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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2358/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2358/21 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
,rappresentato e difeso dall'avv. Cordovana Anselmo;
C.F._1
-opponente-
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Catania Via Dalmazia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Anna Sciuto che la rappresenta e difende per procura in atti;
-opposta-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
pagina 1 di 3 -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 15.02.2021 proponeva opposizione Parte_1
all'atto di precetto notificato in data 3.2.2021 con il quale intimava al CP_1
il rilascio dell'immobile sito in Mascalucia, in via Indipendenza n. 1, assegnato Pt_1
alla giusto decreto di omologa di separazione del 5 aprile 2018 reso dal Tribunale CP_1
Civile di Catania nella proc. n. 259/18 R.G, con cui era stata disposta l'assegnazione del predetto immobile, casa coniugale, all'opposta, atteso che la figlia minore Persona_1
viveva stabilmente con la madre.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto ripetutamente da parte opponente senza alcuna opposizione dell'opposta; ciò in considerazione del fatto pacifico che l'opponente ha riconsegnato l'immobile suindicato all'opposta nel luglio 2021.
In virtù del principio della soccombenza virtuale va disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
ciò in quanto l'opposizione risultava totalmente infondata.
In particolare, il a fondamento della propria opposizione ha dedotto che: 1) Pt_1
l'opposta, due mesi dopo dalla citata omologa giudiziale aveva trasferito la sua residenza in un diverso immobile di sua proprietà; 2) stante anche il mutamento in peius delle condizioni economiche dell'opponente, in data 21.02.2019 era stato depositato ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione con particolare riferimento alla detta casa coniugale. In realtà, l'opposizione al precetto non può entrare nel merito del pagina 2 di 3 titolo esecutivo, dei suoi presupposti, come pretenderebbe l'opponente con i due citati motivi di doglianza. Più esattamente, nel giudizio di opposizione a precetto, la contestazione può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso. Ciò comporta che l'opponente, piuttosto che proporre l'opposizione in esame, avrebbe dovuto eventualmente attendere l'esito del suindicato ricorso ex art. 710 c.p.c. (che comunque, per come si evince dagli atti, è stato poi rigettato).
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 2358/21 R.G., così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18 marzo 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2358/21 R.G.
promossa da nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
,rappresentato e difeso dall'avv. Cordovana Anselmo;
C.F._1
-opponente-
contro
, nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2
domiciliata in Catania Via Dalmazia n. 16 presso lo studio dell'Avv. Anna Sciuto che la rappresenta e difende per procura in atti;
-opposta-
-- -- --
La causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 dicembre 2024.
pagina 1 di 3 -- -- --
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato il 15.02.2021 proponeva opposizione Parte_1
all'atto di precetto notificato in data 3.2.2021 con il quale intimava al CP_1
il rilascio dell'immobile sito in Mascalucia, in via Indipendenza n. 1, assegnato Pt_1
alla giusto decreto di omologa di separazione del 5 aprile 2018 reso dal Tribunale CP_1
Civile di Catania nella proc. n. 259/18 R.G, con cui era stata disposta l'assegnazione del predetto immobile, casa coniugale, all'opposta, atteso che la figlia minore Persona_1
viveva stabilmente con la madre.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
Nel merito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, per come richiesto ripetutamente da parte opponente senza alcuna opposizione dell'opposta; ciò in considerazione del fatto pacifico che l'opponente ha riconsegnato l'immobile suindicato all'opposta nel luglio 2021.
In virtù del principio della soccombenza virtuale va disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo;
ciò in quanto l'opposizione risultava totalmente infondata.
In particolare, il a fondamento della propria opposizione ha dedotto che: 1) Pt_1
l'opposta, due mesi dopo dalla citata omologa giudiziale aveva trasferito la sua residenza in un diverso immobile di sua proprietà; 2) stante anche il mutamento in peius delle condizioni economiche dell'opponente, in data 21.02.2019 era stato depositato ricorso ex art. 710 c.p.c. per la modifica delle condizioni di separazione con particolare riferimento alla detta casa coniugale. In realtà, l'opposizione al precetto non può entrare nel merito del pagina 2 di 3 titolo esecutivo, dei suoi presupposti, come pretenderebbe l'opponente con i due citati motivi di doglianza. Più esattamente, nel giudizio di opposizione a precetto, la contestazione può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso. Ciò comporta che l'opponente, piuttosto che proporre l'opposizione in esame, avrebbe dovuto eventualmente attendere l'esito del suindicato ricorso ex art. 710 c.p.c. (che comunque, per come si evince dagli atti, è stato poi rigettato).
PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa n. 2358/21 R.G., così statuisce:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali che liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi professionali,
oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 18 marzo 2025.
IL GIUDICE
SALVATORE BARBERI
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