Sentenza 16 maggio 2006
Massime • 2
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, propone, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell'ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ..Per contro l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, a meno che su di esse non venga accettato il contraddittorio dall'altra parte. (Fattispecie, in controversia instaurata anteriormente alla riforma del rito civile ordinario, relativa a domanda di arricchimento senza causa sulla quale vi era stata accettazione del contraddittorio).
Nell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., ai fini dell'utilità della prestazione non è richiesto che il riconoscimento, quando non sia esplicito, provenga formalmente da organi qualificati della P.A., restando altrimenti privo di contenuto il potere del giudice di verificare l'utilità della prestazione, la quale deve essere vagliata sulla base della valutazione in fatto dell'arricchimento, da accertare con la regola paritaria di diritto comune, sia quando riguarda il privato che quando si riferisce alla pubblica amministrazione.
Commentario • 1
- 1. Azione di ingiustificato arricchimento contro la Pa: addio al riconoscimento dell'utilitasAccesso limitatoGianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2006, n. 11368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11368 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - rel. Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore On.le IA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50, difeso dall'avvocato MONTERÀ GIOVANNI, con studio in 88100 CATANZARO VIA DE FILIPPIS 280, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA GI e FI SAS;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 24791/02 proposto da:
CA GI e FI SAS, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. AU SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIAN GIACOMO PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato ORLANDI MAURO, che lo difende unitamente all'avvocato GENTILE ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
REGIONE CALABRIA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 149/02 della Corte d'Appello di CATANZARO, sezione prima civile emessa il 12/02/2002, depositata il 15/04/02, REG. 139/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/06 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ROMANO GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor UCCELLA Fulvio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale perché condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Regione BR, con atto di citazione del 7 febbraio 1990, ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Catanzaro la s.a.s. AU e figli, per opporsi al decreto con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di oltre lire 706 milioni, a titolo di corrispettivo di forniture effettuate in favore dell'opponente. La Regione ha dedotto la mancanza di prova dell'obbligazione dedotta nel giudizio e l'errata determinazione della somma richiesta. La Società si è costituita nel giudizio ed ha chiesto il pagamento della somma già portata dal decreto ingiuntivo a titolo di indennizzo per l'arricchimento.
2. Il tribunale ha accolto l'opposizione e la domanda subordinata di arricchimento, condannando la Regione al pagamento della somma di oltre 708 milioni.
3. La decisione, impugnata da entrambe le parti, è stata riformata dalla Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 15 aprile 2002, la quale ha ridotto a circa 659 milioni di lire la somma riconosciuta a titolo di indennizzo.
4. La Regione BR ha proposto ricorso per cassazione. La s.a.s. AU e figli ha resistito con controricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato ed ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso principale e quello incidentale hanno dato luogo a procedimenti diversi, che, previa riunione, debbono essere decisi con unica pronuncia, perché riguardano impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale alla sentenza impugnata è addebitato l'errore di diritto di non essersi pronunciata sul carattere nuovo della domanda di arricchimento senza giusta causa, introdotta dalla Società AU nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo: censura di violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 e mancata pronuncia di inammissibilità della domanda. Con il secondo motivo è censurato il capo della sentenza impugnata, nella parte in cui questa ha dichiarato che la domanda nuova di arricchimento era stata validamente proposta, perché la Regione aveva mantenuto su di essa un comportamento concludente: censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 183 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2041 cod. civ.. 2.1. La Corte di appello ha dichiarato: che alla Società AU spettavano tutti i poteri del convenuto, compreso quello di proporre domande riconvenzionali, com'era quella di arricchimento;
che sulla domanda di arricchimento senza causa la Regione BR aveva mantenuto un comportamento concludente, implicante accettazione del contraddittorio, come si ricavava dalle contestazioni alla fondatezza anche sul piano istruttorio della domanda riconvenzionale. La Regione BR sostiene in contrario che la domanda arricchimento senza causa, nuova rispetto a quella di opposizione a decreto ingiuntivo, non doveva essere esaminata, perché non proposta con l'ingiunzione, ne' accettata tacitamente.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati nei limiti che saranno precisati.
