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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 06/12/2024, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.LAV. 56/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. Dott. Ugo Cingano Presidente Relatore
2. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
3. Dott. Marco Vezzani Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 28.11.2023 al n. 56/2023 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 28.11.2023
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Moser (C.F.: ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), Via G. Canestrini n.2, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
1
(C.F.: ), il quale agisce in proprio, ai Controparte_1 C.F._3 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cles (TN), via Enrico Bergamo n. 8 (PEC eper@ fax Email_1 Email_2
0463/608901)
APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: , rappresentata Controparte_2 C.F._4 dall'Amministratore di Sostegno, avv. Monica Carlin (C.F.: ), come C.F._5 da decreto di nomina del Tribunale di Trento rappresentata e difesa, dall'avv. Cristina Postal
(C.F.: ) del Foro di Trento (TN) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6 suo studio sito in Trento (TN), via G. Grazioli, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Retribuzione
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'avv. Depeder e la sig.ra nella proposizione Controparte_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto dichiararla invalida e/o inefficace e/o inammissibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta definitività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 91/2022 d.d. 7/7/2022 oggetto di opposizione.
Nel merito, contrariis rejectis:
Accertata la validità del contratto di lavoro d.d. 14/2/2023 per cui è causa, respingere le domande svolte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
2 Respingersi l'eccezione e la domanda di compensazione dei controcrediti dedotti nell'atto di opposizione in primo grado se riproposte, siccome inammissibili e/o infondate stante l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, la mancanza di connessione con le domande oggetto del giudizio, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine stante il diritto alla compensazione delle pretese creditorie avversarie con i crediti per retribuzioni e TFR maturati a favore della sig.ra da maggio 2022 sino alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado.
In via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...] in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore, a pagare CP_2 all'appellante l'importo di Euro 8.370,84 o diversa somma di giustizia per le causali dedotte in causa dall'appellante.
In ogni caso, con condanna degli appellati o di quello tra essi che risulterà soccombente alla rifusione di compensi e spese di lite, anche generali ex art. 2 D.M. n. 5572014 e s.m., relative ad ambo i gradi di giudizio, oltre a competente IVA e cnpa.
In via istruttoria e in via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità della nuova domanda, proposta nel ricorso in appella dalla signora di compensazione Parte_1 delle pretese creditorie della signora con i crediti per retribuzioni e Controparte_2
TFR maturati a favore della signora da maggio 2022 sino alla data di Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado;
Nel merito, in via principale: respingere, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 113/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, e Parte_1 le domande ivi svolte e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla conferma della nullità del contratto dei lavoro d.d. 14.02.2013.
3 In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2 Parte_1
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla sig.ra in Parte_1 riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione
Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle somme indicate Controparte_2 in narrativa e pari ad € Ciao 8373,29, respingere la domanda spiegata in via monitoria dalla signora eventualmente compensando le rispettive poste, con revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
In via incidentale ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla signora Parte_1
in riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle Controparte_2 somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, tenuto conto, in ogni caso, dei versamenti già effettuati per € 4000,00 sul totale ingiunto, ridurre secondo quanto risulterà determinato in corso di causa e/o risulterà di giustizia, eventualmente compensando la rispettive poste, gli importi dovuti dalla signora in favore Controparte_2 dell'appellante a titolo di retribuzioni per il periodo da luglio 2021 ad aprile 2022;
Sempre in via incidentale: in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta a credito nei confronti Controparte_2 della signora delle somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma Parte_1 diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, condannare la signora a rimborsare alla signora gli Parte_1 Controparte_2 importi indicati in narrativa nella misura di € 8373,29 ho la diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del primo e del presente grado di giudizio, compresi accessori di legge.
In via istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA DEPENDER : CP_1
4 Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Trento, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altro risultante di giustizia respingere, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello di data
28.11.2023 proposito da avverso la sentenza n. 113/2023 dal Tribunale Parte_1 di Trento in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Giorgio Flaim pubblicata in data
20.07.2023 resa nel giudizio sub R.G. 377/2022,
In ogni caso: con condanna dell'appellante al rimborso delle spese e competenze di lite
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato in proprio nonché quale Parte_2 amministratore di sostegno di conveniva in giudizio innanzi Controparte_2 al tribunale di Trento, sezione Lavoro, perché venisse emessa pronuncia Parte_1 dichiarativa/accertativa/della inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo emesso a favore della Pt_1
In particolare la signora premesso di essere “stata assunta con contratto a tempo Pt_1 indeterminato di data 14.02.2013 (decorrenza dal 18.02.2013) dall'avv. Parte_2
- amministratore di sostegno della signora quale collaboratrice Controparte_2 familiare per l'assistenza della medesima signora e di non aver Controparte_2 ancora percepito le retribuzioni “maturate dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022 – ivi compresa la tredicesima” – proponeva “ricorso per emissione di decreto ingiuntivo”, formulando “istanza di voler ingiungere a . in qualità di Parte_3 amministratore di sostegno della signora .di pagare alla Parte_4 signora la somma di €uro € 12.370,84…”. Parte_1
Detto ricorso è stato accolto con decreto, emesso in data 7.7.2022 sub n. 91/2022, del seguente tenore:
“…INGIUNGE A (C.F. ) di pagare a Parte_2 C.F._3
(C.F. , per le causali di cui al ricorso, Parte_1 C.F._1 immediatamente:
1. la somma di € 12.370,84…”.
