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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2536/2024, avente ad oggetto: rettifica dello stato civile
TRA
, n. a Benevento il 5/6/1998 (avv. Giovanna Megna, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente con l'intervento del PM, che ha espresso parere favorevole il 29/11/2024
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza del 17/12/2024, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, proponeva domanda per Parte_1
l'autorizzazione al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso e per la contestuale rettifica anagrafica. A sostegno della domanda deduceva di aver avvertito, sin dall'infanzia, un'identità di genere non corrispondente al sesso biologico, di averne progressivamente acquisito piena consapevolezza, anche grazie al sostegno della famiglia e degli amici, e di aver maturato la definitiva intenzione di intraprendere il percorso di transizione di genere. Depositava documentazione medica comprovante sia il percorso psicologico intrapreso presso il consultorio
InConTra dell'U.O.C. , sia quello di virilizzazione iniziato Controparte_1
nell'aprile 2023, presso l'Unità di Endocrinologia dell'A.O.U. Federico II di con follow-up CP_1
costanti e regolari per il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza del trattamento. All'udienza del 28/11/2024, parte ricorrente, presente personalmente, chiedeva l'accoglimento delle richieste formulate in atti per poter soddisfare l'esigenza di completare il percorso avviato. All'udienza del
17/12/2024, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
p. 1/3
2. Innanzitutto, si osserva che la causa è stata correttamente introdotta nei confronti del solo p.m., quale unico contraddittore necessario, non essendovi né coniuge, né figli.
3. Ciò premesso, va rilevato che dal contenuto della documentazione medica in atti risulta che parte istante è affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, ha sentito di appartenere all'altro sesso. Risulta, inoltre, indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, così come emerso anche in sede di comparizione personale. In particolare, l nella relazione del 23/12/2022, con CP_1
riferimento al percorso di sostegno psicologico avviato a partire dal mese di ottobre 2022, ai fini dell'affermazione dell'identità di genere della parte ricorrente, ha affermato che “è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta ed emerge, tra l'altro, che tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con l'adozione del
nome maschile di Leonardo. Allo stato, la discordanza esistente tra l'identità di genere maschile, manifestata pienamente anche sul piano sociale, e quanto riportato sui propri documenti di identità (dati anagrafici femminili) determinano, secondo quanto da egli riferito, una condizione di profondo disagio. Viene negata la
presenza di condizioni fisiche di intersessualità. Sul piano psicopatologico, durante la consultazione, il comportamento è apparso sintonico ed adeguato alla situazione. Non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: l'utente è apparso sempre orientato nei parametri spazio-temporali e riguardo alla propria ed all'altrui persona. Non sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla
possibile presenza di disturbi senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non si sono evidenziati franchi disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Non si riscontra, allo stato, una franca elevazione del tono dell'umore, né una deflessione dello stesso. analogamente risultano assenti segni
e/o sintomi riferibili a specifici disturbi d'ansia e disturbi di personalità”. Sulla base del profilo psico- patologico e di personalità osservato nel percorso di assessment psicologico effettuato, è emerso
“un quadro di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione” (cfr. all. 4).
4. Alla luce di quanto innanzi, è evidente la convinzione di appartenenza al genere maschile che, come evidenziato in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. Tali elementi inducono a ritenere non necessario l'espletamento di una CTU, atteso che l'irreversibilità del mutamento sessuale risulta dal contenuto delle relazioni di cui innanzi e dalla circostanza che sin dal mese di aprile 2023 parte istante si è rivolta ad una struttura pubblica specializzata per seguire il percorso di transizione verso il genere maschile.
p. 2/3 Essendo le modificazioni già intervenute nel corso del tempo sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile – pertanto, risulta irragionevole richiedere l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera tale intervento quale presupposto necessario ai fini della rettificazione anagrafica. Sul punto, si rileva che la Corte Costituzione ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” (Corte Cost. sent. nr. 143/2024).
5. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi già evidenziate, che dimostrano la definitività della scelta, la domanda di rettifica dell'atto di nascita è meritevole di accoglimento.
6. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici Parte_1
di adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di (n. a Benevento il 5/6/1998) Parte_1
nel senso che ove è scritto “sesso femminile” si deve leggere e intendere “sesso maschile”, riportando il prenome “Leonardo” in luogo di ”; Pt_1
- nulla per le spese.
Benevento, 9/1/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE – II COLLEGIO
In composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 2536/2024, avente ad oggetto: rettifica dello stato civile
TRA
, n. a Benevento il 5/6/1998 (avv. Giovanna Megna, giusta procura in atti) Parte_1
Parte ricorrente con l'intervento del PM, che ha espresso parere favorevole il 29/11/2024
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza del 17/12/2024, che richiamano quelle già formulate in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, proponeva domanda per Parte_1
l'autorizzazione al trattamento chirurgico di riassegnazione del sesso e per la contestuale rettifica anagrafica. A sostegno della domanda deduceva di aver avvertito, sin dall'infanzia, un'identità di genere non corrispondente al sesso biologico, di averne progressivamente acquisito piena consapevolezza, anche grazie al sostegno della famiglia e degli amici, e di aver maturato la definitiva intenzione di intraprendere il percorso di transizione di genere. Depositava documentazione medica comprovante sia il percorso psicologico intrapreso presso il consultorio
InConTra dell'U.O.C. , sia quello di virilizzazione iniziato Controparte_1
nell'aprile 2023, presso l'Unità di Endocrinologia dell'A.O.U. Federico II di con follow-up CP_1
costanti e regolari per il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza del trattamento. All'udienza del 28/11/2024, parte ricorrente, presente personalmente, chiedeva l'accoglimento delle richieste formulate in atti per poter soddisfare l'esigenza di completare il percorso avviato. All'udienza del
17/12/2024, precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
p. 1/3
2. Innanzitutto, si osserva che la causa è stata correttamente introdotta nei confronti del solo p.m., quale unico contraddittore necessario, non essendovi né coniuge, né figli.
