Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2006, n. 11368
CASS
Sentenza 16 maggio 2006

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Massime2

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, propone, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell'ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 cod. proc. civ..Per contro l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, a meno che su di esse non venga accettato il contraddittorio dall'altra parte. (Fattispecie, in controversia instaurata anteriormente alla riforma del rito civile ordinario, relativa a domanda di arricchimento senza causa sulla quale vi era stata accettazione del contraddittorio).

Nell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., ai fini dell'utilità della prestazione non è richiesto che il riconoscimento, quando non sia esplicito, provenga formalmente da organi qualificati della P.A., restando altrimenti privo di contenuto il potere del giudice di verificare l'utilità della prestazione, la quale deve essere vagliata sulla base della valutazione in fatto dell'arricchimento, da accertare con la regola paritaria di diritto comune, sia quando riguarda il privato che quando si riferisce alla pubblica amministrazione.

Commentario1

  • 1Azione di ingiustificato arricchimento contro la Pa: addio al riconoscimento dell'utilitasAccesso limitato
    Gianluigi Diodato · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2015
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2006, n. 11368
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11368
Data del deposito : 16 maggio 2006

Testo completo