CA
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/10/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
DE RI LL PRESIDENTE
UL EL CONSIGLIERA
MA GR SS CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 96 /2025 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. F RICCARDO USO ( ) C.F._1
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PIETRO CP_1 P.IVA_2
PU ( ) C.F._2 Controparte_2
( C.F._3 Controparte_3
( ) C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 959/2024 pubblicata in data 14/10/2024 il Tribunale di
Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 1.12.2023 da per l'accertamento negativo del credito Parte_1 CP_1
relativo al periodo 1.8.2021/31.12.2022 di cui all'avviso di accertamento n.
2023-GE-00417 del 30.6.2023, essendo stata contestata la scorretta determinazione dell'imponibile contributivo in conseguenza dell'applicazione del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Trasporti e
Logistica, l'omissione contributiva per lavoro straordinario nonché
l'illegittimità del regime contributivo applicato alle trasferte, alla malattia ed alle assenze ingiustificate.
Il Tribunale ha dato atto che l'oggetto sociale di Parte_1
è la distribuzione di merci e prodotti non alimentari e ritenuto che la
[...]
normativa imponga di considerare il settore cui appartiene la datrice di lavoro, essendo l'imponibile contributivo insensibile a scelte di comodo;
ha inoltre tenuto conto delle prestazioni rese dai dipendenti della sede di
Genova – oggetto di accertamento ispettivo – in quanto operanti su appalti conclusi con (società commercializzante il marchio Controparte_4
, evidenziando l'incongruenza tra il CCNL Controparte_5
Multiservizi applicato dalla ricorrente (disciplinante i rapporti di lavoro di imprese industriali del settore servizi di pulizia ed integrati) ed il settore terziario in cui l'azienda risultava classificata a fini previdenziali.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto corretta la scelta dell di calcolare CP_1
ulteriore base imponibile per due ore di straordinario giornaliere in relazione a tutto il personale viaggiante con mansioni di autista, montatore, addetto al montaggio e ad operazioni di facchinaggio, considerato il tenore delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva;
ha dato atto che la società
pag. 2/12 riconosceva la trasferta secondo le condizioni del regolamento aziendale, ritenendo corretta la conclusione cui era pervenuto l' , ossia che CP_1
l'azienda applicava l'indennità di trasferta per soddisfare una propria esigenza organizzativa, svincolata dai presupposti propri dell'istituto, perseguendo piuttosto finalità premiali e di integrazione salariale e sottraendo tali compensi alla dovuta contribuzione. Analogamente, le numerose ipotesi di malattia non retribuita e di assenze ingiustificate emergenti dall'analisi del LUL costituivano deroga alla normativa pubblicistica previdenziale e correttamente l' aveva calcolato anche in CP_1
tali ipotesi la contribuzione dovuta secondo il principio del minimale contributivo ex CCNL Logistica e Trasporti.
Con ricorso depositato in data 14/04/2025 Parte_1
propone appello lamentando: 1) l'omessa pronuncia sulla lamentata violazione dell'art. 13 l.n.124/2004, ribadendo che il verbale d'accertamento doveva ritenersi nullo per difetto di dettagliata descrizione degli accertamenti compiuti e delle fonti di prova poste a fondamento delle conclusioni raggiunte;
2) l'erronea valutazione della fattispecie e delle prove acquisite al processo ed in particolare dei contratti di appalto stipulati dalla ricorrente, attestanti la prestazione di una molteplicità di servizi e non della mera attività di trasporto e montaggio, senza contare che il CCNL
Multiservizi prevede la figura dell'operaio manutentore e montatore, assente nel CCNL Trasporti e Logistica. Errata è anche l'attribuzione di una inesistente natura costitutiva all'inquadramento previdenziale dell'impresa nel settore terziario, dovendo prevalere la valutazione dell'attività effettivamente esercitata. Peraltro con nota del 23.10.2028
l'ITL di Bologna in analoga fattispecie aveva riconosciuto la legittimità
pag. 3/12 dell'applicazione del CCNL Multiservizi;
3) l'omessa considerazione dell'assenza di prova dello straordinario asseritamente prestato e non retribuito, prova incombente sull' che nulla aveva dedotto al riguardo, CP_1
essendo insufficienti poche dichiarazioni di lavoratori raccolte in sede ispettiva per attribuire 2 ore di straordinario medio per tutto il personale viaggiante, anche se non escusso;
peraltro non era stata considerata l'articolata deduzione, anche istruttoria, volta a dimostrare l'organizzazione del lavoro su turni e l'assenza di straordinario, sicché la motivazione integrava acritica adesione alla tesi dell' , disancorata dal necessario CP_1
accertamento dei fatti;
4) l'errata interpretazione della normativa in tema di trasferta e delle disposizioni del regolamento aziendale, che riconosceva l'indennità in presenza di prestazione lavorativa svolta in altro comune o regione, introducendo peraltro condizioni più stringenti per la relativa attribuzione;
non era stato inoltre dato seguito alla richiesta di ordine di esibizione dei giustificativi delle trasferte consegnati all in occasione CP_1
dell'accertamento ispettivo, necessari per dimostrare l'effettività delle trasferte;
5) l'omessa considerazione del fatto che la regolamentazione della malattia esula dalla parte economica del CCNL Trasporto e Logistica
e pertanto non può contribuire all'individuazione del minimale contributivo;
6) l'omessa considerazione della necessità di consentire all'impresa di non erogare retribuzione in assenza di prestazione lavorativa.