si opponeva al predetto decreto ingiuntivo “in proprio e in qualità Parte_2 di Amministratore di Sostegno della sig.ra chiedendo: Controparte_2
-in via preliminare, qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti di
“in proprio”, l'accertamento del difetto di legittimazione passiva, Parte_2 atteso che il rapporto di lavoro subordinato (il cui svolgimento rappresenta la causa petendi della domanda monitoria) si è costituito tra e non Parte_1 Controparte_2 già tra e;
Parte_1 Parte_2
5 -nel merito, il rigetto della domanda, in considerazione di una “errata quantificazione degli importi a debito per retribuzioni arretrate”, atteso che l'ingiungente non ha considerato l'avvenuto versamento in suo favore della somma di € 4.000,00 in data 23.7.2021, con imputazione alle mensilità più antiche di luglio, agosto, settembre e parte di ottobre 2021
(doc. 8 fasc. ric.).
In via subordinata riconvenzionale proponeva domanda di accertamento di un controcredito, pari a € 8.373,29, a titolo di rimborso di spese anticipate da
[...] per conto di , e conseguente pronuncia di condanna CP_2 Parte_1 alla restituzione.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto dell'opposizione, eccependo in via preliminare un conflitto di interessi tra e Parte_2 [...]
CP_2
All'esito dell'istruttoria documentale veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale:
-rigettava l'eccezione di conflitto di interessi, essendo sia l'avv. che la sua Pt_2 amministrata egualmente interessati all'accertamento della insussistenza del credito azionato dalla signora e ciò anche in virtu' del ruolo rivestito dall'avvocato, Pt_5 ovverosia soggetto autorizzato ad operare esclusivamente per conto della sua amministrata e quindi soggetto privo di “alcun personale interesse (necessario alla luce del disposto ex art. 1411co. 1 CC) a stipulare un contratto al fine di attribuire cospicui vantaggi a;
CP_2
-dichiarava la insussistenza del credito monitoriamente azionato in quanto avente come presupposto un contratto di lavoro subordinato nullo perchè avente la sua fonte in una disposizione testamentaria accettata da e non in un valido rapporto di lavoro Parte_1 in ipotesi stipulato dall'amministrata (tramite l'ADS) con la ricorrente;
-dichiarava assorbita dall'accoglimento dell'opposizione la domanda subordinata di parte opponente.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Parte_1
Si costituivano le parti appellate avv. E per mezzo Pt_2 Controparte_2 dell'amministratore di sostegno AVV. che chiedevano: Pt_2 il primo il rigetto dell'impugnazione; la seconda, oltre al rigetto, proponeva appello incidentale, ma subordinato all'accoglimento di alcuno dei motivi di appello principale.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui
6 agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello principale – che, risultando infondato, determinando l'assorbimento di tutti i motivi di appello incidentale subordinato - osserva la
Corte quanto segue.
Sub 1)
Violazione o errata applicazione degli artt. 75, 78, 86, 100, 101 e 647 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost.: nullità e/o inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per conflitto di interessi.
Illogicità di motivazione della sentenza che ha disatteso l'eccezione e la domanda di accertamento di tale conflitto di interessi tra l'avv. Depeder che ha agito sia in proprio sia quale Controparte_3
Si impugna il capo della sentenza laddove ha respinto il rilievo di nullità ed inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per conflitto di interessi tra l'opponente avv. in proprio ed il medesimo in rappresentanza dell'amministrata di sostegno, ed ha Pt_2 altresì respinto la domanda di parte opposta tesa a far accertare la conseguente invalidità
o inefficacia e/o inammissibilità dell'opposizione, con conseguente intervenuta definitività del decreto ingiuntivo n. 91/2002 ing. Tribunale di Trento-Sezione Lavoro.(appello pg. 6)
Il motivo è infondato.
L'appellante non fa che ribadire quanto scritto in primo grado.
Non risulta in alcun modo che l'avv. abbia agito “in proprio” avendo egli speso Pt_2 sempre e soltanto il nome della sua amministrata e laddove egli abbia “chiesto che si accertasse l'esistenza di un debito retributivo quale debito della e viceversa non CP_2 gravante su sé stesso” è ovvio. L'accertamento riguardante la rientra nei compiti CP_2 dell'avvocato predetto nella sua qualità di amministratore di sostegno;
l'inesistenza di un debito su sé stesso è del pari l'ovvia conseguenza della ambigua impostazione del decreto monitorio da parte dell'ingiungente, laddove poteva sembrare che l'azione fosse stata promossa nei confronti dell'ADS personalmente.
