Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 15/05/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 851/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 111/2024 del Tribunale di Massa promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Menconi, ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Carrara, Corso Carlo Rosselli n. 27, come da mandato in atti
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. Niccolò Niccoli Vallesi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio Firenze, via XX Settembre n.78, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante:
111/2024, emessa dall'Ill.mo Tribunale di Massa in data 07/02/2024, pubblicata in data
09/02/2024, non notificata, pronunciata nel procedimento civile R.G. n. 969/2017 previa rinnovazione della CTU e rimessione della causa in istruttoria con l'ammissione della prova per testi di cui ai capitoli di prova nn. 3 e 4 della memoria ex art. 183, n. 2, cpc datata
16/12/2018, - condannare al pagamento in favore del sig. CP_1 Parte_1 della somma di Euro 253.063,30 o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, se dovuta, dal dì del dovuto sino al saldo,
a titolo di indennizzo relativo all'infortunio sul lavoro accorso in data 03/03/2016 ed alla relativa cancellazione dal Registro dei Piloti a far data dal 03/08/2016 così come deliberata con decreto n. 51 del 04/08/2016 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Marina di Carrara;
- il tutto con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi -quanto a quello del grado di appello- in favore del sottoscritto procuratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
93 cpc, trattandosi di onorari che quest'ultimo dichiara di non aver riscosso e di spese che dichiara di avere anticipato”.
Per l'appellata:
Piaccia all'Ecc. Corti di Appello di Genova, valutata l'ammissibilità del presente gravale per violazione del disposto di cui all'art. 342 comma I° c.p.c., respingere l'appello promosso da
avverso la sentenza n.111/2024 emessa dal Tribunale di Massa in Parte_1 data 07 febbraio 2024 e pubblicata in data 9 febbraio 2024, dandone piena conferma e/o, comunque, anche in considerazione degli ulteriori motivi dedotti a sostegno dell'infondatezza della domanda che vengono riproposti, opponendosi alle istanze istruttorie
“ex adverso” avanzate per i motivi di cui in atti. Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. conveniva in giudizio, dinanzi il Parte_1
Tribunale di Massa, in qualità di compagnia assicuratrice del CP_1 [...]
i Piloti del Porti Italiani, per sentirla condannare al Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali dallo stesso ricorrente subiti il giorno 03.03.2016, come conseguenza del sinistro occorsogli durante l'attività lavorativa. Parte ricorrente, a sostegno della domanda, deduceva che: -sino dal mese di agosto 2016 svolgeva attività di Capo Pilota della Corporazione dei Piloti del Porto di Marina di Carrara
e nella predetta qualità era iscritto presso il Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza tra i Piloti dei Porti Italiani, società cooperativa a mutualità prevalente;
-in data 03.03.2016, durante l'attività lavorativa, scendendo da una nave con una scala di corda, in condizioni meteorologiche avverse, rimaneva appeso per il solo braccio sinistra a circa 4 metri dal mare e che, al rientro a terra, accusava parestesie, dolore marcato al braccio sinistro e marcata ipostenia all'arto superiore sinistro;
-effettuati gli opportuni accertamenti medici, come da relazione medico/legale del Prof. Dott. e relativi allegati, gli Persona_1 veniva diagnosticata la rottura del muscolo bicipite brachiale, con danno neurogeno sul muscolo deltoide a sinistra;
-in data 04.08.2016, con decreto n. 51/2016, il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Marina di
Carrara, a seguito del predetto infortunio, disponeva la cancellazione del C.L.C. Parte_1 dal Registro dei Piloti del Porto di Marina di Carrara per inidoneità al servizio;
-ai
[...] sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto del
Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza tra i Piloti dei Porti Italiani, “…se all'infortunio consegue l'inabilità permanente assoluta, il Fondo assicura gli iscritti per una somma proposta dal Consiglio di amministrazione e deliberata dall'Assemblea. Agli effetti del presente articolo deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio che determini l'inabilità alla professione di pilota…”; -il Fondo Sociale di Mutua
Assistenza e Previdenza tra i Piloti dei Porti Italiani aveva stipulato in favore dei Piloti dei
Porti iscritti, tra i quali Polizza di Assicurazione Infortuni Cumulativa Parte_1
n. 73493364 con la compagnia di assicurazioni avente ad oggetto CP_1
“…l'assicurazione…per gli infortuni che determinano la cancellazione dell'assicurato dal registro dei piloti del compartimento di iscrizione entro due anni dal giorno dell'infortunio…”.