L' resiste. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata discussa decisa nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
pag. 4/12 L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Sebbene il Tribunale abbia effettivamente omesso di considerazione la doglianza della ricorrente in punto a rispetto delle formalità di cui dell'art. 13 l.n.124/2004, deve rilevarsi che il presente giudizio non è sull'atto amministrativo ma sul rapporto giuridico previdenziale, sicché eventuali manchevolezze del verbale di accertamento non precluderebbero comunque l'accertamento giudiziale sulla fondatezza delle pretese dell' . Peraltro CP_1
nella fattispecie il verbale di accertamento indica dettagliatamente le fonti di prova utilizzate - ossia la documentazione esaminata e le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva - e la motivazione risulta adeguata a garantire una compiuta difesa all'appellante.
La pronuncia impugnata è corretta e condivisibile laddove conferma l'individuazione operata dall del CCNL applicabile al fine della CP_1
quantificazione del minimale contributivo.
Le diffuse argomentazioni del giudice di prime cure muovono dall'esame delle previsioni normative di riferimento nonché dell'accertamento dell'effettiva attività svolta da in esecuzione degli Parte_2
appalti stipulati con come emergente dal testo contrattuale Controparte_4
e dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, e non possono pertanto considerarsi avulse dall'effettivo contesto in cui opera l'impresa.
E' inoltre pacifico e documentale che la società è stata classificata quale impresa del settore terziario, con codice ATECO proprio dei “Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci” (cfr. doc. n. 24 fascicolo
). A norma dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, co. 1, “La CP_1
pag. 5/12 classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha effetto a tutti i CP_6
fini previdenziali ed assistenziali”.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, la classificazione vincola all'applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore. La finalità perseguita è l'individuazione di un parametro di riferimento per il calcolo del minimale contributivo sottraendolo all'autonomia datoriale anche per un'“esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale”, in applicazione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva (cfr. ex multis Cass. nn.
3976/2024 e 23647/2025).
L'individuazione del CCNL applicabile avviene pertanto unicamente ai fini della determinazione del minimale contributivo, e non per disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Deve pertanto ritenersi irrilevante la nota dell'ITL di Bologna invocata dall'appellante, trattandosi di pronunciamento reso in seguito a richiesta di intervento presentata dal sindacato ed attinente a rivendicazioni retributive dei CP_7
lavoratori suscettibili di soluzione conciliativa, tanto è vero che la pratica è stata oggetto di tentativo di conciliazione ex art. 11 del D.Lgs. n.124/2004
(cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente).
Se è poi vero che i contratti di appalto tra l'appellante ed Controparte_4
prevedono lo svolgimento di servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto e montaggio di mobili (quali ad esempio l'incasso dei corrispettivi e lo smaltimento degli imballaggi), è altrettanto certo che il CCNL Multiservizi si rivolge espressamente al “mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato” ed individua la sua sfera di applicazione con una elencazione (pur non esaustiva) di servizi diversi da pag. 6/12 quelli svolti dall'appellante (servizi di pulimento, manutenzione, conduzione e gestione impianti, controllo accessi, ausiliari museali, fieristici e congressuali, di sanificazione ambientale, amministrativi, alla ristorazione, ausiliari del trasporto, ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati ecc..; cfr. CCNL Multiservizi, doc. n.