Del pari non è corretto parlare di “parti che si costituiscono in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore”.
7 Non è che ogni siffatta situazione determini in sé un conflitto di interessi il quale sorge soltanto laddove vi siano posizioni giuridiche tra di loro contrapposte ed incompatibili.
Non si tratta nella fattispecie di parti o di interessi “in astratto suscettibili di Contr contrapposizione”. L' ha agito in nome e per conto della sua amministrata al fine di disconoscere il supposto debito e si è difeso in proprio, quale soggetto avente una posizione sua propria e ben distinta soltanto a scopo cautelativo, si potrebbe al piu' dire per un “eccesso di zelo”.
Ragion per cui non pertinente è il richiamo alla normativa che prevedere la nomina di un curatore speciale per il caso di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.
In sostanza tutta l'impostazione difensiva del motivo sembra trascurare l'esatta conoscenza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, finendo con il confondere le ben distinte posizioni dell'amministrato da un lato e, dall'altro lato, del diverso soggetto deputato per legge a rappresentarne e tutelarne gli interessi.
Sub 2)
Violazione o errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1376, 1369 Codice Civile
e dell'art. 647 Codice Civile in materia di interpretazione del testamento e di individuazione dell'onere in esso stabilito a carico dell'appellante.
Violazione o errata applicazione degli artt. 1418, 1325 e 2126 Codice Civile in ordine alla pretesa nullità del rapporto di lavoro e degli artt. 2094, 2239 e segg.
Codice Civile circa il mancato riconoscimento del diritto alla retribuzione.
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza su tali aspetti ed errata valutazione delle prove (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.)
Si impugna il capo della sentenza che ha respinto la domanda di pagamento delle retribuzioni della sig.ra assumendo che il rapporto di lavoro azionato era nullo Pt_1 per difetto di causa in quanto le prestazioni lavorative costituivano mero adempimento dell'onere posto a suo carico con il testamento della madre della sig.ra di “curare CP_2 amorevolmente per tutta la vita” la figlia. Contestualmente si censura l'ordinanza di data
17/11/2022 con la quale il giudice ha rilevato ex officio la questione di nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato dalla per difetto di causa.( appello pg.11). Pt_1
Anche questo motivo non può essere accolto.
è stata beneficiaria della seguente disposizione testamentaria da parte di Parte_1
, madre di Controparte_4 Controparte_2
“La sottoscritta nata a [...] il 26 - 7 – 1924 nel pieno delle Parte_6 sue facoltà mentali desidero che mia figlia nata a [...] prov. Controparte_2
8 di Vicenza il 15 giugno 1950 nel caso di mia morte rimanga nella sua casa mantenendo la residenza in via Marighetto 64 con la sua TE sig. che mia figlia conosce Persona_1
e di curarla amorevolmente tutta la vita in cambio le lascio la casa di via marighetto 64. A mia figlia l'usufrutto, alla TE la nuda proprietà”.
Come certificato dal tribunale di Trento in data 9.12.2013, è divenuta Parte_1
(evidentemente a seguito di accettazione) erede testamentaria di in Controparte_4 relazione alla nuda proprietà della “casa di via marighetto 64” (identificata dai coeredi nella quota di ¼ indiviso della p.ed. 5631 C.C. Trento), con onere costituito dal “curare amorevolmente tutta la vita” la figlia Controparte_2
I rilievi che fanno perno sulla necessità di interpretare il testamento privilegiando gli
“elementi instrinseci”, potendosi solo in via sussidiaria far ricorso agli “elementi estrinseci”, sono corretti e sono infatti quelli emergenti dalla motivazione del tribunale.
Ed ulteriormente confortati dai principi richiamati in sentenza a pg. 14, cosiccome sanciti dalla SC con le sentenze 10882/2018 e 5604/2001 e qui pienamente condivisi.
Tutte le elucubrazioni volte ad illustrare i lasciti alla propria figlia e quindi l'inesistenza di una qualche necessità che dovesse indurre la testatrice a garantire assistenza alla figlia stessa mediante la disposizione in oggetto, sono irrilevanti: la valutazione del lascito sotto il profilo economico va eseguita in proporzione all'onere di assistenza richiesto e non sull'ammontare del patrimonio ereditario.
La disposizione va interpretata in sé stessa, nel significato giuridico che ne deriva dalla intenzione manifestata dalla testatrice ( sul dato letterale e, per il caso di dubbio, ricorrendo anche ad elementi estrinseci quali la mentalità, l'ambiente del testatore a' sensi dell'art. 1362
CC), volontà che non può essere inficiata da soggettive illustrazioni delle singole parole utilizzate.
