CA
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.105/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.577/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 8.9.2021 e depositata il 14.9.2021, avente ad oggetto pagamento somme
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Achille Palermo per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Bauso, in Centuripe via Platani 6
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , difeso per Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Pasquale Bonomo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Centuripe Piazza Lanuvio 15 - appellato -
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.5.2015 (r.g. n.638/2015), – quale titolare Parte_1
della ditta individuale ET IC - chiedeva al Tribunale di Enna ingiungersi a il pagamento della somma di € 10.972/00, oltre interessi ex D.Lgs Controparte_2
n.231/2002, a saldo di quanto dovutogli per la fornitura e posa in opera di una cucina e una parete attrezzata, giusta fattura n.1 del 9.1.2012.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.274/2015 del 23-24.9.2015 il Tribunale di Enna
ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre alle spese del procedimento.
Con atto di citazione del 10 novembre 2015, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo, deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva in capo a , non essendo parte del Parte_1
contratto di fornitura, stipulato invece con;
Persona_1
In subordine:
- l'inesistenza del credito azionato, atteso che il corrispettivo pattuito per la fornitura era pari ad € 10.000/00, di cui € 7.500/00 già versati, e che la somma residua non risultava comunque dovuta, in ragione dell'incompletezza della fornitura e della presenza di vizi;
- che fin dal momento della posa in opera, avvenuta nel dicembre 2011, sia Persona_1
che avevano riconosciuto la presenza dei suddetti vizi,
[...] Parte_1
rendendo superflua la denuncia degli stessi da parte dell'attore.
Conclusivamente, chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la revoca del medesimo, con accertamento dell'assenza di qualsivoglia somma dovuta a , previa quantificazione dei vizi lamentati e conseguente Parte_1
rideterminazione dell'importo eventualmente spettante.
Con comparsa si costituiva , deducendo: Parte_1 - l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva a suo carico;
- il corrispettivo pattuito ammontava ad € 16.000/00, a fronte di acconti versati per un totale di € 5.000/00;
- qualificandosi il contratto come appalto, l'opponente era comunque decaduto dal diritto alla garanzia per vizi, non avendo provveduto alla relativa denuncia se non in maniera tardiva e generica, mediante PEC del 19 dicembre 2014 indirizzata al difensore della parte opposta;
- l'inesistenza, in ogni caso, di difetti e la piena conformità e completezza dell'opera realizzata.
Conclusivamente, chiedeva rigettarsi integralmente l'opposizione, dichiarando la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi, ovvero, in via subordinata, previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, determinarsi il valore delle opere eseguite con conseguente condanna dell'attore al pagamento del residuo ancora dovuto.
Istruita la causa con la documentazione allegata e l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti, con sentenza n.577/2021 il Tribunale di Enna rigettava l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a , altresì qualificando il contratto come Parte_1
vendita.
In ordine alla contestazione di vizi, argomentava la mancanza di qualsivoglia prova, tanto in ordine alla denuncia degli stessi (la cui assenza emergeva dalle stesse allegazioni nell'atto di citazione), quanto rispetto a un riconoscimento degli stessi, comportando il maturarsi della decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art.1495 c.c.
Infine, ritenuto che il creditore opposto non avesse assolto alla prova del prezzo che assumeva esser stato concordato per la vendita, non potendo fare riferimento al disposto dell'art.1474 c.c., il Tribunale riteneva provata la minor somma di € 10.000/00 indicata dall'opponente, riguardo cui quest'ultimo aveva allegato prova di aver versato un acconto di € 5.000/00, come riconosciuto dall'opposto.
