in proprio CP_1 Parte_1 Parte_1 alla rifusione in favore della convenuta soc. coop. a r.l. delle spese processuali, liquidate CP_2 in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 12 febbraio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2338/2022 promossa da:
(C.F. ), in proprio e quale rappresentante Parte_1 C.F._1 legale di (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LAY presso cui sono elettivamente domiciliate
ATTRICI contro col patrocinio dell'avv. GIANFRANCO MEAZZA presso cui è Controparte_2 elettivamente domiciliata
CONVENUTA
Oggetto: “altri contratti tipici”- appalto
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE: “(…) Si insiste nella domanda di accoglimento dei mezzi istruttori dedotti e non ammessi dal Giudice, ed in difetto in via subordinata (…) insiste per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto introduttivo e nelle memorie”. Nel merito: v. atto di citazione.
PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza In via preliminare e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda dispiegata dall'opponente in sede di atto di citazione in riassunzione nel punto sub 2) delle conclusioni rassegnate (omissis…). Nel merito, 3. rigettare l'opposizione proposta dalla società e dalla sua legale CP_1 rappresentante , dichiarare pertanto le medesime e la sua legale Parte_1 CP_1 rappresentante inadempienti agli obblighi assunti e dichiarare queste tenute al Parte_1 pagamento, in solido tra loro, della somma riportata in Decreto Ingiuntivo n° 796/2020 del Giudice di
Pace di Sassari, o comunque della somma che sarà accertata in corso di causa;
4. per l'effetto confermare integralmente il detto Decreto ingiuntivo opposto, o, in mero subordine, condannare la società opponente e la sua amministratrice, in solido tra loro, al pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, assolvendo la da ogni avversa pretesa.
5. rigettare la domanda CP_2 riconvenzionale dispiegata dalla in quanto infondata in fatto e diritto e per l'effetto, CP_1 assolvere la da ogni avversa pretesa. 6) condannare la e la sua Controparte_2 CP_1 legale rappresentante , in solido tra loro a corrispondere in favore di i Parte_2 CP_1
pagina 1 di 4 danni da responsabilità aggravata ex art. 96, co.3, c.p.c. nella misura che il Giudice Vorrà equitativamente determinare;
7. con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 15 luglio 22 e la Parte_1 Controparte_1
convenivano davanti a questo tribunale per sentirla
[...] Controparte_3 condannare, a titolo di responsabilità contrattuale, al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento della cooperativa convenuta, incaricata del servizio di rimozione della posidonia dall'arenile gestito in concessione dall'attrice.
Va premesso che la presente causa é stata instaurata a seguito della separazione disposta dal giudice di pace, originariamente adito con opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalle odierne attrici chiamate a rispondere, quali committenti, dell'adempimento di un appalto che assumeva di aver CP_2 regolarmente eseguito su incarico della controparte. In quel giudizio le attrici opponenti, contestando la domanda e affermando il grave inadempimento dell'appaltatrice, avevano agito in riconvenzionale per il risarcimento del danno, quantificato in oltre 20.000 euro, importo eccedente la competenza per valore del gdp che aveva quindi trattenuto il giudizio di opposizione dichiarandosi incompetente per la riconvenzionale.
Tanto premesso, , in proprio e quale amministratrice della di Parte_1 CP_1
lamentava come la incaricata della rimozione della posidonia Parte_1 CP_2 accumulatasi sull'arenile ove l'attrice gestiva in regime di concessione una struttura turistica, avesse senza autorizzazione subappaltato i lavori ad un terzo. Eseguendoli inoltre con mezzi inidonei, aveva dato luogo, nel corso della rimozione delle alghe, a un'eccessiva e ingente asportazione della sabbia, peraltro alterando un contesto ambientale di particolare pregio naturalistico. Sosteneva quindi di aver subito un danno consistito nell'alterazione delle pendenze dell'arenile, il cui livello si era pericolosamente abbassato, cagionata da detta rimozione della sabbia e dal suo schiacciamento.
L'alterazione dell'originaria situazione naturale del sedime aveva impedito alla concessionaria di installare, come programmato, le strutture coperte destinate all'attività di ristorazione della clientela cagionandole un ingente danno per la consistente perdita di guadagno quantificabile in oltre 19.000 euro. A titolo di danno emergente, chiedeva poi la somma ulteriore di 1098,00 euro, quale costo sostenuto per l'operazione di arieggiamento della sabbia, di cui aveva dovuto incaricare un'altra impresa affinché potesse ripianare i danni provocati dall'imperizia della convenuta.
Si costituiva la e contestava la domanda sia nell'an che nel quantum Controparte_3 preteso. Precisava che già il di , in esito a regolare procedura di aggiudicazione del CP_4 CP_5 servizio di rimozione della posidonia dai litorali delle spiagge libere, le aveva affidato il relativo servizio e che l'ente, nel disciplinane le modalità esecutive, le aveva anche comunicato l'elenco dei mezzi operatori da utilizzarsi per l'accesso all'arenile. Aggiungeva che il 1°giugno 2020 era stato concordato con il servizio di rimozione della posidonia dalla spiaggia detenuta in CP_1 concessione dalla committente. Le parti avevano quindi approvato il preventivo dell'appaltatrice, indicante le specifiche voci di spesa nonché i mezzi da utilizzare, sottoscritto da . Parte_1
Non era stato previsto espressamente alcun divieto di subappalto. Il servizio di rimozione era stato quindi correttamente eseguito, previa necessaria formale comunicazione al comune di dei CP_5
pagina 2 di 4 mezzi da utilizzare, nel periodo decorrente dal 3 giugno 2020 sino al 10 giugno 2020, durante il quale la controparte non aveva mosso alcun rilievo. Tutte le attività di accumulo, prelievo e trasporto dei materiali si erano inoltre svolte sotto la supervisione dell'ente che vigilava anche sull'eventuale asporto di sabbia, non consentito. Sottolineava quindi come solo a seguito della richiesta di pagamento della fattura emessa il 28 luglio 2020 per il corrispettivo dovutole avesse denunciato l'uso di CP_1 mezzi inadeguati perché non consentivano la necessaria grigliatura di quanto prelevato, ossia di separare la sabbia dal materiale organico rimosso.
Negava dunque alcun inadempimento, ribadendo di aver eseguito l'appalto in conformità al contratto e alle regole dell'arte, concludendo per il rigetto della riconvenzionale e la condanna dell'attrice al pagamento del compenso dovutole, portato dal decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita con produzioni documentali, era assunta in decisione ex art. 281 sexies, c.p.c., il 18 gennaio 2024, a seguito di trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle riferite conclusioni.
Premesso che il presente giudizio, per quanto sopra precisato in ordine alla sua instaurazione, ha ad oggetto solamente la domanda di proposta in via riconvenzionale davanti al giudice di CP_1 pace adito con l'opposizione a decreto ingiuntivo (su cui permane la competenza del gdp), deve subito osservarsi come gli assunti di parte attrice siano rimasti sforniti di alcun supporto probatorio.
La società committente non ha infatti assolto all'onere a suo carico di dare dimostrazione dell'inesatto adempimento contrattuale ascritto a , che le ha domandato il pagamento del corrispettivo CP_2 concordato per l'esecuzione dell'appalto.
I numerosi rilievi fotografici allegati da non offrono, invero, alcun significativo riscontro a CP_1 sostegno dell'allegazione attrice e, segnatamente, del rilievo secondo cui la sensibile alterazione del livello naturale dell'arenile rientrante nell'area in concessione all'istante (che peraltro nulla documenta al riguardo), dovuta in assunto all'inidonea esecuzione del servizio di pulizia commissionato a CP_2 che, unitamente alla posidonia, avrebbe rimosso ingenti quantitativi di sabbia, le avrebbe
[...] precluso l'apposizione sulla spiaggia delle strutture destinate alla ristorazione, comportando una netta diminuzione dei proventi attesi per la stagione turistica del 2020.
I rilievi fotografici in questione non consentono, invero, di desumere alcuno dei fatti allegati, in difetto di un pronto accertamento dell'effettivo stato dei luoghi che avrebbe dovuto eseguire CP_1 nell'immediatezza (i lavori commissionati erano stati ultimati nella prima decade di giugno 2020), anche considerato il naturale mutamento della condizione dell'arenile nel corso del tempo. Né il mero dato, pacifico, dell'avvenuto affidamento dei lavori in subappalto (invero non consentito all'appaltatrice ai sensi dell'art. 1656, c.c.) di per sé costituisce presupposto causalmente rilevante del lamentato inadempimento, di cui sarebbe comunque tenuta a rispondere l'originaria appaltatrice.
Nemmeno la prova testimoniale dedotta appare rilevante a tal fine, dato che, anche a voler ritenere dimostrato lo “schiacciamento” dell'arenile causato, in assunto, dall'uso di mezzi impropri da parte della Marina è ben possibile (e verosimile) che un eventuale dislivello sia stato cagionato dalla CP_2 stessa rimozione della posidonia, copiosamente presente sulla spiaggia all'inizio della stagione.
pagina 3 di 4 Ancora, non può ammettersi la prova testimoniale inerente all'avvenuta asportazione, peraltro contestata dalla committente solamente (oltre un mese dopo la conclusione dei lavori) a seguito della ricezione della fattura relativa al pagamento del compenso, di quantitativi di sabbia tali “da creare un dislivello fra la base del della struttura principale e il piano di sedime, di circa un metro, causando Pt_3
l'impossibilità tecnica dell'installazione della struttura” comportando inevitabilmente detta deduzione l'espressione di valutazioni di tipo tecnico, non demandabili al testimone. D'altra parte, l'esito positivo di una tale deposizione non sopperirebbe alla carenza probatoria circa il pregiudizio patrimoniale da mancato guadagno lamentato dall'attrice, la cui allegazione e documentazione appare del tutto insufficiente, oltre che poco verosimile, anche alla stregua di quanto eccepito dalla convenuta circa la coincidenza della stagione turistica del 2020 con le note restrizioni dovute alla diffusione della pandemia.
Deve infine, per completezza, rilevarsi come il costo (di 1098,00 euro) sostenuto da per i CP_1 lavori di arieggiamento della sabbia affidati ad una terza impresa, ove effettivamente destinato a porre rimedio al danno in assunto cagionatole, o si era rivelato sostanzialmente inutile e quindi superfluo
(come tale non ristorabile), oppure sarebbe stato idoneo a ripristinare lo stato dei luoghi impendendo il verificarsi del danno da lucro cessante, in quanto risolutivo dell'inconveniente denunciato.
Al rigetto della domanda consegue la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese processuali, secondo la soccombenza, liquidate come in dispositivo nel minimo e con un'ulteriore detrazione per la sostanziale assenza di questioni di fatto e di diritto da trattare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, anche istruttoria, rigetta la domanda attrice e condanna di e in proprio CP_1 Parte_1 Parte_1 alla rifusione in favore della convenuta soc. coop. a r.l. delle spese processuali, liquidate CP_2 in complessivi € 1.800,00, oltre rimborso forfetario, iva e cpa come per legge.
Sassari, 12 febbraio 2024
Il giudice
Stefania Deiana
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