3. Ciò premesso, va rilevato che dal contenuto della documentazione medica in atti risulta che parte istante è affetta da disforia di genere e che, sin dall'infanzia, ha sentito di appartenere all'altro sesso. Risulta, inoltre, indubbio che il comportamento, la gestualità, l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili, così come emerso anche in sede di comparizione personale. In particolare, l nella relazione del 23/12/2022, con CP_1
riferimento al percorso di sostegno psicologico avviato a partire dal mese di ottobre 2022, ai fini dell'affermazione dell'identità di genere della parte ricorrente, ha affermato che “è presente una marcata incongruenza, di lunga durata, tra il sesso biologico attribuito alla nascita e il genere che si percepisce e si manifesta ed emerge, tra l'altro, che tale condizione si associa ad un marcato disagio psicologico. L'utente manifesta il desiderio di modificare la propria identità anagrafica, con l'adozione del
nome maschile di Leonardo. Allo stato, la discordanza esistente tra l'identità di genere maschile, manifestata pienamente anche sul piano sociale, e quanto riportato sui propri documenti di identità (dati anagrafici femminili) determinano, secondo quanto da egli riferito, una condizione di profondo disagio. Viene negata la
presenza di condizioni fisiche di intersessualità. Sul piano psicopatologico, durante la consultazione, il comportamento è apparso sintonico ed adeguato alla situazione. Non si sono rilevati disturbi quantitativi e qualitativi dello stato di coscienza: l'utente è apparso sempre orientato nei parametri spazio-temporali e riguardo alla propria ed all'altrui persona. Non sono stati rilevati, né riferiti, segni o sintomi rinvianti alla
possibile presenza di disturbi senso-percezione. Le capacità intellettive appaiono adeguate rispetto all'età ed al livello culturale, non evidenziandosi specifici disturbi della sfera cognitiva. Nel corso dei colloqui clinici non si sono evidenziati franchi disturbi del corso e del contenuto del pensiero. Non si riscontra, allo stato, una franca elevazione del tono dell'umore, né una deflessione dello stesso. analogamente risultano assenti segni
e/o sintomi riferibili a specifici disturbi d'ansia e disturbi di personalità”. Sulla base del profilo psico- patologico e di personalità osservato nel percorso di assessment psicologico effettuato, è emerso
“un quadro di Disforia di Genere in soggetto femminile adulto senza disordini della differenziazione sessuale in fase di transizione” (cfr. all. 4).
4. Alla luce di quanto innanzi, è evidente la convinzione di appartenenza al genere maschile che, come evidenziato in atti, costituisce un vero e proprio vissuto primario in assenza di condizioni psicopatologiche. Tali elementi inducono a ritenere non necessario l'espletamento di una CTU, atteso che l'irreversibilità del mutamento sessuale risulta dal contenuto delle relazioni di cui innanzi e dalla circostanza che sin dal mese di aprile 2023 parte istante si è rivolta ad una struttura pubblica specializzata per seguire il percorso di transizione verso il genere maschile.
p. 2/3 Essendo le modificazioni già intervenute nel corso del tempo sufficienti ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile – pertanto, risulta irragionevole richiedere l'autorizzazione giudiziale al trattamento medico chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera tale intervento quale presupposto necessario ai fini della rettificazione anagrafica. Sul punto, si rileva che la Corte Costituzione ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150 nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali anche quando le modificazioni già intervenute siano ritenute sufficienti dal tribunale stesso per accogliere la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha ritenuto irragionevole, e quindi in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, richiedere l'autorizzazione giudiziale in questi casi, essendo venuta meno la ratio originaria della norma alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale che non considera più necessario l'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” (Corte Cost. sent. nr. 143/2024).
5. Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie innanzi già evidenziate, che dimostrano la definitività della scelta, la domanda di rettifica dell'atto di nascita è meritevole di accoglimento.
6. Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa e/o ulteriore domanda, eccezione, istanza e/o deduzione disattesa, così provvede:
- prende atto della volontà di di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici Parte_1
di adeguamento dei caratteri sessuali e dichiara che nulla osta alla sottoposizione a tali trattamenti;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Angelo a Cupolo (BN) di apportare le rettificazioni dell'atto di nascita di (n. a Benevento il 5/6/1998) Parte_1
nel senso che ove è scritto “sesso femminile” si deve leggere e intendere “sesso maschile”, riportando il prenome “Leonardo” in luogo di ”; Pt_1
- nulla per le spese.
Benevento, 9/1/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 3/3