10 fascicolo di parte ricorrente).
Per contro, il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione mira espressamente a favorire lo sviluppo del trasporto e della logistica
“andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci (...) per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese”, tra cui sono espressamente incluse la ricezione dei pagamenti, la gestione dei resi, i servizi di riparazione, montaggio ed installazione (cfr. CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, doc. 11 fascicolo di parte ricorrente). Tanto è vero che, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, tra i profili professionali sono indicati gli addetti al montaggio e smontaggio di arredi nonché le “funzioni di muratore, falegname, idraulico elettricista, saldatore e meccanico che invece non sono rinvenibili” nel CCNL
Multiservizi.
Sono del pari condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in relazione al trattamento contributivo delle indennità di trasferta oggetto di contestazione.
Dalla disciplina dell'istituto dettata dal regolamento aziendale emerge che l'indennità è riconosciuta in misura giornaliera ed in rapporto al “mese di paga (…) ai lavoratori che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni: - per almeno 2 settimane nel mese, svolgono una prestazione di lavoro effettivo superiore a 38 ore su base settimanale, fuori del territorio
pag. 7/12 comunale della sede di lavoro, da riproporzionarsi in caso di part time - abbiano prestato attività lavorativa nel mese per almeno 15 giorni - non abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari sanzionati con almeno la sospensione - non abbiano effettuato assenze ingiustificate nell'arco del mese” (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte ricorrente). Al ricorrere contemporaneamente di tali condizioni, l'appellante applica la tabella allegata al suddetto regolamento, che stabilisce importi economici variabili a seconda del numero di giornate lavorate nel mese,
Alcuni dei lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno dichiarato quanto segue: “al fine di aumentare la retribuzione l'azienda ha previsto un meccanismo incentivante che consiste nell'effettuare il massimo delle giornate possibili lavorate nel mese. Per esempio, se lavoro almeno 24 giornate al mese ho diritto alla maggiorazione di € 32 per ogni giornata.
Se lavoro meno ho diritto a maggiorazioni più basse e che vengono indicate in busta sotto la voce trasferta. Questa maggiorazione è indipendente dall'effettiva effettuazione delle trasferte ma è legata alle giornate lavorate. La società utilizza il cosiddetto fermo tecnico quale arma di ricatto. Nel caso qualcuno si lamenti, il sig. o i suoi CP_8
superiori decidono di non far lavorare il dipendente in modo da non fargli raggiungere le 24 giornate creando così un danno economico”
(dichiarazione di nonché quelle, di analogo Persona_1
tenore, di di cfr. doc. n. Persona_2 Persona_3
10 fascicolo ). , responsabile dell'unità produttiva, CP_1 Controparte_9
sentito in data 22 gennaio 2022, in risposta alla domanda “Come viene quantificata la trasferta?” ha reso la seguente dichiarazione: “Gli accordi sono che il personale riceve un'indennità fissa sulla base del numero delle
pag. 8/12 giornate lavorate indipendentemente dal luogo in cui vanno effettivamente
a lavorare. Si tratta di un incentivo quantificato sulla base del prospetto che mi ha presentato. L'effettiva trasferta viene pagata solo quando il personale lavora in un altro deposito”
Appare pertanto evidente che ha utilizzato la voce Parte_1
“trasferta” con finalità di compenso incentivante della presenza al lavoro, e non già per compensare il disagio di specifici spostamenti, determinando un illegittimo esonero contributivo. Per espressa previsione aziendale tale compenso era precluso ove il lavoratore non avesse comunque prestato il numero di giorni lavorati stabilito.
Considerato che
compete all'appellante l'onere di provare il diritto all'esonero contributivo, è evidente che una siffatta regolamentazione rende irrilevante la richiesta istruttoria di acquisizione della documentazione che si afferma consegnata all' ed CP_1
attestante le trasferte effettuate al di fuori del territorio del comune di
Genova, considerato che l'indennità risulta essere stata erogata in misura giornaliera, su base mensile ed a prescindere dal ricorrere di tale presupposto.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in merito alle contestazioni sulle assenze per malattia non retribuite e sulle assenze ingiustificate sono del pari condivisibili.