La disposizione va infatti intesa e interpretata nel suo complesso, non enucleando singoli passaggi quasi che fossero concetti a sè stanti e avulsi dal contesto.
Ciò vale anche per talune asserzioni che si rinvengono relativamente all'abitazione in cui abitava la durante la vita della madre della sua assistita o a quella in cui avrebbe Pt_1 dovuto trasferirsi dopo la sua morte.
E come rilevato condivisibilmente dal tribunale l'assunto di riproposto in Parte_7 appello, che vorrebbe attribuire all'espressione “curare amorevolmente” solo il senso di un accudimento spirituale, non pare verosimile vista l'importanza del lascito che, sebbene pro quota, rappresenta pur sempre un diritto di proprietà su un immobile abitativo.
Una volta accertata la portata giuridica della disposizione testamentaria ogni discussione in merito al fatto che l'avv. abbia stipulato in data 14.02.2013 un contratto di lavoro Pt_2 affetto da nullità si trasforma in una sterile disquisizione giuridica.
9 Contr Esulava infatti dalle competenze dell' esprimere valutazioni su questa disposizione di ultima volontà.
Né tale comportamento dell'avv. potrebbe rappresentare una “rinuncia Pt_2 all'adempimento dell'onere”, quale facta concludentia : anche siffatta ipotetica conseguenza
– tra l'altro si tratta di eccezione nuova in appello, nonostante contraria ma generica asserzione che si rinviene a pg. 17 - sarebbe improduttiva di effetti nel caso specifico, sempre a cagione della accertata nullità del contratto di lavoro ( vedi anche infra).
In via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere che il rapporto di lavoro di cui si discute sia nullo per difetto di causa, si censura la decisione del giudice di primo grado di ritenere inapplicabile il disposto dell'art. 2126 Codice Civile al fine di salvaguardare gli effetti del rapporto di lavoro che ha avuto esecuzione.( appello pg.17)
Anche questo motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.
Tutto l'argomentare prescinde dall'accertata nullità del contratto di lavoro e al contempo dall'avvenuta accettazione del lascito testamentario attestata tra l'altro dalla intavolazione della nuda proprietà in esso disposta a favore della che l'avrebbe ben potuta Pt_1 rifiutare.
Laddove il primo giudice ha accertato che l'attuale appellante ha prestato assistenza in adempimento di un onere testamentario è venuto meno qualsiasi diritto retributivo a suo favore e quindi non può trovare applicazione l'invocato art. 2126 CC e ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che già il tribunale ha escluso l'applicabilità della norma anche in considerazione della accertata – e non vi è appello - “nullità della causa”, venendo così a ritenere integrata quella “causa illecita” che impedirebbe l'applicabilità della norma.
In altre parole le prestazioni e conseguenti pretese retributive rivendicate traggono la loro fonte giuridica in un lascito testamentario e non in un contratto di lavoro.
Il rinvio nella parte finale del motivo a “tutte le deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado”
è affetto da insanabile genericità e integra un motivo inammissibile, come costantemente ribadito dalla SC. (cfr. ad es. cass.1248/2013).
Sub 3)Violazione o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali. Vizio di motivazione nella compensazione delle spese di lite.
Si impugna il capo della sentenza che sull'erroneo presupposto della nullità del contratto di lavoro, argomentando che ciò era dipeso da un rilievo ex officio, ha disposto la compensazione delle spese di lite.(appello pg.20).
10 L'appellante non ha più interesse al motivo, dato l'esito dell'appello, ed anzi la disposta compensazione in primo grado, non impugnata, non fa che giovarle.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 56/2023 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.113/2023 (pubblicata in data 20.07.2023);
2)condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate – per ciascuna di esse - in € 3.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 10.10.2024
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO riunita in
Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
1. Dott. Ugo Cingano Presidente Relatore
2. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
3. Dott. Marco Vezzani Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello iscritta a ruolo in data 28.11.2023 al n. 56/2023 R.G. LAVORO promossa con ricorso d.d. 28.11.2023
DA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Moser (C.F.: ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso il suo studio sito in Trento (TN), Via G. Canestrini n.2, come da mandato telematico in atti
APPELLANTE
CONTRO
1
(C.F.: ), il quale agisce in proprio, ai Controparte_1 C.F._3 sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Cles (TN), via Enrico Bergamo n. 8 (PEC eper@ fax Email_1 Email_2
0463/608901)
APPELLATO
E CONTRO
(C.F.: , rappresentata Controparte_2 C.F._4 dall'Amministratore di Sostegno, avv. Monica Carlin (C.F.: ), come C.F._5 da decreto di nomina del Tribunale di Trento rappresentata e difesa, dall'avv. Cristina Postal
(C.F.: ) del Foro di Trento (TN) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._6 suo studio sito in Trento (TN), via G. Grazioli, come da mandato telematico in atti.