Per l'effetto, con la citata sentenza n.577/2021 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n.274/2015 opposto, condannando al pagamento del saldo dovuto di Controparte_2
€5.000/00 oltre interessi, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
HA ERRATO IL TRIBUNALE A RITENERE NON PROVATO IL PREZZO PATTUITO DI € 16.000,00 PER LA REALIZZAZIONE E POSA
IN OPERA DEI MANUFATTI PER CUI È CAUSA
Il Giudice di prime cure ha affermato che non sarebbe stata fornita prova che il prezzo fu concordato dalle parti in € 16.000,00
Tes_
“non essendo bastevole al riguardo quanto dichiarato dalla test , alla quale il prezzo fu riferito d in Parte_1
corso d'opera” e ciò perché non ha considerato la deposizione di , fratello dell'appellante, il quale ha Persona_1
invece confermato tale circostanza.
Asserire apoditticamente che le deposizioni di tutti i familiari sono inattendibili, solo perché hanno confermato le circostanze addotte dai congiunti, equivale a reintrodurre surrettiziamente il divieto di cui all'art.247 c.p.c., caducato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.248/1974, in palese violazione degli artt.113 co.1 e 116 c.p.c.
Non sussiste alcuna valida ragione per ritenere inattendibile la deposizione di che, rispondendo Persona_1
affermativamente sul relativo capitolo di prova, ha confermato che il prezzo pattuito comprensivo di iva fu di complessivi
€16.000/00, di cui € 12.000/00 per la cucina ed € 4000/00 per la parete attrezzata, altresì confermando che in corso d'opera
CP_ furono richieste dal arie modifiche al progetto originario.
Alla luce di tale deposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, assume pieno rilievo istruttorio anche quanto riferito dalla teste , anche se ha precisato “non ero presente quando fu concordato il prezzo;
mi fu riferito dal sig. Tes_2
in corso d'opera”, rispondendo però affermativamente sulla circostanza relativa a tutte le modifiche Parte_1
CP_ realizzate in corso d'opera su richiesta del per averne avuta conoscenza diretta in quanto “ero presente al montaggio e
CP_ mi sono recata più volte a casa de .
Si aggiunga, infine, che l'avversaria affermazione relativa al prezzo pattuito è assolutamente inverosimile, sol che si consideri che i costi di acquisto dei materiali e degli elementi che compongono i manufatti realizzati, compresa manodopera ed esclusa iva, superano abbondantemente la somma indicata da controparte.
IN SUBORDINE, IL TRIBUNALE HA ERRATO NEL QUALIFICARE IL CONTRATTO COME UNA VENDITA ANZICHÉ UN APPALTO,
NON DETERMINANDO IL PREZZO AI SENSI DELL'ART.1657 C.C.
E' difatti pacifico che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d'opera, quando alla prestazione di dare si affianchi quella di fare, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la fattispecie andava correttamente inquadrata nella disciplina dell'appalto,
essendosi commissionata e realizzata un'opera affatto nuova rispetto ai singoli elementi che la compongono, che anzi sono stati tutti appositamente realizzati su misura, previe più ricognizioni dei luoghi, su progetto concordato e approvato dal committente, più volte modificato in corso d'opera in base alle sue indicazioni, come risulta dai documenti allegati e dalla
Tes_ analitica descrizione dei testi , e . Tes_3 Parte_1
Una volta ritenuto non provato il prezzo dedotto dalle parti, il Tribunale avrebbe quindi dovuto provvedere alla sua determinazione ai sensi dell'art.1657 c.c., sulla scorta della documentazione in atti e delle prove espletate, ovvero a mezzo di una CTU, essendo pacifico che in tema d'appalto (così come di contratto d'opera) “il Giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art.1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta” (così Cassazione sez. III 16/05/2006 n.11368).
HA ERRATO IL TRIBUNALE A REVOCARE IL DECRETO INGIUNTIVO E A COMPENSARE LE SPESE DI LITE OVVERO, IN
SUBORDINE, A NON COMPENSARLE PARZIALMENTE, LIQUIDANDOLE PER IL RESTO IN FAVORE DELL'OPPOSTO
In ogni caso, in subordine, a fronte della condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.000,00, accertata dovuta e non pagata, non si giustifica la compensazione integrale delle spese.
