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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 08/04/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 496/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 496/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a precetto – contratti e obbligazioni varie.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Di Risio, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPONENTE
E
(p.iva ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
. (c.f. rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2 P.IVA_2
Margherita Domenegotti e Marco Pesenti, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso i difensori;
OPPOSTA
Pag. 1 a 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 08.05.2022, ha Parte_1
proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso l'atto di precetto a lei noti-
ficato in data 15.05.2022 per il pagamento della somma di € 134.854,86, oltre interessi.
A sostegno della opposizione essa opponente deduceva:
1. la carenza di legittimazione processuale della opposta attesa la mancata prova della cessione del credito;
2. la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
3. la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate.
Con lo stesso atto veniva avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Chiedeva, quindi, dichiararsi il difetto di legittimazione processuale della opposta,
dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per indeterminatezza delle somme. Chiedeva, ancora e in subordine, accertare la reale esposizione debitoria, previa compensazione con il controcredito da accertarsi. Il tutto con vittoria dii spese.
Si è costituita in giudizio la e, per essa, la mandataria CP_1 CP_2
la quale ha evidenziato che sulla G.U. dell'8.11.2018 era possibile
[...]
rinvenire il link cliccando sul quale si sarebbe agevolmente presa visione dell'elenco delle pratiche cedute, tra cui quella di causa.
Evidenziava che ai sensi dell'art 41 TUB, trattandosi di mutuo fondiario, era esclusa la necessità di notifica del titolo esecutivo e affermava la piena intellegibilità dei conteggi
Pag. 2 a 8 contenuti nell'atto di precetto che, quand'anche fossero stati errati, non avrebbero mai potuto portare alla declaratoria di nullità dello stesso atto di precetto.
Si opponeva, ancora, alla chiesta CTU in quanto di natura esplorativa e concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Così sintetizzate le rispettive posizioni e sulla base delle argomentazioni diffusamente esplicitate dalle parti, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della esecutorietà
del titolo e ha rigettato la richiesta di CTU, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di causa del 7.11.2024
e, all'esito della scadenza dei termini concessi per il deposito di conclusionali e repliche,
la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Deve essere preliminarmente esaminata la questione in ordine alla carenza di legittima-
zione - rectius di titolarità sostanziale del credito - sollevata dalla opponente.
Può richiamarsi, al proposito, quanto osservato da Cass.
8.11.2024 n. 28790 (cfr. anche,
da ultimo, Cass. 17944 del 22.6.2023) che, in motivazione, ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
Pag. 3 a 8 parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cc, quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così,
espressamente: Cass. 17944/2023 già richiamata), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art 58 TUB.
È stato, infatti, correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti della Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione
- necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un
contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma,
se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima".
Occorre, infatti, tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è
dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di
Pag. 4 a 8 legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art.58
TUB. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così,
sempre Cass. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass. 9412 del 5.4.2023).
Orbene, nel caso di specie è stata contestata l'operazione di cessione in sé del credito oggetto di causa da parte dell'opponente, fin dall'atto introduttivo. Dunque, a fronte della esplicita contestazione dell'operazione di cessione, parte opposta avrebbe dovuto quantomeno documentare l'esistenza del contratto di cessione e non limitarsi a ri-
chiamare la sola pubblicazione della operazione nella Gazzetta Ufficiale (doc.2 opposta),
che inerisce l'aspetto, come detto, della notificazione dell'operazione di cessione.
La stessa, peraltro, nell'indicare l'oggetto della cessione, individua i crediti pecuniari ivi inclusi in maniera tanto generica e ampia (“tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre
Pag. 5 a 8 cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento
di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati
verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti
derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di
credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è
stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la
relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018.”) da non consentire di individuare fra essi, senza incertezze, il credito oggi in contestazione.
Anche il documento allegato al n.7 della comparsa di costituzione non risulta idoneo a fornire la prova della titolarità del credito oggetto di causa, atteso che trattasi di un semplice elenco di numeri in pdf senza alcuna sigla, data certa, intestazione, e,
comunque, privo di elementi tali da individuare con certezza l'odierno credito o da ritenerlo un documento notarile depositato a corredo dell'atto di cessione.
In buona sostanza parte opposta, senza in alcun modo produrre in giudizio il contratto di cessione (con relativo elenco notarile dei crediti ceduti), si è limitata a produrre la sola
Gazzetta Ufficiale e il sopra citato documento, di incerta provenienza, contenente un mero elenco di codici e numeri.
