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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 10697 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10697 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. PERILLO LUISA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. PERILLO LUISA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07/06/2024 e - premettendo Controparte_1 CP_2
di aver contratto matrimonio in Napoli il 24/05/2006 e che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
(01.06.209) e (02.06.2014) - rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2
vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
All'udienza del 04.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso cosi come integrate con le note di udienza. Previa acquisizione del parere del PM, il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni cosi come modificate ed integrate all'udienza cartolare del 04.02.2025:
“1) La casa familiare sita in Quarto (NA) via D. Giuseppe Morosini n. 18/B— viene assegnata alla madre - SI.ra ; Controparte_1
2) I figli saranno affidati congiuntamente ad entrambe i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
3) Il padre potrà vedere i figli in ogni momento, compatibilmente con gli impegni di questi ultimi;
4)In ogni caso i minori staranno con il padre nei week-end alternati (dal venerdi pomeriggio alla domenica sera) e il martedi e il giovedi dalle 18:00 alle 20:00;
5)Nei periodi di vacanza (estiva e invernale), salvo quanto di seguito meglio precisato e concordato,
i minori staranno con il padre nel periodo estivo 15 gg ad agosto e nel periodo invernale una settimana;
6) Il periodo estivo inizia con la fine dell'ultimo giorno delle lezioni e finisce con l'inizio del primo giorno di scuola;
7) I genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni durante la pausa estiva. Durante le vacanze estive i figli, salva diversa volontà degli stessi e previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 1° maggio di ciascuna annualità, trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore. I giorni di vacanza hanno la priorità sulle frequentazioni regolari;
8)La seguente calendarizzazione è soggetta alla diversa organizzazione che i genitori possono concordare in prossimità delle festività e, in ogni caso, dalla diversa volontà e dagli impegni dei minori.
- Il primo novembre, festa di tutti i Santi. I figli trascorreranno questa festa con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: madre Fine: padre - 8 dicembre, Immacolata Concezione: I figli trascorreranno questa festa con la madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: madre Fine: padre
- Vacanze di Natale. Durante le vacanze natalizie (23/12 — 6/1) i figli, salva diversa volontà degli stessi e previo accordo tra i coniugi che dovrà intercorrere entro la data del 15 novembre di ciascuna annualità, trascorreranno una settimana con la madre e una settimana con il padre;
- Pasqua e Pasquetta I figli trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il
Lunedi dell'Angelo con l'altro.
- 25 aprile, anniversario della liberazione. I figli trascorreranno questa festa con madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: madre Fine: padre
- Primo maggio, festa del Lavoro. I figli trascorreranno questa festa con madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: madre Fine: padre
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. I figli trascorreranno questa festa con madre negli anni pari e con l'altro genitore negli anni dispari. Inizio: madre Fine: padre
- Compleanno della madre (2-8-1978): i figli resteranno con la madre
- Compleanno del padre (16-04-1976): i figli resteranno con il padre
- Compleanno dei figli: 1-6-2009 2-6-2014 In entrambi i casi i figli trascorreranno il Per_1 Per_2 loro compleanno con entrambi i genitori
Rispetto della frequenza scolastica: i figli verranno accompagnati e ripresi a scuola dal genitore assegnatario per ogni specifico giorno.
Rispetto degli impegni ludico/sportivi: i figli verranno accompagnati e ripresi agli impegni ludico/sportivi dal genitore assegnatario per ogni specifico giorno.
I genitori, in caso di impedimento (per motivi di lavoro) al rispetto dei predetti Impegni si impegnano a concordare la soluzione più adatta.
9) il SI. verserà, alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_2 Controparte_1 dei figli la somma di € 600,00 (€300,00per ciascuno di essi), somma che sarà versata a mezzo bonifico anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di ottobre annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT. Quanto all'assegno unico sarà tra gli stessi diviso (uno per ogni figlio).
10) il SI. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli CP_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la [frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attivita sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); -
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) A titolo di contributo al mantenimento della SI. , il SI. non Controparte_1 CP_2 verserà alla stessa nessuna somma e viceversa”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
(atto n.55, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2006);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Carla Hubler