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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/12/2024, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
nel procedimento iscritto al n. 300 del 2020 promosso da (c.f. ) Parte_1 C.F._1 nei confronti di (c.f. ), per l'adozione dei provvedimenti di cui Parte_2 C.F._2 all'art. 337 ter c.c. nei riguardi del figlio nato il [...], rappresentato dal curatore Persona_1 speciale, avv. Sebastiano Pes, all'esito dell'udienza del 6.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La ricorrente ha agito chiedendo al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 337 ter c.c. riguardo al figlio chiedendone in via principale l'affidamento esclusivo, con la previsione di Per_1 incontri protetti con il padre e con imposizione a quest'ultimo dell'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di €. 300,00 mensili. si è costituto in giudizio e si è opposto all'accoglimento della domanda, chiedendo a Parte_2 sua volta, in via principale, l'affidamento esclusivo del minore.
È noto che il principio di bigenitorialità debba essere la regola cardine da tener presente come regime ordinario e prioritario di affidamento, al fine di consentire ai genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli.
L'affido esclusivo rappresenta pertanto una deroga eccezionale al predetto regime, giustificata solo ove risulti una manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei due genitori, o comunque una situazione tale da rendere l'affido condiviso pregiudizievole per il minore (Cassazione civile sez. I,
06/07/2022, n.21425; Corte appello Ancona sez. II, 19/01/2023, n.169; Tribunale Torre Annunziata sez. I, 27/05/2022, n.1247; Tribunale Livorno sez. I, 14/09/2021, n.724).
1 Tanto premesso, osserva il Tribunale che, a seguito dell'espletamento di c.t.u., che risulta correttamente motivata e priva di vizi logici e le cui risultanze sono dunque condivise dal Collegio, è stato possibile accertare che non sussistono ragioni ostative all'adozione di un provvedimento di affido condiviso, con la precisazione che “La scelta collocativa ottimale è da considerarsi, al momento attuale, la casa del padre”.
A tale conclusione il consulente è giunto dando atto che la ricorrente “…pur presentando delle buone istanze affettive di base, necessità di una presa in cura da un punto di vista psichiatrico e psicoterapico per un miglior inquadramento diagnostico e terapeutico, nonché per un miglior accesso alle proprie istanze affettive interne che condizionano le sue modalità operative attuali e future e che se non adeguatamente supportate e corrette, possono inficiare un armonico sviluppo del minore…”.
Al contrario, il c.t.u. ha osservato che “…il Sig. seppur con i suoi limiti, presenta una Pt_2 complessiva buona capacità genitoriale: buona la relazione in termini affettivi, accudimento e attenzione ai bisogni primari di buona la cura degli spazi abitativi, della socialità e Per_1 dell'istruzione”.
Il consulente, all'esito dell'ascolto del minore, ha altresì fatto presente che non si sente così Per_1 né protetto né al sicuro all'interno della relazione con la madre. Con il padre emerge una relazione adeguata. Trova in lui e nella moglie una sponda relazionale, un porto sicuro ed un importante Per_2 sostegno”, e che “ esprime il bisogno ed il desiderio di vivere con il padre e con la moglie, in Per_1 quella che ora riconosce come “casa”. Ѐ pur vero che un distacco da una figura con la quale si è instaurato un legame altamente significativo potrebbe costituire per il suo sviluppo fonte di sofferenza, poiché un rischio evolutivo per lui è relativo alla privazione dell'affetto della componente materna. Appare necessario pertanto, che seppur all'interno di un contesto protetto possa Per_1 sperimentare, la sicurezza di cui necessita nella relazione con la madre”.
Per tali ragioni, ritiene il Tribunale che la domanda di affidamento condiviso, avanzata in via subordinata da entrambe le parti, vada accolta, fermo restando che il figlio risiederà Per_1 stabilmente presso l'abitazione del padre, sita in Sassari, piazza Ruiu.
Quanto alle modalità con cui la madre potrà esercitare il diritto di visita, il Tribunale prende atto di quanto riferito, con relazione in data 1.7.2024, dalla dott.ssa incaricata di svolgere Parte_3 colloqui con il minore, finalizzati al suo supporto psicologico ed alla valutazione della possibilità della ripresa degli incontri protetti tra la madre e il minore in uno spazio neutro.
La dott.ssa ha fatto presente che “Al momento attuale rifiuta la possibilità di Parte_3 Per_1 incontrare la madre, appare spaventato rispetto ai possibili esiti di questa, ricordandosi dolorosamente l'accaduto precedente. Si sottolinea che a differenza delle volte precedenti non ha mostrato una chiusura totale e le difese appaiono alte, ma non impermeabili. Al momento attuale non appare, dal punto di vista psicologico-clinico, ragionevole procedere con la programmazione degli incontri con la madre, però appare aperta la possibilità di proseguire nel percorso di supporto volto ad aiutare a di ritrovare una strada verso il materno”. Per_1
Appare pertanto opportuno disporre che la madre possa incontrare il figlio, quando quest'ultimo ne sarà psicologicamente in grado e presterà il consenso a farlo, presso il c.d. “spazio neutro” dei Servizi
Sociali di Sassari, con la cadenza e secondo il calendario che gli stessi Servizi Sociali predisporranno.
2 Tenuto conto, infine, della complessiva capacità economica delle parti, come si desume dalla documentazione versata in atti, e delle esigenze del figlio, appare opportuno imporre alla madre l'obbligo di versare al resistente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma di €. 150,00 mediante bonifico, da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data della domanda.
La ricorrente dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse del figlio.
Sussistono giusti motivi, stante la natura della causa e degli interessi dedotti in giudizio, per compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza;
affida il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento presso l'abitazione del padre, sita in Per_1
Sassari, piazza Ruiu;
dispone che la madre possa incontrare il figlio, quando quest'ultimo ne sarà psicologicamente in grado e presterà il consenso a farlo, presso il c.d. “spazio neutro” dei Servizi Sociali di Sassari, con la cadenza e secondo il calendario che gli stessi Servizi Sociali predisporranno;
dispone che corrisponda al resistente, a titolo di mantenimento per il figlio, la somma Parte_1 di €. 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese mediante bonifico;
dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative da sostenersi nell'interesse del figlio;
spese compensate.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio telematica del 12.12.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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