E' evidente che le disposizioni del regolamento aziendale non possono derogare alla normativa di tipo pubblicistico in materia di malattia, sicché correttamente l'istituto previdenziale ha calcolato la contribuzione tenuto conto del minimale contributivo ex CCNL Logistica e Trasporti. E' poi pacifico in causa che in sede di accertamento sono emersi un numero anomalo di giorni di assenza non retribuita, non attribuiti a cause legali o pag. 9/12 contrattuali, sicché si trattata di una sostanziale riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, con illegittimo esonero contributivo. Sul punto, la difesa dell'appellante si limita peraltro ad affermare che è suo diritto non erogare alcuna retribuzione in caso di assenza di prestazione lavorativa ma ciò non autorizza a derogare al minimale contributivo al di fuori delle cause legali o contrattuali di sospensione dell'obbligo retributivo
Non risulta per contro condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in merito alla determinazione di una base contributiva aggiuntiva per lavoro straordinario pari a due ore giornaliere per l'intera categoria dei dipendenti della ricorrente appartenenti al personale viaggiante quali autisti, montatori, addetti al montaggio ed alle operazioni di facchinaggio, e ciò sulla base degli “stralci di alcune dichiarazioni” riportati nel verbale ispettivo, che confermerebbero la ricostruzione dei verbalizzanti.
Come noto, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso dell'attività ispettiva, pur non godendo della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite al verbalizzante, qualora esse siano univoche e/o controparte non abbia fornito specifica prova contraria (cfr. ex multis Cass. n. 11934/2019, Cass
n. 20019/2018). Di regola viene inoltre riconosciuta, per evidenti ragioni, la speciale genuinità delle dichiarazioni rese dai lavoratori all'atto dell'accesso ispettivo.
Deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, in sede di primo accesso ispettivo sono state raccolte le dichiarazioni di solo 8 lavoratori, mentre ulteriori 29 lavoratori sono stati convocati a gruppi di due/tre in successivi incontri.
pag. 10/12 Poiché risulta agli atti che la società conta 140 dipendenti, e considerato che non tutte le dichiarazioni attestano lo svolgimento di lavoro straordinario, le conclusioni cui sono pervenuti i verbalizzanti peccano all'evidenza di approssimazione.
Come rilevato dall'appellante – che ha dedotto prova contraria in punto a lavoro straordinario - l' ha tuttavia omesso di articolare compiute CP_1
deduzioni istruttorie, pur essendo onerata della prova dell'effettuazione degli straordinari non risultanti da LUL e buste paga. Si è infatti limitata a richiedere l'escussione quali testi degli ispettori verbalizzanti, e l'interrogatorio libero dei lavoratori sentiti in sede ispettiva.
L'appello viene pertanto accolto in relazione a tale ultima contestazione, da ritenersi non provata.
Le spese vengono compensate per 1/3 stante la non integrale soccombenza,
e per la restante parte vengono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c. in parziale accoglimento dell'appello dichiara che Parte_1
non è tenuta a pagare all' i contributi e le somme aggiuntive CP_1
addebitate nel verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023 – GE
– 000417 del 30.6.2023 in relazione a compensi per lavoro straordinario.
Condanna l'appellante a rimborsare all' 2/3 delle spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio che si liquidano per l'intero per il primo grado in €
12.000,00 e per il secondo grado in 14.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., compensato il residuo terzo.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
La Consigliera est. Il Presidente
pag. 11/12 MA GR SS
DE RI LL
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
DE RI LL PRESIDENTE
UL EL CONSIGLIERA
MA GR SS CONSIGLIERA REL. all'esito di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 96 /2025 promossa da:
(C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. F RICCARDO USO ( ) C.F._1
appellante contro
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. PIETRO CP_1 P.IVA_2
PU ( ) C.F._2 Controparte_2
( C.F._3 Controparte_3
( ) C.F._4
appellato
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da nota per trattazione scritta. per l'appellato: come da nota per trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 959/2024 pubblicata in data 14/10/2024 il Tribunale di
Genova ha rigettato il ricorso depositato in data 1.12.2023 da per l'accertamento negativo del credito Parte_1 CP_1
relativo al periodo 1.8.2021/31.12.2022 di cui all'avviso di accertamento n.