2.2. Nel giudizio ordinario di cognizione, che si apre con l'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente assume la posizione di attore solo formalmente e l'opposto quella solo formale di convenuto, perché il ruolo sostanziale di attore compete al creditore ricorrente e quello altrettanto sostanziale di convenuto compete all'intimato.
Dalla precisazione deriva la diversa qualificazione delle ragioni che ciascuna delle parti può proporre nel giudizio.
Quelle addotte dall'opponente, se mirano a conseguire il rigetto della pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, si qualificano come eccezioni;
diversamente sono domande riconvenzionali.
Ne consegue che nel corso del giudizio di opposizione, se l'opponente muti le ragioni in base alle quali ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell'opposto, non propone una nuova domanda, ma solo diverse e nuove eccezioni o domande riconvenzionali, il regime delle quali nei vari gradi del giudizio è sottoposto alle regole di ammissibilità contenute negli artt. 167 e 345 cod. proc. civ.. Le ragioni addotte dal convenuto opposto, in particolare, se diverse da quelle indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo, invece, sono domande nuove e possono essere esaminate solo se su di esse è stato accettato il contraddittorio dall'altra parte.
Ne consegue che la domanda di arricchimento senza causa, se non proposta insieme con quella di inadempimento contrattuale fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto diversa da quest'ultima per la causa petendi, è nuova ed inammissibile: in questo senso, Cass. 2 dicembre 2004, n. 22667; 18 novembre 2003, n. 17440; 29 novembre 2002, n. 16957; 20 dicembre 2001, n. 16063, nella motivazione.
2.3. In questo giudizio non è controverso che la domanda di arricchimento senza causa è stata proposta dalla Società AU nel corso del giudizio di opposizione ed in forma aggiuntiva alla pretesa fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo. Secondo i principi prima enunciati, quindi, essa non poteva essere proposta nel corso del giudizio di opposizione. Il tribunale e la Corte di appello, pertanto, non avrebbero potuto esaminarla, perché nuova.
2.4. Nè vale obbiettare che con il ricorso per decreto ingiuntivo non era stata proposta una azione di inadempimento contrattuale, ma di adempimento semplice di prestazioni rese.
Anche rispetto a questa sola domanda, infatti, quella di arricchimento sarebbe nuova.
2.5. Sulla domanda di arricchimento senza causa, tuttavia vi è stata accettazione del contraddittorio da parte della Regione BR. La circostanza, infatti, è stata accertata dalla Corte di appello come fatto non sindacabile in sede di legittimità. Nella sentenza impugnata, invero, si da atto che la Regione aveva contestato la fondatezza anche dei mezzi istruttori richiesti con riferimento alla domanda di arricchimento senza causa.
Se ne ricava che la domanda di arricchimento senza causa correttamente è stata esaminata nella sentenza impugnata.
3. Con l'ultimo motivo del ricorso principale è criticato l'accoglimento della domanda di arricchimento senza causa: censura di violazione dell'art. 2041 cod. civ.. 3.1. La Corte di appello, esaminando il merito della pretesa, ha richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei casi di arricchimento concretato dall'utilità della prestazione resa, anche la pubblica amministrazione è tenuta ad indennizzare l'altra parte, ha ritenuto: che era stato accertato che le merci fornite dalla Società AU erano necessarie per l'espletamento dei lavori effettuati dall'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione;
che non era rilevante la circostanza che il riconoscimento dell'utilità della fornitura non proveniva dall'organo competente a deliberare l'utilizzazione della fornitura, perché rilevava l'indebita locupletazione in danno del privato avvenuta nell'ambito della pubblica amministrazione.
La Regione BR sostiene in contrario che non vi era stata alcuna manifestazione di volontà, imputabile agli organi preposti, dalla quale ricavare il riconoscimento dell'utilità della fornitura e che non era stata data neppure la prova dell'effettiva utilizzazione della prestazione effettuata.
3.2. Colui che, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un altro è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultimo della correlativa diminuzione patrimoniale: art. 2041 cod. civ.. Presupposti dell'azione sono, quindi, l'arricchimento e l'impoverimento.