Infatti, è pacifico che nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il Giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, sempre che non sussistano particolari motivi da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (così Cassazione civile sez. VI 02/03/2020, n. 5711; conforme cfr. Cassazione civile sez. III 22/02/2016, n. 3438)
Pertanto la compensazione si poteva giustificare solo in proporzione alla somma disconosciuta e quindi, al massimo, per la metà delle spese di causa, che per il resto andavano poste a carico dell'opponente, che mai ha fatto offerta, prima o in corso di causa, di pagare il minore importo determinato in sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per la subordinata ipotesi che l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta non ritenga raggiunta la prova del prezzo pattuito per la realizzazione delle opere per cui è causa, si insiste nella richiesta di nomina di un CTU che stimi il loro valore ai fini della determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, dell'art. 1474 c.c.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato , contestando Controparte_2
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Con ordinanza del 2.11.2022, la Corte rigetta l'istanza di nomina di un CTU “per la
determinazione del valore delle opere per cui è causa”, ritenendola “del tutto superflua ai
fini del decidere”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato, per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare in tutto o in parte la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023).
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente.
Con riguardo alla prova del prezzo concordato di € 16.000/00, come assunto dal creditore
, il teste dichiara “confermo la circostanza” Parte_1 Persona_1
all'udienza del 10.4.2018, rispondendo all'articolato “dica il teste se è vero o no che per la
realizzazione della cucina e della parete attrezzata per cui è causa fu concordato con il
sig. un prezzo complessivo comprensivo di iva, di € 16.000,00 di cui Controparte_2
€12.000,00 per la cucina ed € 4.000,00 per la parete attrezzata”, mentre l'altra teste Tes_2
– dipendente dell'opposto e sentita all'udienza del 14.6.2018 – dichiara “… non ero
[...]
presente quando fu concordato il prezzo;
mi fu riferito dal sig. in Parte_1
corso d'opera”.
Il teste , escusso sulla circostanza relativa al prezzo pattuito di Persona_1
quanto oggetto di causa, è fratello del creditore opposto.
Tale vincolo familiare, unito all'assenza di elementi oggettivi a riscontro della sua dichiarazione, incide negativamente sulla credibilità della scarna e non circostanziata deposizione (“confermo la circostanza”), rendendola non attendibile riguardando fatti controversi e non supportati da ulteriori prove, senza che siano emersi elementi terzi o documentali di riscontro. In assenza di altri riscontri oggettivi, la sua deposizione non può
considerarsi idonea a dimostrare l'effettiva pattuizione del prezzo allegato e deve quindi essere valutata con particolare cautela, peraltro non sottacendosi la seguente circostanza verbalizzata dal Giudice alla medesima udienza e poco prima della sua escussione:
“A questo punto alle ore 14:20 si da atto che … si allontana senza alcuna autorizzazione il
signor , il quale dichiara di essere uscito a parlare con il fratello Parte_1
…” Per_1
La teste , escussa sulla medesima circostanza relativa al prezzo pattuito, ha Tes_2
reso dichiarazioni prive di diretta conoscenza dei fatti, limitandosi a riferire quanto appreso dalla parte a cui è legata da rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta dunque di una testimonianza 'de relato', basata su dichiarazioni della parte interessata, che non è idonea a costituire piena prova dei fatti oggetto della lite.
A ciò si aggiunga che il teste è lavoratore dipendente della parte interessata all'accoglimento della domanda, circostanza che incide sull'attendibilità della deposizione in assenza di riscontri oggettivi o documentali;
pertanto, la testimonianza resa non può
ritenersi sufficiente a provare l'avvenuta pattuizione del prezzo, mancando sia la conoscenza diretta dei fatti, sia l'indipendenza soggettiva del dichiarante.