Pertanto, parte ricorrente, nella qualità di soggetto affetto da invalidità permanente assoluta intesa come inabilità alla professione di pilota e, conseguentemente, quale soggetto cancellato dal Registro dei Piloti del Porto di Marina di Carrara a far data dal 03.08.2016 per effetto di tale invalidità/inabilità, chiedeva di vedersi riconosciuto l'indennizzo deliberato dal dal Fondo Sociale di Mutua Assistenza e Previdenza tra i Piloti dei Porti Italiani ex art. 24 del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto così come assicurato presso la compagnia di assicurazione , ovvero, stante l'età di 51 anni al momento del fatto, per la CP_1 somma di € 253.063,30, pari al 70% della somma totale assicurata di € 361.519,00. Si costituiva in giudizio domandando, previo mutamento del rito da speciale a CP_1 ordinario, respingere la domanda di indennizzo avanzata da per Parte_1 assenza di prova del danno come conseguenza dell'evento dichiarato, per inoperatività della garanzia assicurativa in relazione al tipo di lesione accertata, e per essere decaduto dal relativo diritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1913 e 1915 c.c. In subordine, chiedeva ridurre equitativamente a titolo di colpa l'indennizzo dovuto, con compensazione delle spese del giudizio.
Il Giudice di primo grado, disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, istruita la causa documentalmente, con escussione dei testi indicati e l'espletamento di CTU medico legale, con l'impugnata sentenza così statuiva: “1. RIGETTA la domanda giudiziale formulata da;
2. DICHIARA TENUTO e, per l'effetto, Parte_1
DA , a rifondere ad le spese Parte_1 CP_1 processuali, che liquida, a titolo di compenso, in complessivi € 14.103,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio della controversia, € 1.628,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
5.670,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie ex art. 2 d.m. 55/14 nella misura del 15% del compenso complessivo così liquidato, oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A., nelle rispettive percentuali di legge;
3. PONE le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto depositato in data
15.02.2021, interamente e definitivamente a carico di .” Parte_1
Avverso la pronuncia proponeva appello chiedendo condannare Parte_1 al pagamento in suo favore della somma di € 253.063,30, o di quella maggiore CP_1
o minore ritenuta di giustizia, a titolo di indennizzo relativo all'infortunio sul lavoro accorso in data 03.03.2016 ed alla relativa cancellazione dal Registro dei Piloti a far data dal
03.08.2016 così come deliberata con decreto n. 51 del 04/08/2016 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Marina di
Carrara.
In particolare, parte appellante censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui ha escluso il nesso di causalità sulla base dei soli dubbi sollevati dal CTU, e sul solo presupposto per cui non sarebbe ricorso immediatamente alle cure Parte_1 mediche e/o ospedaliere.
Si costituiva in giudizio domandando respingere l'appello avverso, con CP_1 conferma integrale della statuizione di prime cure. Con provvedimento del 7.5.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 06.05.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È pacifico che è stato cancellato dal Registro dei Piloti, in quanto Parte_1 dichiarato non più in possesso dei requisiti fisici per lo svolgimento del servizio, con decorrenza dal 03 agosto 2016, come deliberato in data 04/08/2016 dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Marina di
Carrara, previo accertamento della Commissione Medica USMAF SASN - OS IL
AG Unità Territoriale di Livorno del 03/08/2016.
Il Tribunale ha statuito che parte attrice non ha fornito la prova del nesso di causalità materiale tra l'evento verificatosi in data 3.3.2016 e le lamentate lesioni personali a seguito della descritta caduta.