2023-GE-00417 del 30.6.2023, essendo stata contestata la scorretta determinazione dell'imponibile contributivo in conseguenza dell'applicazione del CCNL Multiservizi in luogo del CCNL Trasporti e
Logistica, l'omissione contributiva per lavoro straordinario nonché
l'illegittimità del regime contributivo applicato alle trasferte, alla malattia ed alle assenze ingiustificate.
Il Tribunale ha dato atto che l'oggetto sociale di Parte_1
è la distribuzione di merci e prodotti non alimentari e ritenuto che la
[...]
normativa imponga di considerare il settore cui appartiene la datrice di lavoro, essendo l'imponibile contributivo insensibile a scelte di comodo;
ha inoltre tenuto conto delle prestazioni rese dai dipendenti della sede di
Genova – oggetto di accertamento ispettivo – in quanto operanti su appalti conclusi con (società commercializzante il marchio Controparte_4
, evidenziando l'incongruenza tra il CCNL Controparte_5
Multiservizi applicato dalla ricorrente (disciplinante i rapporti di lavoro di imprese industriali del settore servizi di pulizia ed integrati) ed il settore terziario in cui l'azienda risultava classificata a fini previdenziali.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto corretta la scelta dell di calcolare CP_1
ulteriore base imponibile per due ore di straordinario giornaliere in relazione a tutto il personale viaggiante con mansioni di autista, montatore, addetto al montaggio e ad operazioni di facchinaggio, considerato il tenore delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva;
ha dato atto che la società
pag. 2/12 riconosceva la trasferta secondo le condizioni del regolamento aziendale, ritenendo corretta la conclusione cui era pervenuto l' , ossia che CP_1
l'azienda applicava l'indennità di trasferta per soddisfare una propria esigenza organizzativa, svincolata dai presupposti propri dell'istituto, perseguendo piuttosto finalità premiali e di integrazione salariale e sottraendo tali compensi alla dovuta contribuzione. Analogamente, le numerose ipotesi di malattia non retribuita e di assenze ingiustificate emergenti dall'analisi del LUL costituivano deroga alla normativa pubblicistica previdenziale e correttamente l' aveva calcolato anche in CP_1
tali ipotesi la contribuzione dovuta secondo il principio del minimale contributivo ex CCNL Logistica e Trasporti.
Con ricorso depositato in data 14/04/2025 Parte_1
propone appello lamentando: 1) l'omessa pronuncia sulla lamentata violazione dell'art. 13 l.n.124/2004, ribadendo che il verbale d'accertamento doveva ritenersi nullo per difetto di dettagliata descrizione degli accertamenti compiuti e delle fonti di prova poste a fondamento delle conclusioni raggiunte;
2) l'erronea valutazione della fattispecie e delle prove acquisite al processo ed in particolare dei contratti di appalto stipulati dalla ricorrente, attestanti la prestazione di una molteplicità di servizi e non della mera attività di trasporto e montaggio, senza contare che il CCNL
Multiservizi prevede la figura dell'operaio manutentore e montatore, assente nel CCNL Trasporti e Logistica. Errata è anche l'attribuzione di una inesistente natura costitutiva all'inquadramento previdenziale dell'impresa nel settore terziario, dovendo prevalere la valutazione dell'attività effettivamente esercitata. Peraltro con nota del 23.10.2028
l'ITL di Bologna in analoga fattispecie aveva riconosciuto la legittimità
pag. 3/12 dell'applicazione del CCNL Multiservizi;
3) l'omessa considerazione dell'assenza di prova dello straordinario asseritamente prestato e non retribuito, prova incombente sull' che nulla aveva dedotto al riguardo, CP_1
essendo insufficienti poche dichiarazioni di lavoratori raccolte in sede ispettiva per attribuire 2 ore di straordinario medio per tutto il personale viaggiante, anche se non escusso;
peraltro non era stata considerata l'articolata deduzione, anche istruttoria, volta a dimostrare l'organizzazione del lavoro su turni e l'assenza di straordinario, sicché la motivazione integrava acritica adesione alla tesi dell' , disancorata dal necessario CP_1
accertamento dei fatti;
4) l'errata interpretazione della normativa in tema di trasferta e delle disposizioni del regolamento aziendale, che riconosceva l'indennità in presenza di prestazione lavorativa svolta in altro comune o regione, introducendo peraltro condizioni più stringenti per la relativa attribuzione;
non era stato inoltre dato seguito alla richiesta di ordine di esibizione dei giustificativi delle trasferte consegnati all in occasione CP_1
dell'accertamento ispettivo, necessari per dimostrare l'effettività delle trasferte;
5) l'omessa considerazione del fatto che la regolamentazione della malattia esula dalla parte economica del CCNL Trasporto e Logistica
e pertanto non può contribuire all'individuazione del minimale contributivo;
6) l'omessa considerazione della necessità di consentire all'impresa di non erogare retribuzione in assenza di prestazione lavorativa.