Quanto sopra premesso, con riferimento alla natura del contratto e alla possibilità di provare a mezzo CTU il prezzo se le parti affermano di averlo pattuito ma non ne offrono prova, deve preliminarmente valutarsi il regolamento giuridico del negozio voluto, avente ad oggetto la fornitura e montaggio di arredi su misura, consistenti in una “cucina” e una
“parete attrezzata”.
Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto
(vendita).
Nel caso di specie, dalla stessa relazione con allegate fotografie prodotta con la memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. dal CTP di parte opposta geom. , si evince la Persona_2
limitata applicazione della mano d'opera nell'opera commissionata, trattandosi di realizzazione e montaggio di sportelli e cassettiere di misure geometriche standard oltre alla fornitura di elettrodomestici (la cucina), nonché di mensole e sportelli (la parete attrezzata), senza alcuna lavorazione manuale personalizzata, ad esempio consistente nella realizzazione di decori o finiture di particolare pregio.
Per l'effetto, correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina contrattuale della compravendita, derivandone che ai sensi dell'art.1474 c.c. il Giudice non può
accertare a mezzo CTU il prezzo, se le parti affermano di averlo pattuito ma non ne offrono prova.
E, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'ammontare del prezzo pattuito in un contratto di compravendita, non potendo avere carattere esplorativo diretto a colmare le lacune probatorie di una delle parti, sottraendo all'onere probatorio che è loro imposto.
Coglie, invece, nel segno il motivo di appello relativo alla ingiustificata compensazione integrale delle spese, in effetti non coerente con la circostanza che parte opponente è
rimasto soccombente riguardo il pagamento del saldo del prezzo di € 5.000/00, che neppure ha offerto di pagare.
Per l'effetto, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza,
devono porsi a carico di parte opponente le spese del giudizio di opposizione, che però
devono compensarsi per metà in ragione del dimidiato riconoscimento della pretesa del creditore, che vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo vanno regolate le spese del giudizio di impugnazione, che vanno poste a carico dell'appellato avuto riguardo il medesimo scaglione di valore e i medesimi parametri minimi, però liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 e compensate per metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.105/2022, in riforma della sentenza n.577/2021
resa dal Tribunale di Enna in data 8.9.2021 e depositata il 14.9.2021, condanna
[...]
al pagamento delle spese del giudizio avanti il Tribunale in favore di CP_2 Parte_1
– quale titolare della ditta individuale ET IC - che liquida in
[...]
€2.738/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che compensa per metà.
Conferma nel resto la sentenza gravata.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di Controparte_2
– quale titolare della ditta individuale ET IC - che liquida Parte_1
in € 1.984/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A.
se dovute, che compensa per metà.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.105/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.577/2021 resa dal Tribunale di Enna in data 8.9.2021 e depositata il 14.9.2021, avente ad oggetto pagamento somme
vertente tra
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Achille Palermo per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Bauso, in Centuripe via Platani 6
- appellante - contro
, nato a [...] il [...] c.f. , difeso per Controparte_1 C.F._2 procura in atti dall'avv. Pasquale Bonomo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Centuripe Piazza Lanuvio 15 - appellato -
All'udienza del 28.11.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.5.2015 (r.g. n.638/2015), – quale titolare Parte_1
della ditta individuale ET IC - chiedeva al Tribunale di Enna ingiungersi a il pagamento della somma di € 10.972/00, oltre interessi ex D.Lgs Controparte_2
n.231/2002, a saldo di quanto dovutogli per la fornitura e posa in opera di una cucina e una parete attrezzata, giusta fattura n.1 del 9.1.2012.
In accoglimento del ricorso, con decreto n.274/2015 del 23-24.9.2015 il Tribunale di Enna
ingiungeva il pagamento della somma richiesta, oltre alle spese del procedimento.