La sentenza di primo grado si è espressa nel senso che: “l'attore ha riferito di aver avvertito, al momento dell'incidente, un forte dolore al braccio sinistro, non tale, tuttavia, da impedirgli di continuare nel suo lavoro, anche nei quindici giorni successivi, pur svolgendo attività meno impegnativa. Il 16.03.2016 (13 giorni dopo il fatto) un certificato del Dott. Per_2
Specialista in Medicina del Lavoro, di Carrara, prescrive 10 giorni di riposo e cure per
[...]
“stato d'ansia con disturbi del sonno”, senza far cenno alla ben più grave lesione muscolare.
Sulla base di tali premesse, appare condivisibile quanto affermato dall'ausiliario dello scrivente, in risposta al quesito sulla sussistenza del nesso di causalità tra evento e danno lamentato demandatogli”.
Il ctu aveva ritenuto “Difficile poter rispondere con certezza a questo quesito. Come riportato in Storia clinica e nell'analisi del decorso nosodromico, il fatto che il leso non si sia recato nell'immediato a visita specialistica e ad opportuni esami strumentali non ci permette di evidenziare se le lamentate lesioni si siano realizzate su strutture indenni o su eventuali preesistenze gli esami effettuati nell'immediato avrebbero potuto evidenziare, per esempio, un imponente stato flogistico, e/o l'emorragia intramuscolare, segni tutti di un evento acuto;
gli esami effettuati dopo circa tre mesi, nel maggio – giugno, non sono dirimenti, in quanto
'fotografano' lo stato dell'arte in quel periodo: il referto RMN del 07.06.2016, infatti, parla, in maniera aspecifica di “esiti di lesione muscolare” senza dar cenno se si tratti di esiti di
'recente' lesione o di 'pregressa' lesione”. L'appellante si duole del fatto che il nesso di causalità sia stato escluso per il fatto che non ha fatto immediato ricorso alle cure mediche. Parte_1
Aggiunge che, come già evidenziato dal consulente tecnico di parte, Dott. Per_1
nelle proprie osservazioni alla CTU , dopo aver contattato in
[...] Parte_1 data 16/03/2016 il medico generico Dott. (che evidenziava meri problemi di Persona_2 ansia, prescrivendo riposo e cure per 10 gg.), in data 20/03/2016, a causa del persistente dolore si recava al Pronto Soccorso riferendo “…dolore braccio sx con presenza di lieve limitazione funzionale a seguito di trauma distrattivo di circa 15 giorni fa”.
All'esame obiettivo era evidenziato un modesto aumento volume bicipide sinistro;
veniva quindi effettuata una ecografia muscolotendinea alla spalla sinistra”, all'esito della quale veniva rilevata una “formazione pseudonodulare disomogenea centimetrica nel contesto del
III medio-distale del muscolo bicipide, da riferire ad esito di strappo muscolare. Necessaria valutazione ortopedica…”
Si duole quindi del fatto che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che la lesione era già accertata in data 20/03/2016.
Parte appellata , fin dal giudizio di primo grado aveva eccepito il difetto di prova CP_1 di sussistenza di nesso causale fra l'evento narrato e la lesione lamentata. Anche nel presente grado ribadisce che l'eventuale lesione non avrebbe reso l'appellante inidoneo all'espletamento dell'attività svolta, come erroneamente dichiarato dalla Commissione
Medica USMAT- SAS - OS IL AG (secondo quanto del resto evidenziato dal ctu che ha accertato una “Modica ipostemia all'arto superiore sinistro in soggetto destrimane, non si ritiene indicano in maniera assoluta e totale sulla inidoneità all'espletamento delle mansioni di pilota di porto”).
eccepisce ancora la decadenza dall'indennizzo richiesto o la riduzione dello CP_1 stesso in considerazione della violazione del disposto di cui agli artt.1913 e 1915 c.c. e delle norme contrattuali di cui alle CGA (l'art.3.7 - Obblighi in caso di sinistro delle CGA in atti, impone al Fondo Piloti contraente ed all'Assicurato, con specifico richiamo all'art.1913 c.c. di dare avviso per scritto ad entro tre giorni dell'infortunio da quando si sarebbe CP_1 verificato. Nel caso in esame il Contraente Fondo Sociale di Mutua Ass. e Pre.tra i Piloti dei
Porti Italiani denunciò il sinistro ad soltanto il 07/07/2016 (dopo ben 4 mesi) CP_1 avendo ricevuto, pur tardivamente anche dal comunicazione dell'avvenuto CP_3 infortunio il 06/04/2016).