APPELLATO
OGGETTO: Retribuzione
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
In via preliminare/pregiudiziale: accertare e dichiarare la sussistenza di un conflitto di interessi tra l'avv. Depeder e la sig.ra nella proposizione Controparte_2 dell'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto dichiararla invalida e/o inefficace e/o inammissibile e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'intervenuta definitività ex art. 647 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 91/2022 d.d. 7/7/2022 oggetto di opposizione.
Nel merito, contrariis rejectis:
Accertata la validità del contratto di lavoro d.d. 14/2/2023 per cui è causa, respingere le domande svolte nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto.
2 Respingersi l'eccezione e la domanda di compensazione dei controcrediti dedotti nell'atto di opposizione in primo grado se riproposte, siccome inammissibili e/o infondate stante l'incompetenza per materia del Giudice del lavoro, la mancanza di connessione con le domande oggetto del giudizio, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e, comunque, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in subordine stante il diritto alla compensazione delle pretese creditorie avversarie con i crediti per retribuzioni e TFR maturati a favore della sig.ra da maggio 2022 sino alla data di cessazione del Parte_1 rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado.
In via subordinata, nel caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare
[...] in persona dell'amministratore di sostegno pro tempore, a pagare CP_2 all'appellante l'importo di Euro 8.370,84 o diversa somma di giustizia per le causali dedotte in causa dall'appellante.
In ogni caso, con condanna degli appellati o di quello tra essi che risulterà soccombente alla rifusione di compensi e spese di lite, anche generali ex art. 2 D.M. n. 5572014 e s.m., relative ad ambo i gradi di giudizio, oltre a competente IVA e cnpa.
In via istruttoria e in via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
In via preliminare: dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'inammissibilità della nuova domanda, proposta nel ricorso in appella dalla signora di compensazione Parte_1 delle pretese creditorie della signora con i crediti per retribuzioni e Controparte_2
TFR maturati a favore della signora da maggio 2022 sino alla data di Parte_1 cessazione del rapporto di lavoro e con gli altri crediti dedotti in causa dall'appellante in primo grado;
Nel merito, in via principale: respingere, in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e comunque per tutti i motivi esposti in narrativa, l'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. 113/2023 del Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, e Parte_1 le domande ivi svolte e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n.
113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alla conferma della nullità del contratto dei lavoro d.d. 14.02.2013.
3 In via incidentale subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2 Parte_1
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla sig.ra in Parte_1 riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione
Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle somme indicate Controparte_2 in narrativa e pari ad € Ciao 8373,29, respingere la domanda spiegata in via monitoria dalla signora eventualmente compensando le rispettive poste, con revoca del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto;
In via incidentale ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accertamento della validità del contratto di lavoro d.d. 14.02.13 tra la sig.ra e la sig.ra Controparte_2
e di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalla signora Parte_1
in riforma della sentenza impugnata n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Parte_1
Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta creditrice nei confronti dell'appellante delle Controparte_2 somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, tenuto conto, in ogni caso, dei versamenti già effettuati per € 4000,00 sul totale ingiunto, ridurre secondo quanto risulterà determinato in corso di causa e/o risulterà di giustizia, eventualmente compensando la rispettive poste, gli importi dovuti dalla signora in favore Controparte_2 dell'appellante a titolo di retribuzioni per il periodo da luglio 2021 ad aprile 2022;
Sempre in via incidentale: in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 113/2023 emessa dal Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, in data 20.07.2023, pubblicata in pari data, accertato e dichiarato che la signora risulta a credito nei confronti Controparte_2 della signora delle somme sopra indicate, pari ad € 8373,29, o della somma Parte_1 diversa risultante di giustizia, voi eventualmente anche a titolo di arricchimento indebito, condannare la signora a rimborsare alla signora gli Parte_1 Controparte_2 importi indicati in narrativa nella misura di € 8373,29 ho la diversa maggiore o minore somma risultante di giustizia.
In ogni caso: con vittoria di competenze e spese del primo e del presente grado di giudizio, compresi accessori di legge.