L' resiste. CP_1
A seguito di discussione mediante trattazione scritta in sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 la causa è stata discussa decisa nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025 sulla base dei seguenti motivi.
pag. 4/12 L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
Sebbene il Tribunale abbia effettivamente omesso di considerazione la doglianza della ricorrente in punto a rispetto delle formalità di cui dell'art. 13 l.n.124/2004, deve rilevarsi che il presente giudizio non è sull'atto amministrativo ma sul rapporto giuridico previdenziale, sicché eventuali manchevolezze del verbale di accertamento non precluderebbero comunque l'accertamento giudiziale sulla fondatezza delle pretese dell' . Peraltro CP_1
nella fattispecie il verbale di accertamento indica dettagliatamente le fonti di prova utilizzate - ossia la documentazione esaminata e le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva - e la motivazione risulta adeguata a garantire una compiuta difesa all'appellante.
La pronuncia impugnata è corretta e condivisibile laddove conferma l'individuazione operata dall del CCNL applicabile al fine della CP_1
quantificazione del minimale contributivo.
Le diffuse argomentazioni del giudice di prime cure muovono dall'esame delle previsioni normative di riferimento nonché dell'accertamento dell'effettiva attività svolta da in esecuzione degli Parte_2
appalti stipulati con come emergente dal testo contrattuale Controparte_4
e dalle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, e non possono pertanto considerarsi avulse dall'effettivo contesto in cui opera l'impresa.
E' inoltre pacifico e documentale che la società è stata classificata quale impresa del settore terziario, con codice ATECO proprio dei “Servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci” (cfr. doc. n. 24 fascicolo
). A norma dell'art. 49 della l. n. 88 del 1989, co. 1, “La CP_1
pag. 5/12 classificazione dei datori di lavoro disposta dall' ha effetto a tutti i CP_6
fini previdenziali ed assistenziali”.
Per giurisprudenza costante e condivisibile, la classificazione vincola all'applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore. La finalità perseguita è l'individuazione di un parametro di riferimento per il calcolo del minimale contributivo sottraendolo all'autonomia datoriale anche per un'“esigenza di salvaguardia dell'unitarietà e della tenuta del sistema previdenziale”, in applicazione del principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto all'obbligazione retributiva (cfr. ex multis Cass. nn.
3976/2024 e 23647/2025).
L'individuazione del CCNL applicabile avviene pertanto unicamente ai fini della determinazione del minimale contributivo, e non per disciplinare il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore. Deve pertanto ritenersi irrilevante la nota dell'ITL di Bologna invocata dall'appellante, trattandosi di pronunciamento reso in seguito a richiesta di intervento presentata dal sindacato ed attinente a rivendicazioni retributive dei CP_7
lavoratori suscettibili di soluzione conciliativa, tanto è vero che la pratica è stata oggetto di tentativo di conciliazione ex art. 11 del D.Lgs. n.124/2004
(cfr. doc. n. 5 fascicolo di parte ricorrente).
Se è poi vero che i contratti di appalto tra l'appellante ed Controparte_4
prevedono lo svolgimento di servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto e montaggio di mobili (quali ad esempio l'incasso dei corrispettivi e lo smaltimento degli imballaggi), è altrettanto certo che il CCNL Multiservizi si rivolge espressamente al “mercato dei servizi di pulizia e dei servizi integrati in ambito pubblico e privato” ed individua la sua sfera di applicazione con una elencazione (pur non esaustiva) di servizi diversi da pag. 6/12 quelli svolti dall'appellante (servizi di pulimento, manutenzione, conduzione e gestione impianti, controllo accessi, ausiliari museali, fieristici e congressuali, di sanificazione ambientale, amministrativi, alla ristorazione, ausiliari del trasporto, ausiliari in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati ecc..; cfr. CCNL Multiservizi, doc. n.