Orbene, la definitiva autonomia tra nesso causale civile e penale è stata affermata dalle
Sezioni Unite, 11 gennaio 2008 n. 576 secondo cui, in ambito penale, vige il principio della causalità adeguata o comunque dell'elevata probabilità e quasi certezza oggetto della motivazione della sentenza Franzese del 2002, mentre in ambito civile vige la regola della
“preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”. In ambito civile si svolgono due accertamenti che riguardano, rispettivamente, la causalità materiale e la causalità giuridica civile. La causalità materiale afferisce all'individuazione del fatto che ha determinato l'evento. Solo nell'ipotesi di risposta positiva, si esamina la causalità giuridica, che individua, tra le possibili conseguenze pregiudizievoli, quelle che sono effettivamente risarcibili.
Nella fattispecie in esame alla luce delle allegazioni e degli esiti dell'istruttoria non si addiviene ad una valutazione positiva, neppure in termini di maggiore probabilità, in ordine alla causalità affermata dalla parte appellante.
Va confermato che gli esiti diagnostici già esaminati in primo grado non sono idonei a stabilire il nesso causale, in ragione del principio della preponderanza dell'evidenza, atteso che dagli stessi, di mesi successivi al fatto, non emergono indicazioni in ordine alla sussistenza del nesso causale con la caduta.
Il ctu ha poi affermato: “Una rottura muscolare traumatica è per il leso una evenienza che potremo definire drammatica: il dolore è violento e lancinante, l'impotenza funzionale dell'arto leso è totale ed assoluta, ogni tentativo di minimo movimento incrementa la sintomatologia dolorosa;
data la ricchissima vascolarizzazione del muscolo si manifesta una importante emorragia intramuscolare che, affiorata in superficie, mostra una cute edematosa e tumefatta. Difficile non poter ricorrere ad un presidio specialistico.
Non sono in alcun modo emersi elementi che comprovino un tale stato.
Il ctu con riferimento al referto del Pronto soccorso menzionato dall'appellante ha dichiarato che si tratta di referto che non è presente in atti né mi è mai stato mostrato.
In ogni caso il ctu ha aggiunto che non viene riferita dal C.T.P. alcuna prescrizione terapeutica e/o indicazione sul trattamento del successivo decorso.
Orbene, nel documento è refertato l'esito di uno strappo muscolare, il ctp evidenzia con riferimento allo stesso che “Pur in un ambiente dove solo le urgenze importanti vengono trattate, venne comunque eseguita un'ecografia muscolare che rivelò comunque “una formazione pseudonodulare disomogenea centimetrica nel contesto del III medio distale del muscolo bicipite, da riferire ad esito di strappo muscolare”.
Anche a considerare utilizzabile il documento relativo all'esito dell'esame ecografico svolto presso il Pronto Soccorso, vi è da dire che esso, se ritenuto di rilievo ai fini decisori, in quanto svolto in precedenza rispetto agli ulteriori accertamenti diagnostici che il ctu ha valutato non idonei ad individuare il nesso causale, non riporta in alcun modo la sussistenza di stato flogistico, e/o l'emorragia intramuscolare, segni tutti di un evento acuto e non appare quindi idoneo a fornire supporto probatorio alla domanda azionata dall'appellante.
Né le ulteriori prove dedotte sono rilevanti: le deposizioni testimoniali rese in primo grado valgono a confermare una circostanza di per sé non contestata (l'avvenuta caduta dalla scala di corda), mentre oggetto del giudizio è la riferibilità delle conseguenze lamentate al fatto non contestato della caduta.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
Le eccezioni svolte dall'appellata restano assorbite dal rigetto dell'appello principale.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N. Parte_1
111/2024 del Tribunale di Massa.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 7160,0000 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 8.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno