Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 21/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1363/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
-SEZ. CIVILE- in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Claudia Frosini Presidente dott. Amedeo Russo Giudice est. dott. Valerio Medaglia Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. iscritto al n.r.g. 1363/2024, promosso da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
De Cesaris;
congiuntamente a
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Cassetta;
RICORRENTI nell'interesse del minore
, nato a [...], il [...]; Persona_1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 16.01.2025, dichiarando di confermare la volontà di accordarsi in merito alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nell'interesse del figlio minore alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
CONSIDERATO CHE con ricorso depositato in data 30.09.2024, i ricorrenti hanno in via congiunta chiesto l'omologa degli accordi tra loro intervenuti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore nonché alla determinazione del contributo al mantenimento, come riportati nel ricorso Per_1
firmato di proprio pugno dalle parti, chiedendo quindi il recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
pagina 1 di 4
G.B. Vico 11, congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente per le decisioni che implicano maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla residenza abituale del minore, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e comunque tutte le decisioni relative a questioni di straordinaria amministrazione e disgiuntamente per le decisioni di ordinaria amministrazione, nei tempi di loro spettanza;
2) Assegnare la casa familiare, di proprietà esclusiva della madre, alla stessa affinché vi abiti con il figlio;
3) Autorizzare il padre a tenere con sé il figlio alternativamente: Per_1
- una settimana il martedì e il giovedì, dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16:00) fino alle ore 21:00 con accompagnamento presso la residenza materna,
- la settimana successiva il lunedì ed il mercoledì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16:00) fino alle ore 21:00ed il venerdì dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16:00) fino alla domenica alle ore
19:30 con accompagnamento presso la residenza materna, e così via per le settimane successive.
Per le vacanze natalizie i genitori potranno concordare se trascorrere con il figlio una settimana consecutiva ad anni alterni dal 23/30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio o se trascorrere con il figlio alternativamente i giorni delle singole festività (Natale, Santo Stefano, 31 Dicembre, 1 Gennaio e
Epifania). Anche per le vacanze di Pasqua i genitori potranno concordare ad anni alterni un periodo continuativo coincidente dalla fine alla ripresa della scuola oppure trascorrere alternativamente le singole festività (Pasqua e Pasquetta). I genitori dovranno comunicarsi l'opzione almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo prescelto e tale scelta dovrà comunque essere concordata. Per le vacanze estive (mesi di giugno, luglio e agosto) il padre potrà tenere con sé il figlio due settimane anche non consecutive da concordare con la madre entro il mese di maggio di ogni anno. Il compleanno del bambino, le festività del Primo Maggio, del XXV Aprile, di Ognissanti ecc. seguiranno il criterio dell'alternanza.
I genitori saranno sempre liberi di variare concordemente il calendario di visite secondo i desideri, i bisogni e le esigenze del figlio ma anche in base alle esigenze lavorative sia del padre che della madre
(così da garantire sempre la frequentazione padre/figlio, compatibilmente anche con le esigenze della madre).
I genitori si impegnano nei loro tempi di spettanza a garantire al figlio gli impegni scolastici, sportivi
(relativamente ad una sola attività sportiva o qualsiasi altro impegno utile e necessario al bambino:
pagina 2 di 4 come detto i genitori dovranno provvedere a far svolgere al figlio i compiti scolastici e comunque occuparsi di tutto quanto necessario.
I genitori si impegnano altresì a comunicarsi reciprocamente, con ragionevole e congruo preavviso, eventuali periodi prolungati di assenza, per motivi di lavoro o personali, in modo da permettere all'altro genitore di valutare la possibilità di tenere con sé il figlio per il periodo di assenza dell'altro genitore al fine di evitare che il bambino venga lasciato a terzi.
La madre si impegna a garantire che i colloqui telefonici tra il bambino e il padre avvengano con riservatezza;
anche il padre si impegna, in tal senso, per i periodi che il minore sarà con lui.
4) Porre a carico del padre assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo di mantenimento che il medesimo verserà alla madre entro il giorno 20 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT da settembre
2025, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Grosseto, considerata la tenera età del bambino e la conseguente natura dei bisogni del minore, tenuto conto che tale somma è sufficiente a garantire al minore lo stesso tenore di vita che aveva goduto durante la convivenza dei genitori, compatibilmente con i maggiori oneri, anche economici, che derivano dalla separazione per ciascuno di essi;
5) L'assegno unico continuerà ad essere percepito in via esclusiva dalla Sig.ra , Parte_1
che già lo percepisce o che, in ogni caso, provvederà a porre in essere ogni adempimento necessario.
Il Sig. , che rinuncia espressamente alla quota di propria spettanza in favore della Sig.ra CP_1
(anche con riferimento a quanto dalla stessa sino ad oggi percepito), s'impegna a fornire alla Pt_1
medesima tutta la documentazione ed a sottoscrivere ogni dichiarazione e/o documento all'uopo necessario.
Le detrazioni fiscali saranno invece beneficiate al 50% ciascuno.
6) I genitori si comunicheranno reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio.
7) I genitori concederanno il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità del figlio minore valida per l'espatrio, previa valutazione dell'uso che ne intenderanno fare ciascuno di loro.
8) Il padre ha già lasciato da tempo la casa ove conviveva con il figlio e la ed ha già Pt_1
provveduto a ritirare dalla casa familiari i beni di sua proprietà ed effetti personali e, pertanto, nulla più resta di lui all'interno dell'abitazione.”
All'esito della prima udienza le parti, comparse personalmente, hanno confermato integralmente la volontà di accordarsi alle condizioni sopra riportate.
pagina 3 di 4 Ciò posto, alla luce delle concrete circostanze rappresentate, del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero rispetto ai predetti accordi, nonché dell'assenza di evidenti criticità in relazione alla prole, il Collegio ritiene che le suddette condizioni possano essere integralmente recepite.
Quanto alle spese di lite, stante la natura congiunta del ricorso, le stesse devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Collegio, visto l'art. 473 – bis. 51 c.p.c., così provvede:
1) Omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito alle modalità di affidamento e frequentazione del figlio minore nonché alla determinazione del contributo al mantenimento, come Per_1 riportati nel ricorso congiunto depositato e come sopra ritrascritti;
2) Dispone che il ricorso congiunto venga allegato alla presente Sentenza di cui costituisce parte integrante;
3) Compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Grosseto nella camera di consiglio del 16.01.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Amedeo Russo dott.ssa Claudia Frosini
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