10 fascicolo di parte ricorrente).
Per contro, il CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione mira espressamente a favorire lo sviluppo del trasporto e della logistica
“andando ben oltre la semplice distribuzione fisica delle merci (...) per offrire nuovi servizi a valore aggiunto alle imprese”, tra cui sono espressamente incluse la ricezione dei pagamenti, la gestione dei resi, i servizi di riparazione, montaggio ed installazione (cfr. CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione, doc. 11 fascicolo di parte ricorrente). Tanto è vero che, come puntualmente rilevato dal giudice di prime cure, tra i profili professionali sono indicati gli addetti al montaggio e smontaggio di arredi nonché le “funzioni di muratore, falegname, idraulico elettricista, saldatore e meccanico che invece non sono rinvenibili” nel CCNL
Multiservizi.
Sono del pari condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in relazione al trattamento contributivo delle indennità di trasferta oggetto di contestazione.
Dalla disciplina dell'istituto dettata dal regolamento aziendale emerge che l'indennità è riconosciuta in misura giornaliera ed in rapporto al “mese di paga (…) ai lavoratori che soddisfino contemporaneamente le seguenti condizioni: - per almeno 2 settimane nel mese, svolgono una prestazione di lavoro effettivo superiore a 38 ore su base settimanale, fuori del territorio
pag. 7/12 comunale della sede di lavoro, da riproporzionarsi in caso di part time - abbiano prestato attività lavorativa nel mese per almeno 15 giorni - non abbiano ricevuto provvedimenti disciplinari sanzionati con almeno la sospensione - non abbiano effettuato assenze ingiustificate nell'arco del mese” (cfr. doc. n. 6 fascicolo di parte ricorrente). Al ricorrere contemporaneamente di tali condizioni, l'appellante applica la tabella allegata al suddetto regolamento, che stabilisce importi economici variabili a seconda del numero di giornate lavorate nel mese,
Alcuni dei lavoratori sentiti in sede ispettiva hanno dichiarato quanto segue: “al fine di aumentare la retribuzione l'azienda ha previsto un meccanismo incentivante che consiste nell'effettuare il massimo delle giornate possibili lavorate nel mese. Per esempio, se lavoro almeno 24 giornate al mese ho diritto alla maggiorazione di € 32 per ogni giornata.
Se lavoro meno ho diritto a maggiorazioni più basse e che vengono indicate in busta sotto la voce trasferta. Questa maggiorazione è indipendente dall'effettiva effettuazione delle trasferte ma è legata alle giornate lavorate. La società utilizza il cosiddetto fermo tecnico quale arma di ricatto. Nel caso qualcuno si lamenti, il sig. o i suoi CP_8
superiori decidono di non far lavorare il dipendente in modo da non fargli raggiungere le 24 giornate creando così un danno economico”
(dichiarazione di nonché quelle, di analogo Persona_1
tenore, di di cfr. doc. n. Persona_2 Persona_3
10 fascicolo ). , responsabile dell'unità produttiva, CP_1 Controparte_9
sentito in data 22 gennaio 2022, in risposta alla domanda “Come viene quantificata la trasferta?” ha reso la seguente dichiarazione: “Gli accordi sono che il personale riceve un'indennità fissa sulla base del numero delle
pag. 8/12 giornate lavorate indipendentemente dal luogo in cui vanno effettivamente
a lavorare. Si tratta di un incentivo quantificato sulla base del prospetto che mi ha presentato. L'effettiva trasferta viene pagata solo quando il personale lavora in un altro deposito”
Appare pertanto evidente che ha utilizzato la voce Parte_1
“trasferta” con finalità di compenso incentivante della presenza al lavoro, e non già per compensare il disagio di specifici spostamenti, determinando un illegittimo esonero contributivo. Per espressa previsione aziendale tale compenso era precluso ove il lavoratore non avesse comunque prestato il numero di giorni lavorati stabilito.