In via istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA DEPENDER : CP_1
4 Voglia l'Ecc. ma Corte d'Appello di Trento, per i fatti ed i motivi di cui in narrativa e/o per ogni altro risultante di giustizia respingere, in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto l'appello di data
28.11.2023 proposito da avverso la sentenza n. 113/2023 dal Tribunale Parte_1 di Trento in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Giorgio Flaim pubblicata in data
20.07.2023 resa nel giudizio sub R.G. 377/2022,
In ogni caso: con condanna dell'appellante al rimborso delle spese e competenze di lite
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato in proprio nonché quale Parte_2 amministratore di sostegno di conveniva in giudizio innanzi Controparte_2 al tribunale di Trento, sezione Lavoro, perché venisse emessa pronuncia Parte_1 dichiarativa/accertativa/della inesistenza del credito di cui al decreto ingiuntivo emesso a favore della Pt_1
In particolare la signora premesso di essere “stata assunta con contratto a tempo Pt_1 indeterminato di data 14.02.2013 (decorrenza dal 18.02.2013) dall'avv. Parte_2
- amministratore di sostegno della signora quale collaboratrice Controparte_2 familiare per l'assistenza della medesima signora e di non aver Controparte_2 ancora percepito le retribuzioni “maturate dal mese di luglio 2021 al mese di aprile 2022 – ivi compresa la tredicesima” – proponeva “ricorso per emissione di decreto ingiuntivo”, formulando “istanza di voler ingiungere a . in qualità di Parte_3 amministratore di sostegno della signora .di pagare alla Parte_4 signora la somma di €uro € 12.370,84…”. Parte_1
Detto ricorso è stato accolto con decreto, emesso in data 7.7.2022 sub n. 91/2022, del seguente tenore:
“…INGIUNGE A (C.F. ) di pagare a Parte_2 C.F._3
(C.F. , per le causali di cui al ricorso, Parte_1 C.F._1 immediatamente:
1. la somma di € 12.370,84…”.
si opponeva al predetto decreto ingiuntivo “in proprio e in qualità Parte_2 di Amministratore di Sostegno della sig.ra chiedendo: Controparte_2
-in via preliminare, qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso nei confronti di
“in proprio”, l'accertamento del difetto di legittimazione passiva, Parte_2 atteso che il rapporto di lavoro subordinato (il cui svolgimento rappresenta la causa petendi della domanda monitoria) si è costituito tra e non Parte_1 Controparte_2 già tra e;
Parte_1 Parte_2
5 -nel merito, il rigetto della domanda, in considerazione di una “errata quantificazione degli importi a debito per retribuzioni arretrate”, atteso che l'ingiungente non ha considerato l'avvenuto versamento in suo favore della somma di € 4.000,00 in data 23.7.2021, con imputazione alle mensilità più antiche di luglio, agosto, settembre e parte di ottobre 2021
(doc. 8 fasc. ric.).
In via subordinata riconvenzionale proponeva domanda di accertamento di un controcredito, pari a € 8.373,29, a titolo di rimborso di spese anticipate da
[...] per conto di , e conseguente pronuncia di condanna CP_2 Parte_1 alla restituzione.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto dell'opposizione, eccependo in via preliminare un conflitto di interessi tra e Parte_2 [...]
CP_2
All'esito dell'istruttoria documentale veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale:
-rigettava l'eccezione di conflitto di interessi, essendo sia l'avv. che la sua Pt_2 amministrata egualmente interessati all'accertamento della insussistenza del credito azionato dalla signora e ciò anche in virtu' del ruolo rivestito dall'avvocato, Pt_5 ovverosia soggetto autorizzato ad operare esclusivamente per conto della sua amministrata e quindi soggetto privo di “alcun personale interesse (necessario alla luce del disposto ex art. 1411co. 1 CC) a stipulare un contratto al fine di attribuire cospicui vantaggi a;
CP_2
-dichiarava la insussistenza del credito monitoriamente azionato in quanto avente come presupposto un contratto di lavoro subordinato nullo perchè avente la sua fonte in una disposizione testamentaria accettata da e non in un valido rapporto di lavoro Parte_1 in ipotesi stipulato dall'amministrata (tramite l'ADS) con la ricorrente;
-dichiarava assorbita dall'accoglimento dell'opposizione la domanda subordinata di parte opponente.
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Parte_1
Si costituivano le parti appellate avv. E per mezzo Pt_2 Controparte_2 dell'amministratore di sostegno AVV. che chiedevano: Pt_2 il primo il rigetto dell'impugnazione; la seconda, oltre al rigetto, proponeva appello incidentale, ma subordinato all'accoglimento di alcuno dei motivi di appello principale.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui
6 agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello principale – che, risultando infondato, determinando l'assorbimento di tutti i motivi di appello incidentale subordinato - osserva la
Corte quanto segue.
Sub 1)
Violazione o errata applicazione degli artt. 75, 78, 86, 100, 101 e 647 c.p.c., nonché dell'art. 111 Cost.: nullità e/o inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per conflitto di interessi.
Illogicità di motivazione della sentenza che ha disatteso l'eccezione e la domanda di accertamento di tale conflitto di interessi tra l'avv. Depeder che ha agito sia in proprio sia quale Controparte_3
Si impugna il capo della sentenza laddove ha respinto il rilievo di nullità ed inammissibilità dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo per conflitto di interessi tra l'opponente avv. in proprio ed il medesimo in rappresentanza dell'amministrata di sostegno, ed ha Pt_2 altresì respinto la domanda di parte opposta tesa a far accertare la conseguente invalidità
o inefficacia e/o inammissibilità dell'opposizione, con conseguente intervenuta definitività del decreto ingiuntivo n. 91/2002 ing. Tribunale di Trento-Sezione Lavoro.(appello pg. 6)
Il motivo è infondato.
L'appellante non fa che ribadire quanto scritto in primo grado.
Non risulta in alcun modo che l'avv. abbia agito “in proprio” avendo egli speso Pt_2 sempre e soltanto il nome della sua amministrata e laddove egli abbia “chiesto che si accertasse l'esistenza di un debito retributivo quale debito della e viceversa non CP_2 gravante su sé stesso” è ovvio. L'accertamento riguardante la rientra nei compiti CP_2 dell'avvocato predetto nella sua qualità di amministratore di sostegno;
l'inesistenza di un debito su sé stesso è del pari l'ovvia conseguenza della ambigua impostazione del decreto monitorio da parte dell'ingiungente, laddove poteva sembrare che l'azione fosse stata promossa nei confronti dell'ADS personalmente.
Del pari non è corretto parlare di “parti che si costituiscono in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore”.
7 Non è che ogni siffatta situazione determini in sé un conflitto di interessi il quale sorge soltanto laddove vi siano posizioni giuridiche tra di loro contrapposte ed incompatibili.
Non si tratta nella fattispecie di parti o di interessi “in astratto suscettibili di Contr contrapposizione”. L' ha agito in nome e per conto della sua amministrata al fine di disconoscere il supposto debito e si è difeso in proprio, quale soggetto avente una posizione sua propria e ben distinta soltanto a scopo cautelativo, si potrebbe al piu' dire per un “eccesso di zelo”.
Ragion per cui non pertinente è il richiamo alla normativa che prevedere la nomina di un curatore speciale per il caso di conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante.
In sostanza tutta l'impostazione difensiva del motivo sembra trascurare l'esatta conoscenza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno, finendo con il confondere le ben distinte posizioni dell'amministrato da un lato e, dall'altro lato, del diverso soggetto deputato per legge a rappresentarne e tutelarne gli interessi.
Sub 2)
Violazione o errata applicazione degli artt. 1362, 1363, 1376, 1369 Codice Civile
e dell'art. 647 Codice Civile in materia di interpretazione del testamento e di individuazione dell'onere in esso stabilito a carico dell'appellante.
Violazione o errata applicazione degli artt. 1418, 1325 e 2126 Codice Civile in ordine alla pretesa nullità del rapporto di lavoro e degli artt. 2094, 2239 e segg.
Codice Civile circa il mancato riconoscimento del diritto alla retribuzione.
Manifesta illogicità della motivazione della sentenza su tali aspetti ed errata valutazione delle prove (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.)
Si impugna il capo della sentenza che ha respinto la domanda di pagamento delle retribuzioni della sig.ra assumendo che il rapporto di lavoro azionato era nullo Pt_1 per difetto di causa in quanto le prestazioni lavorative costituivano mero adempimento dell'onere posto a suo carico con il testamento della madre della sig.ra di “curare CP_2 amorevolmente per tutta la vita” la figlia. Contestualmente si censura l'ordinanza di data
17/11/2022 con la quale il giudice ha rilevato ex officio la questione di nullità del contratto di lavoro subordinato stipulato dalla per difetto di causa.( appello pg.11). Pt_1
Anche questo motivo non può essere accolto.
è stata beneficiaria della seguente disposizione testamentaria da parte di Parte_1
, madre di Controparte_4 Controparte_2
“La sottoscritta nata a [...] il 26 - 7 – 1924 nel pieno delle Parte_6 sue facoltà mentali desidero che mia figlia nata a [...] prov. Controparte_2
8 di Vicenza il 15 giugno 1950 nel caso di mia morte rimanga nella sua casa mantenendo la residenza in via Marighetto 64 con la sua TE sig. che mia figlia conosce Persona_1
e di curarla amorevolmente tutta la vita in cambio le lascio la casa di via marighetto 64. A mia figlia l'usufrutto, alla TE la nuda proprietà”.
Come certificato dal tribunale di Trento in data 9.12.2013, è divenuta Parte_1
(evidentemente a seguito di accettazione) erede testamentaria di in Controparte_4 relazione alla nuda proprietà della “casa di via marighetto 64” (identificata dai coeredi nella quota di ¼ indiviso della p.ed. 5631 C.C. Trento), con onere costituito dal “curare amorevolmente tutta la vita” la figlia Controparte_2
I rilievi che fanno perno sulla necessità di interpretare il testamento privilegiando gli
“elementi instrinseci”, potendosi solo in via sussidiaria far ricorso agli “elementi estrinseci”, sono corretti e sono infatti quelli emergenti dalla motivazione del tribunale.
Ed ulteriormente confortati dai principi richiamati in sentenza a pg. 14, cosiccome sanciti dalla SC con le sentenze 10882/2018 e 5604/2001 e qui pienamente condivisi.