Con atto di citazione del 10 novembre 2015, proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo, deducendo:
- il difetto di legittimazione attiva in capo a , non essendo parte del Parte_1
contratto di fornitura, stipulato invece con;
Persona_1
In subordine:
- l'inesistenza del credito azionato, atteso che il corrispettivo pattuito per la fornitura era pari ad € 10.000/00, di cui € 7.500/00 già versati, e che la somma residua non risultava comunque dovuta, in ragione dell'incompletezza della fornitura e della presenza di vizi;
- che fin dal momento della posa in opera, avvenuta nel dicembre 2011, sia Persona_1
che avevano riconosciuto la presenza dei suddetti vizi,
[...] Parte_1
rendendo superflua la denuncia degli stessi da parte dell'attore.
Conclusivamente, chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la revoca del medesimo, con accertamento dell'assenza di qualsivoglia somma dovuta a , previa quantificazione dei vizi lamentati e conseguente Parte_1
rideterminazione dell'importo eventualmente spettante.
Con comparsa si costituiva , deducendo: Parte_1 - l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva a suo carico;
- il corrispettivo pattuito ammontava ad € 16.000/00, a fronte di acconti versati per un totale di € 5.000/00;
- qualificandosi il contratto come appalto, l'opponente era comunque decaduto dal diritto alla garanzia per vizi, non avendo provveduto alla relativa denuncia se non in maniera tardiva e generica, mediante PEC del 19 dicembre 2014 indirizzata al difensore della parte opposta;
- l'inesistenza, in ogni caso, di difetti e la piena conformità e completezza dell'opera realizzata.
Conclusivamente, chiedeva rigettarsi integralmente l'opposizione, dichiarando la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi, ovvero, in via subordinata, previa nomina di consulente tecnico d'ufficio, determinarsi il valore delle opere eseguite con conseguente condanna dell'attore al pagamento del residuo ancora dovuto.
Istruita la causa con la documentazione allegata e l'assunzione delle prove orali offerte dalle parti, con sentenza n.577/2021 il Tribunale di Enna rigettava l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a , altresì qualificando il contratto come Parte_1
vendita.
In ordine alla contestazione di vizi, argomentava la mancanza di qualsivoglia prova, tanto in ordine alla denuncia degli stessi (la cui assenza emergeva dalle stesse allegazioni nell'atto di citazione), quanto rispetto a un riconoscimento degli stessi, comportando il maturarsi della decadenza dal diritto alla garanzia ai sensi dell'art.1495 c.c.
Infine, ritenuto che il creditore opposto non avesse assolto alla prova del prezzo che assumeva esser stato concordato per la vendita, non potendo fare riferimento al disposto dell'art.1474 c.c., il Tribunale riteneva provata la minor somma di € 10.000/00 indicata dall'opponente, riguardo cui quest'ultimo aveva allegato prova di aver versato un acconto di € 5.000/00, come riconosciuto dall'opposto.
Per l'effetto, con la citata sentenza n.577/2021 il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo n.274/2015 opposto, condannando al pagamento del saldo dovuto di Controparte_2
€5.000/00 oltre interessi, compensando le spese di lite.
Con atto di citazione ritualmente notificato propone appello , Parte_1
deducendo l'erroneità della statuizione del primo Giudice, per i motivi appresso riassunti:
HA ERRATO IL TRIBUNALE A RITENERE NON PROVATO IL PREZZO PATTUITO DI € 16.000,00 PER LA REALIZZAZIONE E POSA
IN OPERA DEI MANUFATTI PER CUI È CAUSA
Il Giudice di prime cure ha affermato che non sarebbe stata fornita prova che il prezzo fu concordato dalle parti in € 16.000,00
Tes_
“non essendo bastevole al riguardo quanto dichiarato dalla test , alla quale il prezzo fu riferito d in Parte_1
corso d'opera” e ciò perché non ha considerato la deposizione di , fratello dell'appellante, il quale ha Persona_1
invece confermato tale circostanza.
Asserire apoditticamente che le deposizioni di tutti i familiari sono inattendibili, solo perché hanno confermato le circostanze addotte dai congiunti, equivale a reintrodurre surrettiziamente il divieto di cui all'art.247 c.p.c., caducato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n.248/1974, in palese violazione degli artt.113 co.1 e 116 c.p.c.