Considerato che
compete all'appellante l'onere di provare il diritto all'esonero contributivo, è evidente che una siffatta regolamentazione rende irrilevante la richiesta istruttoria di acquisizione della documentazione che si afferma consegnata all' ed CP_1
attestante le trasferte effettuate al di fuori del territorio del comune di
Genova, considerato che l'indennità risulta essere stata erogata in misura giornaliera, su base mensile ed a prescindere dal ricorrere di tale presupposto.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale in merito alle contestazioni sulle assenze per malattia non retribuite e sulle assenze ingiustificate sono del pari condivisibili.
E' evidente che le disposizioni del regolamento aziendale non possono derogare alla normativa di tipo pubblicistico in materia di malattia, sicché correttamente l'istituto previdenziale ha calcolato la contribuzione tenuto conto del minimale contributivo ex CCNL Logistica e Trasporti. E' poi pacifico in causa che in sede di accertamento sono emersi un numero anomalo di giorni di assenza non retribuita, non attribuiti a cause legali o pag. 9/12 contrattuali, sicché si trattata di una sostanziale riduzione unilaterale dell'orario di lavoro, con illegittimo esonero contributivo. Sul punto, la difesa dell'appellante si limita peraltro ad affermare che è suo diritto non erogare alcuna retribuzione in caso di assenza di prestazione lavorativa ma ciò non autorizza a derogare al minimale contributivo al di fuori delle cause legali o contrattuali di sospensione dell'obbligo retributivo
Non risulta per contro condivisibile la valutazione operata dal Tribunale in merito alla determinazione di una base contributiva aggiuntiva per lavoro straordinario pari a due ore giornaliere per l'intera categoria dei dipendenti della ricorrente appartenenti al personale viaggiante quali autisti, montatori, addetti al montaggio ed alle operazioni di facchinaggio, e ciò sulla base degli “stralci di alcune dichiarazioni” riportati nel verbale ispettivo, che confermerebbero la ricostruzione dei verbalizzanti.
Come noto, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori nel corso dell'attività ispettiva, pur non godendo della fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., possono costituire prova sufficiente delle circostanze riferite al verbalizzante, qualora esse siano univoche e/o controparte non abbia fornito specifica prova contraria (cfr. ex multis Cass. n. 11934/2019, Cass
n. 20019/2018). Di regola viene inoltre riconosciuta, per evidenti ragioni, la speciale genuinità delle dichiarazioni rese dai lavoratori all'atto dell'accesso ispettivo.
Deve tuttavia rilevarsi che, nel caso di specie, in sede di primo accesso ispettivo sono state raccolte le dichiarazioni di solo 8 lavoratori, mentre ulteriori 29 lavoratori sono stati convocati a gruppi di due/tre in successivi incontri.
pag. 10/12 Poiché risulta agli atti che la società conta 140 dipendenti, e considerato che non tutte le dichiarazioni attestano lo svolgimento di lavoro straordinario, le conclusioni cui sono pervenuti i verbalizzanti peccano all'evidenza di approssimazione.
Come rilevato dall'appellante – che ha dedotto prova contraria in punto a lavoro straordinario - l' ha tuttavia omesso di articolare compiute CP_1
deduzioni istruttorie, pur essendo onerata della prova dell'effettuazione degli straordinari non risultanti da LUL e buste paga. Si è infatti limitata a richiedere l'escussione quali testi degli ispettori verbalizzanti, e l'interrogatorio libero dei lavoratori sentiti in sede ispettiva.
L'appello viene pertanto accolto in relazione a tale ultima contestazione, da ritenersi non provata.
Le spese vengono compensate per 1/3 stante la non integrale soccombenza,
e per la restante parte vengono poste a carico del soccombente.
P.Q.M.
Visti gli artt. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c. in parziale accoglimento dell'appello dichiara che Parte_1
non è tenuta a pagare all' i contributi e le somme aggiuntive CP_1
addebitate nel verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. 2023 – GE
– 000417 del 30.6.2023 in relazione a compensi per lavoro straordinario.
Condanna l'appellante a rimborsare all' 2/3 delle spese di entrambi i CP_1
gradi del giudizio che si liquidano per l'intero per il primo grado in €
12.000,00 e per il secondo grado in 14.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a., compensato il residuo terzo.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
La Consigliera est. Il Presidente
pag. 11/12 MA GR SS
DE RI LL
pag. 12/12