Si precisa che anche il numero identificativo scritto a mano sul documento denominato
“scheda di consegna” (doc.1 opposta) e accostato ai nominativi e non Per_1 Parte_1
risulta sufficiente a ricondurre nell'atto di cessione del 31.10.2018 l'odierno credito,
sempre per l'incerta provenienza e contenuto del documento.
Né può giovare a parte opposta il mero dato della disponibilità, in capo alla stessa, dei documenti contrattuali alla base del credito. Infatti, “la circostanza del possesso di
documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a Pag. 6 a 8 sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del
possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di
circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di
cessionaria del credito” (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780).
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta non avendo l'opposta fornito idonea prova in ordine alla titolarità del credito oggetto di causa.
L'accoglimento della eccezione preliminare dell'opponente esonera il Giudicante
dall'esame delle ulteriori questioni.
Le spese del giudizio devono essere poste in capo alla opposta in virtù della soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, sulla base dei valori minimi (in virtù della natura documentale della causa e della bassa complessità delle questioni di diritto sottese) dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13
agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Va disposto il pagamento delle spese di lite a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR
n.115/2002, atteso che la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disat-
tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione, per le causali di cui in motivazione, e, per l'effetto,
DICHIARA il difetto di titolarità del credito azionato in capo a Controparte_1
e, per essa, di e, conseguentemente, Controparte_2
Pag. 7 a 8 CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge, da versarsi direttamente allo Stato ai sensi dell'art.133 DPR n.115/2002;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, in data 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____________________________________________________________________________________________________________
IL TRIBUNALE DI VASTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Ciabattoni, ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 496/2022 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: Opposizione a precetto – contratti e obbligazioni varie.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Concetta Di Risio, come da procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il difensore;
OPPONENTE
E
(p.iva ) e, per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
. (c.f. rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_2 P.IVA_2
Margherita Domenegotti e Marco Pesenti, come da procura in atti, con elezione di domicilio presso i difensori;
OPPOSTA
Pag. 1 a 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, notificato a mezzo pec in data 08.05.2022, ha Parte_1
proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Vasto, avverso l'atto di precetto a lei noti-
ficato in data 15.05.2022 per il pagamento della somma di € 134.854,86, oltre interessi.
A sostegno della opposizione essa opponente deduceva:
1. la carenza di legittimazione processuale della opposta attesa la mancata prova della cessione del credito;
2. la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
3. la nullità dell'atto di precetto per indeterminatezza e/o indeterminabilità delle somme precettate.
Con lo stesso atto veniva avanzata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Chiedeva, quindi, dichiararsi il difetto di legittimazione processuale della opposta,
dichiararsi la nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e per indeterminatezza delle somme. Chiedeva, ancora e in subordine, accertare la reale esposizione debitoria, previa compensazione con il controcredito da accertarsi. Il tutto con vittoria dii spese.
Si è costituita in giudizio la e, per essa, la mandataria CP_1 CP_2
la quale ha evidenziato che sulla G.U. dell'8.11.2018 era possibile
[...]
rinvenire il link cliccando sul quale si sarebbe agevolmente presa visione dell'elenco delle pratiche cedute, tra cui quella di causa.
Evidenziava che ai sensi dell'art 41 TUB, trattandosi di mutuo fondiario, era esclusa la necessità di notifica del titolo esecutivo e affermava la piena intellegibilità dei conteggi
Pag. 2 a 8 contenuti nell'atto di precetto che, quand'anche fossero stati errati, non avrebbero mai potuto portare alla declaratoria di nullità dello stesso atto di precetto.
Si opponeva, ancora, alla chiesta CTU in quanto di natura esplorativa e concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Così sintetizzate le rispettive posizioni e sulla base delle argomentazioni diffusamente esplicitate dalle parti, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione della esecutorietà
del titolo e ha rigettato la richiesta di CTU, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di causa del 7.11.2024
e, all'esito della scadenza dei termini concessi per il deposito di conclusionali e repliche,
la causa viene decisa come di seguito.
***
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
Deve essere preliminarmente esaminata la questione in ordine alla carenza di legittima-
zione - rectius di titolarità sostanziale del credito - sollevata dalla opponente.
Può richiamarsi, al proposito, quanto osservato da Cass.