Tutte le elucubrazioni volte ad illustrare i lasciti alla propria figlia e quindi l'inesistenza di una qualche necessità che dovesse indurre la testatrice a garantire assistenza alla figlia stessa mediante la disposizione in oggetto, sono irrilevanti: la valutazione del lascito sotto il profilo economico va eseguita in proporzione all'onere di assistenza richiesto e non sull'ammontare del patrimonio ereditario.
La disposizione va interpretata in sé stessa, nel significato giuridico che ne deriva dalla intenzione manifestata dalla testatrice ( sul dato letterale e, per il caso di dubbio, ricorrendo anche ad elementi estrinseci quali la mentalità, l'ambiente del testatore a' sensi dell'art. 1362
CC), volontà che non può essere inficiata da soggettive illustrazioni delle singole parole utilizzate.
La disposizione va infatti intesa e interpretata nel suo complesso, non enucleando singoli passaggi quasi che fossero concetti a sè stanti e avulsi dal contesto.
Ciò vale anche per talune asserzioni che si rinvengono relativamente all'abitazione in cui abitava la durante la vita della madre della sua assistita o a quella in cui avrebbe Pt_1 dovuto trasferirsi dopo la sua morte.
E come rilevato condivisibilmente dal tribunale l'assunto di riproposto in Parte_7 appello, che vorrebbe attribuire all'espressione “curare amorevolmente” solo il senso di un accudimento spirituale, non pare verosimile vista l'importanza del lascito che, sebbene pro quota, rappresenta pur sempre un diritto di proprietà su un immobile abitativo.
Una volta accertata la portata giuridica della disposizione testamentaria ogni discussione in merito al fatto che l'avv. abbia stipulato in data 14.02.2013 un contratto di lavoro Pt_2 affetto da nullità si trasforma in una sterile disquisizione giuridica.
9 Contr Esulava infatti dalle competenze dell' esprimere valutazioni su questa disposizione di ultima volontà.
Né tale comportamento dell'avv. potrebbe rappresentare una “rinuncia Pt_2 all'adempimento dell'onere”, quale facta concludentia : anche siffatta ipotetica conseguenza
– tra l'altro si tratta di eccezione nuova in appello, nonostante contraria ma generica asserzione che si rinviene a pg. 17 - sarebbe improduttiva di effetti nel caso specifico, sempre a cagione della accertata nullità del contratto di lavoro ( vedi anche infra).
In via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere che il rapporto di lavoro di cui si discute sia nullo per difetto di causa, si censura la decisione del giudice di primo grado di ritenere inapplicabile il disposto dell'art. 2126 Codice Civile al fine di salvaguardare gli effetti del rapporto di lavoro che ha avuto esecuzione.( appello pg.17)
Anche questo motivo è infondato in tutti i suoi aspetti.
Tutto l'argomentare prescinde dall'accertata nullità del contratto di lavoro e al contempo dall'avvenuta accettazione del lascito testamentario attestata tra l'altro dalla intavolazione della nuda proprietà in esso disposta a favore della che l'avrebbe ben potuta Pt_1 rifiutare.
Laddove il primo giudice ha accertato che l'attuale appellante ha prestato assistenza in adempimento di un onere testamentario è venuto meno qualsiasi diritto retributivo a suo favore e quindi non può trovare applicazione l'invocato art. 2126 CC e ciò a prescindere dalla pur assorbente considerazione che già il tribunale ha escluso l'applicabilità della norma anche in considerazione della accertata – e non vi è appello - “nullità della causa”, venendo così a ritenere integrata quella “causa illecita” che impedirebbe l'applicabilità della norma.
In altre parole le prestazioni e conseguenti pretese retributive rivendicate traggono la loro fonte giuridica in un lascito testamentario e non in un contratto di lavoro.
Il rinvio nella parte finale del motivo a “tutte le deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado”
è affetto da insanabile genericità e integra un motivo inammissibile, come costantemente ribadito dalla SC. (cfr. ad es. cass.1248/2013).
Sub 3)Violazione o errata applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese processuali. Vizio di motivazione nella compensazione delle spese di lite.
Si impugna il capo della sentenza che sull'erroneo presupposto della nullità del contratto di lavoro, argomentando che ciò era dipeso da un rilievo ex officio, ha disposto la compensazione delle spese di lite.(appello pg.20).
10 L'appellante non ha più interesse al motivo, dato l'esito dell'appello, ed anzi la disposta compensazione in primo grado, non impugnata, non fa che giovarle.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza e si liquidano (in base al decreto Min.
10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 56/2023 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.113/2023 (pubblicata in data 20.07.2023);
2)condanna parte appellante a rifondere alle parti appellate le spese del grado, liquidate – per ciascuna di esse - in € 3.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 10.10.2024
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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