Art. 33.
Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , quando la pensione e' ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed e' relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.
Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , quando la pensione e' ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed e' relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.