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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/03/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12922/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.35 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché
l'ALCURI MICHELE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12922 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via F. Liszt n.4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma CP_1
(CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. , rappresentato e difeso dal P.IVA_1
dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/03/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il diritto di alla liquidazione dell'assegno mensile di assistenza a far data Parte_1
dal 18/09/2020 e condanna l' al pagamento della prestazione oltre accessori come per legge;
CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1700,00, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.9.2024, conveniva in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1
sentirlo condannare alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/1971 e DL
509/88, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/09/2020), i cui sottostanti requisiti sanitari le erano stati riconosciuti con decreto di omologa reso da questo Tribunale
in data 30/01/2024.
Deduceva a sostegno del ricorso, che malgrado la sussistenza di tutti i requisiti di legge e l'invio del modello AP70 per l'erogazione della prestazione, nulla le era stato corrisposto dall' . CP_2
L' , si costituiva in giudizio con memoria del 26.11.2024, eccependo che la prestazione era CP_1
stata liquidata il 12 febbraio 2024 e che le somme erano state versate in cassa sede, mancando le coordinate di pagamento.
All'udienza del 12.12.2024, la ricorrente contestava le difese dell' , rilevando di avere già CP_2
indicato le coordinate bancarie nel modello AP70, che allegava agli atti.
La causa senza alcuna attività istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che con decreto di omologa del 30/01/2024 (R.G.n.
10332/2022) del Tribunale di Palermo è stata riconosciuta alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla domanda amministrativa del
18/09/2020, risulta altresì la sussistenza del requisito reddituale e l'espletamento degli ulteriori adempimenti, in particolare, il deposito del modello AP70 dove veniva indicato l'IBAN per il pagamento della prestazione.
Alla luce dei superiori motivi, deve dichiararsi il diritto di alla liquidazione Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (18/09/2020) con condanna dell' a provvedere al relativo pagamento, oltre agli accessori di legge. CP_1
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26.3.2025
1. Il Giudice Onorario
Carmela Fachile
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/03/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 12922/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9.35 sono presenti l'avv. TARANTINO ERASMO per parte ricorrente nonché
l'ALCURI MICHELE per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12922 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via F. Liszt n.4, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Claudio La Cavera ed Erasmo Tarantino per mandato in atti
Ricorrente
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale centrale a Roma CP_1
(CAP 00144) nella via Ciro il Grande n. 21, c. f. , rappresentato e difeso dal P.IVA_1
dott. Michele Alcuri, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/03/2025
DISPOSITIVO Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Dichiara il diritto di alla liquidazione dell'assegno mensile di assistenza a far data Parte_1
dal 18/09/2020 e condanna l' al pagamento della prestazione oltre accessori come per legge;
CP_1
- Condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1700,00, CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.9.2024, conveniva in giudizio l' al fine di Parte_1 CP_1
sentirlo condannare alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza ex L. 118/1971 e DL
509/88, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/09/2020), i cui sottostanti requisiti sanitari le erano stati riconosciuti con decreto di omologa reso da questo Tribunale
in data 30/01/2024.
Deduceva a sostegno del ricorso, che malgrado la sussistenza di tutti i requisiti di legge e l'invio del modello AP70 per l'erogazione della prestazione, nulla le era stato corrisposto dall' . CP_2
L' , si costituiva in giudizio con memoria del 26.11.2024, eccependo che la prestazione era CP_1
stata liquidata il 12 febbraio 2024 e che le somme erano state versate in cassa sede, mancando le coordinate di pagamento.
All'udienza del 12.12.2024, la ricorrente contestava le difese dell' , rilevando di avere già CP_2
indicato le coordinate bancarie nel modello AP70, che allegava agli atti.
La causa senza alcuna attività istruttoria viene decisa all'odierna udienza.
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, dalla documentazione in atti, risulta che con decreto di omologa del 30/01/2024 (R.G.n.
10332/2022) del Tribunale di Palermo è stata riconosciuta alla ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per ottenere l'assegno mensile di assistenza, a decorrere dalla domanda amministrativa del
18/09/2020, risulta altresì la sussistenza del requisito reddituale e l'espletamento degli ulteriori adempimenti, in particolare, il deposito del modello AP70 dove veniva indicato l'IBAN per il pagamento della prestazione.
Alla luce dei superiori motivi, deve dichiararsi il diritto di alla liquidazione Parte_1
dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (18/09/2020) con condanna dell' a provvedere al relativo pagamento, oltre agli accessori di legge. CP_1
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 26.3.2025
1. Il Giudice Onorario
Carmela Fachile