Non sussiste alcuna valida ragione per ritenere inattendibile la deposizione di che, rispondendo Persona_1
affermativamente sul relativo capitolo di prova, ha confermato che il prezzo pattuito comprensivo di iva fu di complessivi
€16.000/00, di cui € 12.000/00 per la cucina ed € 4000/00 per la parete attrezzata, altresì confermando che in corso d'opera
CP_ furono richieste dal arie modifiche al progetto originario.
Alla luce di tale deposizione, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, assume pieno rilievo istruttorio anche quanto riferito dalla teste , anche se ha precisato “non ero presente quando fu concordato il prezzo;
mi fu riferito dal sig. Tes_2
in corso d'opera”, rispondendo però affermativamente sulla circostanza relativa a tutte le modifiche Parte_1
CP_ realizzate in corso d'opera su richiesta del per averne avuta conoscenza diretta in quanto “ero presente al montaggio e
CP_ mi sono recata più volte a casa de .
Si aggiunga, infine, che l'avversaria affermazione relativa al prezzo pattuito è assolutamente inverosimile, sol che si consideri che i costi di acquisto dei materiali e degli elementi che compongono i manufatti realizzati, compresa manodopera ed esclusa iva, superano abbondantemente la somma indicata da controparte.
IN SUBORDINE, IL TRIBUNALE HA ERRATO NEL QUALIFICARE IL CONTRATTO COME UNA VENDITA ANZICHÉ UN APPALTO,
NON DETERMINANDO IL PREZZO AI SENSI DELL'ART.1657 C.C.
E' difatti pacifico che, ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d'opera, quando alla prestazione di dare si affianchi quella di fare, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell'attività sulla materia.
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la fattispecie andava correttamente inquadrata nella disciplina dell'appalto,
essendosi commissionata e realizzata un'opera affatto nuova rispetto ai singoli elementi che la compongono, che anzi sono stati tutti appositamente realizzati su misura, previe più ricognizioni dei luoghi, su progetto concordato e approvato dal committente, più volte modificato in corso d'opera in base alle sue indicazioni, come risulta dai documenti allegati e dalla
Tes_ analitica descrizione dei testi , e . Tes_3 Parte_1
Una volta ritenuto non provato il prezzo dedotto dalle parti, il Tribunale avrebbe quindi dovuto provvedere alla sua determinazione ai sensi dell'art.1657 c.c., sulla scorta della documentazione in atti e delle prove espletate, ovvero a mezzo di una CTU, essendo pacifico che in tema d'appalto (così come di contratto d'opera) “il Giudice, in deroga alla disposizione di carattere generale di cui all'art.1346 c.c., può determinare la misura del corrispettivo nell'ipotesi in cui le parti, pur avendolo pattuito, non ne hanno provato la differente misura rispettivamente dedotta” (così Cassazione sez. III 16/05/2006 n.11368).
HA ERRATO IL TRIBUNALE A REVOCARE IL DECRETO INGIUNTIVO E A COMPENSARE LE SPESE DI LITE OVVERO, IN
SUBORDINE, A NON COMPENSARLE PARZIALMENTE, LIQUIDANDOLE PER IL RESTO IN FAVORE DELL'OPPOSTO
In ogni caso, in subordine, a fronte della condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 5.000,00, accertata dovuta e non pagata, non si giustifica la compensazione integrale delle spese.
Infatti, è pacifico che nel regolare le spese di lite in caso di reciproca soccombenza, il Giudice di merito deve effettuare una valutazione discrezionale che si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, sempre che non sussistano particolari motivi da esplicitare in motivazione, per una integrale compensazione o comunque una modifica del carico delle spese in base alle circostanze di cui è possibile tenere conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.” (così Cassazione civile sez. VI 02/03/2020, n. 5711; conforme cfr. Cassazione civile sez. III 22/02/2016, n. 3438)
Pertanto la compensazione si poteva giustificare solo in proporzione alla somma disconosciuta e quindi, al massimo, per la metà delle spese di causa, che per il resto andavano poste a carico dell'opponente, che mai ha fatto offerta, prima o in corso di causa, di pagare il minore importo determinato in sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA
Per la subordinata ipotesi che l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta non ritenga raggiunta la prova del prezzo pattuito per la realizzazione delle opere per cui è causa, si insiste nella richiesta di nomina di un CTU che stimi il loro valore ai fini della determinazione ai sensi dell'art. 1657 c.c. ovvero, in ulteriore subordine, dell'art. 1474 c.c.
Con comparsa di risposta si costituisce l'appellato , contestando Controparte_2
l'infondatezza del gravame per i motivi già espressi dal Tribunale.
Con ordinanza del 2.11.2022, la Corte rigetta l'istanza di nomina di un CTU “per la
determinazione del valore delle opere per cui è causa”, ritenendola “del tutto superflua ai
fini del decidere”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.11.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è solo parzialmente fondato, per i motivi che seguono.
Deve premettersi che il Giudice di appello può sostituire o rafforzare in tutto o in parte la motivazione della sentenza gravata, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo (in questo senso, ex multis, Cass. sent. n.4889/2016 e sent. n.19068/2023).
Riguardo il merito della pretesa creditoria azionata, nel giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo l'opposto è l'attore in senso sostanziale, ma il relativo onere probatorio va relazionato al tenore degli assunti difensivi dell'opponente.
Con riguardo alla prova del prezzo concordato di € 16.000/00, come assunto dal creditore
, il teste dichiara “confermo la circostanza” Parte_1 Persona_1
all'udienza del 10.4.2018, rispondendo all'articolato “dica il teste se è vero o no che per la
realizzazione della cucina e della parete attrezzata per cui è causa fu concordato con il
sig. un prezzo complessivo comprensivo di iva, di € 16.000,00 di cui Controparte_2
€12.000,00 per la cucina ed € 4.000,00 per la parete attrezzata”, mentre l'altra teste Tes_2
– dipendente dell'opposto e sentita all'udienza del 14.6.2018 – dichiara “… non ero
[...]
presente quando fu concordato il prezzo;
mi fu riferito dal sig. in Parte_1
corso d'opera”.
Il teste , escusso sulla circostanza relativa al prezzo pattuito di Persona_1
quanto oggetto di causa, è fratello del creditore opposto.
Tale vincolo familiare, unito all'assenza di elementi oggettivi a riscontro della sua dichiarazione, incide negativamente sulla credibilità della scarna e non circostanziata deposizione (“confermo la circostanza”), rendendola non attendibile riguardando fatti controversi e non supportati da ulteriori prove, senza che siano emersi elementi terzi o documentali di riscontro. In assenza di altri riscontri oggettivi, la sua deposizione non può
considerarsi idonea a dimostrare l'effettiva pattuizione del prezzo allegato e deve quindi essere valutata con particolare cautela, peraltro non sottacendosi la seguente circostanza verbalizzata dal Giudice alla medesima udienza e poco prima della sua escussione:
“A questo punto alle ore 14:20 si da atto che … si allontana senza alcuna autorizzazione il
signor , il quale dichiara di essere uscito a parlare con il fratello Parte_1
…” Per_1
La teste , escussa sulla medesima circostanza relativa al prezzo pattuito, ha Tes_2
reso dichiarazioni prive di diretta conoscenza dei fatti, limitandosi a riferire quanto appreso dalla parte a cui è legata da rapporto di lavoro subordinato.
Si tratta dunque di una testimonianza 'de relato', basata su dichiarazioni della parte interessata, che non è idonea a costituire piena prova dei fatti oggetto della lite.
A ciò si aggiunga che il teste è lavoratore dipendente della parte interessata all'accoglimento della domanda, circostanza che incide sull'attendibilità della deposizione in assenza di riscontri oggettivi o documentali;
pertanto, la testimonianza resa non può
ritenersi sufficiente a provare l'avvenuta pattuizione del prezzo, mancando sia la conoscenza diretta dei fatti, sia l'indipendenza soggettiva del dichiarante.
Quanto sopra premesso, con riferimento alla natura del contratto e alla possibilità di provare a mezzo CTU il prezzo se le parti affermano di averlo pattuito ma non ne offrono prova, deve preliminarmente valutarsi il regolamento giuridico del negozio voluto, avente ad oggetto la fornitura e montaggio di arredi su misura, consistenti in una “cucina” e una
“parete attrezzata”.
Ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto, quando alla prestazione di fare caratterizzante l'appalto, si affianchi quella di dare tipica della vendita, deve aversi riguardo alla prevalenza o meno del lavoro sulla materia, al fine di accertare se la somministrazione della materia sia un semplice mezzo per la produzione dell'opera ed il lavoro lo scopo del contratto (appalto), oppure se il lavoro sia il mezzo per la trasformazione della materia ed il conseguimento della cosa l'effettiva finalità del contratto
(vendita).
Nel caso di specie, dalla stessa relazione con allegate fotografie prodotta con la memoria ex art.183 co.6 n.2 c.p.c. dal CTP di parte opposta geom. , si evince la Persona_2
limitata applicazione della mano d'opera nell'opera commissionata, trattandosi di realizzazione e montaggio di sportelli e cassettiere di misure geometriche standard oltre alla fornitura di elettrodomestici (la cucina), nonché di mensole e sportelli (la parete attrezzata), senza alcuna lavorazione manuale personalizzata, ad esempio consistente nella realizzazione di decori o finiture di particolare pregio.
Per l'effetto, correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la disciplina contrattuale della compravendita, derivandone che ai sensi dell'art.1474 c.c. il Giudice non può
accertare a mezzo CTU il prezzo, se le parti affermano di averlo pattuito ma non ne offrono prova.
E, infatti, la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova circa l'ammontare del prezzo pattuito in un contratto di compravendita, non potendo avere carattere esplorativo diretto a colmare le lacune probatorie di una delle parti, sottraendo all'onere probatorio che è loro imposto.
Coglie, invece, nel segno il motivo di appello relativo alla ingiustificata compensazione integrale delle spese, in effetti non coerente con la circostanza che parte opponente è
rimasto soccombente riguardo il pagamento del saldo del prezzo di € 5.000/00, che neppure ha offerto di pagare.
Per l'effetto, in coerenza alla corretta applicazione del principio della soccombenza,
devono porsi a carico di parte opponente le spese del giudizio di opposizione, che però
devono compensarsi per metà in ragione del dimidiato riconoscimento della pretesa del creditore, che vanno liquidate secondo il D.M. n.55/2014 ratione temporis vigente avuto riguardo allo scaglione di valore della causa da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
Allo stesso modo vanno regolate le spese del giudizio di impugnazione, che vanno poste a carico dell'appellato avuto riguardo il medesimo scaglione di valore e i medesimi parametri minimi, però liquidate secondo il vigente D.M. n.147/2022 e compensate per metà.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.105/2022, in riforma della sentenza n.577/2021
resa dal Tribunale di Enna in data 8.9.2021 e depositata il 14.9.2021, condanna
[...]
al pagamento delle spese del giudizio avanti il Tribunale in favore di CP_2 Parte_1
– quale titolare della ditta individuale ET IC - che liquida in
[...]
€2.738/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovute, che compensa per metà.
Conferma nel resto la sentenza gravata.
Condanna al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore di Controparte_2
– quale titolare della ditta individuale ET IC - che liquida Parte_1
in € 1.984/00, oltre 15% per rimborso forfetario spese, € 382/50 per spese, C.P.A. e I.V.A.
se dovute, che compensa per metà.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)