8.11.2024 n. 28790 (cfr. anche,
da ultimo, Cass. 17944 del 22.6.2023) che, in motivazione, ha ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione,
neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 385/1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire,
peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della
Pag. 3 a 8 parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 cc, quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così,
espressamente: Cass. 17944/2023 già richiamata), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art 58 TUB.
È stato, infatti, correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti della Corte in cui si era precisato che "una cosa è l'avviso della cessione
- necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un
contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma,
se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima".
Occorre, infatti, tenere presente, da un lato, che la prova della cessione di un credito non
è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è
dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è
soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di
Pag. 4 a 8 legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione.
È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art.58
TUB. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art 58 TUB, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così,
sempre Cass. 17944/2023; v. anche in tal senso: Cass. 9412 del 5.4.2023).
Orbene, nel caso di specie è stata contestata l'operazione di cessione in sé del credito oggetto di causa da parte dell'opponente, fin dall'atto introduttivo. Dunque, a fronte della esplicita contestazione dell'operazione di cessione, parte opposta avrebbe dovuto quantomeno documentare l'esistenza del contratto di cessione e non limitarsi a ri-
chiamare la sola pubblicazione della operazione nella Gazzetta Ufficiale (doc.2 opposta),
che inerisce l'aspetto, come detto, della notificazione dell'operazione di cessione.
La stessa, peraltro, nell'indicare l'oggetto della cessione, individua i crediti pecuniari ivi inclusi in maniera tanto generica e ampia (“tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre
Pag. 5 a 8 cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento
di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione e che siano vantati
verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i “Crediti”). In particolare, i Crediti
derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di
credito) e/o (ii) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016. In particolare, è
stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la
relativa Banca Cedente alla data del 31 ottobre 2018.”) da non consentire di individuare fra essi, senza incertezze, il credito oggi in contestazione.
Anche il documento allegato al n.7 della comparsa di costituzione non risulta idoneo a fornire la prova della titolarità del credito oggetto di causa, atteso che trattasi di un semplice elenco di numeri in pdf senza alcuna sigla, data certa, intestazione, e,
comunque, privo di elementi tali da individuare con certezza l'odierno credito o da ritenerlo un documento notarile depositato a corredo dell'atto di cessione.
In buona sostanza parte opposta, senza in alcun modo produrre in giudizio il contratto di cessione (con relativo elenco notarile dei crediti ceduti), si è limitata a produrre la sola
Gazzetta Ufficiale e il sopra citato documento, di incerta provenienza, contenente un mero elenco di codici e numeri.
Si precisa che anche il numero identificativo scritto a mano sul documento denominato
“scheda di consegna” (doc.1 opposta) e accostato ai nominativi e non Per_1 Parte_1
risulta sufficiente a ricondurre nell'atto di cessione del 31.10.2018 l'odierno credito,
sempre per l'incerta provenienza e contenuto del documento.
Né può giovare a parte opposta il mero dato della disponibilità, in capo alla stessa, dei documenti contrattuali alla base del credito. Infatti, “la circostanza del possesso di
documentazione relativa un contratto di finanziamento tra terzi soggetti non è idonea a Pag. 6 a 8 sostituire il documento attestante la cessione del credito. La semplice circostanza del
possesso di tale documentazione, infatti, può giustificarsi sulla base di una pluralità di
circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di
cessionaria del credito” (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780).
L'opposizione, pertanto, deve essere accolta non avendo l'opposta fornito idonea prova in ordine alla titolarità del credito oggetto di causa.
L'accoglimento della eccezione preliminare dell'opponente esonera il Giudicante
dall'esame delle ulteriori questioni.
Le spese del giudizio devono essere poste in capo alla opposta in virtù della soccombenza. Esse si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, sulla base dei valori minimi (in virtù della natura documentale della causa e della bassa complessità delle questioni di diritto sottese) dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 147 del 13
agosto 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022.
Va disposto il pagamento delle spese di lite a favore dello Stato ai sensi dell'art.133 DPR
n.115/2002, atteso che la parte vittoriosa è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disat-
tesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione, per le causali di cui in motivazione, e, per l'effetto,
DICHIARA il difetto di titolarità del credito azionato in capo a Controparte_1
e, per essa, di e, conseguentemente, Controparte_2
Pag. 7 a 8 CONDANNA l'opposta al pagamento, in favore della opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf., I.V.A. se ed in quanto dovuta, e C.P.A. come per legge, da versarsi direttamente allo Stato ai sensi dell'art.133 DPR n.115/2002;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, in data 8 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Elisa Ciabattoni
Pag. 8 a 8