CASS
Sentenza 20 ottobre 2021
Sentenza 20 ottobre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/10/2021, n. 37750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37750 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CC IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 2/2/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO in data 18/1/2017 ha assolto CC IN in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato. 1. FA AC è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno un commerciante acquistando merce con un assegno poi rimasto insoluto e per questa imputazione di truffa è stata condannata dal Tribunale di Avellino a mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa ed al 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37750 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/09/2021 risarcimento del danno nei confronti della parte civile LI SI. Pronuncia che la Corte d'appello ha riformato assolvendo l'imputata e confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili nonostante il proscioglimento dell'imputata. 3. In data 4 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale il difensore, avv. Nicandro Biasiello, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse. Come evidenziato nello stesso atto, infatti, la Corte d'Appello di Napoli, cui era stata presentata istanza, ha provveduto in data 17 febbraio 2021 alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata inserendo la dizione "con revoca delle situazioni civili". 4. Il ricorso è inammissibile. A seguito della correzione dell'errore materiale, infatti, la parte non ha alcun interesse all'attuale pronuncia e, considerato che la causa della carenza di interesse è sopravvenuta e la doglianza era comunque fondata, la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il Presidente D D menico Gallo g-7
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con sentenza del 2/2/2021, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di AVELLINO in data 18/1/2017 ha assolto CC IN in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. con la formula perché il fatto non costituisce reato. 1. FA AC è stata rinviata a giudizio per avere tratto in inganno un commerciante acquistando merce con un assegno poi rimasto insoluto e per questa imputazione di truffa è stata condannata dal Tribunale di Avellino a mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa ed al 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37750 Anno 2021 Presidente: GALLO DOMENICO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/09/2021 risarcimento del danno nei confronti della parte civile LI SI. Pronuncia che la Corte d'appello ha riformato assolvendo l'imputata e confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato le statuizioni civili nonostante il proscioglimento dell'imputata. 3. In data 4 settembre 2021 è pervenuta in cancelleria la comunicazione con la quale il difensore, avv. Nicandro Biasiello, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per carenza di interesse. Come evidenziato nello stesso atto, infatti, la Corte d'Appello di Napoli, cui era stata presentata istanza, ha provveduto in data 17 febbraio 2021 alla correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza impugnata inserendo la dizione "con revoca delle situazioni civili". 4. Il ricorso è inammissibile. A seguito della correzione dell'errore materiale, infatti, la parte non ha alcun interesse all'attuale pronuncia e, considerato che la causa della carenza di interesse è sopravvenuta e la doglianza era comunque fondata, la stessa non deve essere condannata al pagamento delle spese processuali (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma 8/9/2021 Il Presidente D D menico Gallo g-7