L'arricchimento consiste in qualunque vantaggio suscettibile di valutazione economica, sia nella forma dell'incremento patrimoniale netto, sia in quella del mancato depauperamento patrimoniale, conseguente alla perdita di un proprio bene o ad una spesa che si doveva affrontare.
L'impoverimento corrisponde al pregiudizio economico dipendente dalla lesione di un interesse giuridicamente protetto, come la mancata utilizzazione di una cosa o nella mancata remunerazione di una prestazione resa ad altri. La misura dell'impoverimento delimita l'ammontare dell'indennizzo che è dovuto.
Tra arricchimento ed impoverimento deve correre una stretta correlazione. Per questa ragione l'azione generale di arricchimento postula l'unicità del fatto costitutivo dell'arricchimento di un soggetto e del depauperamento di un altro, nel senso che, se lo squilibrio patrimoniale tra due soggetti sia conseguenza di una serie di fatti distinti che hanno inciso su due diverse situazioni patrimoniali soggettive in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro viene meno il nesso di causalità tra l'impoverimento di un soggetto e l'arricchimento dell'altro e, con esso, il fondamento dell'indennizzo.
Questi sono i presupposti generali dell'azione ordinaria di arricchimento senza giusta causa.
3.3. La corrispondente azione nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria, in quanto presuppone non solo il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, ma anche il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera o della prestazione. Questo riconoscimento può avvenire in maniera esplicita, mediante atto formale, oppure implicitamente attraverso l'utilizzazione dell'opera o della prestazione consapevolmente attuata dagli organi rappresentativi dell'ente.
Il requisito del riconoscimento dell'utilità conseguita a mezzo di una prestazione del privato è integrato dalla circostanza che l'ente pubblico abbia ricavato una utilità, non necessariamente in termini di incremento patrimoniale, essendo sufficiente qualsiasi forma di utilizzazione della prestazione.
Sebbene il giudizio sull'utilità, generalmente, è riservato alla pubblica amministrazione, ciò non toglie che possa essere compiuto, in sostituzione di quella, dal giudice, il quale ha il potere di accertare se e in che misura l'opera o la prestazione del privato siano state effettivamente utilizzate dalla pubblica amministrazione ai fini del giusto riconoscimento del diritto del privato ad un giusto indennizzo dell'impoverimento subito: Cass. 2 settembre 2005, n. 17703.
3.4. Ai fini dell'utilità della prestazione non è richiesto, inoltre, che il riconoscimento, quando non sia esplicito, provenga formalmente da organi qualificati della pubblica amministrazione, come in senso contrario pure si è espressa questa Corte in fattispecie particolari (sentenza 16 settembre 2005, n. 18329, esemplificativamente).
Se si accettasse questa impostazione, infatti, il potere di verifica dell'utilità della prestazione, riconosciuto al giudice a tutela dell'interesse del privato, in concreto, sarebbe svuotato. L'indagine sull'utilità della prestazione in favore della pubblica amministrazione, quindi, deve essere spostata sulla valutazione in fatto dell'arricchimento, che deve essere accertato con la regola paritaria di diritto comune, sia quando riguarda il privato che quando si riferisce alla pubblica amministrazione. Sotto questo aspetto, quindi, è vano da parte della Regione insistere nell'affermazione che nel caso dei lavori effettuati dalla Società AU non vi era stata alcuna manifestazione di volontà della Regione imputabile agli organi a ciò preposti.
3.5. Quanto all'accertamento dell'esistenza e della misura della prestazione della Società AU effettivamente utilizzata dalla Regine BR, il giudizio positivo reso sul punto dalla Corte di merito non può essere ripetuto in questa sede di legittimità, trattandosi di accertamento di fatti, già compiuto esaurientemente.
4. Il ricorso principale, pertanto è rigettato.
L'esame del ricorso incidentale è assorbito, perché condizionato. Le spese di questo giudizio sono poste a carico della Regione BR, in base alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l'esame di quello incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 12.000,00, di cui Euro 100,00, per spese, oltre rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006.